SOCIETÀ ALPE ADRIA S.P.A.



Documenti analoghi
Terminal Piacenza Intermodale Srl Terminal Piacenza Condizioni Generali di Contratto (CGC)

Giugno 2018 DOCBS/ZEU/A/EUS CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTUALI, DI VENDITA E DI CONSEGNA DELLA SOLDINI-SUDACCIAI SA

INDICE - SOMMARIO. Elenco delle principali abbreviazioni... Pag. XI. Capitolo Primo IL CONTRATTO DI TRASPORTO

CODICE CIVILE. Libro IV Delle obbligazioni Capo VIII Del trasporto Sez. III Del trasporto di cose

Avv. Alessandro Foti SLC Avvocati FAI Sicilia

Listino Prezzi Fibra di legno / FiberTherm. Tutti i diritti riservati BetonWood Srl

Le nostre condizioni generali d acquisto

8. Termini di consegna. La Clerici non garantisce il rispetto dei termini di consegna e non può quindi essere considerata in alcun modo responsabile n

Cargo Rail Svizzera. Descrizione del prodotto. In vigore da / data

Hupac Intermodal SA Terminal Chiasso Condizioni Generali di Contratto (CGC)

Condizioni generali (CGA) per l assicurazione della responsabilità sul traffico di merci

CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI DI WÜSTHOF

Condizioni generali di contratto della Biomed AG. (Versione 2016; sostituisce tutte le versioni precedenti)

CONTRATTO DI TRASPORTO. Con la presente scrittura privata da valere ad ogni. effetto di legge, tra la Ditta..., con sede in...,

MODULO ACQUISTO DATALOGGER «DINO ENERGY EYE»

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE. Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE UNICA ACQUISTI ALLEGATO E AL CONTRATTO

CONTRATTO DI LICENZA DI BREVETTO. Tra la Società..., con sede in..., cod. fisc...., rappresentata da... in seguito denominata la

(pubblicato in GU 26 ottobre 1998, n. 250; entrato in vigore il 10 novembre 1998)

ErreUno S.r.l. Via Novella, Sorbolo (PR) P.I.e C.F Tel : Fax:

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA FUCHS LUBRIFICANTI SPA

CONDIZIONI GENERALI. 1. Definizioni Diritto d accesso, amministrazione dell accesso e gestione... 2

MODELLO NABUCCO MODELLO CORSARO MODELLO RIGOLETTO MODELLO TRAVIATA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 1.1 EFFICACIA DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA. 1.2 FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO.

Condizionamento srl. catalogo generale EV Condizionamento srl

Condizioni generali di vendita e fornitura dell UNIONE DELLE SEGHERIE DELL ALTO ADIGE

L anno duemila, addì del mese di., con la seguente scrittura privata, T R A. ENTE., con sede in, Codice Fiscale e Partita IVA n, che in

Condizioni Generali di Contratto di Suter Inox AG, Schinznach-Bad

S.r.l. LISTINO PREZZI 2015 Ed. 01/2015

CONDIZIONI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Ai fini delle presenti condizioni generali di acquisto, i termini qui di seguito elencati hanno il seguente significato:

Legge federale sul trasporto pubblico

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ALLEGATO 1 SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE MERCI RITIRO - MAGAZZINO - SPEDIZIONE

Le Condizioni integrative nella forma Rischi nominati

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI

CIP. TRASPORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A (...luogo di destinazione convenuto)

S.r.l. LISTINO PREZZI 2018

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DELLA BRUNO NESTORE s.r.l.

SCHEMA DI CONTRATTO INCARICO PER L AFFIDAMENTO DELL FUNZIONI DI COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO AL DOTT..

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO ALL ASSOCIAZIONE DEI LOCALI SITI NELL IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN

Reg. Imprese di TARANTO n REA n sito web:

Listino prezzi. n. 36

Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004)

OGGETTO: Concessione orto n. Via Navali - Via Dandolo. (frazione della pp.cc.nn. 6520, 6512, 6513 e 6514 del C.C. di

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

I ITA. 1O e 3O. carpano.it. Lunette folli elevabili. JACK 1O e 3O I 1

PRODOTTI. Condizioni Generali di Contratto per il Trasporto delle Merci per ferrovia (CGCTM) IN VIGORE DAL 1 MARZO 2010

Con Socio Unico Prot. 1082/2018. Condizioni Generali LISTINO PREZZI per il trasporto a treno completo

COMUNE DI CAMPOFORMIDO ************ PROVINCIA DI UDINE. L anno duemilasedici, addì del mese di tra il

AQUIL SPORT SOCIETA DI PROGETTO S.R.L. CONCESSIONARIA COMUNE DI PORTICI CAPITOLATO SPECIALE

Termini e Condizioni di vendita ECMA

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE Provincia di Forlì - Cesena REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI CASSA/ECONOMATO

I prezzi s intendono sempre al netto di IVA e altri oneri fiscali eventuali.

del 2 febbraio 1972 (Stato 11 giugno 2002)

