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LA POTATURA DEGLI ALBERII Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di malattie specifiche, non necessita di potature. La potatura, quindi, è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà. In particolare le potature si fanno esclusivamente per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con linee elettriche. SE SI DEVE POTARE UN ALBERO, E NECESSARIO SAPERE QUANDO POTARE Sia per gli alberi a foglia caduca che per i sempreverdi il periodo consigliato è l inverno. Deboli interventi di potatura possono essere eseguiti in ogni periodo dell anno. Nella tarda primavera fino all inizio dell estate si può eseguire la potatura verde che si effettua intervenendo leggermente sui rami cresciuti nell anno. COME POTARE Le potature devono essere effettuate rispettando per quanto possibile la ramificazione naturale dell albero e su rami di piccole dimensioni. I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare senza lasciare monconi.

Quando è necessario accorciare i rami si usa la tecnica del taglio di ritorno che prevede il taglio all intersezione di un ramo più piccolo. fig.1 Esempi di errati interventi di potatura (capitozzatura) fig.2 Esempi di tagli corretti e scorretti

LE MODALIITA DI POTATURA Sono strettamente legate alle finalità da raggiungere e si dividono in: - POTATURA DI ALLEVAMENTO - RIDUZIIONE,SFOLTIIMENTO E INNALZAMENTO CHIOMA - RIMONDA SECCO POTATURA DI ALLEVAMENTO Si tratta di un operazione essenziale per impostare la forma di una pianta giovane. Con questa potatura si asportano le parti rotte, malate, in concorrenza tra di loro o in sovrannumero. Se la pianta avrà spazio a sufficienza non avrà bisogno di altri interventi. RIDUZIONE - SFOLTIIMENTO E INNALZAMENTO DELLA CHIOMA Riduzione: Riguarda alberi che hanno assunto uno sviluppo eccessivo in relazione allo spazio disponibile. L intervento si attua con il diradamento dei rami fino all intersezione di una branca più piccola (tecnica del taglio di ritorno). Bisogna cercare di lasciare all albero una forma più naturale possibile e un ramo centrale più alto che funga da cima. Ogni ramo potato deve avere una gemma finale e non un moncone di legno. Sfoltimento: Consiste nell alleggerire lo scheletro della pianta mediante lo sfoltimento di una parte delle sue ramificazioni. Il volume della pianta non è modificato, mentre la chioma diviene più trasparente, sono ridotti i problemi di ombreggiamento, viene favorita la circolazione dell aria, si impedisce alle branche inferiori di spogliarsi dei rami e deperire. Si tratta di una modalità di potatura importante per gli alberi di grandi dimensioni, per evitare che lo scheletro eccessivamente appesantito possa spezzarsi. Con lo sfoltimento si eliminano tutti i rami sottili deperiti, incrociati e sovrapposti.

L innalzamento della chioma, che si può rendere, ad esempio, necessario per agevolare il traffico veicolare, consiste nell eliminazione delle ramificazioni più basse. La condizione ottimale è quella di operare su piante giovani per evitare tagli di branche di grosso diametro. Rimonda secco : La rimonda consiste nell eliminazione dei rami e dei monconi secchi e/o ammalati da funghi. Serve perché migliora la salute dell albero in quanto ripulito dal legno morto. POTATURE DA EVIITARE E NORME DA RIISPETTARE CAPITOZZATURA La capitozzatura consiste nel drastico accorciamento del tronco o dei rami principali. Tradizionalmente nelle campagne si capitozzavano periodicamente gli alberi per far si che nascessero nuovi germogli. I gelsi così potati reagivano sviluppando grandi foglie che servivano per alimentare i bachi da seta. I rami tagliati di pioppo si utilizzavano come pali o come legna da ardere. Questa potatura aveva una logica in un ambiente rurale teso alla produzione di beni necessari alla famiglia contadina. Questa è una potatura che oggi non ha più ragione di esistere: Danneggia definitivamente l albero e compromette per sempre la sua stabilità favorendo anche le malattie del legno. La capitozzatura di qualsiasi albero con funzione ornamentale pur insistente su area privata. POTATURA DELLE CONIFERE I sempreverdi del genere abete,cedro, pino, larice non vanno potati. Si devono eliminare solo i rami secchi o spezzati. Se si dovesse intervenire perché rispetto allo spazio disponibile l albero è diventato troppo ingombrante si procederà alla spuntatura dei soli rami laterali, con esclusione della cima, che deve essere salvaguardata; tale spuntatura deve essere eseguita su rami di diametro il più

