contro nei confronti di per l'annullamento



Documenti analoghi
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

contro e con l'intervento di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente SENTENZA

contro e con l'intervento di

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 104 del 2016, proposto da:


R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

La demolizione degli immobili abusivi realizzati su aree assoggettate a vincolo

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.

contro nei confronti di per l'annullamento,

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l annullamento

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

TAR DEL VENETO: ANCHE LE OPERE CIMITERIALI DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEGLI INGEGNERI

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA. contro. per la riforma

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

N /2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

per l'annullamento, previa sospensiva

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

contro per l'accertamento ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Transcript:

N. 00399/2015 REG.PROV.COLL. N. 00724/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 724 del 2009, proposto da: Condominio via P. Rossi n. 83 Milano, in persona del proprio amministratore pro tempore dott. Domenico Basile, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Paci, presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Milano, Via Santa Maria Valle, 1; contro Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. ti, Salvatore Ammendola, Marco Dal Toso, con domicilio eletto presso gli uffici dell avvocatura comunale in Milano, Via Andreani 10; Asl Citta' di Milano, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Cialone, con domicilio eletto presso l ufficio legale dell Asl in Milano, corso Italia 19; Amsa Spa, non costituita; nei confronti di Carboni Pio Dodicesimo, Carboni Luisa, non costituiti; per l'annullamento

del provvedimento adottato dal Dirigente dell ufficio igiene del Comune di Milano datato 14.11.2008, n. PG 965053/2008. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Milano e di Asl Citta' di Milano; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2014 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Il Condominio ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone la illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili e ne ha chiesto l annullamento. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Milano e l Asl Citta' di Milano, eccependo l infondatezza del ricorso avversario di cui hanno chiesto il rigetto. Con ordinanza n. 447/2009 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare contenuta nel ricorso. All udienza del giorno 11 dicembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO 1) Con il provvedimento impugnato l amministrazione ha ordinato al Condominio ricorrente, in persona del relativo amministratore pro tempore, di adeguare il sistema di smaltimento rifiuti a quanto disposto dalle norme del regolamento edilizio e del regolamento di igiene.

Il provvedimento si basa sui verbali redatti dall Asl in conseguenza di accertamenti effettuati presso il Condominio in ordine alle modalità di raccolta dei rifiuti. In particolare, il rapporto del 6.05.2004 evidenziava come la raccolta dei rifiuti non fosse regolare, perché effettuata all aperto ad una distanza di soli 3 metri dalle finestre delle abitazioni, sotto una tettoia utilizzando alcuni trespoli muniti di sacchi neri, alcuni dei quali, però, erano depositati direttamente a terra. Sulla base di tali risultanze l amministrazione in data 15.07.2014 invitava il Condominio ad adeguare il sistema di smaltimento alle norme regolamentari. Nonostante una proroga concessa per l adeguamento, in data 11.07.2006, l amministrazione effettuava un ulteriore verifica ed accertava la permanenza dell irregolarità già riscontrata, poiché il deposito era semplicemente stato spostato da sotto le finestre ad un area collocata dietro i box del condominio e continuava ad essere effettuato attraverso l utilizzo di trespoli con sacchi, alcuni dei quali direttamente collocati a terra. Nei giorni 11.07.2008 e 16.10.2008, l Asl verificava nuovamente che il Condominio non era stato ancora dotato di un locale per la raccolta dei rifiuti, che restavano collocati nell area sita presso i box secondo le modalità appena indicate, precisando che a meno di 10 metri dalle finestre continuavano ad essere collocati i bidoni per la raccolta differenziata. All esito delle verifiche ora richiamate, l amministrazione adottava il provvedimento impugnato. 2) Con un unico articolato motivo, il ricorrente lamenta, in termini di violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, che l Amministrazione comunale, con il provvedimento in questa sede impugnato, avrebbe dato applicazione a disposizioni non applicabili alla fattispecie concreta, posto che le norme del regolamento edilizio invocate, le quali impongono che ogni edificio debba essere dotato di apposito locale per la raccolta dei rifiuti, si applicherebbero