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE. Allegato alla Convenzione ATTO DI DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Affida, a CTE Certificazioni s.r.l., organismo autorizzato dal MiSE per effettuare le verifiche ai sensi del D.P.R. n 462 del

CONDIZIONI GENERALI DI PRESTAZIONE DI SERVIZI A FAVORE DEI SOCI DEL THUN LOVERS CLUB 1. ISCRIZIONE AL THUN LOVERS CLUB 2019

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CGV Ed.2013 Rev.0

FOGLIO INFORMATIVO. Cassa Continua

In caso di danno o avaria

1. Premessa. 2. Conferma di Vendita

ALLEGATOA alla Dgr n del 23 marzo 2010 pag. 1/5

INDICE. Preludio... CAPO VIII: DEL TRASPORTO SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI. Art (Nozione) Art (Pubblici servizi di linea)

REGOLAMENTO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE NON TRIBUTARIE. Documento REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

Condizioni generali di vendita dell Associazione provinciale commercianti di materiali edili

Diritti amministrativi ed onorari dell arbitrato internazionale

CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE. tra

ATTREZZATUREPERLA PESCA SPORTIVA EPROFESSIONALE Catalogo2018

Tutela contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali Nuova disciplina

Fondo Pensioni per il Personale della Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane. Allegato G. Regolamento di Data Room

Termini di pagamento di giorni anche per i lavori pubblici

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO COMMERCIALE. Stipulato a in data. - la con sede in Via

CONTRATTO DI NOLEGGIO

SCHEMA DI CONTRATTO. Si conviene e si stipula quanto segue:

REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO - LEGGE 2 maggio 2011 n.73

ALLEGATO A 6 CONTABILIZZAZIONE LAVORI E PENALITA

CPT. TRASPORTO PAGATO FINO A (...luogo di destinazione convenuto)

Logistica Territoriale A. A I NODI MERCI

Allegato B) REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO ECONOMATO E PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DI SOMME

Tra il Comune di Verdellino qui di seguito denominato CONFERENTE, con sede in partita I.V.A. n legalmente rappresentato dal nato a il

CONDIZIONI GENERALI PRATICATE DAGLI SPEDIZIONIERI ITALIANI PER SPEDIZIONI INTERNAZIONALI.

COMUNE DI CAMPOFORMIDO ************ PROVINCIA DI UDINE. L anno duemiladiciassette, addì del mese di

COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. (Provincia di Cuneo) CONTRATTO DI AFFITTO DI TERRENO AGRICOLO SUL QUALE

Condizioni Generali (Procedure per l effettuazione del trasporto a treno completo)

Protocollo n. / FOGLIO D ONERI PER AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO AGRICOLO. CIG

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. DIREZIONE CLAUSOLA PENALE RELATIVA ALLA CONVENZIONE. n / di Rubrica Atti Privati della

COMUNE DI NAVE UNITA ORGANIZZATIVA TECNICA URBANISTICA. Via Paolo VI, n. 17 Nave telefono 030/ telefax 030/

Transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni

Transcript:

SOCIETÀ ALPE ADRIA S.P.A. CONDIZIONI GENERALI Articolo 1 TITOLO I - Introduzione Alpe Adria, società per la promozione dei traffici multimodali che fanno capo al territorio ed ai porti della Regione Friuli Venezia Giulia, ha per oggetto lo sviluppo dei trasporti di contenitori di ogni specie, altre unità di carico o assimilate e merci convenzionali, nonché l organizzazione e la messa a disposizione dei servizi complementari relativi a questi trasporti, al fine di rendere maggiormente competitivo il vettore ferroviario Le norme e le condizioni dell Amministrazione ferroviaria italiana e/o delle altre reti competenti per territorio sono opponibili al committente per tutto quanto non sia in contrasto con le disposizioni delle presenti condizioni generali. Articolo 2 TITOLO II - Organizzazione dei trasporti Capitolo 1 - Offerte, prezzi e condizioni Salvo pattuizione contraria espressa e con riserva delle disposizioni previste al successivo art.3, le offerte ed i prezzi fatti da Alpe Adria sono validi per un periodo di 30 giorni. Tale termine decorre dal giorno della spedizione dell offerta da parte di Alpe Adria. Le offerte ed i prezzi impegnano Alpe Adria nel solo caso in cui essa sia in possesso dell accettazione da parte del committente entro il suddetto periodo di 30 giorni. Articolo 3 Tutte le offerte, le convenzioni ed i prezzi, anche se forfetari, si basano sulle tariffe di trasporto e dei servizi complementari applicabili da Alpe Adria nonché su qualunque altro elemento esistente alla data della loro formulazione. Se una o più di tali tariffe subiscono delle modifiche, Alpe Adria si riserva il diritto di modificare le offerte, i prezzi e le convenzioni con un preavviso di 30 giorni. Articolo 4 In caso di circostanze imprevedibili, inevitabili ed esterne ad Alpe Adria, le offerte, i prezzi e gli effetti delle convenzioni sono sospesi di pieno diritto per tutta la durata di tali circostanze. Per tale fatto non può essere reclamato alcun indennizzo ad Alpe Adria. In questi casi, sia Alpe Adria che il suo committente sono autorizzati ad annullare la loro offerta o la loro accettazione. 1

