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NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE FLA SpA FINANZIATORE REA/Pescara n 137769 - C.F./P. IVA: 01520400696 - Cap. Soc. Euro 1.498.000,00,00 i.v ;Deliberato 4.000.000,00 Iscr. ex art. 106 TUB n 17922 - ABI 318485 - ISVAP E000309256 Associata UFI (Unione Finanziarie Italiane). INDIRIZZO Sede Legale ed Amministrativa: P.za della Marina,3 65126 Pescara TELEFONO 800 038110 EMAIL info@flaspa.it FAX 085 4512428 SITO WEB www.flafinanziaria.it IDENTITA E CONTATTI DELL INTERMEDIARIO DEL CREDITO INTERMEDIARIO DEL CREDITO INDIRIZZO TELEFONO EMAIL FAX SITO WEB Agente in attività finanziaria iscritto al n. L intermediario del credito è il soggetto terzo rispetto al Finanziatore a cui il cliente si è liberamente e discrezionalmente rivolto ai fini della richiesta al Finanziatore della concessione del prestito indicato nel presente documento. Il ricorso da parte del cliente all intermediario del credito non è in alcun modo obbligatorio né ai fini della richiesta né ai fini della concessione del prestito. Per tale attività l intermediario del credito ha diritto di percepire un compenso che è indicato nella sezione Costi del credito e sarà versato a quest ultimo direttamente dal finanziatore trattenendo in caso di concessione del prestito l importo sul relativo netto ricavo. Pagina 1 di 6

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO TIPO DI CONTRATTO DI CREDITO CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO Prestito Personale rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione/pensione mensile cui il Cliente abbia diritto in dipendenza della propria prestazione di lavoro subordinato presso un Datore di Lavoro. Presupposti essenziali per la concessione del credito sono: l esistenza di un rapporto di lavoro dipendente; il rilascio da parte del datore di lavoro del certificato di stipendio o qualunque altro documento equipollente. Tale documento è essenziale per l istruttoria del prestito in quanto ha la funzione di attestare gli elementi neces sari alla sua erogazione: o esistenza e tipologia del rapporto di lavoro dipendente ed anzianità di servizio maturata; o assenza di provvedimenti disciplinari o sospensioni dal lavoro in corso; o ammontare della retribuzione annua lorda e mensile netta necessaria alla quantificazione della quota cedibile; o esistenza sulla retribuzione di altre trattenute al di fuori di quelle previste dalla legge (pignoramenti e/o altri prestiti ecc.). Il prestito è regolato oltre che dal contratto di credito anche dalle seguenti disposizioni di legge: DPR 180/1950 e successive leggi /regolamenti integrati e modificati; Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze n.313/2006. IMPORTO TOTALE DEL CREDITO LIMITE MASSIMO O SOMMA TOTALE DEGLI IMPORTI MESSI A DISPOSIZIONE DEL CONSUMATORE CONDIZIONI DI PRELIEVO MODALITA E TEMPI CON I QUALI IL CONSUMATORE PUO UTILIZZARE IL CREDITO DURATA DEL CONTRATTO DI CREDITO Detto importo si intende: al netto di qualsiasi costo, spese e commissione a carico del Cliente; al lordo di eventuali prefinanziamenti richiesti dal cliente e concessi dal Finanziatore; al lordo di eventuali estinzioni anticipate di altri debiti relativi a preesistenti finanziamenti del Cliente accesi con il Finanziatore stesso o con altri soggetti finanziatori. L importo totale del credito sarà erogato dal Finanziatore previo esito positivo,a suo insindacabile giudizio,dell attività istruttoria entro 30 giorni dalla data in cui lo stesso Finanziatore ha ricevuto: - dal cliente e/o da terzi tutta la documentazione necessaria al perfezionamento del prestito e alla esecuzione delle attività Istruttorie; - dal soggetto fornitore delle Coperture Assicurative le relative Polizze come previste al successivo punto garanzie ri chieste ; - da parte del datore di lavoro da cui il Cliente dipende