AQUIL SPORT SOCIETA DI PROGETTO S.R.L. CONCESSIONARIA COMUNE DI PORTICI CAPITOLATO SPECIALE



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AQUIL SPORT SOCIETA DI PROGETTO S.R.L. CONCESSIONARIA COMUNE DI PORTICI CAPITOLATO SPECIALE Fornitura di Arredi Macchinari ed Attrezzature palestra della Costruendo Piscina Comunale in Località Via Farina Portici Art. 1 Oggetto della fornitura ed importo presunto stimato. L appalto ha per oggetto la fornitura di arredi, macchinari ed attrezzatura per la palestra della costruendo piscina comunale di Portici alla Via farina. Specificamente dovranno essere forniti i beni come meglio specificato nell allegato elenco, con la descrizione delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative. Tutte le suddette attrezzature dovranno essere: - conformi alle norme vigenti nazionali ed europee in materia di sicurezza, ergonomicità, compatibilità elettromagnetica e muniti di marchio CE - nuovi di fabbrica in ogni componente Importo stimato per la fornitura richiesta, e posto a base d asta ammonta ad. 459.500,00 oltre IVA come per legge Art. 2 Servizi connessi alla fornitura La fornitura comprende ogni onere per l installazione e l avvio del funzionamento, inclusa la configurazione con l installazione e licenza di programmi operativi sui macchinari ed attrezzature, con il deposito presso questa Concessionaria delle autorizzazione all esercizio. 1

Qualora le apparecchiature sottoposte al collaudo non superino le prove diagnostiche e funzionali, la Concessionaria richiederà la ripetizione delle operazioni su campioni diversi da quelli esaminati, stabilendo un termine, con oneri a carico dell Impresa. Art. 3 Garanzia e assistenza I Beni forniti devono essere privi di difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione e di vizi dei materiali impiegati. La garanzia deve essere on site e compresa nel prezzo. La garanzia su ogni parte ha una durata pari a quella offerta dall Impresa, comunque non inferiore a mesi 24, e decorre dalla data di consegna. Nel periodo di garanzia l Impresa si impegna a sostituire o riparare i prodotti difettosi senza alcun addebito. Per ogni intervento deve essere redatto e consegnato alla Concessionaria un rapporto scritto, firmato dal tecnico che esegue l intervento. Ogni onere o spesa relativa agli interventi in garanzia resta a carico dell Impresa, che è direttamente responsabile delle prestazioni eventualmente affidate dalla stessa ad altra ditta. Art. 4 Oneri a carico dell Impresa Il prezzo offerto comprende tutti gli oneri e spese per la completa esecuzione della fornitura e degli interventi in garanzia, nel rispetto degli obblighi assunti dall Impresa con l aggiudicazione della gara e con la conseguente stipulazione del contratto. In particolare, sono a carico dell Impresa: 2

- le spese di imballo, trasporto, manovalanza per carico, scarico e consegna delle apparecchiature, a cura e rischio dell Impresa, nei locali di destinazione, presso la sede dell Amministrazione - tutti gli eventuali oneri connessi a prove diagnostiche o di collaudo - tutti gli oneri connessi, a qualsiasi titolo, all erogazione dei servizi di assistenza in garanzia Restano altresì a carico dell Impresa i seguenti obblighi ed oneri: -piena osservanza delle norme vigenti in materia di assicurazioni, assistenza e previdenza nei confronti del personale dipendente nonché delle disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro, recate dalla legge o dai contratti collettivi - piena osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro L Impresa si obbliga a tenere indenne l Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa di terzi per danni di qualunque natura arrecati a persone o cose, derivanti da inosservanza delle norme contrattuali o da inadempienze nell ambito delle attività comunque poste in essere dall Impresa per l esecuzione dell appalto. Art. 5 Trasferimento di proprietà Le apparecchiature si intendono definitivamente accettate con il rilascio del certificato di conformità della fornitura alle prescrizioni contrattuali, redatto entro trenta giorni dalla consegna della fornitura. Restano pertanto a carico dell Impresa i rischi di perdite e danni alle apparecchiature durante il trasporto e la sosta nei locali della Concessionaria, fino alla data del rilascio del certificato di conformità, salvi i casi di perdite e danni per fatti imputabili alla Concessionaria. 3