esclusivamente agli edifici di nuova realizzazione ovvero per i quali siano stati di recente eseguiti lavori di ristrutturazione e non già alle strutture, come quella del condominio interessato, realizzate in epoca risalente, anteriore all entrata in vigore delle norme stesse. La censura è infondata. La questione è già stata esaminata dal Tribunale (cfr. Tar Lombardia Milano, sez. III, 27 febbraio 2012, n. 627), che ha osservato come le norme del regolamento di igiene (artt.3.4.39, 3.4.40, 3.4.41) e del regolamento edilizio (artt. 59, 60 e 61) richiamate nel provvedimento impugnato, che impongono ad ogni fabbricato di dotarsi sempre di un locale destinato alla raccolta rifiuti, non sono direttamente applicabili alle fattispecie cui è riconducibile la situazione del Condominio ricorrente. Le prime, quelle del regolamento di igiene, in quanto espressamente abrogate dall art. 135, comma terzo, del regolamento edilizio; le seconde, quelle del regolamento edilizio, in quanto l art. 25, primo comma, dello stesso regolamento stabilisce che dette disposizioni devono essere sempre osservate solo per gli interventi di nuova costruzione ovvero nei casi di sostituzione edilizia; ed è pacifico che l edificio di cui trattasi è stato realizzato prima dell entrata in vigore del regolamento e che lo stesso non ha formato oggetto, in epoca recente, di interventi di ricostruzione o sostituzione edilizia. Ciò, tuttavia, non consente di sostenere che il Comune non abbia il potere di ordinare la costruzione di locali destinati allo stoccaggio dei rifiuti nei confronti dei proprietari di fabbricati di risalente costruzione. Invero, la parola sempre contenuta nel citato primo comma dell art. 25 porta a ritenere che di tale disposizione si debba dare la seguente interpretazione: per i fabbricati di nuova costruzione l applicazione delle nuove regole è comunque necessaria; questi quindi, per quanto interessa in questa sede, dovranno

tassativamente dotarsi, in applicazione dell art. 59, di un locale per lo stoccaggio dei rifiuti. Per i fabbricati vetusti invece l applicazione delle nuove regole (e quindi l adeguamento del fabbricato al regolamento edilizio sopravvenuto), pur non essendo sempre dovuta, può essere imposta dall Autorità amministrativa qualora ricorrano superiori esigenze di interesse pubblico, con il limite oggettivo degli interventi tecnicamente realizzabili. Tipiche ragioni di interesse pubblico sono quelle connesse alle preminenti esigenze di tutela della salute e dell igiene ed in particolare al corretto svolgimento delle operazioni di raccolta e stoccaggio dei rifiuti, prodotti dalle unità abitative, all interno di spazi ed aree condominiali, in attesa del loro conferimento al servizio pubblico di raccolta. E invero intollerabile, per ovvie ragioni di igiene e per inderogabili esigenze di prevenzione della salute, che i rifiuti vengano ammassati (pur se allocati in appositi cassonetti) per stazionare, in attesa del conferimento, in aree condominiali non adatte allo scopo poste in immediata vicinanza alle finestre delle abitazioni. Nel caso in esame il Comune di Milano, anche a seguito di apposite segnalazioni effettuate dall ASL, ha accertato che il condominio ricorrente seguiva procedure di raccolta dei rifiuti all interno delle aree condominiali non compatibili con elementari esigenze di igiene: i rifiuti venivano stoccati, in attesa del conferimento al servizio pubblico, in prossimità delle finestre e almeno in parte mediante la diretta collocazione a terra. Legittimamente, pertanto, l autorità ha adottato il provvedimento impugnato con il quale si ordina l adeguamento del fabbricato al vigente regolamento edilizio, attraverso la realizzazione di un apposito locale di raccolta, con conseguente infondatezza delle censure proposte. 3) In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando respinge il ricorso indicato in epigrafe. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidandole in Euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge, da dividere in parti uguali tra le due parti resistenti costituite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati: Domenico Giordano, Presidente Elena Quadri, Consigliere Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 04/02/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.