Cassazione Civile Sent. n. 4120 del 01-03-2004. Svolgimento del processo



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Motivi della decisione

Il termine per l'impugnazione della sentenza

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- L'erronea dichiarazione del Tribunale, relativa al proprio difetto di giurisdizione, non costituisce questione di giurisdizione ma di competenza. Cassazione Civile Sentenza n. 4120 del 01/03/2004 La questione, concernente la devoluzione di una controversia al Giudice ordinario o al Tribunale delle Acque Pubbliche, in caso di erronea dichiarazione del Tribunale di difetto di giurisdizione, non costituisce questione di giurisdizione, ma di competenza in quanto il Tribunale delle Acque Pubbliche non e Giudice Speciale, ma organo specializzato della magistratura ordinaria. In caso di impugnazione, quindi si dovrebbe ricorrere al Regolamento di competenza. Tuttavia i giudici della Suprema Corte nella sentenza in esame danno prevalenza al principio dell'apparenza, affermando che il mezzo di impugnazione deve essere individuato in base alla qualificazione del rapporto controverso fatta da parte del Giudice nel provvedimento. Quindi, nella specie, avendo il Tribunale ritenuto (anche se erroneamente) il proprio difetto di giurisdizione, il mezzo di impugnazione e costituito dall'appello e non dal Regolamento necessario di Competenza. (Anna Sabia) Cassazione Civile Sent. n. 4120 del 01-03-2004 Svolgimento del processo Con atto notificato il 3 gennaio 1989, G.C.C. esponeva quanto segue: - l'esponente era proprietario di un edificio costituito da un piano terra, adibito a laboratorio artigiano per la produzione di berretti, ed un primo piano, adibito ad abitazione dei tre figli, sito in Mesagne, vico Crisumma; - il C.d.M., con ordinanza del 7 aprile 1986, rilevato lo stato di precaria conservazione statica degli edifici siti nella via Geofilo e nel vico Crisumma, aveva ordinato lo sgombero dei locali e l'esecuzione di opere provvisionali di contenimento; - il C. aveva quindi provveduto al puntellamento degli edifici, mediante una fitta rete di travi di legno che aveva ostruito totalmente il vico Crisumma, ed allo smantellamento del piano viario, portando alla luce la sottostante conduttura della rete idrica, dalla quale fuoriusciva acqua che, infiltrandosi nel terreno, aveva provocato la formazione di ampie cavita nel sottosuolo; - l'acqua era stata assorbita ed era stato successivamente eliminato il puntellamento del vico Crisumma, ma, persistendo il divieto di circolazione e di accesso sullo stesso, e non essendo stato risanato il sottosuolo, dopo oltre due anni e mezzo dal verificarsi del dissesto permaneva una situazione di assoluta inutilizzabilita dell'immobile dell'attore, che aveva visto enormemente ridotto il valore del fabbricato, ed era stato costretto a rinunciare alla sua attivita ed a ricercare altra sistemazione abitativa per i figli; - di tale situazione, causa di ingentissimi danni, doveva ritenersi responsabile l'e.a.a.p., poiche la rottura della tubazione interrata era da imputare ad una originaria erronea costruzione, ovvero alla insufficiente manutenzione delle tubazioni o al mancato esercizio di una doverosa attivita di controllo sullo stato di usura dei manufatti; - doveva altresi ritenersi concorrente la responsabilita del C.d.M., per il permanere della situazione di inagibilita dell'immobile, dovuta alla mancata sollecita adozione degli opportuni interventi di risanamento e consolidamento del sottosuolo. Tanto premesso, l'attore conveniva davanti al Tribunale di Brindisi il C.d.M. e l'e.a.a.p. per sentirli condannare, in ragione delle accertate rispettive quote di responsabilita, al risarcimento di tutti i danni, sia con riferimento alla perdita di valore dell'immobile, sia con riferimento alla cessazione dell'attivita commerciale. I convenuti si costituivano e resistevano.