ovvero percepisce il compenso per l attività professionale svolta, il nulla osta ad effettuare le ritenute e i versamenti mensili. mesi RATE DA PAGARE: Importo rata : Numero Rate: Periodicità Rate : L importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi decrescente secondo un piano alla francese. Il Consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: - spese ed altri oneri legali; - interessi moratori; - interessi e commissioni contrattuali; - capitale. RATE ED, EVENTUALMENTE, LORO ORDINE DI IMPUTAZIONE DIRITTO DI COMPENSANZIONE Quando esistono tra il Cliente e il Finanziatore più rapporti di finanziamento caratterizzati da un mandato a pagare su quote della retribuzione/pensione del Cliente, il Finanziatore al verificarsi di una delle ipotesi di cui all art. 1186 del c.c. o al prodursi di eventi che possano incidere sul recupero del credito vantato dal Finanziatore stesso, quest ultimo si riserva il diritto di valersi della compensazione tra debiti e crediti afferenti ai suddetti finanziamenti ancorché non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità. MANCATO AVVIO DELLE TRATTENUTE In caso di mancato avvio delle trattenute da parte del Datore di Lavoro nei termini definiti dallo stesso datore di lavoro in fase di notifica del contratto di credito, potranno essere effettuate sulle mensilità successive il recupero delle rate scadute mediante l applicazione di una o più ritenute aggiuntive mensili. Pagina 2 di 6

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO L importo totale dovuto dal cliente a conclusione del periodo di ammortamento è pari a: IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CONSUMATORE IMPORTO DEL CAPITALE PRESO IN PRESTITO, PIU GLI INTERESSI E I COSTI CONNESSI AL CREDITO Capitale Lordo Mutuato Detto importo comprende il totale degli interessi e dei costi connessi a carico del cliente pari a: di cui: - ( per interessi) - ( per commissioni, spese, imposte ed altri oneri) Per il dettaglio delle commissioni, spese ed altri oneri si veda la sezione Costi del Credito GARANZIE RICHIESTE GARANZIE CHE IL CONSUMATORE DEVE PRESTARE PER OTTENERE IL CREDITO Le garanzie previste sul presente contratto di credito sono: - la costituzione all atto del perfezionamento del contratto di credito di un vincolo sul TFR (Trattamento di fine rapporto ai sensi dell art. 2120 del codice civile) o altra indennità similare maturata e maturanda presso il datore di lavoro del cliente a garanzia del rimborso al Finanziatore del debito residuo in caso di cessazione, qualunque sia la causa, nel corso del periodo di ammortamento del prestito del rapporto di lavoro tra il Cliente e lo stesso Datore di Lavoro. In forza del suddetto vincolo il Cliente non potrà avvalersi del diritto di cui all articolo 2120 comma 6 del codice civile(anticipazione sul TFR )se non per la quota eccedente l importo del debito residuo del prestito. - le gasranzie poreviste dall articolo 54 del D.P.R.180/50. Quest ultime sono costituite da due apposite Polizze Assicurative a copertura del Rischio Vita e dei Rischi diversi di impiego del Cliente.(quest ultima ad integrazione dell eventuale TFR ) Per il dettaglio delle suddette polizze si rimanda all apposita voce relativa alle assicurazioni da sottoscrivere obbligatoriamente per ottenere il credito inserita nella sezione Costi del Credito del presente documento. I PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CONSUMATORE NON COMPORTANO L AMMORTAMENTO IMMEDIATO DEL CAPITALE Le spese,commissioni,imposte ed altri oneri pagati dal Cliente e trattenuti dal Finanziatore dall importo del credito(netto ricavo dell operazione)non sono computati nell ammortamento del capitale. Pagina 3 di 6

