Regolamento di gestione delle missioni e delle trasferte istituzionali. Approvato dall Assemblea nella seduta dell 11 febbraio 2014 n.



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Regolamento di gestione delle missioni e delle trasferte istituzionali Approvato dall Assemblea nella seduta dell 11 febbraio 2014 n. _/2014

Indice 1. Oggetto e ambito di applicazione pag. 3 2. Definizioni pag. 3 3. Autorizzazione alle missioni o trasferte istituzionali pag. 3 4. Compiti del Consorzio pag. 3 5. Durata delle missioni o delle trasferte istituzionali pag. 4 6. Scelta dei mezzi di trasporto pag. 4 7. Scelta delle strutture di pernottamento pag. 5 8. Forme di rimborso pag. 5 9. Documenti giustificativi pag. 5 10. Modalità di rendicontazione delle spese sostenute pag. 7 11. Modalità di disdetta delle missioni o delle trasferte istituzionali pag. 7 12. Multe e sanzioni pag. 7 13. Assicurazioni pag. 7 14. Efficacia e pubblicità pag. 8 2

Articolo 1 (Oggetto e ambito di applicazione) 1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di assegnazione e di svolgimento delle missioni e delle trasferte istituzionali dei membri dell Assemblea, dei membri del Consiglio di Amministrazione e degli altri soggetti all uopo designati. 2. L ambito di applicazione del presente regolamento interessa le sole missioni o trasferte istituzionali che si svolgono al di fuori del territorio della Regione autonoma Valle d Aosta, sia sul territorio nazionale che all estero. Articolo 2 (Definizioni) 1. Costituiscono missioni o trasferte istituzionali le missioni o trasferte svolte in coerenza con i fini istituzionali indicati nello Statuto del Consorzio. 2. Costituiscono rimborsi spese i ristori dei costi sostenuti per l effettuazione delle missioni o delle trasferte istituzionali, in conformità con il presente regolamento. Articolo 3 (Autorizzazione alle missioni o trasferte istituzionali) 1. L autorizzazione a compiere le missioni o le trasferte istituzionali è concessa in via preventiva dal Consorzio per il tramite dell organo competente. 2. L autorizzazione alla liquidazione dei rimborsi spese è concessa dal responsabile di spesa. Articolo 4 (Compiti del Consorzio) 1. L ufficio competente del Consorzio supporta il soggetto autorizzato a svolgere la missione o la trasferta istituzionale, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: - informazione in merito alla missione o alla trasferta istituzionale; - accreditamento alle iniziative istituzionali; - prenotazione, conferma e/o acquisto e gestione della fatturazione dei servizi ricettivi, dei servizi di trasferimento e dei titoli di viaggio; 3

- stipula di eventuali polizze assicurative. 2. Solo in via eccezionale, quando le circostanze non consentano al Consorzio di provvedervi per il tramite del proprio ufficio, il soggetto autorizzato a compiere la missione o la trasferta istituzionale ha la facoltà di prenotare e/o acquistare direttamente i servizi necessari, in coerenza con quanto disciplinato dal presente regolamento, dandone comunicazione al Consorzio. Articolo 5 (Durata delle missioni o delle trasferte istituzionali) 1. Le missioni o le trasferte istituzionali iniziano dall ora di partenza dalla sede istituzionale del soggetto autorizzato e terminano all ora di rientro presso la medesima sede. Articolo 6 (Scelta dei mezzi di trasporto) 1. Sono considerati mezzi di trasporto ordinari: - servizi di trasporto urbani ed extraurbani, servizi di linea, treno (2 classe o equivalente), aereo (classe economy oppure classe low cost), nave (classe economy, compresi aliscafo e nave veloce); - autovettura di proprietà del soggetto autorizzato a compiere le missioni o le trasferte istituzionali; - autovettura di servizio nella disponibilità presso l ente di appartenenza del soggetto autorizzato a compiere le missioni o le trasferte istituzionali. 2. Sono considerati mezzi di trasporto straordinari: - taxi; - noleggio con conducente (NCC); - autovettura a noleggio. 3. Il soggetto autorizzato è normalmente tenuto ad utilizzare i mezzi di trasporto ordinari. 4. L impiego di mezzi di trasporto straordinari da parte del soggetto autorizzato è eccezionalmente consentito, ove ricorra una delle seguenti condizioni: - quando esiste una convenienza economica, da accertare mediante il raffronto tra le spese per l utilizzo del mezzo ordinario e quelle per l utilizzo del mezzo straordinario; 4