L'E.A.A.P. eccepiva l'incompetenza del giudice adito, essendo competente il Tribunale regionale delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 140, lett. e), del R.D. n. 1775 del 1933 - t.u. Il C.d.M. contestava la propria responsabilita, assumendo di aver tenuto un comportamento improntato alla massima diligenza e prudenza, con riferimento sia alla tutela della pubblica incolumita che alla salvaguardia dei diritti dei privati, ai quali non poteva tuttavia sostituirsi nell'esecuzione di opere e lavori interessanti gli immobili di loro proprieta. Il tribunale, con sentenza del 12 giugno 1996, rilevato che l'attore aveva proposto due distinte domande risarcitorie, l'una contro l'e.a.a.p., fondata sul difetto di manutenzione della rete idrica, l'altra contro il Comune, fondata sulla lamentata assenza di interventi finalizzati ad eliminare l'alterazione del sottosuolo provocata dalle infiltrazioni conseguenti alla rottura delle rete idrica, cosi provvedeva: - dichiarava il difetto di giurisdizione dell'autorita giudiziaria ordinaria sulla domanda proposta nei confronti dell'e.a.a.p. sussistendo la giurisdizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche territorialmente competente; - rigettava la domanda proposta contro il C.d.M.; - compensava le spese tra l'attore e l'e.a.a.p. e condannava l'attore a rimborsarle al C. Avverso la sentenza proponeva appello l'attore. L'E.A.A.P. eccepiva l'inammissibilita dell'appello avverso il capo della sentenza concernente la domanda proposta nei suoi confronti, assumendo che l'attore avrebbe dovuto proporre regolamento necessario di competenza. Il C.d.M. resisteva al gravame. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 25 gennaio 2000, cosi provvedeva: - dichiarava inammissibile l'appello avverso il capo di sentenza con il quale era stata dichiarata l'incompetenza del giudice adito sulla domanda proposta contro l'e.a.a.p.; - rigettava l'appello proposto avverso il capo della sentenza con il quale era stata rigettata la domanda nei confronti del C.d.M. La corte svolgeva le seguenti considerazioni. A) In relazione al capo della pronuncia relativo all'e.a.a.p.: - erroneamente il tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, poiche la questione concernente la devoluzione di una controversia al giudice ordinario o al Tribunale regionale delle acque pubbliche non costituisce questione di giurisdizione, ma di competenza, in quanto il Tribunale regionale delle acque pubbliche non e giudice speciale, ma organo specializzato della magistratura ordinaria; - al fine di accertare a quali mezzi di impugnazione e soggetta una sentenza che abbia erroneamente ravvisato una questione di giurisdizione in luogo di una questione di competenza, deve ritenersi prevalente la sostanza della controversia, indipendentemente dalla dizione eventualmente erronea contenuta nella sentenza, in applicazione del principio secondo cui, qualora il dispositivo della sentenza, dichiarativo del difetto di giurisdizione, risulti erroneamente formulato, in quanto la sentenza statuisce in realta su una questione non di giurisdizione, ma di competenza, la sentenza e impugnabile con il regolamento di competenza (Cass. 27 febbraio 1979 n. 1271); - consegue che la sentenza impugnata, benche abbia dichiarato il difetto di giurisdizione dell'a.g.o. sulla domanda risarcitoria proposta contro l'e.a.a.p., affermando quella del tribunale regionale delle acque pubbliche, va considerata pronuncia solo sulla competenza, come tale soggetta al regolamento necessario

