Presidenti degli Enti gestori di forme



Documenti analoghi
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.

Articolato legislativo sulla totalizzazione (testo concordato - 1 luglio 2003) Articolo 1 Totalizzazione dei periodi assicurativi

Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42. "Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi"

D.Lgs n. 42 Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi. Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 febbraio 2006, n. 39.

Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti

Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2006, n. 39. [Preambolo]

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.

Approvato il decreto legislativo sulla Totalizzazione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.

Visto l'articolo 1, commi 1, lettera d), 2, lettera o), e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 1, commi 1, lettera d), 2, lettera o), e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243;

Epigrafe. Premessa. 1. Ambito di applicazione. 2. Totalizzazione di periodi assicurativi. 3. Esercizio del diritto. 4. Pensione di vecchiaia.

Da quando ha effetto: 1 gennaio 2006 (sono fatte salve le domande presentata dal 1 gennaio 06).

****************************************

INPS.HERMES.06/03/

ENPAM E CUMULO. Dott. Vittorio Pulci

CUMULO Note e Quesiti. Roma 13 Novembre 2017

LA GARANZIA DELLA MOBILITÀ PENSIONISTICA DEL LAVORATORE IN ITALIA

****************************************

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 12/10/2017

OGGETTO: Casse e professionisti. Le scadenze contributive

Cumulo dei contributi dei professionisti: istruzioni applicative

LA GARANZIA DELLA MOBILITÀ PENSIONISTICA DEL LAVORATORE IN ITALIA

1. COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA AI SENSI DELL ARTICOLO 1, COMMA 238, LEGGE N 228/12

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.

«TRATTAMENTI PENSIONISTICI» Le prestazioni previdenziali della Cassa Ricongiunzione - Totalizzazione - Cumulo

«TRATTAMENTI PENSIONISTICI» RICONGIUNZIONE - TOTALIZZAZIONE - CUMULO

«TRATTAMENTI PENSIONISTICI» RICONGIUNZIONE TOTALIZZAZIONE CUMULO TORINO PINEROLO IVREA OTTOBRE 2018

Informativa per la clientela di studio N. 127 del

Cumulo previdenziale per i professionisti: le modalità operative

Il lavoro dopo la pensione. Patronato ENASCO 1 50&PiùEnasco Istituto di Patronato e di Assistenza Sociale Roma - Via del Melangolo, 26

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

Le indennità di carica e i gettoni di presenza sono stati stabiliti dal Consiglio nazionale nel 2005 Nel 2011 è stata deliberata una riduzione del 10%

Messaggio inps 15738/2013

Quali sono i requisiti necessari per ottenere la pensione di vecchiaia, come cambiano nel tempo, pensionamento con 5 o con 15 anni di contributi.

INPS. Direzione Centrale delle Prestazioni. (Circolare n. 69)

«TRATTAMENTI PENSIONISTICI» RICONGIUNZIONE - TOTALIZZAZIONE - CUMULO

Cumulo periodi assicurativi presso le Casse di previdenza dei professionisti (legge n. 232/2016 art. 1 comma 239)

LA DISCIPLINA DEL CUMULO LEGGE N. 232 (LEGGE BILANCIO 2017)

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE POLI, RUGGERI

Cumulo dei periodi ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 1, commi 239 e 241, L. 228/2012, come modificato dalla L. 232/2016).

Direzione Centrale Pensioni

Aumento dell'età pensionabile, requisiti previsti per la pensione di vecchiaia nel 2019, ammontare dell'assegno Inps.

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 16/03/2017

IL CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI PENSIONISTICI

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1997;

FABINFORMA NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO NAZIONALE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

Sono esclusi dal diritto alla pensione supplementare nell Assicurazione Generale Obbligatoria:

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 23/06/2017

Indice V I LA PRIVATIZZAZIONE DELLE CASSE, IL RAPPORTO CONTRIBUTIVO, LE TUTELE NON PENSIONISTICHE

Roma, 24 ottobre 2017

La soppressione del Fondo degli autoferrotranvieri

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

Gli effetti delle riforme sulle casse dei liberi professionisti

RISCATTO RICONGIUNZIONE TOTALIZZAZIONE CUMULO

Opzione al Sistema Contributivo ( art. 1, comma 23, legge n. 335/1995 e s.m.i.)

FINALITA DELLA TOTALIZZAZIONE

Oggetto: Previdenza. Circolare INPS n. 103 del 23 giugno 2017 cumulo periodi assicurativi - contributivo

Nota metodologica. Campo di osservazione e unità di analisi

Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Circolare 9 marzo 2018, n.45

FfffSAD ALEA SRL. nte: importante. superstiti; parte la. Resta la. attività lavorative. pensione; più gestioni;

Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184

STATUTO STATUTO. Testo risultante dalle modifiche deliberate dal Comitato dei Delegati del Recepimento osservazioni ministeriali

Focus Lavoro L approfondimento di qualità

Cumulo dei contributi per gli iscritti alle casse professionali: come funziona il calcolo della pensione.