Articolo 5 Nei casi previsti dall art. 4, le spese sostenute per la protezione o la custodia dei contenitori e delle merci sono poste a carico del committente. Articolo 6 Tutte le offerte, prezzi e convenzioni comprendono soltanto le operazioni ivi esplicitamente indicate. Tutte le altre operazioni sono messe in conto separatamente. Articolo 7 Capitolo 2 - Ordini ed istruzioni Per ogni spedizione affidata ad Alpe Adria, il committente compila un contratto di trasporto conforme al modello prescritto da Alpe Adria (1). Egli lo presenta, in tempo utile, a Alpe Adria allegandovi tutti i documenti richiesti per il trasporto dalle dogane e da altre autorità amministrative. La presentazione della spedizione, accompagnata dal contratto di trasporto munito di data e firma del committente, costituisce l ordine di spedizione. Il committente deve indicare sul contratto, in modo preciso e completo, la portata delle prestazioni affidate a Alpe Adria. Non si darà corso ad ordini di spedizione nei casi in cui sul contratto non vengano indicati in modo preciso e completo l identità e l indirizzo del committente, del destinatario e del debitore delle spese. In particolare, le formule quali c/o, per conto di, presso, ecc., non sono ammesse. (1) i modelli di contratto di trasporto si possono ottenere su semplice richiesta a Alpe Adria o ai suoi mandatari e agenti locali. Articolo 8 Salvo diverso accordo preventivo di Alpe Adria, soltanto il committente o il destinatario può essere designato come debitore delle spese. In particolare, non sono ammesse le formule come porto assegnato, e in generale la divisione delle spese o le prescrizioni particolari di affrancazione. Articolo 9 Il committente è responsabile delle indicazioni riportate a sua cura sul contratto di trasporto. Restano a suo carico tutte le conseguenze, anche indirette, che potrebbero derivare dalla mancanza, irregolarità, inesattezza, insufficienza o dalla omissione di tali indicazioni. Il committente risponde altresì di tutte le conseguenze, anche indirette, che potrebbero derivare dalla irregolarità, inesattezza, insufficienza, mancanza, omissione o dalla consegna in ritardo dei documenti richiesti per il trasporto dalle dogane e da altre autorità amministrative. Alpe Adria non risponde della errata esazione di diritti, imposte, tasse ecc. percepiti dalle dogane e da altre autorità amministrative. Salvo accordo preventivo, Alpe Adria non interviene nell esecuzione di tali formalità. Articolo 10 Per le merci pericolose, il committente ha l obbligo di effettuare tutte le dichiarazioni necessarie e di attenersi a tutte le condizioni prescritte dai regolamenti in vigore, al fine di adottare le disposizioni speciali relative al trasporto. 2

Ha l obbligo, ad esempio, di effettuare tutte le dichiarazioni richieste e di attenersi a tutte le condizioni prescritte dal: Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive, allegato n.7 delle condizioni e tariffe sulle Ferrovie dello Stato. Sono a suo completo carico le conseguenze di dichiarazioni false o incomplete o della inosservanza di dette condizioni. In particolare, nel caso di omissioni, le merci, qualora esse siano considerate come una minaccia per la vita umana o per le cose, possono, in ogni momento ed in ogni luogo, essere scaricate, distrutte o rese inoffensive, tenuto conto delle circostanze, e ciò senza alcuna indennità. Il committente è, inoltre, responsabile di qualsiasi perdita, avaria, ritardo o spesa derivanti dall accettazione delle merci, dal loro trasporto o da qualsiasi servizio connesso. Articolo 11 Alpe Adria non è tenuta a verificare l esattezza delle indicazioni risultanti nel contratto di trasporto o nelle istruzioni date separatamente. Tali indicazioni servono unicamente per l organizzazione del trasporto e per la fatturazione. Esse non possono quindi in alcun caso essere invocate contro Alpe Adria, particolarmente come prova di una mancanza o di una avaria. Articolo 12 La prova della consegna della spedizione da parte del committente e dell accettazione da parte di Alpe Adria è data dal rilascio al committente di un foglio del contratto di trasporto, datato e firmato da Alpe Adria o dal suo mandatario. Articolo 13 La prova della riconsegna della spedizione al destinatario ed il buon fine delle operazioni affidate ad Alpe Adria sono date dal rilascio al destinatario, previa firma a scarico, di un foglio del contratto di trasporto. In caso di impedimento alla riconsegna risultante da un fatto o da una domanda del destinatario, tutte le spese che ne derivano vanno a carico del debitore delle spese o del committente. Articolo 14 Le modifiche agli ordini ed alle istruzioni riportate sul contratto di trasporto possono essere accettate solo se comunicate in tempo utile all agente locale di Alpe Adria nelle forme prescritte. Le modifiche comunicate verbalmente non possono essere fatte valere dal committente se non vengono immediatamente ed integralmente confermate per iscritto (telex, telegramma o fax). L accettazione delle richieste di modifica implica che Alpe Adria si sforzerà di eseguirle, tenendo conto dei regolamenti applicabili, delle possibilità di esercizio e delle prescrizioni di ogni vettore. Alpe Adria non incorre in nessuna responsabilità nell esecuzione di queste modifiche. In linea di massima solo il committente è autorizzato a impartire istruzioni di modifiche. Tuttavia queste possono essere impartite dal destinatario unicamente nel caso in cui questi è debitore delle spese. L onere risultante da tali modifiche resta a carico del debitore delle spese. Articolo 15 Non sono ammesse le spedizioni gravate di assegno. Le spedizioni possono essere gravate di spese anticipate solo previo accordo con Alpe Adria. 3

