2.1.3 ORDINANZA MUNICIPALE SULLE TASSE DI PARCHEGGIO (PRIMO E SECONDO LIVELLO) del 28 giugno 2005 Il Municipio di Lugano, richiamati l'art. 15 cpv. 1 lett. e) del Regolamento sui beni amministrativi e gli art. 192 LOC e 44 RALOC, ordina: CAPITOLO I Parcheggi di primo livello Definizione Fasce orarie Tasse Art. 1 1 2 3 Per parcheggi di primo livello si intendono le aree di parcheggio il cui tempo di sosta viene controllato tramite barriera automatica e più precisamente: - Autosili Motta, Balestra, Piazza Castello e LAC, parcheggi Campo Marzio ed ex Pestalozzi (tariffa A); - Autosilo Sonvico (tariffa B). Art. 2 4 5 Per i parcheggi di primo livello sono previste le seguenti fasce orarie: diurna 07.00-19.00 notturna 19.00-07.00 Art. 3 6 7 8 9 10 11 12 13 Per i parcheggi di primo livello si applicano le seguenti tariffe: a) Tariffa diurna: Tempo (ore) Tariffa A (fr.) Tariffa B (fr.) 1/2 1 2.-- 0.50 1 1/2 3.-- 1.-- 2 4.-- 2 1/2 5.-- 3 6.-- 1.50 3 1/2 8.-- 4 10.-- 2.-- 5 14.-- 2.50 6 18.-- 3.-- 7 22.-- 3.50 8 26.-- 4.-- 9 30.-- 4.50 10 34.-- 5.-- 11 38.-- 5.50 1
2.1.3 OM SULLE TASSE DI PARCHEGGIO (PRIMO E SECONDO LIVELLO) Tempo (ore) Tariffa zona A (fr.) Tariffa zona B (fr.) 12 42.-- 6.-- 24 43.-- 10.-- b) Abrogato c) Tariffa notturna: Tariffa A: fr. 1.-- per ogni ora di sosta o frazione Tariffa B: fr. 1.-- per ogni 3 ore di sosta d) Agevolazioni di parcheggio (cfr. Capitolo III dell'ordinanza municipale concernente la regolamentazione della zona pedonale nel centro di Lugano): Autosili / parcheggi Tariffa residenti nellatariffa altri interessati zona pedonale, neiesercitanti un'attività nuclei e nelle immediatecommerciale nella zona vicinanze (fr. / al mese) pedonale, nei nuclei e nelle immediate vicinanze (fr. / al mese) Motta 250.-- 400.-- LAC 200.-- 350.-- Balestra 200.-- 350.-- Piazza Castello 200.-- 350.-- Campo Marzio 200.-- 300.-- Ex Pestalozzi 200.-- 300.-- Autosilo Sonvico 100.-- 150.-- Art. 4 Perdita dello scontrino L'automobilista che ha smarrito lo scontrino di parcheggio è tenuto al pagamento di una tassa di fr. 43.--. CAPITOLO II Parcheggi di secondo livello Definizione Fasce orarie Art. 5 14 Per parcheggi di secondo livello si intendono le aree di parcheggio il cui tempo di sosta viene controllato tramite parchimetri di tipo singolo, multiplo o collettivo, oppure mediante appositi talloncini prepagati (acquistabili presso i rivenditori autorizzati consultabili sul sito del Comune di Lugano), allo scopo di garantirne la rotazione. Art. 6 1. Di regola, il pagamento delle aree di parcheggio di secondo livello avviene nella fascia oraria dalle ore 07.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali. 2. Se le esigenze o le particolarità della zona lo richiedono, il Municipio può decidere l'allargamento della fascia oraria di cui al precedente capoverso, o l'estensione del pagamento anche ai giorni festivi. 2
OM SULLE TASSE DI PARCHEGGIO (PRIMO E SECONDO LIVELLO) 2.1.3 Tasse Art. 7 15 1. Le tariffe nei parcheggi di secondo livello sono applicate sulla base di tre zone, e meglio: Zone Zona 1 Zona 2 Zona 3 Tempo massimo di sosta 90 min. 120 min. 240 min. Tariffe 30 min. 1.-- fr. 60 min. 2.-- fr. 90 min. 3.-- fr. 60 min. 2.-- fr. 120 min. 3.-- fr. 60 min. 0.50 fr. 120 min. 1.-- fr. 180 min. 1.50.-- fr. 240 min. 2.-- fr. 2. Il Municipio determina l'applicazione delle suddette tariffe sulla base delle specifiche realtà, necessità o di situazioni particolari dell'area interessata (interessi commerciali, culturali, zona residenziale, ecc.). Autorizzazioni Art. 7bis 16 17 18 1 Nei comparti dove non esistono o rispettivamente dove non è prevista la creazione di zone blu il Municipio provvede ad agevolare gli abitanti del quartiere che non dispongono di parcheggi privati. A tale scopo il Comando di Polizia può rilasciare autorizzazioni annuali a titolo di "agevolazioni di parcheggio", che consentono di posteggiare senza limitazioni di tempo nei parcheggi di secondo livello. A titolo eccezionale possono essere rilasciate a terzi autorizzazioni provvisorie: settimanali o giornaliere (v. cpv. 2). 2 Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione annuale soltanto le persone fisiche che risultano legalmente domiciliate nei comparti di cui al cpv. 1, per un massimo di un veicolo leggero immatricolato sotto il proprio nome e per nucleo familiare. Le autorizzazioni provvisorie possono essere rilasciate ad altri richiedenti, quando sussistono validi motivi per giustificare l'esigenza di parcheggio. 3