Liberi professionisti: le regole per il cumulo contributivo gratuito

INPS - Circolare 17 gennaio 2008, n. 9

Istituto Nazionale Previdenza Sociale Circolare 9 maggio 2006, n.69

Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI Stipulato a Roma il 23 dicembre 2010.

OGGETTO: Legge 23 dicembre 2000, n.388 (legge finanziaria 2001)

La pensione di vecchiaia

CIRCOLARE INFORMATIVA CNPADC N 5/2018

Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1997, n Assicurazioni sociali - pensione i.v.s. - ricongiunzione periodi assicurativi - cumulo

Nota metodologica. Campo di osservazione e unità di analisi

Pensioni Inps: chiarimenti in merito alla corresponsione della somma aggiuntiva (Inps, Circolare n. 119)

Decreto Legislativo 24 aprile1997, n DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1997, n. 181.

Istituto Nazionale Previdenza Sociale Circolare del 7 giugno 2002, n. 108

a cura di Teresa Zambon Segretario della Commissione Cassa di Previdenza e Welfare UNGDCEC e Delegato per l Ordine di Bologna

Le Pensioni 2019 Appunti

a) al primo periodo le parole: «all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 33, comma 1, del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Schema di decreto legislativo recante: TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

29/05/2012. MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2, 24, 33 e 34.

Circ. Inps. 3/10/2013, n. 140

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Pensione per gli avvocati: le precisazioni della Cassa Forense

Le Pensioni 2019 Appunti

La riforma Tremonti sulla previdenza obbligatoria

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. 42. Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Decreto Legislativo 4 dicembre 1996, n. 658

Transcript:

Roma, 2 marzo 2006 Prot. n. 1074/G/86/256 Ai p~ TI.;... i....., ~ Presidenti degli Enti gestori di forme - 6 1&'& 28% \ obbligatorie di previdenza....-i... -. -. (indirizzi in calce) G1.055'Q 1 p L -.-_. N; ---m-.., ---- ----------.,C-. L OGGETTO: Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42. Nuova disciplina in materia di totalinazione dei periodi contributivi. Il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16 febbraio 2006, ha data affuazione alla delega conferita al Governo con la legge 23 agosto 2004, n. 243, in materia di totalizzazione dei periodi contributivi. Con la seguente direttiva vengono forniti primi chiarimenti per l'applicazione del menzionato decreto legislativo. Possono esercitare la facoltil di cumulo dei periodi contributivi i soggetti iscritti a due o pib forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagii enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, corrima 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, purché non siano già titolari di un trattamento pensionistico erogato da una delle predette gestioni. La totaliuazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi posseduti nelle predette gestioni. Ai fini del conseguimento del diritto ad un'unica pensione possono essere cumulati solo i periodi non coincidenti. Le prestazioni che possono essere conseguite mediante totalimzione sono le seguenti: 1. pensione di vecchiaia; 2. pensione di anzianità con 40 anni di anzianità contributiva; 3. pensione di inabilita; 4. pensione indiretta ai superstiti.

Le predette prestazioni costituiscona un'unica pensione alla quale si applicano tutti gli istituti di carattere generale, in quanto non espressamente derogati dalla disciplina speciale. Per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità possono essere incluse nel cumulo dei periodi contributivi le sole gestioni nelle quali si & in possesso di anzianità contributiva pari ad almeno sei anni. L'età anagrafica di 65 anni richiesta per il conseguimento della pensione di vecchiaia riguarda indistintamente sia gli uomini che le donne e per ì'ottenimento di tale pensione, nonchb della pensione di anzianita, necessario aver cessato I'attivita di lavoratore dipendente. Il diritto alla pensione indiretta ai superstiti, nonche alla pensione di inasilita conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscrit:o al momento della morte, ovvero del verificarsi deltrevento invalidante. Le pensioni dirette liquidate con la totalizzazione sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione. Pertanto, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità di una pensione diretta (pensione di vecchiaia, pensione di anzianità e pensione di inabilith) liquidata con la totalizzazione, occorre avere riguardo alla disciplina prevista da ogni singola gestione per i'individuazione dei familiari superstiti aventi titolo alla prestazione, nonché ai fini della determinazione della quota di pensione spettante a ciascuno di essi. La totaliuazione dei periodi assicurativi i? conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero 6 stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento. La s-ola domanda di pensione di reversibilità da pensione diretta liquidata con la totalizzazione è presentata dai familiari superstiti all'lnps in quanto è quest'ultirno!'ente che effettua il pagamento di tutte le prestazioni erogate ai cenci del presente decreto legislativo. CALCOLO DEL "PRO RATA" A CARICO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento "pro quota" in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati anche se coincidenti. La misura del trattamento a carico degli Enti previdenziali pubblici, relativamente alle pensioni di vecchiaia, di anzianita e indiretta ai superstiti t2 determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Per il calcolo della pensione indiretta ai superstiti e per la pensione di inabilità si prende a riferimento il coefficiente di trasformazione relativo all'eta di 57 anni in caso di decesso dell'assicurato verificatosi ad un'età inferiore.