COSTI DEL CREDITO T.A.N. (Tasso Annuo Nominale ) Fisso per tutta la durata del prestito pari al % T.A.E.(Tasso Annuo Effettivo) Fisso per tutta la durata del prestito pari al % TASSO DI INTERESSE Il T.A.N.è il tasso con il quale è calcolato il piano di ammortamento del prestito e che determina la quota interessi del finanziamento concesso. Il T.A.E. è il tasso effettivamente sostenuto dal cliente con riferimento alla quota interessi del piano di ammortamento in conseguenza del pagamento con periodicità mensile anziché annuale delle rate di finanziamento concesso. T.A.E.G. pari al % Il TAEG è calcolato sulla base di quanto disposto dall articolo 121 del D.Lgs 385/93 e dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del suddetto articolo dalla Banca d Italia. TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) COSTO TOTALE DEL CREDITO ESPRESSO IN PERCENTUALE, CALCOLATA SU BASE ANNUA, DELL IMPORTO TOTALE DEL CREDITO IL TAEG CONSENTE AL CONSUMATORE DI CONFRONTARE LE VARIE OFFERTE IPOTESI UTILIZZATE PER IL CALCOLO DEL TAEG - l importo totale del credito si intende utilizzato per intero alla data di decorrenza del prestito. - gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l anno sia bisestile o meno. - il risultato del calcolo è espresso almeno fino alla prima cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del primo decimale è aumentata di uno. - i rimborsi a base del calcolo sono pari alle rate previste dal piano di ammortamento. DATA DI DECORRENZA DEL PRESTITO La data di decorrenza del prestito è il primo giorno successivo alla data di notifica del contratto di prestito al Datore di Lavoro del Cliente o se diverso il primo giorno del mese stabilito dallo stesso datore di lavoro in fase di notifica ovvero la decorrenza può variare in funzione del Datore di lavoro del Cliente. PER OTTENERE IL CREDITO O PER OTTENERLO ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI OFFERTE E OBBLIGATORIO SOTTOSCRIVERE: - UN ASSICURAZIONE CHE GARANTISCA IL CREDITO SI Il prestito deve essere garantito obbligatoriamente per legge (articolo 54 del D.P.R.180/1950) e successive modifiche ed integrazioni )da polizze assicurative che garantiscono il pagamento del credito residuo in caso di decesso del cedente8polizza Rischio Vita )e in caso di risoluzione definitiva del rapporto di lavoro (Polizza rischio impiego del Cliente ). A fine di adempiere a tali obbligo di legge,il Finanziatore stipula apposite polizze,di cui è beneficiario. POLIZZA RISCHIO VITA La polizza rischio vita, garantisce il mancato adempimento dell obbligazione di rimborso del prestito da parte del Cliente in caso di decesso. A tal fine il Cliente è tenuto a rilasciare in sede di Istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute. Nei casi di invalidità della Polizza Assicurativa, anche in conseguenza dichiarazioni inesatte e/o reticenti rilasciate dal cedente sul suo stato di salute, così come della falsità e/o alterazione della documentazione presentata dallo stesso cedente, il cessionario potrà rivalersi nei confronti degli eredi del cedente per il soddisfacimento del proprio diritto di credito. Al di fuori dei predetti casi di invalidità della polizza assicurativa,in caso di decesso del cedente,l indennizzo liquidabile della compagnia assicurativa sarà pari alla somma delle quote capitali relative alle rate non ancora scadute alla data dell evento di decesso come risultanti dal piano di ammortamento del prestito.la compagnia di assicurazione non ha diritto di rivalersi nei confronti degli eredi per quanto corrisposto a titolo di indennizzo al cessionario..le rate scadute e non pagate precedenti alla data dell evento di sinistro,non sono oggetto di copertura assicurativa e per tanto per tali rate il cessionario potrà rivalersi nei confronti degli eredi del cedente per il soddisfacimento del proprio diritto di credito. POLIZZA RISCHIO IMPIEGO( RAMO ASSICURATIVO CREDITO ) La polizza rischio impiego garantisce il mancato adempimento dell obbligazione dl rimborso del prestito da parte del