Articolo 16 Capitolo 3 - Contenitori Il committente è responsabile di tutte le conseguenze che possono derivare dal cattivo stato dei contenitori e delle altre unità di carico, o dal sovraccarico di esse. Inoltre il committente garantisce che il contenitore ed il suo carico rispondono a tutte le norme e regolamenti applicabili e che esso è sufficientemente resistente per soddisfare alle esigenze, nonché alla sicurezza del trasporto e della movimentazione. Articolo 17 Sono a carico del committente tutte le conseguenze, anche indirette, derivanti dall assenza o dalla difettosa piombatura dei contenitori, casse mobili, semirimorchi ed altre unità di carico, e in particolare, Alpe Adria o i suoi agenti e mandatari saranno liberati da ogni responsabilità nel caso di perdite, mancanze o furti della merce. I contenitori carichi di merce soggetta a regolamenti speciali (per esempio: Merci pericolose) devono soddisfare a tutte le condizioni previste da tali regolamenti. Sono a carico del committente tutte le conseguenze, anche indirette, derivanti dall inosservanza di tali regolamenti. Articolo 18 Sono a carico del committente tutte le conseguenze di cattivo carico o imballaggio della merce contenuta nel contenitore. Articolo 19 Il committente garantisce che non sarà fatto alcun uso illegale dei contenitore e delle altre attrezzature di trasporto e subirà tutte le conseguenze derivanti da tale uso. Articolo 20 Capitolo 4 - Materiali atti al trasporto Se il committente o il destinatario provvedono direttamente al carico ed allo scarico del carro, essi hanno l obbligo di osservare tutti i regolamenti della Ferrovia e sopportano tutte le conseguenze derivanti da un carico o scarico difettoso. Articolo 21 Il committente o il destinatario hanno l obbligo di osservare i termini di carico o di scarico stabiliti dalla Ferrovia, dal proprietario o dal gestore dei materiali atti al trasporto (materiali di trasporto portanti o contenenti la merce). Il superamento di tali termini dà luogo al pagamento di una indennità. Articolo 22 Alpe Adria si riserva il diritto di liberare i materiali atti al trasporto (materiali di trasporto portanti o contenenti la merce), addebitando le spese che ne risultano (movimentazione, gru, sosta, custodia, trasporti complementari, ecc.). Articolo 23 Il committente garantisce il pagamento di tutte le somme dovute in applicazione dei precedenti articoli 21 e 22. 4

Articolo 24 Capitolo 5 - Esecuzione dei trasporti e prestazioni annesse Salvo convenzione contraria, Alpe Adria provvede liberamente all organizzazione dei trasporti e delle altre prestazioni, stabilendo gli itinerari e le modalità operative. Per i trasporti ferroviari essa affida l esecuzione delle relative operazioni e delle altre prestazioni alla Ferrovia ed agli agenti di essa liberamente scelti senza che il committente possa contestare tale scelta; dette operazioni pertanto si intendono assunte entro i limiti delle risorse messe a disposizione dalle rispettive Ferrovie e nessuna responsabilità può essere imputata ad Alpe Adria per eventuali carenze, inefficienze e disfunzioni dipendenti dalla capacità operativa ed organizzativa delle Ferrovie. Per i trasporti su strada Alpe Adria affida le operazioni ai vettori da essa liberamente scelti, salvo espressa pattuizione contraria. Nel caso di operazioni effettuate da vettore scelto su indicazione del committente, la responsabilità di Alpe Adria sarà limitata al campo operativo che rientra sotto la propria diretta organizzazione. Articolo 25 In caso di impedimento al proseguimento del trasporto secondo le istruzioni del committente, Alpe Adria prende tutte le misure ritenute utili o opportune. Dette misure si ritengono prese con l accordo del committente. Articolo 26 Alpe Adria si riserva il diritto di recuperare le spese e gli oneri supplementari che dovessero gravare sulla spedizione in corso di trasporto. Articolo 27 Per i percorsi marittimi, in caso d avaria comune, Alpe Adria è in diritto di reclamare immediatamente tutte le somme che potrebbero essere richieste dal Capitano, a titolo di garanzia o come contributo provvisorio nella regolarizzazione dell avaria comune. Alpe Adria può esigere che il committente sottoscriva il compromesso d avaria comune oppure può sottoscriverlo essa stessa in nome del committente medesimo. In quest ultimo caso, Alpe Adria può pretendere un deposito in contanti o una garanzia bancaria a copertura dell importo definitivo che sarà dovuto. Articolo 28 In caso d impedimento alla riconsegna, Alpe Adria avvisa il committente. Trascorso il termine di 7 giorni dalla data di riconsegna del trasporto da parte della Ferrovia o di altro vettore che ha eseguito il trasporto, ogni azione sarà estinta in caso di danno non riconoscibile non constatato durante o dopo la consegna finale del contenitore. Salvo quanto stabilito nel capitolo 4, Alpe Adria si riserva il diritto, in mancanza di istruzioni tempestive da parte del committente, di procedere alla vendita della merce. Il ricavato della vendita, dedotti i compensi relativi alle prestazioni della Alpe Adria, le spese di vendita, di magazzinaggio e di conservazione della merce, nonché di altri servizi per i quali Alpe Adria beneficia del diritto di ritenzione, è messo senza indugio a disposizione del committente. 5

