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I 05229' ti Azienda Ospedali era di Desio e Vimercate OSPEDALI DI: Carate Brianza; Desio, Giussano, Seregno, Vimercate DELlliERAZIONE N. 0493 DEL 26 MAG. 2015 Oggetto: Convenzione per la messa a disposizione di struttura di Oftalmologia di questa Azienda a fini didattici - integrativi della Scuola di specializzazione in Oftalmologia dell'università Vita-Salute San Raffaele. ~.c. Affari Generali e Legali v~enti TIDirettt Contenuto del provvedimento Messa a disposizione di struttura di Oftalmologia di questa Azienda a fini didattici - integrativi della Scuola di specializzazione in Oftalmologia dell'università Vita-Salute San Raffaele per un quadriennio. Principali documenti istruttori D.P.R. n. 382-11 luglio 1980; D. Lgs. n. 368-17 agosto 1999; D. M. n. 19720 - IO agosto 2005; D.M. n. 30388-29 marzo 2006; L.R. n. 33-30 dicembre 2009. Archiviazione Atti 75/2015 TIResponsabile del procedimento Il Direttj:>r'llS~c. Affari G.:nerali~e Legali nti '{\.flvrtdt '1 S esa revista I Si attesta che dall' adozione del presente provvedimento non discendono oneri aggiuntivi a carico di questa Amministrazione. ~rettore S.c. Economico Finanziaria f.f. d&0}:ll1r zzi Pagina I di 5

05230, Oggetto: Convenzione per la messa a disposizione di struttura di Oftalmologia di questa Azienda a fini didattici integrativi della Scuola di specializzazione in Oftalmologia dell'università Vita-Salute San Raffaele. IL DIRETTORE GENERALE VISTA la D.G.R. n 1X/2835 del 23 dicembre 2011, con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale di questa Azienda Ospedaliera; PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente ha verificato che: - il D.P.R. n. 382 dell' Il luglio 1980, Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica, all'art. 27 prevede che: "I rettori delle Università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, su proposta delle facoltà, e, ave costituiti, dei dipartimenti interessati e sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale."; - il D. Lgs. n. 368 del 17 agosto 1999, Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/ 16/CEE: agli art. 20 e seguenti stabilisce che la formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista comprenda anche un insegnamento pratico; all'art. 41, c.3, prevede che l'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale; - il Decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca del I agosto 2005, n. 19720, Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, prevede all' art. 2, c.5, che almeno il 70% del complesso delle attività formative di cui al comma 4 è riservato allo svolgimento di attività formative professi analizzanti (pratiche e di tirocinio); - il Decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca del 29 marzo 2006, n. 30388, Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione, indica i requisiti minimi della una rete formativa, che deve essere dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti; - la Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009, T.U. delle leggi regionali in materia di sanità, art. 18, c. 6,"che prevede il controllo della Giunta regionale delle convenzioni con le Università degli studi; Pagina 2 di 5 Convenzione per tirocini Se. Specializzazione iii Oftalmalogia dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano..

DATO ATTO che: - presso l'università degli Vita-Salute San Raffaele di Milano è attivo un corso di Specializzazione che conferisce il diploma di "Specialista in Oftalmologia"; - con lettera d'intenti in data 17 marzo 2015, a seguito di contatti informali, questa Azienda ha dichiarato all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano la propria disponibilità a mettere a disposizione della Scuola di Specializzazione di Oftalmologia la propria S.c. di Oculistica diretta dal doti. Michele Coppola; RILEVATO che l'università Vita-Salute San Raffaele ha trasmesso, in data 27 aprile 2015 una bozza di convenzione, di durata quadriennale, per la regolazione dei rapporti tra le parti; VERIFICATO che il suddetto testo, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, adattato con alcune modifiche non sostanziali richieste da questa Azienda risulta idoneo alla definizione dei rapporti tra le parti; OSSERVATO che in data 15 maggio u.s. l'università Vita-Salute San Raffaele, ha trasmesso la convenzione già sottoscritta; DATO ATTO che all'interesse dell'università all'utilizzo delle competenze e delle strutture extra universitarie a fini formativi corrisponde un analogo interesse di questa Azienda al coinvolgimento nella formazione avanzata che consente di mantenere rapporti di collaborazione scambio con i centri di sperimentazione scientifica; RITENUTO pertanto sottoscrivere la convenzione in parola; ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; Per le motivazioni in premessa indicate: DELIBERA l) di sottoscrivere la convenzione per consentire l'utilizzo delle strutture aziendali afferenti alla S.c. Oftalmologia del P.O.C. di Desio, diretta dal dotto Coppola, per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, per un quadriennio dalla data di sottoscrizione; 2) di dare atto che, dall' adozione del presente provvedimento non discendono onen a carico di questa amministrazione; 3) di dare atto che, la presente deliberazione, soggetta a controllo, verrà trasmessa alla Giunta Regionale, ai sensi della Legge 30.12.1991, n.412 - art. 4, comma 8 - nonché alla Legge 30.12.2009 n.33, art. 18 - comma 6. e verrà pubblicata mediante affissione all' Albo dell' Azienda nei modi di legge; 4) di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/ 1990, Responsabile del Pagina 3 di 5 Convenzione per tirocini Sco Specializzazione in Gitalmolagia dell'università Vita~Salute San Raffaele di Milano..

