Regolamento per l erogazione di contributi per l avvio e l esercizio dell attività libero professionale Articolo 1 - Contributi concessi 1. Il Consiglio di Amministrazione, con le modalità ed i limiti previsti dal presente regolamento, al fine di agevolare l esercizio della libera professione, delibera il riconoscimento di contributi in favore degli iscritti, nei casi di seguito elencati: a) contributi in conto interessi a favore degli iscritti che hanno acceso mutui ipotecari - nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, della convenzione allo scopo stipulata con gli Istituti Bancari e del vigente regolamento - finalizzati esclusivamente all acquisto o alla costruzione, manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, ampliamento e sopraelevazione con eventuale trasformazione delle unità immobiliari, nonché la ricostruzione di unità immobiliari, comprese pertinenze accessorie, destinate a studio o ambulatorio professionale ovvero l acquisto di macchinari, arredi, attrezzature destinati all esercizio dell attività professionale; b) contributi in conto interessi a favore degli iscritti con età inferiore ai 50 anni, che iniziano l attività autonoma di infermiere e che hanno ottenuto prestiti chirografari finalizzati alle spese di avvio dell attività libero professionale; c) contributi in conto interessi a favore degli iscritti che hanno ottenuto prestiti chirografari finalizzati esclusivamente all acquisto di macchinari, arredi, attrezzature destinati all esercizio dell attività professionale, o per l esecuzione di lavori di ristrutturazione ordinaria e straordinaria dell immobile destinato a studio o ambulatorio professionale. Articolo 2 - Requisiti 1. L erogazione è concessa su domanda redatta su appositi moduli predisposti dall'ente, sussistendo i requisiti di seguito indicati: a) anzianità contributiva, alla data di presentazione della domanda, pari ad almeno due anni consecutivi; b) reddito imponibile medio, nei due anni precedenti, non superiore a duecentocinquanta volte l importo del contributo soggettivo minimo vigente nell anno della domanda; c) posizione contributiva regolare; d) assenza di debiti per interessi e sanzioni; e) regolare invio della documentazione e della modulistica obbligatoria; f) mantenimento dello status di iscritto per tutta la durata del contributo concesso da ENPAPI; g) mutuo o prestiti chirografari stipulati presso i soggetti convenzionati con l Ente ed esclusivamente finalizzati alla realizzazione degli scopi di cui all articolo 1, nonché con durata residua, alla data della domanda, non superiore a 10 anni. 2. La verifica dei requisiti è effettuata sulla base dei dati in possesso dell Ente, salva la possibilità di integrazione da parte dell iscritto interessato, nei tempi tassativamente indicati per ogni specifico caso.
3. I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), non si applicano nel caso di richiesta del contributo per avvio dell attività libero professionale previsto dalla lettera b) del precedente articolo 1. Articolo 3 - Importo massimo dei contributi 1. L erogazione del contributo avviene, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione sull ammissibilità ed accettazione della domanda, mediante la corresponsione diretta all Istituto di credito convenzionato dell importo corrispondente al tasso di interesse fisso dell 1% annuo commisurato all importo minore tra quello del mutuo effettivamente stipulato ed euro centomila. 2. L erogazione dei contributi di cui all articolo 1, lettere b) e c), avviene mediante corresponsione diretta all Istituto di credito convenzionato dell importo corrispondente al tasso di interesse fisso dell 1% annuo, commisurato ad un importo massimo pari a cinquanta volte il contributo soggettivo minimo vigente per l anno della domanda, anche nell ipotesi di concessione di finanziamenti superiori da parte degli istituti di credito convenzionati con l Ente. 3. L accesso ai benefici concessi dal presente regolamento è soggetto alla verifica dei titoli e documenti comprovanti l effettiva spesa per le finalità di cui al precedente articolo 1. Articolo 4 - Delibera e graduatorie 1. L accesso ai contributi è deliberato bimestralmente dal Consiglio di Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione stabilisce l eventuale graduatoria e l esito delle singole istanze pervenute all Ente. 2. In caso di richieste di contributi superiori alle disponibilità stanziate per ciascun bimestre ai sensi dell articolo 6, comma 1 del presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione di graduatorie, redatte sulla base degli elementi indicati nelle tabelle A, B e C di cui al presente regolamento. 3. Per ciascuna graduatoria, in ipotesi di parità di punteggio, il contributo sarà riconosciuto all iscritto più giovane e, in caso di ulteriore parità, a quello con maggiore anzianità contributiva previdenziale. 4. La graduatoria potrà essere pubblicata sul sito istituzionale e sulla rivista dell Ente. Articolo 5 - Erogazione del contributo 1. Il mutuo ipotecario ed il prestito chirografario vengono erogati direttamente dagli istituti di credito convenzionati con ENPAPI. 2. L erogazione del contributo avviene mediante accreditamento in favore del richiedente, non appena l Istituto erogatore ha verificato l effettivo pagamento di ciascuna singola rata da parte dell iscritto. Articolo 6 - Stanziamento 1. Lo stanziamento delle disponibilità per i contributi di cui al presente regolamento è determinato anno per anno in coerenza a quanto stabilito dal Regolamento per l erogazione degli interventi per stato di bisogno.