- quando i luoghi delle missioni o delle trasferte istituzionali non sono serviti da mezzi di trasporto ordinari; - quando vi sia una particolare e motivata esigenza di servizio; - negli altri casi specificatamente previsti nell atto autorizzativo. 5. Per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto il soggetto interessato deve dichiarare per iscritto, prima del rilascio dell autorizzazione a compiere la missione o la trasferta istituzionale, di sollevare il Consorzio da qualsivoglia responsabilità derivante dall uso del mezzo stesso. Articolo 7 (Scelta delle strutture di pernottamento) 1. Il soggetto autorizzato a compiere la missione o la trasferta istituzionale ha diritto di pernottare in strutture ricettive di prima categoria (albergo 4 stelle) o seconda categoria (albergo 3 stelle). 2. La scelta delle strutture di pernottamento va effettuata : - privilegiando le strutture poste nelle vicinanze del luogo delle missioni o delle trasferte istituzionali, al fine di ridurre i costi di trasferimento; - privilegiando le strutture che propongono convenzioni e/o agevolazioni economiche dedicate al Consorzio. Articolo 8 (Forme di rimborso) 1. Le missioni o le trasferte istituzionali inferiori alle 5 ore danno il diritto al solo rimborso delle spese di viaggio. 2. Le missioni o le trasferte istituzionali di durata superiore alle 5 ore danno diritto, oltre al rimborso delle spese di viaggio, anche al rimborso di un pasto. 3. Le missioni o le trasferte istituzionali di durata superiore alle 8 ore, oltre al rimborso delle spese di viaggio, danno diritto al rimborso di due pasti per giorno di trasferta, nonché al pernottamento. 4. Le missioni o le trasferte istituzionali che prevedano la presa in carico di spese di viaggio effettuate con mezzo proprio danno diritto ad un rimborso chilometrico che tenga conto della distanza chilometrica dall ente di appartenenza del soggetto autorizzato alla località delle missioni o delle trasferte istituzionali, sulla base dei parametri delle tabelle ACI. 5

Articolo 9 (Documenti giustificativi) 1. Tutte le spese sostenute relative alle missioni o alle trasferte istituzionali devono essere sempre giustificate con documenti fiscalmente validi e conformi alle vigenti disposizioni. In particolare: - gli oneri di pernottamento devono sempre essere giustificati con fattura intestata al Consorzio e riportante il nominativo del soggetto interessato dalla missione o dalla trasferta istituzionale; - le spese di ristorazione devono sempre essere giustificate con fattura recante l indicazione intestata al Consorzio e riportante il nominativo del soggetto interessato dalla missione o dalla trasferta istituzionale; - le spese di viaggio effettuate mediante servizi pubblici urbani, autolinee, treno, nave e aereo devono sempre essere giustificate con il biglietto originale di trasporto oppure con la ricevuta oppure con la fattura recante l indicazione intestata al Consorzio; - le spese di parking devono sempre essere giustificate con fattura intestata al Consorzio e riportante il nominativo del soggetto interessato dalla missione o dalla trasferta istituzionale; - le spese relative al pedaggio autostradale devono sempre essere giustificate con la ricevuta di pagamento; - le spese relative all utilizzo del taxi o di un NCC devono sempre essere giustificate con fattura intestata al Consorzio e riportante il nominativo del soggetto interessato dalla missione o dalla trasferta istituzionale. 2. Sono ammissibili a rimborso le spese non documentate (a titolo esemplificativo: scontrini fiscali, ricevute di pagamento, biglietti originali relativi alle spese di ristorazione, di parking, di taxi o di NCC non recanti l intestazione del Consorzio e riportante il nominativo del soggetto interessato dalla missione o dalla trasferta istituzionale) fino all importo massimo giornaliero di 15,49 elevato ad 25,82 per le trasferte all estero. Per il rimborso delle suindicate spese il soggetto autorizzato alla missione o alla trasferta istituzionale presenta apposita nota spese contenente l elenco analitico delle spese sostenute con firma per attestazione dell effettivo sostenimento delle medesime. 3. Il Consorzio può richiedere al soggetto autorizzato a compiere la missione o la trasferta istituzionale la presentazione di ulteriore documentazione utile per ottenere eventuali rimborsi da parte dei soggetti organizzatori delle iniziative oggetto di missione o trasferta istituzionale. 6

Articolo 10 (Modalità di rendicontazione delle spese sostenute) 1. Per l ottenimento del rimborso delle spese relative alla missione o alla trasferta istituzionale, il soggetto autorizzato deve obbligatoriamente trasmettere all ufficio competente del Consorzio tutti i documenti giustificativi relativi ai costi sostenuti, entro 30 giorni dal termine della missione o della trasferta istituzionale. 2. In mancanza, le spese non saranno rimborsate. Articolo 11 (Modalità di disdetta delle missioni o delle trasferte istituzionali) 1. Il soggetto autorizzato a compiere la missione o la trasferta istituzionale, che si trovi nella necessità di disdire la propria partecipazione, deve darne pronta comunicazione scritta all ufficio competente del Consorzio. 2. In mancanza, i costi sostenuti dal Consorzio e non rimborsabili gli saranno personalmente addebitati. Articolo 12 (Multe e sanzioni) 1. Eventuali sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada o per altre violazioni da parte del soggetto autorizzato a compiere le missioni o le trasferte istituzionali non saranno rimborsate dal Consorzio. Articolo 13 (Assicurazioni) 1. Per le missioni o le trasferte istituzionali in Italia o all estero il Consorzio può stipulare polizze assicurative di annullamento viaggio. 2. E compito del soggetto autorizzato, in caso di impossibilità a partecipare alla missione o alla trasferta istituzionale, fornire tutti i giustificativi richiesti dalla società assicuratrice per l ottenimento del rimborso delle spese sostenute. 3. Qualora il soggetto autorizzato non provveda a trasmettere la documentazione di cui al punto 2, i costi sostenuti dal Consorzio gli saranno addebitati. 7

Articolo 14 (Efficacia e pubblicità) 1. La presente disciplina entra in vigore dopo 5 giorni consecutivi dalla data di approvazione del presente regolamento da parte dell Assemblea del Consorzio. 2. Del presente regolamento viene data comunicazione a tutti i soggetti interessati anche attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito internet del Consorzio. 8