Articolo 29 Capitolo 6 - Assicurazioni Alpe Adria provvede all assicurazione dei contenitori e delle merci che vi sono trasportate solamente a seguito di accordo preventivo. In caso di assicurazione sottoscritta da Alpe Adria nel quadro di un accordo particolare, il committente deve indicare chiaramente i rischi e gli importi da coprire. Alpe Adria interviene soltanto a titolo di semplice intermediario e non assume alcuna responsabilità né alcun obbligo, anche quando non abbia ancora comunicato il nome della compagnia assicuratrice. Articolo 30 TITOLO III - Prestazioni complementari Alpe Adria può essere incaricata di prestazioni complementari, sulla base delle condizioni particolari allegate alle presenti condizioni generali delle quali esse fanno parte integrante. Queste condizioni particolari sono ritenute come note ed accettate dal committente. Articolo 31 TITOLO IV - Responsabilità Alpe Adria mette ogni cura nell esecuzione dell incarico che le è stato affidato dal suo committente. Essa è responsabile solo dei danni risultanti da colpa provata nell esecuzione dei suoi obblighi contrattuali. Articolo 32 I termini di resa sono garantiti solo se vi è stata una specifica convenzione scritta al riguardo. In questo caso la responsabilità di Alpe Adria è strettamente limitata a quanto è stato convenuto per iscritto. Articolo 33 Tutte le operazioni, la cui esecuzione è affidata da Alpe Adria alla Ferrovia, o ad altri trasportatori o agenti, sono effettuate sotto la responsabilità del committente ed alle condizioni convenute fra Alpe Adria e l impresa ferroviaria o le altre imprese. Se nel corso o in occasione di tali operazioni si producono danni che non sono dovuti a colpa provata di Alpe Adria, questa è tenuta a cedere al committente, su sua domanda, solo i suoi diritti nei confronti dell impresa ferroviaria o delle imprese o dei terzi responsabili. Alpe Adria può tuttavia, a domanda del committente, per conto e sotto la responsabilità di quest ultimo, far valere essa stessa i suoi diritti nei confronti dell Ente, delle imprese o dei suoi terzi responsabili. Articolo 34 Quando la responsabilità di Alpe Adria è impegnata a causa di una colpa provata, la stessa Alpe Adria corrisponde un indennizzo nel limite massimo riconosciuto ad Alpe Adria da parte del relativo vettore secondo le norme dallo stesso applicate verso i propri clienti. Tale indennizzo non può comunque superare il valore della merce ed il valore attuale del contenitore. 6

Articolo 35 Ogni responsabilità di Alpe Adria si estingue con l accettazione senza riserve della spedizione da parte del destinatario o del suo mandatario. Gli accertamenti effettuati sono opponibili a Alpe Adria soltanto nella misura in cui essa è stata debitamente chiamata a parteciparvi. Articolo 36 Qualsiasi reclamo per danno deve essere presentato entro 6 mesi dalla riconsegna della spedizione. Qualsiasi reclamo per superamento del termine di resa deve essere presentato entro 20 giorni dalla riconsegna della spedizione. I reclami devono indicare l importo e devono essere presentati con lettera raccomandata a Alpe Adria; devono indicare chiaramente: l oggetto del reclamo; il numero del contenitore; il numero dei colli, la qualità ed il peso della partita di merce; il numero e la data del contratto di trasporto; la località di partenza e di destinazione del contenitore o della partita di merce; il numero e la data della fattura. Articolo 37 TITOLO V - Disposizioni finanziarie Tutte le somme dovute a Alpe Adria per le prestazioni fornite direttamente o indirettamente sono pagabili dietro presentazione di fattura. Per un periodo di sei mesi decorrente dalla fatturazione principale, Alpe Adria si riserva il diritto di inviare una fattura complementare relativa alle spese che non erano note al momento della fatturazione principale. Articolo 38 Tutte le imposte, diritti e tasse di qualsiasi genere applicabili alle prestazioni di Alpe Adria vengono riportate sulla fattura e sono a carico del debitore. Articolo 39 Le fatture sono pagabili senza sconto o ritenuta e i relativi importi devono essere a disposizione di Alpe Adria entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Il mancato pagamento entro tale termine comporta il diritto d ufficio e senza preavviso alla fatturazione, da parte di Alpe Adria, degli interessi di mora calcolati in ragione del 10% annuo. Non è ammesso il pagamento mediante compensazione. Articolo 40 Tutti i reclami concernenti le fatture devono essere presentati entro sei settimane dalla data della loro emissione. Per ogni rettifica di fattura, Alpe Adria emette una nota di credito o di debito. La presentazione di un reclamo non esenta dal pagamento delle fatture nei termini indicati al precedente art.39. 7