Va comunque precisato che, secondo i principi generali dell'ordinarnento pensionistico in materia di salvaguardia dei diritti quesiti (dei quali costituisce espressione anche il sistema della "certificazione del diritto alla prestazione pensionistica" di cui ai commì 3, 4 e 5 della legge n. 243 del 2004) nonché in conformitzi con il criterio di delega previsto al comma 2, lettera o), della predetta legge, qualora il lavoratore abbia già raggiunto, in una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici, i requisiti minimi richiesti per il diritto ad autonoma pensione, tale "pro quota" sa& calcolato con il sistema di computo previsto dall'ordinamento della predetta gestione. Si puntualiua poi che la liquidazione del trattamento "pro quota" sulla base della disciplina prevista dall'articolo 4, comma 2 (regole dell'opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo), va applicata anche nei confronti degti iscritti allllnpgi in qualità di giornalisti con rappnrto di lavoro subordinato. Tenuto conto del contesto delineato dall'articolo 4, infatti, ai ini del calcolo del "pro-rata" della pensione totalizzata, è possibile assimilare la condizione dei predetti lavoratori a quella dei dipendenti iscritti ad enti previdenziali pubblici, benche I'INPGI sia ente previdenziale privatiuato. CALCOLO DEL "PRO RATA A CARICO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVA T~ZZA n oi CUI AL D.LGS. N. 509 DEL 1994 E DEGLI ENTI PREVIDENZtALI PRIVATI DI CUI AL D. LGS. N. 703 DEL 7996 I commi da 3 a 6 dell'artico!~ 4 stabiliscono le regole per il calcolo de'lle quote di pensione a carico degli enti previdenziali privatkzati e degli enti previdenziali privati. Relativamente agli enti privatizzati di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, il predetto cornma 3 stabilisce specifici criteri di calcolo operanti nel caso in cui t'assici~rato non abbia raggiunto, con i soli contributi versati nell9ente, i requisiti contributivi minimi richiesti per il conseguimento della pensione di vecchiaia nell'ente interessato. Le lettere a) e b) del suddetto cornrna 3 cantengono i criteri da utilizzare per la determinazione del montante contributivo maturato dal lavoratore. La successiva lettera C) stabilisce che al montante contributivo vanno applicati i coefficienti di trasformazione previsti dalla gid citata tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, dovrà essere applicato, in ogni caso, il coefftciente relativo all'et8 di 65 anni risultante dalla predetta tabella A, anche qualora la normativa dei singoli Enti privatizzati prevedesse coeff~cienti crescenti in corrispondenza di etcl anagrafiche superiori ai 65 anni. La lettera d) rinvia alla formula matematica di cui all'allegato 1 del decreto legislativo in esame per la determinazione dell'effettivo importo del "pro rata" a carico dell'ente da corrispondere all'assicurato, che 6 funzione dell'anzianità contribiitiva maturata dal medesimo assicurato presso l'ente, e dell'importo pensionistico detemiqato sia ai sensi delle lettere a), b) e C) dello stesso comma 3, sia con le regole proprie dell'ordinarnento della gestione sulla base deli'anzianith contrlbutiva effettivamente posseduta daljpinteressato nelllente. In considerazione dell'introduzione di questo particolare, e del tutto nuovo, sistema di calcolo per la liquidazione del 'pro rata" a carico degli enti previdenziali privatizzati, il comma 5 dell'articolo 4 chiarisce, ribadendo il principio di carattere generale gi& esposto in

