STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LO SCHIACCIANOCI" Definizione, scopi e attività



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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LO SCHIACCIANOCI" Definizione, scopi e attività Art. 1 Denominazione E costituita, su iniziativa e per volontà delle persone qui di seguito elencate, che ne rappresentano quindi i Soci promotori, una associazione non lucrativa denominata ASSOCIAZIONE CULTURALE "LO SCHIACCIANOCI con sede legale in via Provinciale nord, 129, 42017 Novellara (Re). L'associazione non ha fini di lucro e intende inquadrare la propria attività nell'ambito e secondo le modalità della legge 383 del 07/12/2000 sulle associazioni di promozione sociale e della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266, e più precisamente intende avvalersi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti per il conseguimento di finalità di carattere culturale, sociale e civile. Questa Associazione è un ente di diritto privato. Art. 2 Carattere dell'associazione L'Associazione non ha scopo di lucro. Art. 3 Finalità Essa favorisce e sostiene lo sviluppo della cultura musicale ed artistica in genere attraverso l insegnamento, la formazione professionale, la ricerca scientifica, la sensibilizzazione e la promozione di iniziative educative (personali e di gruppo) e di eventi in campo musicale ed artistico. L'Associazione opera al fine di favorire un corretto orientamento, una valida professionalizzazione ed una valorizzazione delle esperienze musicali ed artistiche in tutto l arco della vita sociale e lavorativa. In particolare, si prefigge di favorire l incontro e la creazione di un dialogo con il mondo della scuola e le istituzioni, attraverso la realizzazione di percorsi didattici nell ambito dell autonomia del sistema scolastico tesi a sviluppare le capacità artistico-musicali dei singoli. Per realizzare tali finalità, deve: a) diventare parte attiva e collaborare con le istituzioni scolastiche e pedagogiche di ogni ordine e grado, il sistema della formazione professionale, il Provveditorato agli studi, i circoli didattici, le pubbliche amministrazioni, il volontariato, per facilitare il rapporto tra cittadini e mondo dell'educazione artisticomusicale; b) svolgere azioni o assumere iniziative in campo culturale che possano comunque contribuire al progresso della cultura e dell educazione artistico-musicale, anche attraverso il collegamento e l integrazione delle differenti forme artistiche; c) partecipare in qualità di Socio a ogni altro organismo o ente, pubblico o privato, soprattutto a quelli aventi finalità affini alle proprie o che promuova o sostenga iniziative di ispirazione analoga a quelle descritte al successivo punto 4. Art. 4 Azioni e attività Per perseguire tali scopi, l'associazione assumerà iniziative ed elaborerà progetti in merito a: organizzazione di corsi scolastici ad indirizzo musicale e/o artistico; organizzazione di seminari e corsi a tutti i livelli didattico-pedagogici, anche in collaborazione con altri Enti; promozione e realizzazione di iniziative di sensibilizzazione verso il settore artistico musicale; istituzione di borse di studio su temi afferenti lo sviluppo di professionalità in campo artistico-musicale; istituzione di concorsi, classi di perfezionamento, stage di perfezionamento, vacanze studio, organizzazione di concerti; 1

promozione di azioni atte a favorire la nascita o la gestione di orchestre e altri gruppi musicali professionali o amatoriali; stipula di convenzioni o accordi con Conservatori, Scuole di musica, Accademie e altre istituzioni; promozione, finanziamento, concessione di patrocinio per manifestazioni culturali inerenti gli scopi istituzionali; promozione e realizzazione di attività editoriali di natura cartacea, di software musicali, produzioni di supporti audiovisivi, costruzione e commercializzazione di strumenti ed oggetti musicali ad uso didattico. allestimento e gestione di locali ad uso di studio di registrazione; promozione e gestione di una biblioteca-fonoteca con apertura al pubblico, anche da collegare in rete con istituzioni analoghe; promozione di ogni altra iniziativa idonea a perseguire gli scopi istituzionali e che valga a potenziare la sua attività. Per la buona riuscita di tali azioni l'associazione potrà agire in collaborazione con gli enti pubblici, gli altri istituti di istruzione, con altre associazioni, organismi, istituzioni o enti anche privati e con persone fisiche in Italia ed all Estero, procurandosi i necessari mezzi finanziari attraverso la riscossione delle quote di iscrizione o di partecipazioni alle attività da essa gestite, e i contributi le sovvenzioni e le donazioni provenienti da soggetti pubblici o privati, i fondi comunitari. L Associazione potrà operare in diverse unità locali sparse su tutto il territorio nazionale, attraverso cui organizzerà corsi di orientamento e formazione musicale e altre iniziative culturali. Per la gestione di tali attività l Associazione