ai sensi dell'art. 42 c.p c.;. - non rileva, al fine di ritenere che la sentenza abbia pronunciato anche sul merito, la statuizione di rigetto della domanda proposta contro il C.d.M., atteso che, avendo l'attore proposto con l'unico atto di citazione due distinte domande risarcitorie, l'una nei confronti dell'e.a.a.p., fondata su un asserito difetto di manutenzione della rete idrica, l'altra nei confronti del C.d.M., fondata su una lamentata assenza di interventi volti ad eliminare i danni provocati dalle infiltrazioni conseguenti alla rottura della condotta, il tribunale, a fronte di domande autonome riunite in base ad una semplice connessione soggettiva, ha correttamente emesso due autonome e distinte pronunce, l'una di incompetenza, riguardo alla domanda proposta contro l'e.a.a.p., l'altra di rigetto della domanda proposta contro il C.d.M.; - trova quindi applicazione il principio secondo cui, nel caso di cumulo di domande per connessione impropria, ove per alcune intervenga decisione di merito, e per le altre venga declinata la competenza, il capo relativo alla pronuncia di incompetenza puo essere impugnato esclusivamente con il regolamento di competenza, non potendosi ritenere che per tali ultime domande sia intervenuta decisione di merito (Cass. n. 9126/90; n. 1803/89; n. 7572/83). B) In relazione al capo della pronuncia relativo al C.d.M.: - nessuna responsabilita e configurabile nei confronti del C., atteso che il sindaco, non appena informato, aveva subito ordinato lo sgombero degli edifici e l'esecuzione, a cura dei proprietari, delle opportune opere di contenimento, aveva quindi provveduto al puntellamento degli edifici, allo smantellamento del piano viario ed all'emungimento delle acque fuoriuscite dalla condotta della rete idrica, in tal modo esaurendo gli interventi di sua competenza, poiche la riparazione delle condutture spettava all'e.a.a.p., che ne aveva la effettiva disponibilita, quale gestore della rete idrica, avendo la C.T.U. accertato che le lesioni dell'immobile erano dovute al dissesto cagionato dalle perdite derivanti dalla rottura della rete idrica dell'e.a.a.p. che avevano portato allo sprofondamento di parte del piano stradale. Avverso la sentenza il C. ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi. Ha resistito, con controricorso, la S.p.a. A.P. (societa succeduta all'e.a.a.p. per trasformazione ex art. 11, comma 1, lettera b, legge n. 59 del 1997 e D.Lgs. n. 141 del 1999), che ha presentato ricorso incidentale condizionato, affidato ad unico mezzo. Ha altresi resistito, con controricorso, il C.d.M. Il C. e la S.p.a. A.P. hanno depositato memoria. Motivi della decisione 1. I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ( art. 335 c.p.c.). Ricorso n. 17313/00. 1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 43 e 323 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p c.,. n. 3, il C. censura la declaratoria di inammissibilita dell'appello avverso il capo della sentenza di primo grado con il quale il tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione dell'a.g.o., sulla domanda proposta contro l'e.a.a.p., in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche, adottata dalla corte d'appello sul rilievo che, trattandosi di questione attinente non gia alla giurisdizione, ma alla competenza, in considerazione della natura di giudice specializzato del T.R.A.P., malgrado l'erronea qualificazione della questione compiuta dalla sentenza, il mezzo di impugnazione era costituito dal regolamento necessario ex a rt. 42 c.p.c. Sostiene che il precedente citato dalla corte territoriale (Cass. n. 1271/79) non e pertinente, in quanto relativo a fattispecie di dispositivo erroneamente formulato in relazione alla motivazione, mentre nel caso in esame il tribunale non e incorso in un errore siffatto, ma ha inteso la questione quale questione di

giurisdizione e non di competenza. Aggiunge che, in tema di scelta del mezzo di impugnazione, la piu recente giurisprudenza della S.C. e orientata nel senso di dare prevalenza al principio dell'apparenza (Cass. n. 9816/97), affermando che il mezzo di impugnazione deve essere individuato in base alla qualificazione del rapporto controverso adottata dal giudice nel provvedimento, a prescindere dalla sua esattezza (Cass. n. 1914/92), ovvero in base alla qualificazione dell'atto (Cass. n. 10605/94). Afferma quindi che, nella specie, avendo il tribunale ritenuto (anche se erroneamente) il proprio difetto di giurisdizione, il mezzo di impugnazione era costituito dall'appello, e non dal regolamento necessario di competenza. 