Roma 01/10/2015 Prot. n. 105



Documenti analoghi
Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015

Tutti gli interessati possono contattare la Confsal al telefono 06/ e far pervenire la documentazione all'ufficio legale della stessa.

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015

e, p.c. OGGETTO: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.: gestione delle attività pensionistiche.

Gli interessati, titolari di pensione, sono invitati a verificare limiti e condizioni; gli eredi dovranno presen

Messaggio INPS 16 marzo 2018, n. 1166

Pensionamento in via eccezionale ai sensi dell art. 24, comma 15-bis, della legge 214/2011. Indicazioni di contenzioso.

DIREZIONE GENERALE CIRCOLARE n. 2569

LA RESTITUZIONE DEL MALTOLTO AI PENSIONATI

Adunanza della Sezione Prima 20 Febbraio 2008

Rivalutazione pensioni per l anno 2016

Direzione Centrale Pensioni

Roma,23/12/2009. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali LORO SEDI. Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati LORO SEDI

Come difendersi se l Inps taglia la pensione

Roma, 11/01/2010. e, per conoscenza, Circolare n. 2

Premessa. Direzione Centrale Pensioni Coordinamento Generale Legale. Roma, Messaggio n. 220

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO

OGGETTO: Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Legge Finanziaria 2002.

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE MARCHE SENTENZA/ORDINANZA PENSIONI 26/04/2016

Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 13 Danno biologico ;

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 1 LUGLIO GIUGNO 2011

OBBLIGHIAMO L AMMINISTRAZIONE AD ADEMPIERE ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti

Ecco chi e come attacca i pensionati -Formiche

AI DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 215

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 15/11/2013

Circolare ABI - Serie Lavoro n dicembre 2015

Transcript:

Sede Centrale Area delle Politiche dei diritti e del benessere 00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43 Telefono 06-855631 - Fax 06-85563268 Internet : http: //www.inca.it E-mail : politiche-previdenziali@inca.it Roma 01/10/2015 Prot. n. 105 Allegati: 4 Ai Coordinatori Regionali INCA Ai Direttori Comprensoriali INCA Agli Uffici INCA all Estero Agli Uffici Zona INCA Al Dip. Politiche Sociali CGIL Al SPI - CGIL LORO SEDI OGGETTO: Perequazione delle pensioni in applicazione della sentenza della della Corte Costituzionale n. 70/2015: indicazioni di contenzioso. Care compagne e cari compagni, come anticipato con nostra circolare n. 90 del 30 luglio 2015 abbiamo valutato con il Collegio dei legali dell Inca la sostenibilità giuridica per contestare l art. 1 del decreto legge 65/2015, convertito con modificazioni in legge 109 del 17 luglio 2015, introdotto dal legislatore al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 70/2015. A parere del Collegio Legale, pur essendo la sentenza auto applicativa, il legislatore è stato legittimato ad intervenire, per modularne gli effetti, dalla Corte Costituzionale stessa nel punto 8, motivazione in diritto, della sentenza in argomento cui afferma che la tecnica della perequazione si impone senza predefinirne le modalità, sulle scelte del legislatore, cui spetta intervenire per determinare in concreto il quantum di tutela di volta in volta necessario. L applicazione dell art. 1 del decreto legge 65 penalizza eccessivamente e con effetti permanenti i titolari di trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo. Tale disposizione di legge, infatti, prevede una drastica e progressiva riduzione della percentuale di rivalutazione dei predetti trattamenti pensionistici. Per gli anni 2012 e 1