Cliente in caso di risoluzione definitiva, qualunque sia la causa, del rapporto di lavoro tra il Cliente e il Datore di Lavoro. Qualora la Compagnia Assicurativa, al verificarsi dell evento oggetto di copertura, provveda a liquidare l indennizzo al Finanziatore è previsto il diritto di rivalsa da parte della Compagnia Assicurativa nei confronti del Cliente. Gli originali delle polizze in quanto a beneficio del Finanziatore saranno custoditi dal Finanziatore stesso fatto salvo il diritto del Cliente di ottenere in qualsiasi momento, previa richiesta scritta, copia delle stesse. Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda al fascicolo informativo proposto dalla Compagnia Assicurativa. - E/O UN ALTRO CONTRATTO PER UN SERVIZIO ACCESSORIO No SE IL FINANZIATORE NON CONOSCE I COSTI DEI SERVIZI ACCESSORI, QUESTI NON SONO INCLUSI NEL TAEG Pagina 4 di 6

COSTI CONNESSI A Spese di Istruttoria 450,00 B Commissione di attivazione Per oneri e rischi di attivazione c/o il Datore di Lavoro compresi i casi di passaggio del Cliente ad altri Datori di lavoro C Commissione di gestione Per prestazioni e oneri connessi alla gestione Amministrativa e contabile del prestito e all incasso delle rate per l intero periodo di ammortamento e per l invio delle comunicazioni periodiche a mezzo posta ordinaria per tutto il periodo di ammortamento del prestito. D Spese Incasso Rata Per le spese richieste dal datore di lavoro per la gestione delle trattenute e per il loro pagamento 0,00 EVENTUALI ALTRI COSTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI CREDITO E Oneri Erariali Imposta sostitutiva art. 17 dpr 601/73 Imposta di Bollo Altre spese amministrative Per recupero spese postali e di notifica dei contratti c/o il datore di lavoro 8,11 F Costi di Intermediazione dovuti all Intermediario del Credito INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO INTERESSI A FAVORE DEL CLIENTE Interessi riconosciuti a favore del cliente nei casi in cui la data di effettivo utilizzo del prestito dovesse essere successiva alla data di decorrenza del piano ammortamento INTERESSI A FAVORE DEL FINANZIATORE Interessi riconosciuti a favore del Finanziatore nei casi in cui la data di effettivo utilizzo del prestito dovesse essere successiva alla data di decorrenza del piano ammortamento sono calcolati al TAN contrattuale applicato sul prestito per i giorni intercorsi tra la data di erogazione (utilizzo) e la data di decorrenza sono calcolati al TAN contrattuale applicato sul prestito per i giorni intercorsi tra la data di erogazione (utilizzo) e la data di decorrenza INTERESSI DI MORA Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora al tasso pari al T.A.N. contrattuale più 5 punti percentuali. COSTI IN CASO DI RITARDO NEL PAGAMENTO TARDARE CON I PAGAMENTI POTREBBE AVERE GRAVI CONSEGUENZE PER IL CONSUMATORE (AD ESEMPIO LA VENDITA FORZATA DEI BENI) E RENDERE PIU DIFFICILE OTTENERE ALTRI CREDITI IN FUTURO COMUNICAZIONE ALLE CENTRALI RISCHI E AI SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA Il nominativo del cliente può essere segnalato secondo le modalità previste presso le Centrali Rischi a cui il Finanziatore aderisce per legge e/o per volontà ( Sistemi di Informazione Creditizia ), nei casi in cui lo stesso Cliente pur avendo subito dal datore di lavoro le trattenute delle rate del prestito sulla propria retribuzione, le stesse siano state versate e/o pervenute dal Finanziatore alle rispettive scadenze contrattuali. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE In caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, come di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, come di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa della retribuzione o di ritardo del versamento da parte del Datore di Lavoro, anche di una sola delle rate pattuite, il Cliente potrà essere considerato scaduto dal beneficio della rateizzazione e del termine, con conseguente obbligo di pagamento immediato dell intero debito residuo del prestito. Pagina 5 di 6

