STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA SCOPO DI LUCRO NON RICONOSCIUTA COSENZA METEO



Documenti analoghi
L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA SCOPO DI LUCRO NON RICONOSCIUTA

STATUTO SOCIALE ASSOCIAZIONE MAGLIUOMINI

STATUTO ASSOCIAZIONE Art. 1. SALICEVIVO Art. 2. Art. 3. ATTIVITA FORMATIVE ATTIVITA CULTURALI Art. 4.

STATUTO ART.1 ART.2 ART.3 BANDA MUSICALE COMUNALE MOENA

ATTO COSTITUTIVO di Associazione Culturale e Sociale

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

Statuto. Art. 1. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Art.

STATUTO. Art. 1 - Denominazione e sede

STATUTO. Cittadini in Movimento. dell Associazione culturale e di servizi. Statuto dell Associazione culturale e di servizi Cittadini in Movimento

E' costituita l'associazione denominata "Associazione Culturale TEMPO di LUCE".

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE QUATTRO GATTI E UN SOGNO

STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE. E costituita a norma dell art. 36 del codice civile un Associazione. Associazione Guide Culturali di Cuggiono

Statuto dell Associazione Nazionale "NONSOLOGLUTINE" - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

ATTO DI COSTITUZIONE di "Armonia"

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

Statuto dell Associazione LSDI libertà di stampa/diritto all informazione

ASSOCIAZIONE PER L AIUTO AI GIOVANI DIABETICI STATUTO

Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO

STATUTO. Art E' costituita l'associazione sportiva dilettantistica "Golfriends

É costituita con sede in Agrigento, in viale della Vittoria, 309, l'associazione di promozione sociale e culturale, che

Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa

Associazione Direttori Casse Rurali Trentine

Atto Costitutivo e Statuto Associazione No Profit

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

I DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA

AINAT Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali

STATUTO ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO SIENA

STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE. Art.1

Il Fondaco per Feltre

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

STATUTO. Associazione di promozione sociale << LA CARTA DI ALTINO >>

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

statuto della associazione ASit Servizio Sociale su Internet I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari

STATUTO. Associazione di promozione sociale «C ENTRO DENTRO»

La denominazione dell associazione comprende il nome dei soci fondatori.

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

Statuto associazione. Contributo di unicondor mercoledì 07 luglio :54 ALLEGATO A STATUTO. Denominazione-Sede

ALLEGATO "A" AL N DI REPERTORIO N DI RACCOLTA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA".

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE PICCOLA BARCA. Costituzione, denominazione, sede e durata, logo, scopi e attività

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCIOMAGRI.COM STATUTO ****

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CINQUE DITA. (come approvato dalla Assemblea dei Soci del 13 maggio 2012)

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

STATUTO Articolo 1 Costituzione e sede Associazione Amici del Quartetto Guido A. Borciani Articolo 2 Finalità

S t a t u t o. I Definizioni

STATUTO. Nome L Associazione è denominata: idem percorsi di relazione

Associazione Italiana di Acustica

ABi Associazione Biennale dell immagine

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE WAGNERIANA DI MILANO (approvato dall Assemblea dei Soci in data 23 giugno 2018)

STATUTO LA QUARTA ERA 1

Statuto I DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA

STATUTO dell Associazione Culturale ESSI VIVONO

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

Club Milanese Automotoveicoli d Epoca

STATUTO. ART.1 - (Denominazione e sede) ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. LAVERDA con sede in Piazzetta degli Alpini, 12, Comune di Breganze.

STATUTO. E costituita nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000 l associazione. sotto la denominazione AMICI DEL CAMPUS DELLE ARTI con sede

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ASSOCIAZIONE MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO DELL UNIVERSITA DI GENOVA. Art.1 Denominazione, sede, durata, riconoscimento

Statuto dell Associazione SAESE (Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia)

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL HOSPICE DI SIENA ONLUS. Art.1 Costituzione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

Statuto I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA

Statuto Associazione IL ROLANDO. ART. 1 (Denominazione e sede)

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI TECNICI DELL INDUSTRIA MOLITORIA. Modificato dall Assemblea Generale Straordinaria del 26 Marzo 2011

Atto Costitutivo Associazione Teatrando

Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MONTESSORI VERONA. Art. 1

S T A T U T O DELL'ENTE PER IL RESTAURO E LA UTILIZZAZIONE DI PALAZZO FARNESE E PER IL RESTAURO DELLE MURA FARNESIANE DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO

STATUTO TERRA DEI PICCOLI ONLUS

(Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell art. 8 della legge 11/08/1991 n 266)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ENOGASTRONOMICA "Sauro e Gianni Sommeliers"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «ISTITUTO DI STUDI E RICERCHE ANTONIO GRAMSCI DELLA SARDEGNA» TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA'

Allegato A Statuto. ART. 1 (Denominazione e sede)

E fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell ente, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad altra associazione con finalità analoghe o

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE AMICI DELLA GUINEA BISSAU Onlus

STATUTO. dell Associazione Mastri Oleari

ASSOCIAZIONE FARMACISTI NON TITOLARI PROVINCIA DI VENEZIA " Cristina Brasi "

STATUTO ASSOCIAZIONE SINAPSI

STATUTO Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4

STATUTO. Nome L Associazione è denominata: idem percorsi di relazione

ALLEGATO A ALL' ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE DI SAN POLO STATUTO

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

STATUTO. Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI onlus Via Gravellona Cilavegna PV C.f STATUTO

STATUTO DELLA SOCIETA ITALIANA DI PATOLOGIA ITTICA

ATTO COSTITUTIVO DI COMITATO Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti signori, cittadini italiani:

ASSOCIAZIONE CULTURALE TETHYS DOTT. MARIO PICCININI NOTAIO, VIA MARTELLI FIRENZE ATTO N / DI REP. REGISTRATO A FIRENZE IL 26/6/1998 N.

ASSOCIAZIONE CULTURALE LEDS - L Energia Degli Studenti STATUTO

Transcript:

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA SCOPO DI LUCRO NON RICONOSCIUTA COSENZA METEO I DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI E DURATA Art. 1 - Denominazione e sede E' costituita l'associazione denominata "Cosenza Meteo", regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. L'ubicazione della sede è in Montalto Uffugo (CS) alla via Trieste. Un'eventuale modifica della sede non rappresenta modifica dello statuto. Per raggiungere i suoi fini e rispondere adeguatamente alle caratteristiche delle diverse iniziative, l Associazione potrà esercitare la propria attività anche in luoghi diversi da quello abituale. Art. 2 - Durata L Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell Assemblea straordinaria. Art. 3 - Scopo e finalità L associazione è senza fini di lucro ed opera senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso; essa si propone di promuovere, diffondere e supportare la conoscenza delle scienze meteorologiche in tutte le sue forme. A questo fine si predispone per svolgere qualsiasi attività si ritenga necessaria al perseguimento degli scopi istituzionali con particolare attenzione a: migliorare il monitoraggio dei principali parametri meteo all interno del territorio della provincia di Cosenza ed eventualmente anche al suo esterno, mediante l installazione di nuove stazioni meteorologiche professionali o semiprofessionali e webcam; sviluppare l'utilizzo degli strumenti di comunicazione di massa come newsgroup, mailing-list, siti internet, forum e pubblicazioni (sia digitali che cartacee); sviluppare l'utilizzo di modelli previsionali a scala locale (i cosiddetti L.A.M. Limited Area Model) di riconosciuta affidabilità scientifica, al fine di fornire agli utenti appassionati e più in generale a tutti i coloro fossero interessati a previsioni meteorologiche, migliori performance previsionali nell ambito della provincia di Cosenza, ma anche in ambiti territoriali più ampi; preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l'avanzamento culturale e la libertà di discernimento tecnologico dell'utente e/o appassionato; ricostruire le dinamiche climatiche e meteorologiche storiche della provincia di Cosenza, ed eventualmente di ambiti territoriali più ampi; collaborare con i mezzi mediatici; organizzare convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo, così come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale; partecipare come associazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e

potenzialità culturali in questo campo e di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale; quant'altro conducente al raggiungimento del fine associativo, come ad esempio: stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale; accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali; esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti. L'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali connesse alle proprie attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto Sociale e con l'atto Costitutivo. Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. II - ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE Art. 4 - Risorse dell'associazione Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività dell'associazione derivano da: contributi degli aderenti; contributi di privati; quote associative; contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti; contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; introiti derivanti dalle iniziative sociali; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; beni mobili e immobili. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione. E vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 5 - Quota associativa L entità e le scadenze di pagamento delle quote associative sono definite annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l anno successivo, approvata dall Assemblea dei Soci e vengono comunicate per iscritto via e-mail direttamente ai soci. Trascorsi trenta giorni dal termine di pagamento il Segretario invia tramite e-mail un sollecito di pagamento ai soci che non hanno rinnovato la quota. In caso di ritardo nel pagamento della quota associativa di meno di trenta giorni rispetto al termine fissato, nessuna mora verrà applicata sulla quota sociale e nessun procedimento verrà attivato nei confronti del socio. In caso di ritardo nel pagamento di più di trenta giorni e meno di sessanta giorni verrà applicata una mora decisa dal Consiglio Direttivo. In caso di ritardo di più di sessanta giorni rispetto al termine fissato si attiverà la procedura di esclusione del socio per morosità stabilita nell'articolo 10 del presente Statuto. In ogni caso la quota associativa è intrasmissibile.

