Il Tribunale dell'aquila respingeva l'opposizione e la decisione veniva confermata dalla Corte d'appello con la sentenza n. 54/2010.



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NOTIFICA VALIDA ALLA DOMESTICA Cassazione civile sez. lavoro sentenza 28.03.2014 n. 7379...(omissis)....Al procedimento di notifica della cartella esattoriale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, è applicabile per analogia di contesto giuridico il principio secondo cui, in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario" (Sez. 6-5, ordinanza n. 12181 del 17/05/2013, Sez. 1, sentenza n. 7827 del 15/04/2005)...(omissis)... Svolgimento del processo O.V., nella sua qualità di socio accomandatario della s.a.s. Fancy Tour & Show di V.Olivieri & e, proponeva opposizione avverso le due intimazioni di pagamento notificategli il 20 aprile 2005 da Soget s.p.a., concessionario della riscossione, con le quali gli si ingiungeva il pagamento a Inps e Inail degli importi rispettivamente di Euro 148.743,22 ed Euro 13.601,82. A motivo dell'opposizione deduceva l'omessa notifica delle cartelle esattoriali che ne costituivano il presupposto, che era stata eseguita a mani di tale M.D., persona qualificatasi come "addetta alla casa" ma in realtà estranea al suo ambito familiare e domestico. Il Tribunale dell'aquila respingeva l'opposizione e la decisione veniva confermata dalla Corte d'appello con la sentenza n. 54/2010. La Corte argomentava che la relata di notifica non era stata impugnata e che era del tutto inverosimile che tale persona fosse del tutto sconosciuta dal destinatario, trattandosi di soggetto che si trovava nella sua abitazione con il presumibile consenso suo o dei suoi conviventi, sicchè non poteva ritenersi attendibile la prova testimoniale che avrebbe dovuto smentire tale assunto. Per la cassazione di tale sentenza il sig. O.V., nella qualità di già socio accomandatario della Fancy Tour & Show di V.Olivieri & e. s.n.c., ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c., cui hanno resistito Inps, Inail ed Equitalia Pragma s.p.a; quest'ultima ha proposto a sua volta ricorso incidentale. L'Inail ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., fuori termine. Motivi della decisione 1. Deve preliminarmente essere disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). 2. Come primo motivo il ricorrente principale deduce la "Nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di appello e per violazione e falsa applicazione dell'art. 145 c.p.c., commi 2 e 3, e degli artt. 137, 138 e 139 c.p.c., (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)", nonchè "omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)". Tale motivo viene articolato in quattro punti:

A) riferisce in primo luogo che le due cartelle recano l'indicazione dell'indirizzo della società, di quello del socio accomandatario ed il nominativo della persona addetta alla casa cui i plichi sono stati consegnati. L'indirizzo della società sarebbe tuttavia diverso da quello che risultava all'epoca dalla visura della Camera di commercio di Pescara, presso il quale la sede era stata trasferita. B) Dalle relazioni di notifica non sarebbe deducibile l'esistenza di tentativi infruttuosi di notificare le cartelle presso la sede della società. Risulterebbe pertanto la violazione degli art. 145 c.p.c., commi 2 e 3, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, conv. nella L. 51 del 2006. C) La consegna dei plichi al legale rappresentante della società in accomandita sarebbe stata effettuata mediante consegna a persona qualificata come "addetta alla casa" e non al legale rappresentante personalmente, come avrebbe dovuto avvenire. D) La società concessionaria avrebbe effettuato una sola notifica per ciascuna cartella, e non due copie per ciascuno degli obbligati (la società e il rappresentante, coobbligato in solido). Aggiunge che le plurime violazioni delle norme processuali descritte non sarebbero state prese in considerazione dalla Corte di merito, il che configurerebbe un'omessa pronuncia censurabile in sede di legittimità come vizio di attività, nonchè una nullità del procedimento. 3. Il motivo è inammissibile. Esso prospetta in primo luogo il vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata, che non avrebbe preso in considerazione le specifiche doglianze sopra riportate, inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all'art. 112 c.p.c. L'esame della sussistenza di tale vizio presuppone tuttavia che, da un lato, al giudice di merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile; dall'altro, occorre che tali istanze siano riportate puntualmente nei loro esatti termini nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali esse erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività. Il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali è infatti condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio "per relationem" agli atti della fase di merito, dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi (Sez. 2, sentenza n. 6361 del 19/03/2007, Sez. 2, sentenza n. 21226 del 14/10/2010, Sez. 6-5, ordinanza n. 5344 del 04/03/2013). Nel caso che ci occupa, il ricorso non risponde ai requisiti sopra descritti e necessari per esaminare il vizio denunciato, dal momento che si riferisce solo genericamente di avere riportato la censura sub A nell'atto di appello, e non nel ricorso introduttivo (e quindi tardivamente ex art. 437 c.p.c., comma 2), senza riportare gli estremi precisi della censura, e nulla si dice sugli altri aspetti. Inoltre, le censure fanno riferimento alle relazioni di notifica delle cartelle, ma queste non sono riportate nell'atto introduttivo, nè sono allegate allo stesso, nè si indica la loro collocazione nel