piccolo possibile e in corrispondenza di una biforcazione e va eseguito senza lasciare monconi di legno. Nelle conifere non è consigliabile tagliare i rami più bassi; se fosse comunque indispensabile si possono eliminare le parti più basse della chioma fino ad una altezza pari ad un terzo dell altezza totale della pianta, e il taglio deve essere fatto senza lasciare monconi sul tronco. Alcune conifere (cipresso, tasso, tuia, ginepro), possono essere potate in forma obbligata, ad es. sferica, conica o cilindrica, iniziando ad intervenire con frequenti spuntature fin da giovani. In questo modo la pianta resterà folta. Queste piante quando sono già adulte non sopportano potature drastiche, infatti i grossi rami, se tagliati, non riescono più ad emettere nuovi germogli. Se non si rispetta questa regola la porzione di ramo tagliata tenderà a seccare. Il modulo per la richiesta di abbattimento alberi e per autorizzare la potatura è disponibile presso il Servizio Urbanistica-Ambiente Comunale oppure sul sito internet: www.comune.montegiorgio.ap.it ESTRATTO LEGGE FORESTALE REGIONALE 6/05 Tutela delle formazioni vegetali non ricomprese nei boschi e nei centri abitati Art. 20 (Tutela degli alberi ad alto fusto) 1. Nel territorio della regione sono protetti gli alberi ad alto fusto, isolati, in filare od a gruppi appartenenti alle seguenti specie: cipresso comune (Cupressus sempervirens); pino domestico (Pinus pinea); abete bianco (Abies alba); tasso (Taxus baccata); agrifoglio (Ilex aquifolium); leccio (Quercus ilex); farnia (Quercus robur); cerro (Quercus cerris); cerrosughera (Quercus crenata); rovere (Quercus petraea); roverella (Quercus pubescens) e relativi ibridi; castagno (Castanea sativa); faggio (Fagus sylvatica); acero campestre (Acer campestre); acero napoletano o d'ungheria (Acer obtusatum); acero opalo (Acer opalifolium); acero di monte (Acer pseudoplatanus); acero riccio (Acer platanoides); tiglio (Tilia spp.); albero di giuda (Cercis siliquastrum); frassino maggiore (Fraxinus excelsior); Frassino ossifillo (Fraxinus angustifolia) e orniello (Fraxinus ornus); olmo campestre (Ulmus minor); olmo montano (Ulmus glabra); ciliegio canino (Prunus mahaleb ); sorbo domestico (Sorbus domestica); ciavardello (Sorbus torminalis); sorbo montano (Sorbus aria); sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia); carpino bianco (Carpinus betulus); carpinella (Carpinus orientalis); carpino nero (Ostrya carpinifolia); bagolaro (Celtis australis); pioppo bianco (Populus alba); pioppo tremolo (Populus tremula); ontano nero (Alnus glutinosa) e bianco (Alnus incana); corbezzolo (Arbutus unedo); fillirea (Phyllirea latifolia); terebinto (Pistacia terebinthus); lentisco (Pistacia lentiscus); pino d'aleppo (Pinus halepensis); gelso nero (Morus nigra) e gelso bianco (Morus alba). 2. La protezione di cui al comma 1 si applica anche agli alberi messi a dimora ai sensi dell'articolo 23, indipendentemente dalle loro dimensioni.