Articolo 41 Salvo quanto stabilito nel precedente art.8, in caso d inadempimento del debitore indicato dal committente, Alpe Adria si riserva il diritto di recuperare il proprio credito presso il committente medesimo. Quest ultimo è solidamente tenuto a rispondere dei debiti contrattati nei riguardi di Alpe Adria. Articolo 42 Alpe Adria, in qualsiasi momento, si riserva il diritto di richiedere al committente una garanzia per il pagamento dei suoi crediti. Essa fissa la forma e l ammontare di tale garanzia. Articolo 43 Alpe Adria, per il recupero di tutti i crediti che essa può vantare nei confronti del committente o del proprietario della merce, beneficia di un diritto di pegno o di ritenzione su tutti i beni, documenti e somme che le sono rimesse per il trasporto o per altre operazioni. Articolo 44 TITOLO VI - Disposizioni finali Il committente, che è considerato come stipulante per sé stesso e per i suoi aventi diritto, accetta espressamente le presenti condizioni generali. Articolo 45 In caso di mancata osservanza delle presenti condizioni generali e delle condizioni particolari, ed in particolar modo del titolo V disposizioni finanziarie Alpe Adria ha il diritto di ricusare tutte le offerte, quotazioni e convenzioni e di esigere il pagamento di tutte le spese, fatture, diritti ed indennità dovuti. La ricusazione ha effetto dal giorno in cui essa viene notificata da parte di Alpe Adria. Articolo 46 Senza pregiudizio delle disposizioni d ordine pubblico, le condizioni generali in vigore al momento della spedizione sono obbligatorie tra le parti. Le condizioni generali si presumono conosciute ed accettate dalla clientela che può prendere conoscenza presso Alpe Adria, i suoi mandatari o agenti. Esse vengono spedite su semplice richiesta. Esse possono essere modificate in qualunque momento e senza preavviso. Non è valida alcuna deroga o eccezione alle presenti condizioni generali che non sia debitamente redatta per iscritto e firmata da Alpe Adria. Articolo 47 Nel caso di controversie non risolvibili bonariamente tra le parti, attraverso le usuali procedure di corrispondenza verbale ed epistolare, si farà ricorso ad un collegio di tre arbitri, di cui uno scelto da Alpe Adria, uno scelto dall altra parte ed, il terzo, nominato in accordo tra i primi due; in mancanza di tale accordo, sarà il Presidente della Camera di Commercio di Trieste a nominarne uno. In ogni caso, la sede del collegio arbitrale sarà Trieste. Per ogni altra controversia non risolvibile mediante arbitrato, il foro competente è quello di Trieste. Articolo 48 Le presenti condizioni generali vengono pubblicate in più lingue. In caso di divergenza tra le differenti versioni, fa fede il testo in lingua italiana. 8

CONDIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI DI ALPE ADRIA Articolo 1 TITOLO I - Generalità Quando le condizioni lo permettono, Alpe Adria può organizzare le prestazioni complementari, descritte nelle presenti condizioni particolari. Articolo 2 Le prestazioni complementari sono soggette alle presenti condizioni particolari, alle condizioni generali di Alpe Adria, nonché, se del caso necessario, alle norme e condizioni della Ferrovia, dei mandatari e subappaltatori. Articolo 3 Le prestazioni complementari di cui trattasi sono: l autotrasporto, la movimentazione, il carico o il fissaggio dei contenitori sui carri, la giacenza dei contenitori, il loro trasferimento, gli avvisi di restituzione e di consegna, l ispezione sommaria dei contenitori vuoti, nonché tutte le altre prestazioni specificamente definite in un offerta, un contratto o una convenzione che impegnino giuridicamente Alpe Adria nei confronti del committente. Articolo 4 Le prestazioni complementari sono offerte soltanto in un certo numero di stazioni, il cui elenco può essere consultato presso la direzione generale di Alpe Adria oppure presso i suoi mandatari o agenti. Articolo 5 In ogni momento e senza preavviso, Alpe Adria si riserva il diritto di apportare modifiche alla natura delle prestazioni, al loro modo di esecuzione, alle relative prescrizioni tecniche, nonché all elenco delle stazioni delle località dove queste prestazioni possono essere effettuate. Salvo il caso di momentanei impedimenti nell esecuzione delle prestazioni, Alpe Adria fa tutto il possibile per evitare che le dette modifiche abbiano effetti per le spedizioni o per i contenitori già stati accettati. Articolo 6 Spetta al committente di assicurarsi che le prestazioni supplementari delle quali egli richiede l esecuzione, possano effettivamente essere effettuate. Nel caso che siano richieste prestazioni in una stazione, in cui queste non possano essere effettuate, il committente riconosce espressamente che Alpe Adria è sollevata da qualsiasi responsabilità. Articolo 7 TITOLO II - Offerte e quotazioni In linea di massima, i prezzi applicabili alle diverse prestazioni rimangono stabili: fino al 30 giugno per le offerte fatte nel primo semestre fino al 31 dicembre per le offerte fatte nel secondo semestre. 9