2013 la riduzione della percentuale di rivalutazione è pari al 60% per le pensioni di importo compreso tra 3 e 4 volte il minimo, dell 80% per quelli di importo compreso tra 4 e 5 volte il minimo e del 90% per quelli di importo compreso tra 5 e 6 volte il minimo. Ai trattamenti di importo superiore a 6 volte il minimo non spetta alcuna rivalutazione. Per gli anni successivi, inoltre, gli incrementi attribuiti già in modo ridotto nel 2012 e nel 2013 vengono ulteriormente ribassati. Nel 2014 e 2015 vengono attribuiti nella misura del 20% (ulteriore riduzione dell 80%), dal 2016 saranno attribuiti nella misura del 50% (riduzione del 50%). In sostanza, per effetto della legge n. 109/2015, ad un titolare di pensione di importo pari, nel 2011, a 1.500 euro lordi mensili, viene riconosciuto a titolo di perequazione un incremento mensile di euro 16,20 nel 2012 e di euro 18,20 (34,40 euro totali) nel 2013. L incremento complessivo di 34,40 euro mensili viene ridotto a 6,92 euro nel 2014, ad euro 6,94 nel 2015 ed ammonterà a circa 17,40 euro dal 2016. Il trattamento pensionistico di 1.500 euro lordi nel 2011, con gli incrementi perequativi previsti sia dalla legge 147/2013 che dal decreto legge 65/2015, convertito in legge 109/2015, ammonterà, nel 2016, a circa 1.538 euro mensili. Ad una pensione di 1.400 euro nel 2011 invece, non avendo subito il blocco perequativo della legge 214/2011 perché inferiore a 3 volte il minimo, è stato attribuito un incremento perequativo di 37,80 euro nel 2012 e di ulteriori 43,14 euro (80,94 euro totali), nel 2013. Tale incremento è stato poi attribuito in misura intera e perequato negli anni 2014 e 2015. La pensione da 1.400 euro nel 2011 incrementerà, nel 2016, per effetto della perequazione a circa 1.503 euro mensili. In conclusione, la pensione di 1.500 euro del 2011 ammonterà, nel 2016 a circa 1.538 euro, mentre la pensione di 1.400 euro incrementerà a circa 1.503 euro. La differenza di 100 euro mensili del 2011 si ridurrà a soli 35 euro mensili nel 2016 (nell arco di 5 anni, la pensione di 1.400 euro beneficia di un incremento perequativo di circa 103 euro mensili, mentre la pensione di 1.500 euro di soli 38 euro). Ai trattamenti di pensione di importo complessivo superiore a 6 volte il minimo, come detto in precedenza, non viene riconosciuta nessuna rivalutazione per gli anni 2012 e 2013. Pertanto una pensione di importo pari a 3.000 euro nel 2011, beneficiando degli incrementi perequativi previsti dalla legge 147/2013, ammonterà a circa 3.018 euro nel 2016 (incremento perequativo di circa 18 euro mensili nell arco di 5 anni). I calcoli sono stati effettuati applicando una percentuale di perequazione presunta per il 2016 dello 0,2%. Tenuto conto delle considerazioni appena esposte, a parere del Collegio dei legali dell Inca, la norma introdotta per dare attuazione alla sentenza 70/2015 potrebbe essere impugnata sotto il profilo della legittimità costituzionale sostenendo la non conformità con i principi espressi dalla sentenza stessa. In sintesi può essere sostenuto che l art. 1 del decreto legge 65/2015, convertito con modificazioni in legge 109/2015, contrasta con i principi di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), di proporzionalità (art. 36 della Costituzione) e di adeguatezza della pensione (art. 38 della Costituzione), così come enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza 70/2015. Per quanto riguarda le motivazioni da sostenere nell eventuale azione di contenzioso, alleghiamo il parere del Prof. Avv. Amos Andreoni del Collegio dei legali dell Inca nazionale. 2

Indicazioni operative L eventuale contenzioso non concerne questioni di carattere interpretativo, ma questioni di costituzionalità, pertanto i casi da portare in giudizio devono essere selezionati attentamente (ad esempio, pensioni di importo di poco superiore a 3 volte il minimo rivalutato o di poco superiori a 6 volte il minimo rivalutato, specie nei casi di titolari con carichi familiari). Inoltre nel ricorso legale le questioni di costituzionalità devono essere formulate in modo preciso e dettagliato. Pertanto, non deve essere promosso un contenzioso di massa e gli eventuali ricorsi legali devono essere attentamente selezionati, individuando in modo mirato quelli che si prestano a far emergere l inadeguatezza della norma attuativa della sentenza. Laddove possibile riteniamo utile privilegiare le domande di ricostituzione presentate tra il 6 e il 21 maggio 2015 (periodo tra la data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale e la pubblicazione del decreto legge 65/2015). Suggeriamo, inoltre, di promuovere i ricorsi selezionando le sedi dei Tribunali. Invitiamo le nostre strutture a mantenersi in stretto raccordo con la CGIL e con lo SPI anche per l individuazione dei casi da portare in giudizio. La gestione del contenzioso deve essere, in ogni caso, basata sulla prudenza sia per limitare i rischi di condanna alle spese, cui potrebbe incorrere il ricorrente, sia per limitare la formazione di contenzioso negativo. Per questi motivi riteniamo opportuno che l eventuale contenzioso venga sviluppato d intesa con i legali dell Inca nazionale, pertanto vi invitiamo sin dalla proposizione del ricorso in primo grado a prendere contatto con l ufficio legale dell area previdenza dell Inca Nazionale. Il pensionato che intende promuovere l azione legale deve essere messo al corrente che il contenzioso viene proposto con l intento di arrivare alla pronuncia della Corte Costituzionale e che pertanto in caso di esito negativo in primo grado sarà necessario ricorrere ai successivi gradi di giudizio anche al fine di non pregiudicare definitivamente il diritto reclamato. Il pensionato deve essere consapevole degli oneri economici cui dovrà far fronte, della probabile lunga durata dell azione di contenzioso e dell incertezza dell esito finale. Relativamente ai costi del contenzioso che gravano sul ricorrente ricordiamo che oltre a quelli previsti (contributo unificato e partecipazione alle spese legali per ogni grado di giudizio) potrebbero aggiungersi quelli imprevisti (raddoppio del contributo unificato e spese di soccombenza). Per questa ragione riteniamo utile che il pensionato sottoscriva sia la liberatoria allegata alla circolare Inca n. 95 del 04/09/2015 già inserita in SiInca3 con codice 1763 Informativa e Consenso Fase Giudiziaria, sia la specifica liberatoria allegata alla presente nota che sarà implementata in SiInca3. Per quanto riguarda la presentazione delle domande amministrative, restano valide le indicazioni fornite con le precedenti note: l Inca, su espressa richiesta degli interessati, è a disposizione per la presentazione delle domande di ricostituzione e per l eventuale ricorso amministrativo. 3

