MASTER DI I E II LIVELLO IN MANAGEMENT DEL GOVERNO LOCALE MILANO 13, 14, 27 e 28 MAGGIO 2011 FINANZA PUBBLICA FINANZA PUBBLICA E PROGRAMMAZIONE Il patrimonio pubblico Michelangelo Nigro mnigro@liuc.it 1
La valorizzazione del patrimonio pubblico L art.119 della Costituzione, al comma 6, stabilisce: I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato L art.58 della L.133/2008 avvia la ricognizione e la valorizzazione del patrimonio pubblico L art.19 della L. n. 42/2010 sul Federalismo disciplina l attribuzione del patrimonio pubblico a comuni, province, città metropolitane e regioni D.lgs. del maggio 2010 sul federalismo demaniale: attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un loro patrimonio 2
La Costituzione, art.53: la capacità contributiva Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva Indici della capacità a pagare tributi: Reddito, inteso come flusso da destinare al consumo o al risparmio Patrimonio, inteso come stock di ricchezza Consumo, inteso come parte di reddito non destinata ad essere risparmiata Il sistema tributario è informato a criteri di progressività 3
Legge sul federalismo: patrimonio pubblico Nell ottica del federalismo rientra la gestione del patrimonio pubblico A comuni, province, città metropolitane e regioni, lo Stato attribuirà, a titolo non oneroso, un proprio patrimonio, tenendo conto: della tipologia di beni delle dimensioni territoriali delle capacità finanziarie e delle competenze effettivamente svolte L.133/08 Art.16 Le attribuzioni saranno effettuate in base al criterio della territorialità Saranno individuati i beni che non potranno essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale 4
L art.58 della L.133/08: ricognizione e valorizzazione del patrimonio pubblico Spetta agli organi di Governo locale procedere ad una ricognizione del patrimonio pubblico non strumentale all esercizio delle proprie funzioni istituzionali Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari diventa un allegato al Bilancio di previsione La sua approvazione, di fatto, determina la classificazione del patrimonio tra quello disponibile e, pertanto, alienabile La delibera di consiglio costituisce variante allo strumento urbanistico generale 5
A seguito della ricognizione Per la valorizzazione del patrimonio pubblico gli enti territoriali possono procedere alla: Dismissione Alienazione Cartolarizzazione Concessione o locazione ai privati Conferimento o costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliari con apporto pubblico 6
Alienazione: l asta pubblica Costituisce il classico e antico strumento di cessione di immobili Il rischio principale è legato all asta deserta, al relativo abbattimento del prezzo o, nella peggiore dell ipotesi, alla mancata vendita del bene 7
Alienazione: le cartolarizzazioni Riferimento normativo: Dl. 25 settembre 2001, n.351, convertito in Legge 23 novembre 2001, n.410 La cartolarizzazione è una tecnica finanziaria che prevede la cessione pro soluto di attività patrimoniali capaci di generare flussi di cassa, quali ad esempio crediti o immobili, ad una società appositamente costituita (detta società veicolo ) a fronte della corresponsione di un prezzo di cessione La società veicolo finanzia tale pagamento tramite l emissione di titoli che verranno rimborsati esclusivamente con i ricavi ottenuti dalla gestione delle attività cedute 8
Le cartolarizzazioni in Italia Le operazioni di cartolarizzazione sponsorizzate dal 1999 ad oggi dal Ministero dell Economia e delle Finanze sono state organizzate in tre programmi, distinti a seconda della natura delle attività sottostanti cedute: Programma di cartolarizzazione immobili (società S.C.I.P.) Programma di cartolarizzazione crediti delle pubbliche amministrazioni (società S.C.I.C.) Programma di cartolarizzazione crediti contributivi INPS (società S.C.C.I.) 9
SCIP - Le fasi della dismissione Ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico Procedura di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico Valutazione, valorizzazione e cessione degli immobili 10
Ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico L Agenzia per il Demanio individua i beni distinguendoli tra beni demaniali e beni del patrimonio disponibile e indisponibile. Oltre ai beni dello Stato rientrano nell operazione anche i beni di regioni, province e comuni ed altri enti locali. 11