Art. 8 Cauzione A garanzia degli obblighi contrattuali l Impresa aggiudicataria dovrà costituire, prima della stipula del contratto, il deposito cauzionale, pari al 10% (dieci per cento) dell importo contrattuale complessivo, al netto della sola IVA, mediante una delle seguenti modalità: 1 - fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese assicurative regolarmente autorizzate all esercizio del ramo cauzioni, ai sensi dell art. 1 legge 10/6/1982 n.348 L atto di costituzione della cauzione: - dovrà recare la data di validità per tutto il periodo di garanzia delle apparecchiature e indicare che lo svincolo della cauzione verrà comunque effettuato a seguito di dichiarazione liberatoria rilasciata dalla Concessionaria. - dovrà contenere esplicita dichiarazione che la somma eventualmente richiesta dalla Concessionaria sarà versata nel termine di giorni 30, senza eccezioni e senza preventiva escussione nei confronti dell aggiudicatario inadempiente. Il deposito cauzionale va reintegrato nel caso in cui la Concessionaria operi su di esso prelevamenti. Ove ciò non avvenga nel termine di 15 giorni dalla richiesta di reintegro, la Concessionaria ha facoltà di risolvere il contratto. La Concessionaria provvederà allo svincolo della cauzione come per legge. Art. 8 Aumenti e diminuzioni Nel corso dell esecuzione del contratto, la Concessionaria ha la facoltà di chiedere e l Impresa ha l obbligo di accettare, alle stesse condizioni contrattuali, un aumento o una diminuzione della fornitura, fino alla concorrenza di un quinto del valore del contratto. 4

Art. 9 Brevetti e diritti d autore La Concessionaria non assume alcuna responsabilità nel caso che l Impresa fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche che violino brevetti o diritti di proprietà intellettuale. L Impresa di conseguenza assume l obbligo di garantire alla Concessionaria il sicuro e indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese di terzi, nonché da tutte le spese, a seguito di violazioni in dette materie, derivanti dall esecuzione del contratto. Art. 10 Termini di consegna e penalità I termini di consegna ed installazione delle apparecchiature viene fissato in 30 giorni naturali e consecutivi dall ordine scritto a firma dell Amministratore Unico della Concessionaria. L Impresa deve ottemperare alle prescrizioni contrattuali nei tempi e nei modi stabiliti, pena l applicazione delle seguenti penalità, quando l inadempimento non sia imputabile alla Concessionaria ovvero a causa di forza maggiore: - per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini di consegna decorrenti dalla data della comunicazione formale d ordine, verrà applicata una penale di importo pari ad Euro 1.000 (mille) - una penalità pari ad Euro 1.000 (mille) al giorno verrà applicata per il tempo intercorrente tra la data della comunicazione dell eventuale esito negativo del collaudo e la data di risoluzione degli inconvenienti riscontrati al secondo collaudo - per ogni giorno lavorativo di fermo delle apparecchiature rispetto ai tempi indicati in contratto per gli interventi in garanzia è applicata una penale pari ad Euro 500, per ogni apparecchiatura non funzionante. 5

Le penali sono applicate mediante trattenuta in sede di liquidazione dei corrispettivi o su eventuali crediti della ditta o mediante prelievo dalla cauzione di cui all art. 8. Art. 11 Risoluzione del contratto ed effetti della risoluzione. La Concessionaria ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, grave negligenza e violazione delle norme di legge e degli obblighi e condizioni contrattuali nonché nel caso di esito negativo del collaudo o della verifica di conformità della fornitura. La Concessionaria si riserva altresì di risolvere il contratto, ai sensi dell art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui il ritardo nella consegna completa della fornitura superi giorni trenta e qualora venga meno anche uno solo dei requisiti dichiarati in sede di offerta. In caso di risoluzione del contratto, la fornitura viene affidata a terzi, in danno dell appaltatore inadempiente. Le spese sostenute in più dalla Concessionaria rispetto al contratto risolto sono addebitate all appaltatore inadempiente mediante prelievo dal deposito cauzionale, fatta salva l applicazione delle penali previste e l accertamento dell eventuale maggior danno. Art. 12 Pagamento Il pagamento della fornitura verrà effettuato entro 90 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura e non prima del collaudo delle apparecchiature fornite, con le modalità indicate nella fattura stessa e con la presentazione di regolarità contributiva, retributiva e fiscale della stessa impresa. 6

Art. 13 Spese contrattuali Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto, compresa l imposta di bollo e di registrazione, sono a carico dell aggiudicatario, con esclusione dell IVA. Art. 15 Foro competente Per qualsiasi controversia inerente l esecuzione del contratto, non risolvibile in via amministrativa, è competente il foro di Napoli. Art. 16 Disposizioni finali Formano parte integrante del contratto l offerta dell Impresa aggiudicataria e il presente capitolato speciale. Per quanto non previsto o non diversamente disposto dal presente capitolato speciale, si applicano le disposizioni compatibili del Capitolato d oneri generali vigente per le forniture ed i sevizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato (D.M. 28 ottobre 1985) del Capitolato d oneri per gli acquisti e la locazione delle apparecchiature e prodotti diversi in materia di informatica (D.M. 8 febbraio 1986) pubblicati sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 03.03.1986, nonché le norme recate dal D.P.C.M. 6 agosto 1997 n. 452 concernente Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all art. 12, comma 1 del decreto legislativo 12.02.1993, n. 39 relativo alla locazione e all acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d uso dei programmi: 7