Quando scricchiola un paradigma L orientamento sessuale e il diritto Prof. Paolo Veronesi (UniFe)
Paradigma = Modello
Orientamento sessuale
Carta di Nizza (2000)
Indice dei temi La depenalizzazione dei comportamenti omosessuali. Il riconoscimento (o il mancato riconoscimento) delle coppie formate da persone dello stesso sesso. L omogenitorialità come problema. Opportunità di sanzionare violenze o discriminazioni omofobe.
Principio PERSONALISTA (art. 2, 3 ecc. Cost.)
Principio PLURALISTA (Art. 2, 18, 19, 21 ecc. Cost.)
UGUAGLIANZA (Art. 3 Cost.)
MORALE
NATURA
Sent. cost. n. 161/1985 Il transessuale obbedisce a un esigenza incoercibile, alla cui soddisfazione è spinto dal suo naturale modo d essere Un concetto d identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale Il sesso (genere) come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori La differenza tra i due sessi non è qualitativa ma quantitativa
Rapporto Kinsey (1948)
Sondaggio 2016
Sent. cost. n. 221/2015 La prevalenza della tutela della salute dell individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico
TRADIZIONE
Loving v. Virginia (1967)
Obergefell v. Hodges (2015)
Cassazione 1968: l omosessualità rappresenta di per sé un anomalia 2007: l omosessualità va riconosciuta come condizione dell uomo degna di tutela, in quanto espressione del diritto alla realizzazione della propria personalità, tutelato dall art. 2 Cost.
Coppie dello stesso sesso
Corte EDU, Schalck e Kopf c. Austria (2010) La relazione sentimentale e sessuale tra due persone dello stesso sesso rientra nella nozione di vita familiare, il cui rispetto è garantito dall art. 8 Cedu. Pertanto, costituisce violazione dell art. 8, in combinato disposto con l art. 14, la mancanza di tutela delle coppie omosessuali e di riconoscimento adeguato all interno di uno Stato membro.
Corte EDU, Oliari c. Italia (2015) Deve essere condannata l Italia per la mancata previsione, da parte del legislatore, nonostante i numerosi solleciti delle sue superiori Corti, di un istituto giuridico diverso dal matrimonio che riconosca una relazione tra persone dello stesso sesso, poiché la carenza di riconoscimento giuridico delle dette unioni determina una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare come enunciato dall art. 8 Cedu. E a discrezione dei singoli Stati consentire il matrimonio omosessuale.
Art. 29 Cost. it. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio Il matrimonio è ordinato sull uguaglianza morale e giuridica dei coniugi
Art. 30 Cost. E dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio
Sent. cost. n. 138/2010 (1) per formazione sociale [ex art. 2 Cost.] deve intendersi ogni forma di comunità idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona. In tale nozione è da annoverare anche l unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Si deve escludere, tuttavia, che l aspirazione a tale riconoscimento possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio.
Sent. cost. n. 138/2010 (2) I concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere cristallizzati con riferimento all epoca in cui la Costituzione entrò in vigore e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell ordinamento, ma anche dell evoluzione della società e dei costumi. Detta interpretazione, però, non può spingersi fino al punto d incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata
Sent. cost. n. 170/2014 Illegittime le norme impugnate nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore
Cassazione, sent. n. 8097/2015 si impone per conseguenza la rimozione degli effetti della caducazione automatica del vincolo matrimoniale sino a che il legislatore non intervenga a riempire il vuoto normativo costituzionalmente intollerabile, introducendo un modello di relazione tra persone dello stesso sesso all interno del quale far confluire le unioni matrimoniali contratte originariamente da persone di sesso diverso e divenute, mediante la rettificazione sesso di uno dei componenti, del medesimo sesso, il quale preveda uno statuto sostanzialmente equiparabile, sul tema di diritti e doveri di assistenza economico patrimoniale e morale reciproci, a quello derivante dal vincolo matrimoniale.
OMOGENITORIALITA
Step-child adoption ( Adozione del configlio ) Adozione non piena e non legittimante prevista in casi particolari che non crea legami personali e patrimoniali tra i parenti dell adottante e l adottato Corte Edu, X et al. C. Austria, 9/2/2013, n. 19010 Trib. minorenni Roma 20 luglio 2014
Contro le discriminazioni fondate sulle tendenze sessuali Direttiva 27 novembre 2000/78 Decreto legislativo n. 216/2003
Corte d Appello Brescia sent. 11 dicembre 2014
Corte Giustizia UE sent. C-81/82 del 25 aprile 2013
E più facile distruggere un atomo che un pregiudizio