2.1.3 OM SULLE TASSE DI PARCHEGGIO (PRIMO E SECONDO LIVELLO) 3 Le autorizzazioni non danno diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì ad usufruire degli stalli liberi in quel momento. Il numero di tali autorizzazioni è di principio limitato al 30% delle reali capacità della zona interessata, ritenuto come lo scopo prioritario dei parcheggi di secondo livello sia di garantire la rotazione. È riservata la facoltà del Municipio di limitare il numero di queste autorizzazioni. 4 Le tasse per il rilascio delle differenti autorizzazioni sono fissate in: a. Autorizzazioni annuali: - Fr. 50.-- mensili per parcheggi all'aperto; - Fr. 70.-- mensili per parcheggi al coperto. b. Autorizzazioni provvisorie: - Fr. 40.-- alla settimana; - Fr. 20.-- al giorno. 5 Per quanto non regolamentato nel presente articolo si rimanda per analogia alle disposizioni e ai principi dell'ordinanza municipale concernente le agevolazioni di parcheggio concesse agli abitanti delle zone blu, del 24 settembre 1992 e successive modifiche. CAPITOLO III Disposizioni varie e finali Danni ai sistemi di controllo Sanzioni Entrata in vigore Art. 8 19 L'automobilista responsabile del danneggiamento dei sistemi di controllo (barriere, casse, ecc.) è tenuto a risarcire il relativo danno e a pagare una tassa amministrativa di fr. 200.-- per l'intervento di polizia. Art. 9 1. Le infrazioni alla segnaletica esposta nelle zone di parcheggio sono punite dagli organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr. 2. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con la multa. 3. Alla procedura di contravvenzione di cui al cpv. 2 sono applicabili gli art. 145 e seguenti della LOC. Art. 10 1. La presente Ordinanza sostituisce e annulla quella del 7 aprile 1997 ed entra immediatamente in vigore. 2. Eventuali ricorsi non avranno effetto sospensivo, salvo contraria decisione del Presidente dell'autorità adita. Il Sindaco: PER IL MUNICIPIO Il Segretario: Arch. dipl. ETH G. Giudici A. Zoppi, lic. oec. HSG 4
OM SULLE TASSE DI PARCHEGGIO (PRIMO E SECONDO LIVELLO) 2.1.3 Risoluzione municipale del 28 giugno 2005. Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 7 e il 22 luglio 2005. Note: 1 Modificato dal Municipio con ris. del 7 luglio 2010, esposto agli albi comunali dal 12 al 27 luglio 2010. Entrata in vigore il 1. settembre 2010. 2 Modificato dal Municipio con ris. del 29 agosto 2012, esposto agli albi comunali dal 3 al 18 settembre 2012. Entrata in vigore il 19 settembre 2012. 3 Modificato dal Munipio con ris. del 15 gennaio 2015, esposto agli albi comunali dal 22 gennaio al 23 febbraio 2015. 4 Modificato dal Municipio con ris. del 29 agosto 2012, esposto agli albi comunali dal 3 al 18 settembre 2012. Entrata in vigore il 19 settembre 2012. 5 Modificato dal Municipio con ris. del 15 gennaio 2015, esposto agli albi comunali dal 22 gennaio al 23 febbraio 2015. 6 Modificato dal Municipio con ris. del 4 febbraio 2009, esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 12 ed il 27 febbraio 2009. 7 Modificato dal Municipio con ris. mun. del 7 luglio 2010, esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 12 ed il 27 luglio 2010. Entrata in vigore il 1 settembre 2010. 8 Modificato dal Municipio con ris. mun. del 12 ottobre 2011, esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 17 ottobre e il 1 novembre 2011. Le tariffe esposte all'art. 3 lett. a riferite alla zona b si applicano a far tempo dal 1 ottobre 2011, data in cui è scaduta la norma transitoria di cui all'art. 11 della precedente Ordinanza. 9 Modificato dal Municipio con ris. mun. del 11 gennaio 2012, esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 12 ed il 27 gennaio 2012. Entrata in vigore il 28 gennaio 2012. 10 Lett. b. modificata dal Municipio con ris. del 29 agosto 2012, esposta agli albi comunali dal 3 al 18 settembre 2012. Entrata in vigore il 19 settembre 2012. 11 Lett. d. modificata dal Municipio con ris. del 26 settembre 2013, esposta agli albi comunali dal 3 al 18 ottobre 2013. 12 Modificato dal Municipio con ris. del 15 gennaio 2015, esposto agli albi comunali dal 22 gennaio al 23 febbraio 2015. 13 Lett. a e c modificate dal Municipio con ris. mun. del 22 ottobre 2015, esposte agli albi comunali dal 26 ottobre al 25 novembre 2015. 14 Modificato dal Municipio con ris. del 15 gennaio 2015, esposto agli albi comunali dal 22 gennaio al 23 febbraio 2015. 15 Modificato dal Municipio con ris. del 4 febbraio 2009, esposto agli albi comunali nel periodo compreso tra il 12 ed il 27 febbraio 2009. 16 Articolo approvato dal Municipio con ris. del 3 ottobre 2012, esposto agli albi comunali nel periodo compreso tra l'8 ed il 23 ottobre 2012. L'entrata in vigore è stata fissata per il 1 gennaio 2013. 17 Modificato dal Municipio con ris. del 15 gennaio 2015, esposto agli albi comunali dal 22 gennaio al 23 febbraio 2015. 18 Cpv. 4 modificato dal Municipio con ris. mun. del 3 dicembre 2015, esposto agli albi comunali dal 4 gennaio al 3 febbraio 2016. 19 Modificato dal Municipio con ris. del 15 gennaio 2015, esposto agli albi comunali dal 22 gennaio al 23 febbraio 2015. 5