3. La protezione degli alberi ad alto fusto non secolari non si applica nei vivai, alle varietà ornamentali, quali ibridi e cultivar, nelle tartufaie coltivate e controllate, nei castagneti in attualità di coltura, negli impianti di arboricoltura da legno, nelle zone A, B, C, D e F del territorio comunale così come delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti. 4. Ai Comuni aventi una popolazione fino a 10.000 abitanti ed ai proprietari dei parchi e dei giardini di cui agli articoli 10, comma 4, lettera f) e 136, comma 1, lettera b), del d.lgs. 42/2004, riconosciuti di interesse culturale o di rilevante interesse pubblico ai sensi del citato decreto o della corrispondente normativa previgente, la Regione, con proprio bando, concede contributi non superiori al 40 per cento delle spese ammissibili per la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria alla conservazione del patrimonio arboreo. Gli interventi da effettuarsi sono definiti dalla struttura comunale competente. I privati che beneficiano del contributo devono assicurare la fruizione pubblica del patrimonio arboreo migliorato. 5. La Giunta regionale modifica ed integra l'elenco di cui al comma 1 in relazione ai sopravvenuti mutamenti di rilevanza scientifica o per perseguire una migliore tutela del paesaggio rurale marchigiano. 6. La Giunta regionale, di concerto con ANCI Marche, istituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un gruppo di lavoro che entro novanta giorni dalla sua istituzione predispone una proposta di "Regolamento del verde urbano" per i Comuni delle Marche nel quale sono contenute disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la gestione del verde urbano nelle Marche. Nota relativa all'articolo 20: Così modificato dall'art. 27, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31. Art. 21 (Autorizzazione all'abbattimento) 1. È vietato l'abbattimento degli alberi ad alto fusto elencati all'articolo 20, comma 1, senza l'autorizzazione del Comune. In zona montana l'autorizzazione è rilasciata dalla Comunità montana qualora delegata dal Comune. Nella nozione di abbattimento rientra, oltre ad ogni ipotesi di taglio e sradicamento, ogni altra grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative della pianta. 2. L'autorizzazione all'abbattimento è concessa nei seguenti casi: a) realizzazione di opere pubbliche; b) realizzazione di opere di pubblica utilità; c) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie; d) realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria; e) diradamento di filari o gruppi per consentire ai singoli alberi ed al complesso un più equilibrato sviluppo strutturale e vegetativo; f) utilizzazione turnaria di un filare o gruppo di piante; g) alberi che arrecano danno a costruzioni, manufatti o a reti tecnologiche; h) alberi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti; i) alberi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità. 3. L'autorizzazione all'abbattimento è sostituita da una comunicazione agli enti competenti nei seguenti casi: a) abbattimento di alberi completamente secchi o schiantati; b) esecuzione di sentenze passate in giudicato; c) mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da regolamenti a tutela di determinati beni ed impianti.

4. Nei progetti per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, per le costruzioni edilizie, in quelli di miglioramento o trasformazione fondiaria devono essere indicati gli alberi da abbattere attestando l'inesistenza di soluzioni alternative all'abbattimento degli stessi. 5. Gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione verificano l'inesistenza di soluzioni tecnicamente valide diverse da quelle comportanti l'abbattimento degli alberi. Nei casi di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 gli enti competenti indicano gli alberi da abbattere, contrassegnandoli con idoneo mezzo. 6. L'autorizzazione all'abbattimento di alberi ad alto fusto secolari è concessa soltanto nei casi di cui alle lettere a), h) e i) del comma 2 previa verifica sul posto dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione. Art. 22 (Potatura) 1. Le piante ad alto fusto tutelate ai sensi dell'articolo 20 possono essere sottoposte a capitoz-zatura, in caso di piante seccaginose da rivitalizzare, ed al taglio delle branche principali qualora non sia possibile ricorrere ad altre modalità di taglio. 2. La capitozzatura ed il taglio delle branche principali possono essere eseguite previa comunicazione agli enti di cui all'articolo 21, comma 1. Art. 23 (Compensazione) 1. Al fine di garantire la conservazione e la rinnovazione del patrimonio arboreo regionale, per ogni albero abbattuto ai sensi dell'articolo 21 è prevista la piantagione di due alberi appartenenti alle specie elencate all'articolo 20, comma 1. La posa a dimora degli alberi comporta anche l'obbligo di assicurare gli eventuali risarcimenti, le cure colturali e la loro conservazione. 2. Nell'autorizzazione all'abbattimento sono indicate le caratteristiche degli alberi da mettere a dimora, le modalità ed i luoghi di impianto. 3. La piantagione compensativa di cui al comma 1 deve essere effettuata, salvo che per le opere e i lavori indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell articolo 21, entro dodici mesi dalla data dell autorizzazione all abbattimento. Nota relativa all'articolo 23: Così modificato dall'art. 20, l.r. 23 febbraio 2007, n. 2. Aggiornato Marzo 2010