fascicolo, il che determina violazione delle prescrizioni dettate dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Dalle allegazioni del ricorrente non è peraltro desumibile la decisività della circostanza richiamata sub A) ai fini della validità della tesi sostenuta, considerato che non viene indicata la data del mutamento di sede della società. 4. Come secondo motivo il ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost., e art. 111 Cost., comma 2, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Nullità della sentenza e procedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c., e art. 137 c.p.c. e ss., (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Motivazione insufficiente e contraddittoria su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)". Censura la Corte di merito per avere sostenuto che la nullità della notifica delle cartelle esattoriali sarebbe irrilevante a fronte dell'esistenza di un effettivo obbligo di pagamento, ignorando il rilievo anche costituzionale dei principi del diritto alla tutela giurisdizionale e di quello del contraddittorio e il fatto che il verbale di accertamento che era alla base delle cartelle era stato annullato con sentenze del Tribunale di Pescara passata in giudicato. Aggiunge che nel caso egli, per il difetto della notifica, non si era opposto alle cartelle e gli era stata preclusa la possibilità di difesa. 5. Il motivo è infondato, in quanto con il passaggio motivazionale che viene censurato la Corte d'appello si è limitata a dare atto che l'oggetto del giudizio di opposizione era limitato alla validità della notifica delle cartelle esattoriali e non atteneva al merito della pretesa impositiva, circostanza che corrisponde a quanto riferito dallo stesso ricorrente in relazione al contenuto degli atti introduttivi. 6. Come terzo motivo il ricorrente deduce "Nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 137 c.p.c. e ss., artt. 139 e 148 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)". Lamenta che la Corte abbia ritenuto sufficiente al fine di ritenere la validità della notifica l'attestazione apposta nella relata che dava atto della consegna a persona qualificatasi come "addetta alla casa", trascurando il fatto che non sono assistite da pubblica fede le attestazioni che non derivano dalla diretta percezione del pubblico ufficiale, come la qualità del consegnatario. 7. Come quarto motivo deduce "Nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c., (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)". Addebita alla Corte di avere ritenuto inverosimile che egli non conoscesse la persona alla quale i plichi sono stati consegnati ignorando la giurisprudenza secondo la quale è necessario che ai fini dell'art. 139 c.p.c., sussista un rapporto stabile e non occasionale con il destinatario della notifica. Lamenta altresì che la Corte abbia ignorato, ritenendola immotivatamente inverosimile, la deposizione della sua ex convivente che aveva negato di conoscere la consegnataria, che l'ufficiale della riscossione aveva dichiarato di non avere identificato. La corretta valutazione delle prove