PRESA VISIONE ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI DIRITTO DI RECESSO IL CONSUMATORE HA IL DIRITTO DI RECEDERE DAL CONTRATTO DI CREDITO ENTRO QUATTORDICI GIORNI DI CALENDARIO DALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO RIMBORSO ANTICIPATO IL CONSUMATORE HA IL DIRITTO DI RIMBORSARE IL CREDITO AMCHE PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO, IN QUALSIASI MOMENTO, IN TUTTO O IN PARTE IL FINANZIATORE HA IL DIRITTO A UN INDENNIZZO IN CASO DI RIMBORSO ANTICIPATO SI INDENNIZZO A FAVORE DEL FINANZIATORE In conformità all articolo 125 sexies del D.Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario ) in caso di rimborso anticipato il Finanziatore ha diritto ad un indennizzo giustificato per i costi sostenuti direttamente e collegati al rimborso anticipato del credito. L indennizzo è pari: all 1,00% dell importo rimborsato se la vita residua del contratto di credito è superiore ad un anno; allo 0,50 % dell importo rimborsato se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l indennizzo non può superare l importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L indennizzo non è dovuto se l importo rimborsato anticipatamente corrispondente all intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000,00. IMPORTO DOVUTO IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA Il cliente dovrà rimborsare oltre all importo delle rate scadute ed impagate l importo del capitale residuo risultante alla data dell estinzione calcolato come somma del valore attuale, al tasso di interesse contrattuale (T.A.N. ) del prestito delle rate non scadute. Il rapporto si intenderà definitivamente chiuso entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte del Finanziatore dell importo dovuto. COSTI RIMBORSABILI IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO In qualunque ipotesi di estinzione anticipata del contratto anche conseguentemente a rinnovo, non saranno rimborsati, i costi relativi alla: - voce A spese d istruttoria - voce B commissione di attivazione - voce E oneri erariali ed altre spese amministrative - voce F costi riconosciuti all intermediario del Credito - spese gestione documentale (oneri ricompresi nella voce C. commissioni di gestione) come indicati alla voce Costi Connessi di cui alla sezione Costi del Credito. Conseguentemente il Cliente godrà esclusivamente del rimborso degli oneri relativi: - agli interessi indicati in contratto (T.A.N.) per il periodo di rateizzazione non goduto - alle spese, per la quota non maturata, relative alla: voce C. commissione di gestione voce D. spese incasso rata come indicati alla voce Costi Connessi di cui alla sezione Costi del Credito. CONSULTAZIONE DI UNA BANCA DATI SE IL FINANZIATORE RIFIUTA LA DOMANDA DI CREDITO DOPO AVER CONSULTATO UNA BANCA DATI, IL CONSUMATORE HA IL DIRITTO DI ESSERE INFORMATO IMMEDIATAMENTE E GRATUITAMENTE DEL RISULTATO DELLA CONSULTAZIONE IL CONSUMATORE NON HA QUESTO DIRITTO SE COMUNICARE TALE INFORMAZIONE E VIETATO DALLA NORMATIVA COMUNITARIA O E CONTRARIO ALL ORDINE PUBBLICO O ALLA PUBBLICA SICUREZZA DIRITTO A RICEVERE UNA COPIA DEL CONTRATTO IL CONSUMATORE HA IL DIRITTO, SU SUA RICHIESTA, DI OTTENERE GRATUITAMENTE COPIA DEL CONTRATTO DI CREDITO IDONEA PER LA STIPULA IL CONSUMATORE NON HA QUESTO DIRITTO SE IL FINANZIATORE, AL MOMENTO DELLA RICHIESTA, NON INTENDE CONCLUDERE IL CONTRATTO PERIODO DI VALIDITA DELL OFFERTA Informazione valida dal al In considerazione del fatto che il presente documento è fornito al fine di soddisfare specifiche esigenze di trasparenza Vi invitiamo a leggere attentamente le informazioni in esso contenute ed a sottoscrivere copia del medesimo per avvenuta consegna. DATA IL CLIENTE Pagina 6 di 6