potrà servirsi di collaboratori esterni associati e non associati. Le sedi di queste unità locali verranno stabilite di anno in anno dalle convenzioni stipulate con i vari enti, associazioni, amministrazioni comunali. L organizzazione e la gestione dell attività dell Associazione è disciplinata con piena osservanza dei principi propri di un ordinamento a base democratica. Figure associative Art. 5 Tipologia degli associati Sono previste sette categorie di Soci o Associati: a) i Soci ordinari, di norma persone fisiche: b) i Soci sostenitori la cui ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo; sono soci sostenitori tutti coloro che versano un contributo annuale maggiore della quota associativa fissata; c) i Soci promotori, tutti coloro che, risultando firmatari dell'atto costitutivo, permettono la nascita del nuovo soggetto; d) i Soci studenti, tutti coloro che aderiscono all Associazione chiedendo unicamente l erogazione di servizi educativi, di interventi riabilitativi, di consulenze riguardanti il settore della musica e dell arte in genere; per coloro che non abbiano ancora compiuto il sedicesimo anno di età la domanda di adesione (di cui al successivo art. 6) dovrà essere sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci; e) i Soci artisti, tutti coloro che volontariamente e senza percepire reddito svolgono gratuitamente in favore dell Associazione opera di insegnamento, consulenza, interventi di tipo educativo e riabilitativo, attività artistica e di animazione culturale, ai sensi dell art. 18 della legge 383 del 07/12/2000; f) i Soci lavoratori, tutti coloro che, prestando la propria opera a titolo professionale, sono titolari di un contratto di lavoro, che viene applicato seguendo la normativa vigente; g) i Soci istituzionali, di norma persone giuridiche. Il Consiglio direttivo delibera l ammissione di tutti gli Associati, senza fare distinzioni di sesso, credo religioso, etnia e convinzioni politiche, e stabilisce le quote associative annuali per tutte queste categorie ad eccezione dei Soci studenti, per i quali l'adesione è senza oneri finanziari. Art. 6 Modalità di adesione Possono aderire alla Associazione, previo inoltro di specifica domanda, persone fisiche (che abbiano compiuto l'età di sedici anni) e persone giuridiche, enti, imprese, istituzioni attraverso contribuzioni annue o specifici contributi a singoli progetti o attività, stabilite secondo i criteri elaborati dal Consiglio Direttivo. 2

Art. 7 Esclusione e recesso L'esclusione di un Socio è deliberata dal Consiglio direttivo qualora venga riscontrato un comportamento suscettibile di arrecare danno materiale o morale all'associazione; ogni Socio è peraltro libero di recedere dai vicoli associativi in qualunque momento, purché ne abbia presentata richiesta scritta agli organi competenti. Art. 8 Organi istituzionali Sono organi della Associazione: l'assemblea dei Soci; il Presidente; il Consiglio direttivo. Organi istituzionali e loro funzionamento Art. 9 Assemblea dei Soci È formata da tutti i Soci in regola con il versamento della quota annuale. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica e si riunisce almeno una volta all'anno, generalmente nei primi quattro mesi dell'anno sociale. È regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione, L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti presenti e rappresentati. Su proposta motivata del Consiglio direttivo o di un decimo dei Soci può essere convocata un'assemblea straordinaria. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci munendoli di delega. Ogni Socio può presentare al massimo una delega per riunione. Sono prerogative dell'assemblea: a) l'elezione del Presidente; b) l'elezione dei membri del Consiglio direttivo; c) l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo di ogni esercizio finanziario; d) la delibera delle modifiche statutarie; e) la delibera dell'eventuale scioglimento dell'associazione; f) indicare gli orientamenti generali dell'associazione. Art. 10 Presidente Il Presidente viene nominato dall'assemblea dei Soci e dura in carica cinque anni. Il primo Presidente è l'attuale Direttore della Scuola comunale di musica "C.Confetta" ed è nominato all'atto costitutivo. Ha la legale rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché tutti i poteri che gli venissero delegati dal Consiglio direttivo ed esercita, in particolare, le seguenti funzioni: a) convocare il Consiglio direttivo e l'assemblea dei Soci, presiedendoli e proponendo le materie da rispettare nelle rispettive adunanze; b) firmare gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; c) curare l'osservanza dello Statuto e promuoverne la riforma, qualora lo si renda necessario; d) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; e) sovrintendere al buon funzionamento della Associazione; f) adottare in via d urgenza i provvedimenti spettanti al Consiglio direttivo; tali provvedimenti sono provvisoriamente esecutivi, ma devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio alla prima nuova riunione; g) esercita i poteri delegatigli dal Consiglio direttivo ai sensi del presente Statuto; h) nomina i procuratori speciali e avvocati e procuratori alle liti. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Segretario, la cui firma costituisce prova di fronte ai terzi della mancanza o impedimento del Presidente. Art. 11 Consiglio direttivo Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti compreso il Presidente, viene nominato dall'assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. Ne fanno parte i Soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale. I primi membri sono scelti tra i Soci promotori e vengono 3