Procedura di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (1) Il Ministero dell Economia promuove la costituzione di una o più società veicolo, avente per oggetto esclusivo quello di cartolarizzare i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio pubblico. (2) La società veicolo raccoglie il capitale attraverso emissioni di titoli obbligazionari o assunzione di finanziamenti. (3) Il capitale raccolto consente l acquisto del patrimonio pubblico attraverso la cessione a titolo oneroso. (4) I beni individuati costituiscono patrimonio separato sia da quello della società veicolo, sia dai beni delle altre operazioni. 12
La privatizzazione e il mercato Esistenza di società veicolo aventi per oggetto la privatizzazione del patrimonio pubblico. Sul mercato ci saranno nuovi portatori di titoli, creditori di un flusso futuro legato alla dismissione del patrimonio. Lo Stato avrà incassato il valore futuro della dismissione. 13
Le regole della privatizzazione (1) Definire il prezzo iniziale che la società veicolo dovrà corrispondere a fronte del trasferimento dei beni immobili. (2) Per ciascuna emissione sarà nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli. (3) Il gestore del patrimonio ceduto si dovrà occupare degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 14
Valutazione, valorizzazione e cessione degli immobili Il Ministero dell Economia convoca una o più Conferenze di servizi o promuove Accordi di programma per sottoporre ad approvazione le iniziative prese per la valorizzazione. La definizione dei prezzi di vendita degli immobili è determinata tenendo conto delle valutazioni di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di operazioni di compravendita di immobili aventi medesime caratteristiche. 15
Le dieci fasi della dismissione del patrimonio immobiliare 1. Individuazione del patrimonio cedibile. 2. Il Ministero costituisce una o più società veicolo avente per oggetto la cartolarizzazione. 3. Lo Stato cede il patrimonio ad una o più società veicolo. 4. Le società veicolo emettono obbligazioni nella forma di eurobond (esentasse per i non residenti) oppure ricorrono a finanziamenti bancari per sostenere l acquisto. 5. Le società veicolo acquistano gli immobili. 6. Il Ministero, con decreto, definisce il soggetto che dovrà occuparsi della gestione del patrimonio ceduto. 7. I beni individuati costituiscono patrimonio separato da quello delle società e da quello relativo alle altre operazioni. 8. Per la valorizzazione del patrimonio il Ministero dell Economia convoca una o più Conferenze di servizi o promuovere Accordi di Programma. 9. I flussi delle vendite future sono utilizzati per pagare i mutui o per rimborsare gli obbligazionisti. 10. Gli incassi in eccesso affluiscono nelle casse dello Stato. 16
Patrimonio Pubblico Emissione di titoli Cessione 2 Acquisto del patrimonio con relative entrate nelle casse dello Stato Mercato dei Capitali 1 Società Veicolo S.r.l. SCIP Raccolta di capitali 3 Vendita del patrimonio R i m b or s o d ei cr e di to ri 17
La securitization in Italia Periodo Tipologia Importo (val. in mln.) 1998 Crediti vs paesi emergenti 650 $ 1999 Crediti INPS 1 4.650 2000 Crediti INAIL 1.350 2001 Crediti vs paesi emergenti 525 2001 Crediti INPS 2 1.710 2001 Lotto ed Enalotto 3.000 2001 SCIP 1 2.300 2002 Crediti INPS 3 3.000 2002 SCIP 2 6.629 18
Le regole EuroStat La cartolarizzazione di flussi di entrate future genera nuovo debito Quando l oggetto è rappresentato da attività patrimoniali bisogna distinguere: cessioni dirette con impatto positivo sul debito complessivo acquisizione di passività finanziarie che generano nuovo debito Un altro elemento discriminante è rappresentato dall ammontare del pagamento iniziale che la società veicolo deve effettuare al cedente: non deve essere inferiore all 85% del valore (stimato) di mercato del bene. Sotto tale limite, l operazione non rientra tra le cessioni dirette e, pertanto, produce un incremento del debito pubblico 19
La SCIP 2 Ente proprietario SCIP 2 (n unità) SCIP 2 (valori in mln. di Euro) Stato Italiano 424 36 Enpals 170 57 Inail 6.912 1.284 Inpdai 20.505 2.316 Inpdap 31.149 3.377 Inps 3.277 654 Ipost 157 34 Ipsema 286 39 Totale 62.880 7.797 20
SCIP 2, le unità immobiliari Unità residenziali Unità commerciali STATO ITALIANO 409 15 ENPALS 106 64 INAIL 4.690 2.222 INPDAI 18.609 1.896 INPDAP 26.461 4.688 INPS 2.754 523 IPOST - 157 IPSEMA 212 74 Totale 53.241 9.639 21