1.1. Il motivo e fondato. La scelta fra i mezzi di impugnazione astrattamente esperibili contro un provvedimento del giudice va compiuta in base alla qualificazione dell'atto, la quale a sua volta dipende dalla qualificazione che il giudice appresta alla domanda della parte e dai poteri che lo stesso giudice esercita nel decidere (sent. n. 10605/94). Il principio, che si suole definire della "apparenza" (costantemente applicato, ad esempio, con riferimento alla qualificazione che il giudice abbia dato della domanda come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ai fini dell'ammissibilita, nella seconda ipotesi, del ricorso per cassazione: da ultimo v. sent. n. 3400/01; n. 4787/01), puo essere esteso all'ipotesi in cui il provvedimento consegua all'accoglimento di una eccezione di natura processuale, in base alla qualificazione che di essa il giudice abbia dato. Ipotesi che si ravvisa nella specie, in base a quanto emerge dalla sentenza di primo grado (che questa S.C. puo esaminare direttamente, dal momento che alla sentenza di appello e addebitato un error in procedendo). Il tribunale, nel prendere in esame l'eccezione proposta dall'e.a.a.p., concernente una asserita "incompetenza funzionale" del giudice ordinario, ha espressamente ritenuto di rettificare l'espressione adottata dalla parte, qualificando l'eccezione come eccezione di "difetto di giurisdizione". Tanto premesso, ha poi diffusamente trattato, in motivazione, la questione sotto il profilo del difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del Tribunale regionale delle acque pubbliche, in relazione all'art. 140, lett. E) del R.D. n. 1775 del 1933 (T.U.) e l'ha ritenuta fondata; ha quindi dichiarato, nel dispositivo, il proprio difetto di giurisdizione in favore del ridetto Tribunale. A fronte di un provvedimento nei suindicati inequivoci termini formulato (ancorche erroneamente, stante la qualita di giudice specializzato e non di giudice speciale del T.R.A.P., che dava luogo ad una questione di competenza e non di giurisdizione), sia nella motivazione che nel dispositivo, tra loro pienamente coerenti, il principio dell'apparenza giustificava la proposizione dell'appello, e non, come preteso dalla corte d'appello, del regolamento necessario di competenza. 2. Con il secondo motivo, denunciando omessa motivazione su punto decisivo della controversia e violazione dell'art. 112 c. p.c. in relazione all'art. 360 c p.c.,. n. 3 e n. 5, espone il ricorrente di aver censurato, con specifico motivo di appello, la decisione del tribunale nella parte in cui aveva ritenuto che nei confronti dell'e.a.a.p. e del C.d.M. l'attore aveva proposto due distinte domande, ed addebita alla corte d'appello di aver omesso di esaminare il detto motivo o, quantomeno, di aver motivato insufficientemente le ragioni del suo rigetto. 2.1. Il motivo va dichiarato assorbito. La questione della unicita o duplicita delle domande e stata esaminata dalla corte territoriale in funzione della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza, ravvisato nel regolamento necessario di competenza da proporre avverso il capo concernente la autonoma domanda proposta nei confronti dell'e.a.a.p. L'accoglimento del primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio della causa ad altro

giudice per l'esame dell'appello, erroneamente dichiarato inammissibile, determina l'assorbimento del motivo. 3. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 43 e 323 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p c.,. n. 3, sostiene il ricorrente che, avendo pronunciato il tribunale, per negare la sua competenza sulla domanda proposta dall'attore contro l'e.a.a.p., sulla questione costituita dalla autonomia di detta domanda rispetto a quella proposta contro il c.d.m., la sentenza aveva deciso anche sul merito e non era pertanto soggetta a regolamento necessario di competenza, bensi a regolamento facoltativo, alternativo all'appello effettivamente proposto. 3.1. Il motivo va dichiarato assorbito per effetto dell'accoglimento del primo motivo. 4. Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia il ricorrente censura il rigetto della domanda proposta nei confronti del C.d.M. Assume che erroneamente la corte d'appello ha escluso la responsabilita del C.d.M. sul rilievo che l'ente locale aveva adottato tutti i provvedimenti di sua competenza (sgombero degli immobili, puntellamento degli edifici, smantellamento del piano viario, emungimento delle acque), e che la riparazione delle condutture della rete idrica non era di competenza del Comune, ma dell'e.a.a.p. che ne aveva la effettiva disponibilita. Sostiene di aver prospettato la responsabilita del C.d.M. con riferimento alla persistente inagibilita dell'immobile anche successivamente alla avvenuta riparazione della rete idrica, dovuta alla mancata adozione, da parte del C., dopo i primi provvedimenti urgenti, di opere di risanamento del sottosuolo, con la colmatura ed il successivo consolidamento delle cavita provocate dalla fuoriuscita delle acque dalla condotta, in modo da eliminare la situazione di pericolo, ed il conseguente divieto di accesso al vico Crisumma, e rendere possibili gli interventi di consolidamento dell'edificio. 4.1. Il motivo non e fondato. La corte d'appello ha individuato la causa del dissesto statico dell'edificio dell'attore (unitamente ad altri immobili sorgenti sullo stesso vico Crisumma), in base alle risultanze della consulenza tecnica, nelle infiltrazioni di acqua nel sottosuolo determinate dalla rottura della rete idrica, della quale l'e.a.a.p. aveva la gestione e la effettiva disponibilita. Ha infatti ritenuto accertato, in base alla C.T.U., che le lesioni dell'immobile erano dovute al dissesto cagionato dalle perdite derivanti dalla rottura della rete idrica dell'e.a.a.p. che avevano portato allo sprofondamento di parte del piano stradale. Da tale accertamento, in questa sede incensurabile in quanto sorretto da congrua motivazione, la corte territoriale, applicando correttamente il principio di causalita, ha fatto discendere l'esclusione della responsabilita del c.d.m. per la mancata adozione di interventi di risanamento del sottosuolo, rilevando che il Comune aveva assolto ai suoi compiti istituzionali adottando, subito dopo il verificarsi del dissesto, tutti i provvedimenti di sua competenza volti ad ovviare alla situazione di pericolo, e che delle conseguenze dannose delle infiltrazioni, costituenti la causa prima del dissesto del sottosuolo e delle conseguenti lesioni, non era tenuto a rispondere e quindi a porvi rimedio, essendo proprietario, ma non gestore della rete idrica, e quindi privo della effettiva disponibilita dell'impianto e del connesso potere di prevenire il degrado della rete idrica. Ricorso n. 21231/00. 5. Con l'unico mezzo del ricorso incidentale (condizionato all'accoglimento di quello principale), la S.p.a. A.P. censura le considerazioni svolte dalla corte d'appello, in relazione alla statuizione di rigetto della domanda contro il C.d.M., circa la responsabilita dell'e.a.a.p. per il dissesto dell'edificio dell'attore quale gestore della rete idrica. 5.1. Il ricorso e inammissibile per difetto di interesse. La domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attore nei confronti dell'e.a.a.p. non e stata esaminata

nel merito, ne in primo grado, dove il giudice si e dichiarato carente di giurisdizione, ne in appello, poiche l'impugnazione e stata dichiarata inammissibile. Le valutazioni circa la condotta dell'e.a.a.p., in quanto compiute dalla corte d'appello ai fini del rigetto della domanda contro altro soggetto, non possono quindi passare in giudicato nei confronti dell'attuale ricorrente. 6. In conclusione, e accolto il primo motivo del ricorso principale e sono rigettati gli altri; e inammissibile il ricorso incidentale. L'impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce, che provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo, rigetta il quarto; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce. Cosi deciso in Roma, il 29 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2004 ( da www.litis.it )