testimoniali avrebbe indotto a ritenere che la signora M.D. non aveva le caratteristiche per potere essere ritenuta "addetta alla casa". 8. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto attengono al capo di sentenza con il quale la Corte ha ritenuto la ritualità della notifica in relazione alla qualifica di "addetta alla casa" della consegnataria dei plichi. In proposito questa Corte ha ancora di recente ribadito che "Al procedimento di notifica della cartella esattoriale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, è applicabile per analogia di contesto giuridico il principio secondo cui, in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario" (Sez. 6-5, ordinanza n. 12181 del 17/05/2013, Sez. 1, sentenza n. 7827 del 15/04/2005). La Corte di merito si è attenuta a tali principi, in quanto ha valorizzato il fatto che la persona si trovasse all'interno dell'abitazione del notificando e ne ha tratto la conseguenza che ciò dipendesse dal consenso di questo o dei suoi conviventi, con conseguente inattendibilità della prova testimoniale finalizzata a dimostrare il contrario. La valutazione attiene peraltro al merito del giudizio ed è stata adeguatamente motivata sulla base del contrasto tra la dichiarazione resa e l'evidenza della situazione. Il tenore della deposizione della teste non appare comunque dotato del carattere della decisività nel senso dell'idoneità a vincere la presunzione di validità della notifica, considerato che nel passaggio trascritto in ricorso la signora P. aveva negato che la M. fosse collaboratrice domestica dell' O. o che avesse lavorato presso il suo ufficio, ma aveva aggiunto che vi erano alcune donne nella parte condominiale dell'abitazione con le quali ella non era mai entrata in confidenza, così non escludendo un rapporto di coerenza non occasionale della consegnataria con l'abitazione del destinatario della notifica. 9. Come quinto motivo il ricorrente sostiene la "Nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 137 c.p.c. e ss. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)". Lamenta che la Corte abbia ritenuto che la regolarità formale della notifica avrebbe introdotto una presunzione legale insuperabile, dimenticando che la notifica non può ritenersi perfezionata per il solo completamento degli adempimenti formali che non siano tuttavia rispettosi del precetti legali. 10. Tale motivo è assorbito dal rigetto dei due motivi che precedono, in quanto se la notifica risulta esente dai vizi ritualmente prospettati essa introduce la presunzione di conoscenza ritenuta dalla Corte di merito. 11. Il ricorso incidentale di Equitalia Pragma s.p.a. ha ad oggetto la "nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia in ordine all'inammissibilità del ricorso ex art. 617 c.p.c. Violazione dell'art. 112 c.p.c. Lamenta che la Corte d'appello non si sia pronunciata sull'inammissibilità del ricorso avversario per violazione del termine perentorio di decadenza previsto dall'art. 617 c.p.c., applicabile all'azione proposta che, essendo qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, resta soggetta ai termini previsti dalla norma. Riferisce che la notifica dell'ingiunzione infatti è stata effettuata in data 20.4.2005 e il ricorso in opposizione è stato depositato solo in data 13.5.2005.

12. La questione, così come prospettata con riferimento all'art. 112 c.p.c., è inammissibile in quanto incorre nello stesso vizio già rilevato al punto sub. 3. Anche in relazione a tale motivo deve osservarsi che, trattandosi di questione che non è stata esaminata dalla Corte d'appello, il deducente avrebbe dovuto specificare se ed in che modo essa era stata proposta in giudizio e solo a seguito dell'ottemperanza a tale onere questa Corte avrebbe potuto prendere visione diretta degli atti per riscontrare l'esistenza del vizio processuale denunciato. Tanto più una puntuale deduzione sarebbe stata necessaria nel caso in esame, in quanto l'effettiva esistenza del vizio e la sua incidenza sull'esito del processo presuppone che l'esame dell'eccezione non sia precluso per effetto di un giudicato interno derivante da pronuncia di primo grado non impugnata sul punto, sul che nulla dice il ricorrente incidentale, così impedendo di verificare l'ammissibilità e la decisività della censura. 13. La soccombenza reciproca determina la compensazione delle spese processuali tra il ricorrente principale e quello incidentale. Il ricorrente principale deve invece essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore di Inps e Inail, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei criteri previsti dal D.M. n. 140 del 2012, che si applica, a mente del suo art. 41, alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore e quindi al 23.8.2012. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi e li respinge. Compensa le spese tra O.V. ed Equitalia Pragma s.p.a.; condanna O. V. al pagamento delle spese nei confronti di Inps e Inail, che liquida in Euro 6.000,00 in favore dell'inps ed Euro 2.000,00 in favore dell'inail per compensi professionali, oltre Euro 100,00 ciascuno per esborsi ed oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2014