2. Ai fini dell utilizzo del fondo si farà riferimento agli importi complessivi erogabili per ciascun prestito o mutuo sulla base dell importo ammesso a contributo ed in ragione della durata dello stesso dichiarata al momento della domanda. 3. Eventuali residui di importi stanziati e non utilizzati, saranno disponibili nel bimestre successivo. Saranno altresì utilizzabili i fondi non erogati a fronte di contributi ammessi e successivamente, per qualsiasi motivo, revocati. Articolo 7 - Cumulabilità dei contributi fra loro e con le altre prestazioni di assistenza 1. Non si può procedere alla concessione di nessuna delle agevolazioni previste dal presente regolamento se non siano trascorsi almeno tre anni dall estinzione della precedente. 2. La condizione di cui al precedente comma non si applica e si può, viceversa, accedere ad un ulteriore contributo, ancorché il precedente impegno non sia estinto, laddove la richiesta di mutuo ipotecario o prestiti chirografari, sia dovuto alla necessità di porre rimedio a danni derivanti da stati di calamità naturali dichiarate, salvi comunque i limiti agli importi massimi previsti, complessivamente per ciascun tipo di contributo, dall articolo 3, commi 1 e 2. 3. Per ciascun anno, il contributo concesso ai sensi del presente regolamento è cumulabile con il riconoscimento di un solo altro beneficio assistenziale erogato da ENPAPI. Articolo 8 - Decadenza dal beneficio 1. L'erogazione del contributo è subordinata al mantenimento della regolarità della posizione contributiva e documentale, nonché alla regolarizzazione di eventuali precedenti posizioni debitorie dei richiedenti nei confronti dell'ente. Non si considerano regolari i debiti in corso di rateizzazione. 2. L inadempimento degli obblighi ricadenti sull iscritto in virtù del rapporto previdenziale successivamente alla ammissione al contributo, ovvero il venir meno dell iscrizione all Ente, determina la decadenza immediata dai benefici di cui al presente regolamento, nonché la disapplicazione della disciplina particolare del mutuo ipotecario e del prestito chirografario concessi dall Istituto erogatore in virtù della convenzione stipulata con ENPAPI. 3. Gli effetti di cui al precedente comma non si producono in caso di inabilità sopravvenuta. 4. In caso di morte dell iscritto, coloro che hanno diritto a percepire una delle prestazioni in favore dei superstiti previste dal Regolamento di Previdenza possono richiedere la prosecuzione del beneficio già concesso al de cuius, laddove succedano a questo nel sopportare il peso del mutuo o prestito chirografario. Articolo 9 - Disposizioni finali 1. Entro sessanta giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 4, l Ente comunica ai richiedenti l esito negativo della domanda, con esplicita menzione della facoltà di proporre reclamo al Consiglio di Amministrazione. Il reclamo deve essere presentato entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell Ente. 2. L'accettazione del ricorso comporta la rimessa in bilancio della somma non erogata con compensazione nello stanziamento da prevedersi per il bimestre successivo.
3. Gli importi conseguenti alla ammissione al contributo in conto interessi non possono complessivamente superare il limite dello stanziamento annuo. TABELLA A (articolo 4, comma 2) per i contributi di cui all articolo 1, lettera a) Punti Ipotesi 50 Interventi conseguenti a danni dovuti a stati di calamità naturali dichiarate che hanno provocato lo stato di inagibilità totale o parziale dell immobile, attestati con il rilascio delle opportune ordinanze o autorizzazioni 50 Acquisti di macchinari o spese di ristrutturazione utili per eliminare le barriere architettoniche, che impediscono il normale esercizio dell attività professionale al portatore di handicap o interessato da una menomazione da infortunio 50 Ultimo reddito dichiarato inferiore ad euro 20.000,00 30 Ultimo reddito dichiarato inferiore ad euro 30.000,00 30 Prima domanda di prestazione d assistenza 20 Stato di invalidità riconosciuto 20 Richiedente con età inferiore a 25 anni 15 Richiedente con età compresa tra i 25 ed i 35 anni 10 Richiedente con età superiore a 35 anni 5 per ogni bimestre di attesa in caso di mancanza di fondi nel bimestre della domanda 1 Per ogni anno di iscrizione all Ente 0,25 Per ogni anno di effettiva iscrizione ai Collegi provinciali IP.AS.VI., fino ad un massimo di punti 10 TABELLA B (articolo 4, comma 2) per i contributi di cui all articolo 1, lettera b) 100 Portatore di handicap o interessato da una menomazione da infortunio con invalidità riconosciuta 30 Prima richiesta di prestito 5 Per ogni bimestre di attesa in caso di mancanza di fondi nel bimestre della domanda
TABELLA C (articolo 4, comma 3) per i contributi di cui all articolo 1, lettera c) 50 Per interventi conseguenti a danni dovuti a stati di calamità naturali dichiarate che hanno provocato lo stato di inagibilità totale o parziale dell immobile, attestati con il rilascio delle opportune ordinanze sindacali o autorizzazioni 50 Acquisti di macchinari o spese di ristrutturazione utili per eliminare le barriere architettoniche, che impediscono il normale esercizio dell attività professionale al portatore di handicap o interessato da una menomazione da infortunio 30 Prima richiesta di prestito 20 Per stato di invalidità riconosciuto 20 Richiedente con età inferiore a 25 anni 15 Richiedente con età compresa tra i 25 e i 35 anni 10 Richiedente con età superiore a 35 anni 5 Per ogni bimestre di attesa in caso di mancanza di fondi nel bimestre della domanda 1 Per ogni anno di iscrizione all Ente 0,25 Per ogni anno di effettiva iscrizione ai Collegi provinciali IP.AS.VI., fino ad un massimo di punti 10