III - I SOCI Art. 6 - Composizione dell'associazione Possono fare parte dell'associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, enti e associazioni che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate all'attività dell'associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità. E espressamente esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i Soci svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo rimborso autorizzato dal Consiglio Direttivo. Sono previste le seguenti categorie di soci: Soci Fondatori; Soci Ordinari; Soci Sostenitori; Soci Onorari. Sono considerati Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione. Sono Soci Ordinari coloro che vengono ammessi a far parte dell'associazione in base a delibera del Consiglio Direttivo. La qualifica di Socio Sostenitore viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo a coloro che sorreggeranno con finanziamenti e donazioni l'attività dell'associazione. Sono Soci Onorari quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'associazione o, che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l Associazione sia onorata di annoverarli fra i propri soci. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come Soci Sostenitori. Art. 7 - Diritti dei soci Tutti i soci hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni eventualmente organizzate dall'associazione, e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'associazione si fa promotrice. I soci hanno inoltre diritto alla partecipazione alle assemblee, con diritto di parola e di voto. Art. 8 - Doveri del socio Ciascun socio deve: Rispettare le norme contenute nell'atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo; Tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti; Pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, con esclusione dei Soci Onorari; Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo. I Soci, aderendo all'associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa. Art. 9 - Criteri di ammissione del socio Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare domanda firmata su apposito modulo come da eventuale Regolamento; consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo posta e/o e-mail al Consiglio Direttivo dell'associazione. Per qualsiasi decorrenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda o la data del versamento se antecedente. Il Consiglio Direttivo deve esprimersi il merito alla domanda di ammissione entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. L'ammissione dei Soci Onorari avviene previa proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell'assemblea Ordinaria.

Art. 10 Recesso, esclusione e decesso del socio Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell esclusione o del decesso del socio. Il socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carta semplice firmata, consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo posta e/o e-mail. Se un socio si rende responsabile dei seguenti atti: comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione; morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale; ripetute violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate) nonché di quando disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali; comportamento tale da gettare discredito sulla Associazione, sui suoi rappresentanti e suoi Soci; il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri. L'ex socio, che non sia stato radiato, può rientrare a far parte dell'associazione secondo le modalità d'iscrizione di un nuovo Socio al quale egli è equiparato. In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il Socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali. IV ORGANI SOCIALI Art. 11 - Organi dell'associazione Gli organi dell'associazione sono: l'assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo. il Presidente; il Collegio dei revisori dei conti; il Collegio dei probiviri; V ASSEMBLEA Art. 12 Assemblea dei soci L assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. Presiede l Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, e in caso di sua assenza le sue veci verranno assunte dal Vicepresidente, ed in caso anche egli sia assente, viene eletto al suo posto un "presidente di Assemblea" temporaneo. In prima convocazione l assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Per la partecipazione all'assemblea non sono ammesse deleghe.