La presentazione della domanda di ricostituzione, interruttiva dei termini di prescrizione dei ratei pregressi, potrebbe risultare utile nel caso di un nuovo pronunciamento favorevole della Corte Costituzionale. Infatti, in caso di un pronunciamento favorevole della Consulta, una domanda di ricostituzione o un ricorso, presentati, ad esempio, entro il 31/12/2016 potrebbero determinare il diritto alla liquidazione dei ratei dal mese di gennaio 2012 in poi. A parere del Collegio legale, i titolari di pensione di importo compreso tra tre e sei volte il minimo che hanno percepito il rimborso e l incremento, in applicazione del decreto legge 65/2015, possono presentare ricorso al Comitato sostenendo che l incremento del trattamento pensionistico non è adeguato rispetto ai criteri ed ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza 70/2015. I titolari di pensione di importo complessivo superiore a sei volte il minimo perequato possono presentare domanda di ricostituzione chiedendo la rivalutazione della pensione sulla base dei criteri e dei principi stabiliti dalla predetta sentenza. Abbiamo predisposto e saranno inseriti in SiInca3 sia il fac-simile di ricorso amministrativo sia il fac-simile da allegare alla domanda di ricostituzione. Vi informiamo che lo SPI, con una nota del 24 settembre scorso, ha fornito indicazioni operative alle proprie strutture territoriali per rispondere alla domanda di tutela individuale proveniente da iscritti di diversi territori. Pertanto lo SPI potrebbe mettere in piedi a livello territoriale alcune iniziative volte a mettere in condizione i propri iscritti a presentare autonomamente istanza all Inps per interrompere i termini di prescrizione. Tali iniziative si configurano come tutela sindacale e quindi distinte dalla tutela individuale esercitata dal patronato. Riguardo alla decadenza dall azione giudiziaria finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell integrale importo del trattamento di pensione (c. 6 dell art. 47 del DPR 639/70, comma aggiunto dall art. 38 della legge 111/2011), l Inps nel fornire istruzioni con circolare 95/2014, ha specificato che tale disposizione trova applicazione solo relativamente ai provvedimenti di prima liquidazione (pensione e supplemento), definiti dopo il 5 luglio 2011, viziati da errore di calcolo, da errata interpretazione della normativa o da disconoscimento di elementi rilevanti ai fini della misura della prestazione che l Istituto avrebbe dovuto riconoscere d ufficio o che, dovendosi riconoscere a domanda, siano stati oggetto di specifica istanza da parte del pensionato. Con la succitata circolare l Inps ha precisato che in caso di fatti sopravvenuti, come nuove disposizioni di legge che danno diritto ad un ricalcolo della prestazione, la domanda finalizzata ad ottenere il relativo adeguamento dell importo di pensione può essere presentata senza limiti di tempo e il riconoscimento dei ratei arretrati soggiace al solo limite della prescrizione. Secondo l Inps, quindi, la domanda di ricostituzione finalizzata ad ottenere un ricalcolo per fatti sopravvenuti, come nel caso in argomento, non soggiace alla decadenza. Tuttavia, a parere del Collegio dei legali, trattandosi di una disciplina non ancora sufficientemente esaminata dalla giurisprudenza, è consigliabile fare riferimento come termine triennale da cui far decorrere la decadenza, alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale (6/5/2015) per i titolari di pensione di importo 4

complessivo superiore a sei volte il minimo perequato (pensionati esclusi dal decreto legge 65/2015) e dal pagamento degli arretrati (1/8/2015) per i titolari di pensione di importo compreso tra tre e sei volte il minimo. Pertanto, il pensionato che presenta la domanda di ricostituzione o il ricorso deve essere messo al corrente che trascorsi tre anni dai predetti termini, senza aver ottenuto la rivalutazione richiesta e senza aver iniziato l azione legale, si potrebbe compiere la decadenza. Tenuto conto degli argomenti affrontati invitiamo i Coordinatori e i Direttori a far pervenire la presente circolare ai consulenti legali. Cordiali saluti. Il Coordinatore dell Area Il responsabile ufficio legale p. il Collegio di Presidenza Giuliano Ferranti Francesco Baldassari Fulvia Colombini 5