RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI N. 5



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A) che il soggetto richiede di partecipare alla gara in qualità di: (barrare la casella corrispondente)

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RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI N. 5 In riferimento alla procedura in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti: D.1 Definire di quante pagine deve essere composta la Relazione Tecnica da inserire nella Busta 2 e se è previsto o meno l inserimento di allegati. R.1 Si precisa che, come indicato a pag. 12 del Disciplinare di gara, la relazione tecnica dovrà essere redatta in formato A4 verticale, scritto su un solo lato, carattere Arial 10 ad interlinea singola, per un totale di max 30 pagine, escluse copertina e pag. indice. Le pagine dovranno essere numerate progressivamente e rilegate (con stecca o graffatura laterale sx); ogni pagina deve contenere (nella bande inferiori o superiori) l indicazione dell Oggetto di Gara e del gruppo partecipante (singolo o RTI.) Numero massimo pag. Relazione A4 = 30 (e non 40, come da refuso a pag. 11 del Disciplinare) Tutte le pagine della relazione eccedenti le 30 pagg. (ad eccezione degli allegati ove previsti) non saranno prese in considerazione. D.2 Qualora sia possibile inserire allegati, si chiede se la loro composizione sia soggetta alle stesse limitazioni previste per la relazione tecnica. R.2 E previsto l inserimento di allegati alla relazione tecnica da presentare nella forma di stralci esemplificativi dei contenuti dei paragrafi salienti del documento, secondo le istruzioni riportate a pag. 13 del Disciplinare di gara. Le pagine di allegati potranno essere redatte, nel numero ritenuto opportuno dall operatore, anche in formato e carattere differente da quello richiesto per la Relazione. D.3 Si chiede di indicare a quali attività si fa riferimento ricorrendo alla definizione attività connesse associate alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) indicate a pag. 1 del Disciplinare di gara nel dettaglio degli importi posti a base d appalto. R.3 Le attività connesse associate al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), sono quelle previste al punto 8.3.1.2 del Capitolato Tecnico. D.4 Si chiede di definire quali sono i corsi di formazione di cui l Ente necessita e che devono essere erogati dai concorrenti e descritti in relazione tecnica. R.4 I corsi di formazione di cui l Università necessita sono indicati nell Allegato 3 del Capitolato Tecnico Protocolli formativi e di addestramento.

D.5 Si chiede di comunicare se l Ente è già in possesso di un DVR in corso di validità, di un piano di emergenza ed evacuazione e delle relative planimetrie di esodo per tutti gli stabili. R.5 Le attività specifiche tecniche previste per il servizio relativo al documento di valutazione dei rischi (DVR), sono contenute nel Capitolato Tecnico al punto 8.3.1.3, mentre per quanto concerne la gestione delle emergenze, occorre fare riferimento a quanto previsto dal Capitolato Tecnico al punto 8.3.2.2 e seguenti.

RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI N. 6 In riferimento alla procedura in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti: D.1 Nel disciplinare di gara di cui all oggetto, per la partecipazione all appalto in esame è richiesto, a pena di esclusione, il possesso fra l altro, del seguente requisito di partecipazione: Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all iscrizione nell albo professionale o nel registro commerciale 1. iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività inerente l oggetto del presente appalto, ovvero, se si tratta di impresa straniera con sede legale nell ambito dei paesi dell Unione Europea, l iscrizione, secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente. Premesso, che con riferimento ai soggetti di cui all art. 34 del D.Lgs. 163/2006, l Autorità di Vigilanza si è così espressa: RAGGRUPPAMENTO DI PERSONE FISICHE AVCP (2009) L articolo 34, comma 1, lettere a), b), c), d) e) ed f), del D. Lgs. n. 163/2006 individua i soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici: tali soggetti rivestono la qualifica di operatore economico, termine con il quale si intende l imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o un consorzio di essi. Ai sensi dell articolo 3, comma 19, del D. Lgs. n. 163/2006, nel novero di detti soggetti sono da ricomprendersi le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti senza personalità giuridica, che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. La caratteristica che accomuna le figure sopra individuate è l esercizio professionale di una attività economica. Nel caso di specie, nei verbali di gara della Commissione, presentati in istruttoria, non risulta essere giustificato il motivo per cui il raggruppamento temporaneo istante sia stato considerato non rientrante tra i soggetti di cui all art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006. In via generale, infatti, alla luce di quanto sopra specificato, persone fisiche, nella fattispecie architetti, che si riuniscono al fine di offrire sul mercato congiuntamente la prestazione di un servizio, rientrano, senza dubbi, nell ambito di applicazione dell art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006., si chiede se uno o più liberi professionisti, iscritti al rispettivo Albo Professionale (singoli o raggruppati fra loro o con società di ingegneria) possano partecipare alla gara di cui all oggetto. R.1 E ammessa la partecipazione alla gara di liberi professionisti iscritti al rispettivo Albo Professionale (singoli o raggruppati fra loro o con società di ingegneria), purchè i soggetti indicati siano in possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di appalto, così come richiesto negli atti di gara, e siano altresì in grado di dimostrarlo. D.2 Il disciplinare in esame riporta, fra gli altri, il seguente requisito: Capacità tecnica 5. possesso della certificazione EN ISO 9001 per servizi relativi alla gestione integrata della salute e della sicurezza sui Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) così come definiti all interno della documentazione di gara, in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato

ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico. In caso di consorzi di cui all art. 34, comma 1, lett. b) e c), il requisito di cui al punto 5 dovrà essere posseduto direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori. Con riferimento al requisito di capacità tecnica sopra menzionato si chiede se uno studio tecnico con certificazione UNI EN ISO 9001 nel settore Servizi di Ingegneria e consulenza tecnica (tra i quali risulta predominante il settore della salute e sicurezza sul lavoro - D. Lgs. 81/08 e s.m.i. - n.d.r.) formato da titolare libero professionista iscritto all Ordine degli Ingegneri ed alcuni dipendenti anch essi ingegneri, possa partecipare in qualità di Mandante in un raggruppamento in cui la società di ingegneria (Capogruppo) risulti in possesso di tutti i requisiti di partecipazione contemplati nel disciplinare di gara. R.2 Si conferma l ammissibilità della partecipazione alla gara, in qualità di Mandante, di uno studio tecnico con certificazione UNI EN ISO 9001 nel settore Servizi di Ingegneria e consulenza tecnica (tra i quali risulta predominante il settore della salute e sicurezza sul lavoro - D. Lgs. 81/08 e s.m.i. - n.d.r.) formato da titolare libero professionista iscritto all Ordine degli Ingegneri ed alcuni dipendenti anch essi ingegneri, in un raggruppamento in cui la società di ingegneria (Capogruppo) risulti in possesso di tutti i requisiti di partecipazione contemplati nel disciplinare di gara.

RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI N. 7 In riferimento alla procedura in oggetto si chiede il seguente chiarimento: D.1 La certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 deve essere posseduta già all atto della partecipazione alla gara oppure è sufficiente che l operatore economico documenti e dimostri le fasi di ottenimento della suddetta nel tempo intercorrente tra la partecipazione alla gara e l eventuale aggiudicazione? R.1 Trattandosi di requisito afferente la capacità tecnica, la certificazione del sistema di gestione qualità aziendale UNI EN ISO 9001 deve essere posseduta dall operatore economico a pena di esclusione - già all atto della partecipazione alla gara. Si precisa, infatti, che la richiesta di certificazione non può essere considerata alla stessa stregua della certificazione; parimenti, la copia della domanda di certificazione inviata all Ente di certificazione accreditato ACCREDIA o ad altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico - non costituisce idonea prova dell impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità.

RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI N. 8 In riferimento alla procedura in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti: D.1 In riferimento ai chiarimenti da voi forniti relativamente al possesso della Certificazione EN ISO 9001 per servizi relativi alla gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, abbiamo necessità di sapere se è sufficiente il nostro Certificato ISO 9001:2008 settore EA37 con oggetto Progettazione ed Erogazione di corsi di formazione professionale e di servizi di Orientamento. R.1 In relazione al quesito inerente alla capacità tecnica di cui al punto II 2.3. del bando di gara, si precisa che, ai fini della partecipazione è necessario il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Dlgs. 81/08), così come definiti dalla documentazione di gara per l espletamento delle seguenti attività: - elaborazione dei DVR; - piano di prevenzione ed emergenza e svolgimento prove di evacuazione; - corsi di formazione Tenendo conto del fatto che, a differenza di altri, quello della formazione, è un servizio subappaltabile, il requisito della capacità tecnica deve essere posseduto oltre che per quest ultimo settore di attività, anche per i restanti previsti dal bando.