, \.., procedimento è l'avv. Cristina Clementi, Direttore S.C. della S.C. Affari Generali e Legali, e che il responsabile dell' istruttoria e dell' esecuzione contestuale, del presente provvedimento è la dott.ssa Paola Lucchini, Collaboratore Amministrativo presso la medesima S.c.. ---------------------------------------------------------------- Allegato: 1) bozza di convenzione. DIRETTORE GENERALE C7òott. Pietro~l~e) r;~ CA#JVr~ Parere favorevole ex art. integrazioni. 3 Decreto Legislativo n.. 502/92 e successive modificazioni. e IL DIRETTORE A RATIVO zzo) Pagina 4 di 5 Convenzione per tiro.cini Se. Spedalizzazione in Oftalmologia dell'università Vita-Salute San Rajfa.ele di Milano..

" -~ t., ~ 05233 DELffiERAZIONE N. 0493 DEL 26 MAG. 2015 =============================================================== CERTIFICATO Si certifica che la presente deliberazione DI PUBBLICAZIONE è pubblicata all'albo di questa Azienda così come previsto dall'art. 32; comma l; della Legge 69/2009; dal '~8 HA6 2015... d...................: e VInmarra per qum ICIgIOrm consecutivi. E' altresì pubblicata sul sito istituziohale www.aodesiovimercate.org conformemente all'art.8 del D~s. }3/2013. 1(".. '2 8 MAG. 20 i J VImercate;. CONTROLLO GIUNTA REGIONALE Trasmessa in data con nota prot. n. o approvata con n del. o non approvata con n del. o. o esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'arta, comma 8 della Legge na12/91. Vimercate,. IL FUNZIONARIO INCARICATO U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI (sig.ra Lorella Savoldelli) Pagina 5 di 5 Convenzione per tiruci~i Sco Specializzazione in Oftalmologia dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano..

" Sub allegato ));~ J., ali là, del iberazi one n..tl.9.';)..... de I...&Yi.:~.-1~ CONVENZIONE A FINI DI DIDATTICA INTEGRATIVA TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE E L'UNIVERSÌTÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE L'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate con sede in Vimercate, via Santi Cosma e Damiano n. lo, nella persona del Direttore Generale, dotte Pietro Caltagirone, E L'Università Vita-Salute San Raffaele, con sede in Milano, Via Olgettina n. 58, nella persona del Rettore, Prof. Alessandro Del Màschio PREMESSO che l'università Vita-Salute San Raffaele ha interesse ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento' della formazione accademica e professionale di medici in formazione specialistica iscritti alla Scuola di Speclalizzazione in Oftalmologia; che l'azienda Ospedaliera di Desio e Virnèrcate ha interesse alla formazione di medici in formazione specialistica iscritti alla Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell'università Vita-Salute San Raffaele; che l'azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate dispone di attrezzature è servizi logistici idonei per lo svolgimento' delle attività previste dall'ordinamento della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell'università Vita-Salute San Raffaele.,~ CONVENGONO E STWULANO QUANTO SEGUE Art. 1 - Oggetto L'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, in qualità di struttura complementare, ai sensi del.. Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca del 29 marzo 2006, mette. a disposizione dell'università Vita-Salute. San Raffaele spazi ed attrezzature della Struttura Complessa del P.O.C. di Desio, idonei per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle. universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale di iscritti alla Scuola di Specializzazione in Oftalmologia. Art. 2 - Svolgimento dell'attività Le modalità ed i tempi di frequenza delle strutture dell'azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate da parte di iscritti alla Scuola di SpecializzaZione in Oftalmologia dell'università Vita-Salute San Raffaele saranno concordati tra le parti, in rapporto alle normative ed alle esigenze organizzative dei singoli Enti. li Direttore della Struttura Complessa presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati. Art. 3 - Oneri assicurativi La presente convenzione non comporta alcun onere per l'università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'azienda Ospedali era di Desio e Vimercate.

05;!35 L'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, ai sensi dell'art. 41, comma 3 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dagli specializzandi nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. Art. 4 - Durata La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed ha durata pari a quella della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia (quattro anni), a decorrere dall'anno accademico 201412015 e pertanto fino al termine dell'anno accademico 2017/2018 (31 ottobre 2018), oltre il quale potrà essere espressamente rinnovata mediante formale provvedimento, previa richiesta esplicita di una delle parti e accordo fra le parti stesse. Art. 5 - Recesso Le parti hanno facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. TIrecesso dovrà essere formalizzato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno tre mesi rispetto al termine dell' anno accademico. L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenziqne senza rispettare i termini di preavviso di cui sopra qualora le strutture poste a disposizione n6n dovessero essere più rispondenti agli standard ed ai requisiti minimi necessari per fare parte della rete formativa della Scuola Art. 6 - Modifiche Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto. Art. 7 - Registrazione TIpresente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente. Art. 8 -Foro competente Per qualsiasi vertenza dovesse sorgere dall'interpretazione, esecuzione della presente convenzione, le parti convengono di eleggere quale Foro competente il Foro di Milano. Art. 9 - Rinvio Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia, in quanto applicabili. Milano,. UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE TIRettore (Prof. Alessandro Del Maschio) AZIENDA OSPEDALIERA Il Direttore Generale (Dott. Pietro Caltagirone) DI DESIO E VIMERCATE

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