Non è possibile inserire punti all'ordine del giorno dell'assemblea oltre quelli pubblicati nell'avviso di convocazione. La convocazione va fatta con invio tramite e-mail e/o sms a tutti i soci almeno 2 giorni prima della data dell assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante invio tramite e-mail a tutti i soci del relativo verbale. L assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri; approva il bilancio preventivi e consuntivo; approva l eventuale regolamento interno. L assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l eventuale scioglimento dell Associazione. All apertura di ogni seduta l assemblea viene nominato un segretario che dovrà sottoscrivere il verbale finale, unitamente al Presidente dell Assemblea che è il Presidente dell Associazione. VI - CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 13 - Nomina e composizione Il Consiglio direttivo detta le direttive generali per lo svolgimento della vita sociale, provvede al normale funzionamento della Associazione, conferendo gli opportuni incarichi. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri, come di volta in volta deliberato dall assemblea. Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica un triennio, e sono rieleggibili. I Consiglieri durano in carica fino a revoca o dimissioni, salvo rinnovamento rispettivamente per un terzo ogni triennio. Essi sono rieleggibili. I Consiglieri che saranno assenti a 5 riunioni consecutive del Consiglio potranno essere considerati rinunciatari al proprio mandato. Qualora, per qualsiasi ragione, il Presidente cessi dalle sue funzioni oppure il numero dei Consiglieri si riduca a meno di tre, quelli rimasti in carica dovranno convocare l'assemblea dei soci affinché provveda, nel primo caso, alla elezione di un nuovo Presidente, e, nel secondo caso, alla elezione di un nuovo Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo: - elegge tra i propri membri il Presidente e il Vicepresidente; - nomina il Tesoriere; - può assegnare compiti particolari a soci non facenti parte del Consiglio ed invitarli a partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto. Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente stabilito nel presente Statuto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Art. 14 Convocazione e poteri di amministrazione Il Consiglio direttivo è l organo esecutivo dell Associazione Cosenza Meteo si riunisce in media 2 volte all anno ed è convocato da: il presidente; da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata; richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci. Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: predisporre gli atti da sottoporre all assemblea; formalizzare le proposte per la gestione dell Associazione;

elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all esercizio annuale successivo; stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci; Di ogni riunione deve essere redatto verbale da inviare a tutti gli associati tramite e-mail. Art. 15 Presidente e vicepresidente Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente, fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e di cui fa parte. Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità dell'associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte all'associazione. Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte. Art. 16 - Tesoriere Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite. Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria. La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato. Art. 17 - Delibere del Consiglio Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza qualificata dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età anagrafica. I verbali del Consiglio Direttivo devono essere messi a disposizione dei soci che ne fanno richiesta. Art. 18 - Strumenti informatici e telematici Per meglio coordinare l'attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il Consiglio Direttivo stesso provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio: a) uno o più siti web gestiti dall'associazione; b) una o più mailing list (pubbliche o private); c) uno o più news server; d) uno o più canali di comunicazione testuale/vocale/video in tempo reale; e) appositi canali tramite cui tenere le riunioni del Consiglio Direttivo. L'uso di questi strumenti sarà fatto con attenzione rispetto agli eventuali regolamenti interni promulgati dal Consiglio Direttivo ed in generale all'insieme di regole non scritte ma universalmente considerate sintomo di buona creanza in rete chiamate generalmente Netiquette.

L'uso di questi strumenti è da considerarsi fonte primaria di dialettica e democrazia all'interno della Associazione. VII COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Art. 19 Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci, non facenti parte del Consiglio direttivo, eletti dall Assemblea. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti così formato, nominano nel proprio seno un Presidente. I primi due candidati risultati non eletti assurgono al ruolo di supplenti che vengono chiamati a subentrare agli effettivi in caso di cessazione dell incarico di uno o due membri. Il Collegio rimane in carica per tre anni ed i componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Mancando tale possibilità si deve procedere a una nuova elezione dei componenti mancanti. Il Collegio così ricostituito rimane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri organi sociali. Al Collegio dei Revisori sono demandati gli obblighi e le competenze previsti dalla legge e specificamente: accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, verificare e controfirmare il bilancio consuntivo, redigere la loro relazione da presentare all Assemblea, accertare la consistenza di cassa e l entità dei depositi presso istituti di credito, effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo. I Revisori effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo. Art. 20 Collegio dei probiviri Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione. VIII NORME FINALI Art. 21 - Scioglimento L'Associazione si può sciogliere nei seguenti casi: a) se il numero dei Soci Ordinari ed equiparati è inferiore a 3; b) su delibera dell'assemblea Straordinaria. L Assemblea che delibera lo scioglimento dell Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. In caso di scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni di volontariato o ad altre associazioni senza fini di lucro con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, sentito l organo di controllo di cui all art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 22 - Bilancio Consuntivo e Preventivo Gli esercizi dell associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo da parte del Consiglio Direttivo. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere approvati entro i termini disposti dall Art. 24. I bilanci devono essere inviati tramite e-mail a tutti gli associati nei 15 giorni che precedono l Assemblea convocata per la loro approvazione.

Art. 23 Gratuità cariche elettive Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate. Art. 25 Rinvio Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.