relazione agli enti previdenziali pubblici, che, qualora l'assicurato abbia raggiunto il requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della pensione di vecchiaia con i soli contributi versati nella Cassa privatizzata, l'importo dei "pro quota" a carico della stessa Cassa sia determinato con le regole della gestione medesima. Relativamente agli Enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996, la misura del trattamento a loro carico è determinata secondo il sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti, ai sensi del comma 6 dell'articolo 4 del decreto legistativo n. 42 del 2 febbraio 2006, applicando, quindi, i coefficienti di trasformazione previsti nei rispettivi regolamenti. LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI INABILITA Per determinare il trattamento pensionistico di inabilità da liquidare con la totaliuazione deve essere concessa la maggiorazione convenzionale con le regole defl'ordinamento in cui si verifica l'evento invalidante. Ai fini della ripartizione dell'onere derivante dall'attribuzione della maggiorazione convenzionale tra le diverse gestioni, si tiene conto delle anzianità contributive utili per la misura (considerando, quindi, anche i periodi coincidenti) acquisite dal lavoratore nelle diverse gestioni e ad esse è imputato l'importo della maggiorazione ragguagliato all'anzianita contributiva utile per la misura nelle stesse effettivamente posseduta. AL TRE DiSPOSIZIONI Ai sensi dell'articolo 7, Gomma 1, del decreto legislativo in esame, la facolrà di totaliuazione si appiica a decorrere dal l O gennaio 2006. I trattamenti pensionistici di vecchiaia, di anzianità e di inabilità derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione. La pensione ai superstiti decorre, invece, dal primo giorno del mese successi~o a quello del decesso del dante causa. La pensione totalizzata costituisce un'unica pensione e gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica della stessa sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo, con onere a carico deile gestioni interessate. Il pagamento degli importi liquidati dalla singole gestioni è effettuato dall'lnps, che stipula con g!i enti interessati apposite convenzioni. Si precisa, in proposito, che I'lstituto e l'ente pagatore anche nei casi in cui non è interessato al pagamento di alcuna quota di pensione. L'onere dei trattamenti e a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.

Al riguardo, per la regolazione dei rapporti finanziari, gli Enti diversi da!l'lnps provvederanno a rendicontare all'lstituto pagatore gli importi complessivi dei ratei pensionistici messi in pagamento a titolo di pensioni in regime di totalizzazione. I-'INPS provvederà, sulla base della predetta rendimntazione, ad accreditare ai singoli Enti gli importi previsti dall'articolo 8 a copertura degli oneri risultanti dall'applicazione del decreto legislativo in esame e trasferiti dallo Stato all'lstituto. L'art. 7 del decreto legislativo in parola ha stabilito che l'articolo 71 deila legge 23 dicembre 2000, n. 388 e il relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2003, n. 57 sono abrogati. La disciplina abrogata rimane in vigore per le domande presentate fino alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, se più favorevole. Al fine di ridurre i tempi di liquidazione dehe prestazioni pensionistiche a favore degli aventi diritto ed al fine di assicurare un piu puntuale monitoraggio del fenomeno, si impegna I'INPS mettere a disposizione degli altri Enti una procedura informatica che consenta di acquisim in tempo reale le domande degli interessati, rilevare i dati contributivi e assicurativi, evidenziare l'esito della domanda e il trattamento pensionistico spettante.

dell'lstituto nazionale previdenza sociale (CNPS) Via Ciro il Grande, 21 00144 ROMA dell'lstituto nazionale di previdenza per i dipendenti delr'amm~nlstrazione pubblica (INPDAP) Via Santa Croce in Gerusalemme, 55 00185 ROMA dell'ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport (ENPALS) V.le Regina Margherita, 206 00198 ROMA dell'lstituto postelegrafonici (l POST) Viale Asia, 67 001 44 ROMA della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (CNPADC) Via del la Purificazione, 31 001 87 ROMA della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (CF) Via E, Q. Visconti, 8.% W, 00193 ROMA della Cassa italiana previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) Lungotevere A. da Brescia, 4 00 1 96 ROMA della Cassa nazionale del notarìato Via Flarninia, 160 001 96 ROMA

della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR) Via Pinciana, 35 00198 ROMA dell'ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB) Via Icilio, 7 001 53 ROMA dell'ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) Via del Caravaggio, 78 00147ROMA. Ai Presidente dell'ente nazionale di previdenza e assisteriza aei medici e degli odontoiatn (ENPAM) Via Tonno, 38 001 84 ROMA A/ Presidente delllente nazionale previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV) Via Castetfidardo, 41 001 85 ROMA detljente di previdenza dei periti industriali e d+ penti industriali laureati (EPPI) Piana della Croce Rossa, 3 00161 ROMA della Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri s architetti liberi professionisti (i NARCASSA) Via Salaria, 229 001 99 ROMA dell'lstituto nazionale previdenza giorrìalisti italiani (I NPGI) Via Nizza, 35 001 98 ROMA

della Fondazione ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) Via Andrea Cesalpino, 1 00161 ROMA dell'ente nazionale di previdenza ed assisteriza della professione infermieristica (ENPAPI) Lungotevere dei Mellini, 27 001 93 ROMA Ai Presidente delllente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF) Viale Pasteur, 49 00744 ROMA dell8ente di previdenza e di assistenza pluricategoriale (EPAP) Via del Tritone, i 69 00187 ROMA delllente nazionaie di assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) Via Antoniotto Usodimare, 29 001 54 ROMA