Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all entrata in funzione degli archivi informatici



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Decreto Ministeriale 27 febbraio 2001 Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all entrata in funzione degli archivi informatici Visto l'articolo 109 del decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il quale stabilisce che le disposizioni che si rendono necessarie per la tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente alla entrata in funzione degli archivi informatici di cui all'articolo 10 del medesimo decreto siano emanate con decreto del ministro dell'interno entro sessanta giorni dalla pubblicazione del predetto decreto recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile; Visti gli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238; Visto il decreto del ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967; Visto l'articolo 14, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; decreta: TITOLO I Norme di carattere generale Articolo 1 1. Fino alla data in cui diverranno operativi gli archivi previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 - successivamente denominato D.P.R. - quando occorra porre in uso nuovi registri dello stato civile, questi devono essere formati ed utilizzati conformemente a quanto stabilito per i registri precedentemente in uso, e vidimati dal prefetto o da un suo delegato, in applicazione dell'articolo 14, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, secondo le modalità già stabilite dall'articolo 20 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, - successivamente denominato R.D. -, come modificato dall'articolo 235, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51. 2. Fino alla data indicata nel comma precedente a ciascuno dei registri sono allegati, in fascicoli separati per ogni atto formato, i documenti ricevuti o acquisiti dall'ufficiale dello stato civile. Tali fascicoli sono trasmessi al prefetto assieme al secondo originale dei registri, per essere depositati presso il suo ufficio. Articolo 2 1

L'ufficiale dello stato civile che riceve un atto deve enunciare in esso tale sua qualità, specificando se agisce nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce ovvero di persona da lui delegata. Articolo 3 1. Fino alla data indicata nell'articolo 1, comma 1, le annotazioni previste dagli articoli 102 e 103 del D.P.R. sono eseguite nei registri in corso o in quelli depositati presso il comune dallo stesso ufficiale dello stato civile, dal cancelliere del tribunale in quelli depositati presso la cancelleria, da persona delegata dal prefetto in quelli depositati presso il suo ufficio. 2. Le annotazioni di cui al comma precedente sono direttamente formulate dall'ufficiale dello stato civile, che invia al procuratore della Repubblica o al prefetto competente copia di quelle che debbono essere eseguite rispettivamente anche nei registri depositati presso la cancelleria del tribunale o in quelli depositati presso l'ufficio del prefetto. Il procuratore della Repubblica o il prefetto, senza altra formalità, dispongono per la loro esecuzione. 3. Le annotazioni si eseguono, indifferentemente, a margine o in calce all'atto, seguendo l'ordine cronologico di esse. Se è esaurito tutto lo spazio destinato alle annotazioni, l'ufficiale dello stato civile, il cancelliere o la persona delegata dal prefetto che deve eseguirne altre sullo stesso atto, le iscrive su un foglio aggiuntivo, preventivamente vistato. Tale foglio, di cui deve essere fatta nota di richiamo nell'atto, è unito al rispettivo registro con apposizione del sigillo dell'ufficio nel punto di unione. Articolo 4 Le verificazioni da effettuare sui registri dello stato civile prima della data indicata nell'articolo 1, comma 1, sono eseguite in applicazione dell'articolo 14, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dal prefetto o dalla persona da lui delegata secondo i tempi e i modi stabiliti dagli articoli 104 e 105 del Articolo 5 1. Fino alla data indicata nell'articolo 1, comma 1, continuano ad applicarsi agli atti dello stato civile formati mediante scritturazione a macchina, le disposizioni di cui al decreto del ministro di grazia e giustizia 18 novembre 1967, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Le stesse disposizioni, per quanto possibile, si applicano agli atti formati mediante sistemi di scritturazione elettronica. 2. Gli adempimenti attribuiti al pretore dal decreto citato nel comma precedente sono di competenza del prefetto, in applicazione dell'articolo 14, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2

TITOLO II Norme in materia di registri di cittadinanza Articolo 6 1. Fino alla data in cui diverranno operativi gli archivi previsti dall'articolo 10 del D.P.R., si continuano ad utilizzare i registri di cittadinanza di cui all'articolo 14 del R.D., come già formati a norma degli articoli 59 e 60 dello stesso R.D.. 2. Nei registri di cittadinanza si iscrivono le dichiarazioni di cui all'articolo 23 del D.P.R. e si trascrivono per riassunto gli atti di cui all'articolo 24 del 3. Le dichiarazioni di cui all'articolo 23 del D.P.R. sono altresì annotate nell'atto di nascita dell'interessato. Le comunicazioni dell'esito dell'accertamento sulla cittadinanza sono pure annotate nello stesso atto di nascita e trascritte nei registri di cittadinanza, ai sensi dell'articolo 24, lettera b) del Si annotano, infine, nell'atto di nascita gli atti di cui all'articolo 26, comma 2, del Articolo 7 Per la prestazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica di cui all'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 del D.P.R. e non è richiesta la presenza di testimoni. TITOLO III Norme in materia di registri di nascita Articolo 8 Fino alla data in cui diverranno operativi gli archivi di cui all'articolo 10 del D.P.R., si continuano ad utilizzare i registri di nascita previsti dall'articolo 14 del R.D., come già formati a norma degli articoli 64, 65 e 66 dello stesso R.D.. Articolo 9 1. Nei registri di nascita si iscrivono le dichiarazioni e gli atti e si trascrivono per riassunto gli atti di cui all'articolo 28 del D.P.R. e si annotano gli atti di cui all'articolo 49 del medesimo 3