Articolo 8 Tuttavia, Alpe Adria si riserva il diritto di modificare i prezzi sia in caso di modifica dei prezzi stessi da parte dei suoi subappaltatori sia in caso di ogni altra circostanza imprevedibile. In tale ipotesi, le modifiche entrano in vigore con un mese di preavviso. Articolo 9 Salvo accordo contrario, le tariffe applicabili alle prestazioni complementari sono quelle in vigore il giorno di esecuzione di tali prestazioni. Articolo 10 TITOLO III - Terminalizzazione stradale Capitolo 1 - Condizioni d esecuzione La prestazione di terminalizzazione stradale comprende il trasporto di un contenitore (carico o vuoto) tra un terminale ed il luogo di consegna o di ritiro di tale contenitore. Salvo convenzione contraria essa non può comportare che un solo luogo ed una sola operazione di carico o di scarico. Articolo 11 Per ogni prestazione di terminalizzazione stradale viene dato preavviso al cliente (salvo dispensa permanente). Articolo 12 Capitolo 2 - Condizioni tariffarie In linea di massima, la tariffa di autotrasporto è stabilita su base chilometrica ed i prezzi della tariffa sono fissati in relazione alla distanza ed eventualmente in base alla categoria, ed al peso dei contenitori. Articolo 13 Un tempo globale di carico o scarico di sei ore è compreso in questa tariffa (formalità doganali ed amministrative incluse). In caso di superamento di questo limite, è previsto un supplemento di prezzo per ogni mezz ora d immobilizzazione. Articolo 14 Quando le condizioni locali lo permettono, può essere richiesto che il rimorchio portacontainer (chassis) resti sul posto. In questo caso può essere applicato un supplemento di prezzo. Articolo 15 Un aumento di prezzo può essere anche applicato in certi altri casi, l elenco dei quali non è restrittivo: - mancata restituzione del rimorchio portacontainer nello stesso giorno (dopo le ore 24); - terminalizzazione stradale al di fuori delle ore e giorni di normale funzionamento del servizio; - trasporto di materie pericolose soggette a regolamentazione particolare; 10

- utilizzazione di un rimorchio portacontainer speciale; - necessità di una autorizzazione speciale dovuta all altezza o al peso particolare dei contenitori; - trasporto con servizio triangolare; - trasporto di contenitori carichi all andata ed al ritorno; - assistenza; - operazioni di carico o di scarico che comportano l effettuazione del servizio in più punti di carico o di scarico nello stesso stabilimento. Articolo 16 Capitolo 3 - Responsabilità Il committente è responsabile di qualsiasi danno o avaria subita dal veicolo, quando quest ultimo è sotto la sua custodia. Articolo 17 In caso di giacenza presso la clientela dello chassis carico con contenitori, carichi o vuoti, nessuna responsabilità per danno potrà essere imputata ad Alpe Adria, salvo che le operazioni in corso vengano interrotte per permettere la constatazione e la descrizione precisa del danno e che, inoltre, sia fornita la prova che il danno è imputabile ad un errore di Alpe Adria. Articolo 18 In nessun caso la responsabilità di Alpe Adria in materia di terminalizzazione stradale potrà eccedere quella dei subappaltatori ai quali si fa ricorso per l esecuzione di questa prestazione. In particolare, Alpe Adria potrà avvalersi di ogni clausola di esonero totale o parziale di responsabilità o, in modo più generale, di ogni limitazione di responsabilità o eccezioni di cui il suo mandatario o il suo subappaltatore possano beneficiare, anche se essa non ne abbia dato preventivo avviso. Articolo 19 TITOLO IV - Movimentazione Capitolo 1 - Condizioni d esecuzione La movimentazione dei mezzi che necessitano dell utilizzazione di attrezzi speciali viene eseguita soltanto previo accordi specifici. Articolo 20 Capitolo 2 - Condizioni tariffarie Salvo convenzione contraria, per ogni operazione di movimentazione effettuata, Alpe Adria riscuote un compenso la cui tariffa è fissata localmente. Articolo 21 Un supplemento di prezzo è applicabile in caso di movimentazione effettuata: - sia al di fuori delle ore e dei giorni di normale funzionamento del terminal; - sia per l utilizzazione di attrezzi speciali occorrenti per il particolare tipo di contenitore. 11