indicati unitamente al Presidente all'atto costitutivo. Ad eccezione del Presidente che ne fa parte di diritto, la metà dei membri rimane in caria per due anni, l'altra metà per tre anni, tutti con possibilità di riconferma. In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del consiglio, il consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione. I membri così nominati scadono in base alla durata del mandato di coloro che sono chiamati a sostituire. Il Consiglio direttivo può nominare un presidente onorario scelto tra personalità di rilievo del mondo musicale. Il Consiglio direttivo decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di sei mesi dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente o, in caso di suo impedimento, del membro più anziano del Consiglio. Art. 12 Compiti del Consiglio direttivo Il Consiglio direttivo è l organo di governo della Associazione, delibera tutti i provvedimenti ad esso devoluti da norme di legge e di Statuto ed ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare ed in via esemplificativa, al Consiglio direttivo spetta: predisporre entro il 30 novembre il bilancio preventivo dell esercizio successivo ed entro il mese di febbraio di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente; deliberare la destinazione di eventuali avanzi di gestione e di nuove maggiori entrate ed il passaggio di fondi da conto a conto; la gestione del personale dipendente e dei collaboratori; amministrare il patrimonio della Associazione e compiere tutte le attività per perseguire gli scopi sociali; l acquisto e l alienazione di beni immobili, per quanto ammesso dal vigente ordinamento, nonché di titoli del debito pubblico e di titoli di credito o azionari; l accettazione di donazioni, eredità e legati; la locazione e conduzione di immobili di durata superiore a nove anni, nonché la stipulazione dei contratti di qualsiasi genere o tipo il cui importo superi quello determinato con apposita delibera; i ricorsi, le azioni giudiziarie e le liti attive e passive, nonché le relative transazioni; tutte le convenzioni attinenti le attività della Associazione; la nomina dei preposti ad intrattenere rapporti con gli Istituti di credito; la delega al Presidente di poteri, con facoltà di predeterminare i criteri generali entro i quali la delega dovrà essere esercitata; le eventuali modifiche di Statuto, da sottoporre all autorità tutoria; la nomina di procuratori e direttori; qualsiasi altro atto afferente al governo della Associazione. Art. 13 Riunioni del Consiglio direttivo Il Consiglio direttivo si raduna di norma in seduta ordinaria sei volte all anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri. Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compone. I membri del Consiglio decadono automaticamente dopo due assenze consecutive senza giustificato motivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese. I verbali delle deliberazione del Consiglio direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Art. 14 Indennità Le cariche ricoperte in tutti gli organi della Associazione sono gratuite. E comunque previsto il rimborso delle spese sostenute per le sedute consiliari. Il Consiglio direttivo stabilisce annualmente il compenso al Direttore e al Segretario ed eventuali compensi ai consiglieri per specifici incarichi operativi. Art. 15 Collegio dei Revisori dei conti Di nomina facoltativa, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio direttivo che possiedano la specifica qualifica di revisori contabili e l'iscrizione al relativo albo. Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità. Dura in carica per un triennio e scade in coincidenza con il Consiglio direttivo che lo ha nominato. 4