Nella serie A della parte prima si iscrivono le dichiarazioni di nascita ricevute dall'ufficiale dello stato civile, comprese quelle di cui all'articolo 37 del D.P.R. Nella serie B della parte prima si iscrivono le dichiarazioni tardive di nascita di cui all'articolo 31, comma 1, del D.P.R, senza necessità di provvedimenti di convalida da parte dell'autorità giudiziaria e quelle di cui all'articolo 31, comma 2, del D.P.R. Nella serie A della parte seconda si trascrivono gli atti di nascita ricevuti dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui la nascita ha avuto luogo occasionalmente. Nella serie B della parte seconda si iscrivono o si trascrivono, secondo i casi, le dichiarazioni e gli atti di cui all'articolo 28, comma 1, lettere da b) a d), e di cui al comma 2, nonché gli atti formati a norma dell'articolo 32 del D.P.R 2. Qualora il direttore della struttura che accoglie il bambino trovato, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R., anziché recarsi di persona dinanzi all'ufficiale dello stato civile ai fini della iscrizione del relativo processo verbale nei registri di nascita, trasmette comunicazione scritta, l'ufficiale dello stato civile la trascrive nella serie B della parte seconda dei registri di nascita. Qualora non sia raggiunta la prova per la determinazione del luogo di nascita, viene indicato come luogo di nascita quello del ritrovamento. Qualora, anche dopo avere esperito gli accertamenti tecnici, permanga incertezza sulla precisa data della nascita, viene indicato come giorno di nascita il primo, il quindicesimo e l'ultimo giorno del mese cui, anche presumibilmente, si riferiscono le risultanze probatorie. 3. Per la redazione degli atti di nascita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29 del Articolo 10 1. Le dichiarazioni di nascita rese alla direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita, unitamente all'attestazione di nascita, sono trasmesse in originale all'ufficiale dello stato civile competente, individuato a norma dell'articolo 30, comma 4, del D.P.R., che provvede alla loro trascrizione, conservando i documenti ricevuti agli atti dell'ufficio. 2. Si applicano anche per le dichiarazioni di nascita rese alla direzione sanitaria le disposizioni di cui all'articolo 29, commi da 1 a 5 del 4

Articolo 11 Dell'accordo fra i genitori, previsto dall'articolo 30, comma 7, del D.P.R., per la individuazione del comune di residenza presso il quale effettuare la dichiarazione di nascita, l'ufficiale dello stato civile fa menzione nell'atto da lui formato. Articolo 12 La comunicazione ricevuta dall'ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 30, comma 8, del D.P.R. è da lui annotata nell'indice annuale dei registri di nascita e conservata agli atti dell'ufficio. TITOLO IV Norme in materia di registri di matrimonio Articolo 13 Fino alla data in cui diverranno operativi gli archivi previsti dall'articolo 10 del D.P.R., si continuano ad utilizzare i registri di matrimonio di cui all'articolo 14 del R.D., come già formati a norma degli articoli 124 e 125 dello stesso R.D.. Articolo 14 Nei registri di matrimonio si iscrivono o si trascrivono le dichiarazioni e gli atti di cui all'articolo 63 del D.P.R. e si annotano quelli di cui all'articolo 69 del medesimo decreto. Nella parte prima si iscrivono gli atti dei matrimoni celebrati dinanzi all'ufficiale dello stato civile. Nella serie A della parte seconda si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune dinanzi ai ministri di culto Nella serie B della parte seconda si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati in un altro comune dinanzi ai ministri di culto, già trascritti dall'ufficiale dello stato civile di quel comune nella serie A. Nella serie C della parte seconda si trascrivono gli atti di cui all'articolo 63, comma 2, lettere da b) ad h), del Articolo 15 5

La richiesta di pubblicazione di matrimonio viene formata mediante processo verbale da allegare ai registri di matrimonio. TITOLO V Norme in materia di registri di morte Articolo 16 Fino alla data in cui diverranno operativi gli archivi previsti dall'articolo 10 del D.P.R.,.si continuano ad utilizzare i registri di morte di cui all'articolo 14 del R.D., come già formati a norma degli articoli 136 e 137 dello stesso R.D.. Articolo 17 Nei registri di morte si iscrivono le dichiarazioni e gli atti e si trascrivono per riassunto gli atti di cui agli articoli 71 e 81, comma 1, del D.P.R. e si annotano quelli di cui all'articolo 81, comma 2, del medesimo decreto. Articolo 18 Nella parte prima si iscrivono gli atti di morte di cui all'articolo 71, comma 1, lettera a) del Nella serie A della parte seconda si trascrivono gli atti di morte avvenuta fuori del luogo di residenza del defunto. Nella serie B della parte seconda si iscrivono gli atti di morte di cui all'articolo 71, comma 1, lettere da b) a d) del D.P.R. Nella serie C della parte seconda si trascrivono gli atti di cui all'articolo 71, comma 2, del 6