SCIP 2, i valori immobiliari Valore Un. Res. (mln. di Euro) Valore Un. Comm. (mln. di Euro) STATO ITALIANO 35 1 ENPALS 19 38 INAIL 757 526 INPDAI 1870 446 INPDAP 2350 1026 INPS 524 130 IPOST 0 34 IPSEMA 20 19 Totale 5.575 2.221 22
SCIP 2, confronto tra ricavi effettivi e previsti Dicembre 2004 Ricavi trimestre Ricavi trimestre da BP Ricavi cumulati Ricavi cumulati da BP ENPALS 691.496,00 658.146,00 6.506.684,00 19.529.784,00 INAIL 38.690.618,00 27.373.689,00 125.787.605,00 809.614.757,00 INPDAI 72.544.605,00 296.914.386,00 209.202.809,00 1.462.549.914,00 INPDAP 151.813.351,00 363.066.067,00 858.640.034,00 1.811.642.992,00 INPS 50.139.246,00 3.934.386,00 165.597.609,00 539.410.386,00 IPOST 77.812,00-1.381.100,00 - IPSEMA 3.416.851,00 611.497,00 18.214.007,00 21.322.180,00 STATO ITALIANO 2.316.045,00 5.546.318,00 30.198.885,00 33.772.455,00 TOTALE 319.690.024,00 698.104.489,00 1.415.528.733,00 4.697.842.468,00 23
SCIP 2, dati al 30 settembre 2006 Unità residenziali e commerciali residue al 30 settembre 2006 Unità Res. e Com. Valori Un.Res. e Com. (mln ) ENPALS 46 18 INAIL 2.249 651 INPDAI 12.993 1.646 INPDAP 10.728 1.639 INPS 847 262 IPOST 42 22 IPSEMA 119 17 STATO ITALIANO 121 10 TOTALE 27.145 4.265 24
La distribuzione geografica della SCIP 2 (% sul prezzo di offerta) 62% nel centro Italia 28,8% nel nord Italia 7% nel sud Italia 2,2% nelle isole I dati per città: Roma assorbe il 52,4% Milano l 8,5% il resto tra le altre città. 25
Federalismo e patrimonio pubblico L. n. 42/2009 Art.19 Nell ottica del federalismo rientra anche la gestione del patrimonio pubblico A comuni, province, città metropolitane e regioni, lo Stato attribuirà, a titolo non oneroso, un proprio patrimonio, tenendo conto: della tipologia di beni delle dimensioni territoriali delle capacità finanziarie e delle competenze effettivamente svolte Le attribuzioni saranno effettuate in base al criterio della territorialità Saranno individuati i beni che non potranno essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale 26
Il federalismo demaniale (1) d.lgs. n. 85/10 Art. 1: Con Decreti del Presidente del Consiglio sono individuati i beni statali da attribuire A TITOLO NON ONEROSO a comuni, province, città metropolitane e regioni Gli enti territoriali sono tenuti a garantirne la massima valorizzazione funzionale 27
Il federalismo demaniale (2) Art. 2: Spetta allo Stato attribuire il patrimonio secondo criteri di Sussidiarietà, adeguatezza e territoriali Semplificazione (possibilità di alienazioni) Capacità finanziaria (idoneità finanziaria a soddisfare le esigenza di tutela, gestione e valorizzazione) Correlazione tra competenze e funzioni esercitate dall ente Gli enti locali in dissesto non possono alienare i beni attribuiti, la cui destinazione dovrà avere finalità esclusivamente istituzionali 28
Il federalismo demaniale (3) Art. 3: Alle regioni sono attribuiti i beni del demanio marittimo Alle province sono attribuiti i beni del demanio idrico In linea generale, vengono stilati degli elenchi con tutti gli immobili da trasferire, con elementi informativi relativi allo stato giuridico, alla consistenza, al valore del bene, alle entrate corrispondenti e ai relativi costi di gestione Gli stessi enti potranno farsi promotori di richiedere allo Stato l attribuzione di alcuni immobli 29
Il federalismo demaniale (4) Art. 4: I beni sono trasferiti con tutte le pertinenze, accessori ed entrano nel patrimonio disponibile, ad eccezione di quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, che restano assoggettati al regime del codice civile I beni del patrimonio disponibile possono essere alienati, solo previa valorizzazione 30
Il federalismo demaniale (5) Art. 5: Con successivo decreto del PdC, su proposta del Ministero della Difesa, saranno individuati i beni immobili in uso al Ministero stesso che, però, non sono utilizzati per e funzioni di difesa e sicurezza nazionale Art. 6: I beni trasferiti possono essere valorizzati anche attraverso il conferimento in fondi comuni di investimento immobiliare 31
Il federalismo demaniale (6) Art. 9: Il ricavato delle alienazioni e del valore del conferimento in fondi immobiliari deve essere così destinata: il 75% al rimborso dello stock di indebitamento; in sua assenza al finanziamento delle spese di investimento il 25% al fondo per l ammortamento dei Titoli di Stato 32