Art. 16 - Direttore didattico e Collegio dei Docenti La direzione didattica è affidata al Direttore Didattico, che ha la responsabilità della programmazione e dell'attività scolastica rispondendone direttamente al consiglio direttivo, Il Direttore Didattico e incaricato dal Consiglio Direttivo, esso agisce con più' ampia libertà, sia per quanto riguarda i metodi didattici, sia per la scelta dei programmi da svolgere. Il Direttore Didattico ha facoltà' di dare vita nell'ambito dei corsi, a tutte le iniziative che siano atte ad elevare il livello di insegnamento di apprendimento, nonché' a diffondere la passione per la musica, soprattutto fra i giovani. Il Direttore Didattico ha facoltà di selezionare gli insegnanti che opereranno durante i corsi di orientamento, questa selezione dovrà poi essere approvata dal Consiglio Direttivo. L'incarico attribuito agli insegnanti e al Direttore Didattico verrà retribuito con un compenso forfetario da stabilirsi di anno in anno dal Consiglio direttivo, in relazione alle entrate e alla disponibilità economica dell'associazione, Agli insegnanti e agli associati che comunque svolgeranno funzioni didattiche, organizzative e di volontariato verrà comunque riconosciuto un rimborso per indennità kilometrica, in relazione alle tariffe ACI in vigore ed alle normative fiscali che regolano tali indennità. I corsi di orientamento e di formazione musicale di si svolgeranno di anno in anno presso le unita' locali stabilite dalle convenzioni con Comuni, Enti, Associazioni,ecc... in genere seguendo il calendario scolastico. Le indennità di cui sopra verranno calcolate anche in ragione degli effettivi spostamenti dalla propria residenza alla sede e alle altre unità locali sede di ogni altra iniziativa dell'associazione. Il Collegio dei Docenti è formato da tutti gli insegnanti impegnanti nei corsi e nelle iniziative gestiti dall'associazione, viene presieduto dal Direttore didattico e nomina ogni anno il proprio rappresentante in seno al consiglio Direttivo; si riunisce per deliberare o esprimere pareri sulle principali questioni didattiche. Patrimonio e amministrazione Art. 17 Patrimonio ed entrate finanziarie Il patrimonio della Associazione è costituito da: a) l'ammontare delle quote associative annuali; b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; d) da eventuali lasciti o donazioni. Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con oblazioni, donazioni mobiliari ed immobiliari, legati ed erogazioni espressamente destinate al suo incremento da parte di quanti intendono contribuire al potenziamento della istituzione. Le entrate della associazione sono costituite da: a) le quote d'iscrizione e partecipazione alle attività da essa gestite, anche in partecipazione; b) da ogni altra entrata o contributo relativi alle iniziative associative. Art. 18 Esercizio Finanziario L esercizio finanziario della Associazione coincide con l anno solare. L'esercizio finanziario viene chiuso al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude al 30/12/2001. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo che devono essere approvati dall'assemblea entro i successivi trenta giorni. Viene fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto eventuali utili avanzi di gestione, fondi, riserve, e capitali. (D.L.460 art.10 comma 6) Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre dell anno precedente a quello a cui si riferisce. Il bilancio consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni dalla chiusura dell esercizio sociale. Statuto e regolamento interno Art. 19 Modifica Statuto Le norme del presente Statuto non possono essere modificate se non su proposta scritta e sottoscritta del 5

Consiglio direttivo o di almeno un quarto dei Soci. In sede di modifiche statutarie, l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei partecipanti. Art. 20 Regolamento interno Le disposizioni di attuazione del presente Statuto, le procedure, i tempi e le modalità di funzionamento sono stabiliti dal Regolamento interno. Il Regolamento interno è formulato e approvato dal Consiglio direttivo e può essere modificato soltanto dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta. Scioglimento e devoluzione dei beni Art. 21 Scioglimento e devoluzione dei beni della Associazione La Associazione è costituita senza limitazioni di durata. Il Consiglio direttivo, con la maggioranza dei due terzi, può proporre all Assemblea dei Soci lo scioglimento della Associazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi sociali. In caso di scioglimento della Associazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri. Verificandosi le circostanze per cui, ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 del codice civile, si rendesse necessaria l estinzione o la trasformazione della Associazione, il suo patrimonio sarà devoluto a organismi od enti aventi scopi analoghi. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà custodito per cinque anni dal Sindaco di Novellara che si impegnerà a destinarlo, concordemente, ad organizzazioni (ONLUS D.L.460 art.3 comma 190) che eventualmente si ricostituiscano in Novellara, che abbiano scopi sociali analoghi alla Associazione Culturale LO SCHIACCIANOCI, e che riprendano nel proprio Statuto le disposizioni del presente articolo. Qualora tale condizione non si verifichi entro cinque anni dallo scioglimento, il patrimonio suddetto potrà essere affidato in uso al Comune di Novellara, secondo le specifiche competenze in materia di attività e di cultura musicale. Art. 22 Richiamo alle disposizioni comuni di legge Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge. 6