Articolo 22 Capitolo 3 - Responsabilità Le tasse di giacenza per i contenitori non verranno percepite, nel caso di indisponibilità dei mezzi di movimentazione del terminal, qualsiasi ne sia la causa. Articolo 23 Salvo in caso di colpa grave o di dolo, Alpe Adria non è tenuta a versare alcuna indennità per indisponibilità dei mezzi di movimentazione, qualunque ne sia la durata. Articolo 24 In nessun caso la responsabilità di Alpe Adria in materia di movimentazione, potrà eccedere quella dei subappaltatori ai quali si fa ricorso per l esecuzione della prestazione stessa. In particolare, Alpe Adria potrà avvalersi di ogni clausola di esonero totale o parziale di responsabilità o, in modo più generale, di ogni limitazione di responsabilità o eccezioni, di cui possano beneficiare il suo mandatario od il suo subappaltatore, anche se essa non ne abbia dato preventivo avviso. Articolo 25 TITOLO V - Carico dei carri. Fissaggio Capitolo 1 - Condizioni d esecuzione Quando il carico dei contenitori sui carri viene affidato a Alpe Adria, quest ultima procede all esecuzione di questa prestazione in conformità alle prescrizioni della ferrovia. Essa farà il possibile per utilizzare al massimo la capacità di carico dei carri a disposizione. Articolo 26 Salvo accordo speciale, Alpe Adria non è tenuta a fare orientare i contenitori in un modo particolare, al momento della loro collocazione sul carro. Articolo 27 Capitolo 2 - Condizioni tariffarie Alpe Adria si riserva il diritto di fatturare le spese di fissaggio quando questo sia obbligatorio, anche se non sia stato espressamente richiesto dal committente. Articolo 28 Capitolo 3 - Responsabilità In caso di danno al contenitore o al suo contenuto e, a causa di colpa accertata al momento del carico o del fissaggio, Alpe Adria risponde di un indennizzo nel limite di 35.000 lire per chilogrammo di merce e di 4.000.000 lire per contenitore; comunque l ammontare del risarcimento non può superare il valore della merce ed il valore attuale del contenitore. 12

TITOLO VI - Giacenza dei contenitori su aree appartenenti alla ferrovia o sui piazzali di trasbordo Capitolo 1 - Condizioni d esecuzione Articolo 29 Alpe Adria può accettare la giacenza dei contenitori nel limite della superficie disponibile e delle possibilità tecniche di ciascun piazzale. In caso di bisogno, Alpe Adria può limitare la durata della giacenza dei contenitori. Articolo 30 La prestazione di giacenza deve precedere oppure seguire l effettuazione di un trasporto affidato a Alpe Adria. Articolo 31 Capitolo 2 - Condizioni tariffarie Ogni giacenza di contenitore può dar luogo alla riscossione di un compenso calcolato per contenitore. Articolo 32 Capitolo 3 - Responsabilità Salvo accordo esplicito particolare, la giacenza dei contenitori non implica e non comporta alcuna prestazione di sorveglianza degli stessi. Articolo 33 Salvo casi di colpa grave o di dolo, Alpe Adria non incorre in alcuna responsabilità in caso d avaria, di furto, d incendio, o di danno che si verifichino ai contenitori e/o alla merce in essi contenuta durante il periodo di giacenza. 13

SOMMARIO CONDIZIONI GENERALI 1 Titolo I Introduzione 1 Titolo II Organizzazione dei trasporti 1 Capitolo 1 Offerte, prezzi, e convenzioni 1 Capitolo 2 Ordini e istruzioni 2 Capitolo 3 Contenitori 4 Capitolo 4 Materiali atti al trasporto 4 Capitolo 5 Esecuzione dei trasporti e prestazioni annesse 5 Capitolo 6 Assicurazioni 6 Titolo III Prestazioni complementari 6 Titolo IV Responsabilità 6 Titolo V Disposizioni finanziarie 7 Titolo VI Disposizioni finali 8 CONDIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI DI ALPE ADRIA 9 Titolo I Generalità 9 Titolo II Offerte e quotazioni 9 Titolo III Terminalizzazione stradale 10 Capitolo 1 Condizioni d esecuzione 10 Capitolo 2 Condizioni tariffarie 10 Capitolo 3 Responsabilità 11 Titolo IV Movimentazione 11 Capitolo 1 Condizioni d esecuzione 11 Capitolo 2 Condizioni tariffarie 11 Capitolo 3 Responsabilità 12 Titolo V Carico dei carri. Fissaggio 12 Capitolo 1 Condizioni d esecuzione 12 Capitolo 2 Condizioni tariffarie 12 Capitolo 3 Responsabilità 12 Titolo VI Giacenza dei contenitori su aree appartenenti alla ferrovia o sui piazzali di trasbordo 13 Capitolo 1 Condizioni d esecuzione 13 Capitolo 2 Condizioni tariffarie 13 Capitolo 3 Responsabilità 13 14