CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO



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Polizza di Responsabilità Civile n. 250270037 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO RISCHIO A: RESPONSABILITA CIVILE. DEFINIZIONI SPECIFICHE Nel testo che segue si intendono per: Retribuzione annua lorda: - retribuzione lorda corrisposta ai dipendenti dell Ente; - emolumenti lordi versati dal contraente ai prestatori d opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (lavoro interinale); - emolumenti erogati ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (parasubordinati - L. 14/02/2003 n. 30); - somme lorde corrisposte da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente in qualità di Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili) ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro. Assicurato - la persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato Hanno la qualifica di Assicurato: dall assicurazione. - l Ente Contraente; - tutte le persone fisiche dipendenti o con rapporto di lavoro parasubordinato con il Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi comprese le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti; - gli iscritti a qualsiasi titolo ad attività formative organizzate dal Contraente (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: studenti dei corsi di laurea, di master, di dottorato, di specializzazione, di perfezionamento), stagisti, borsisti dell Ateneo o di ogni altro ente pubblico o di privati, assegnisti, tirocinanti, frequentanti, addetti e collaboratori a qualsiasi titolo alle attività del contraente. 1

art. 1. Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per morte, lesioni, danneggiamenti a persone, cose ed animali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l assicurazione. Si precisa che: - l assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi di legge per tutte le attività istituzionali o comunque svolte, siano queste, a puro titolo esemplificativo, preliminari, complementari, accessorie, sportive, ricreative, nella sua qualità di proprietario, conduttore, gestore, esercente, datore di lavoro, precettore, organizzatore, partecipante, utente, custode, depositario, appaltatore e committente, nessuna esclusa né eccettuata; - l assicurazione è prestata per la responsabilità anche indiretta che dovesse derivare al Contraente in dipendenza di eventi colposi e/o dolosi attribuibili a persone delle quali lo stesso Contraente debba rispondere. Massimali Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.) Per sinistro: Euro 10.000.000,00 Con il limite per persona: Euro 10.000.000,00 Con il limite per cose od animali Euro 10.000.000,00 art. 2. Responsabilità Civile Verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato anche di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: - ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del D.L. 31 luglio 1987 n. 317 e del D. Lgs. 25 febbraio 2000 n. 38 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti. Sono assimilati ai dipendenti tutti i soggetti che hanno la qualifica di assicurato così come precisato nelle definizioni specifiche ; - ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del D.L. 31 luglio 1987 n. 317 e del D.Lg.s. 25 febbraio 2000 n. 38 e loro successive variazioni ed integrazioni, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un invalidità. L assicurazione R.C.O. è efficace anche se, al momento del sinistro, il Contraente non è in regola con gli obblighi per l assicurazione di legge salvo che l inosservanza e/o la violazione degli obblighi stessi derivi da dolo del Contraente. Resta comunque inteso che il Contraente è tenuto al pagamento del premio relativo alle mercedi successivamente denunciate all INAIL comprese quelle arretrate. 2

Massimali Responsabilità Civile Verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) Per sinistro: Euro 10.000.000,00 Con il limite per persona: Euro 10.000.000,00 art. 3. Esclusioni Le garanzie prestate con la presente polizza escludono i danni: - causati dalla circolazione, su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, di veicoli a motore soggetti all obbligo dell assicurazione ex legge 990/69 e successive, salve le precisazioni di cui all art. 4.8; - causati dalla navigazione di natanti a motore soggetti all obbligo dell assicurazione ex legge 990/69 e seguenti; - derivanti da incidenti verificatisi in centrali nucleari o da uso di armi nucleari; - derivanti dalla presenza di amianto e di qualsiasi sostanza contenente amianto; - derivanti da atti di terrorismo; - derivanti da furto; - derivanti da incendio; - derivanti da attività assistenziale, salve le precisazioni di cui all art. 4.9. art. 4. Precisazioni 4.1) Estensione Territoriale Le garanzie prestate con le polizze R.C.T. e R.C.O. valgono per i danni che si verificano in tutto il mondo. 4.2) Azioni di Rivalsa Le garanzie prestate con le polizze R.C.T. e R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dagli enti previdenziali ed assicurativi obbligatori. 4.3) Responsabilità Civile Personale Le garanzie prestate con le polizze R.C.T. e R.C.O. valgono anche per la responsabilità civile dei dipendenti o assimilati e di tutti i soggetti che hanno la qualifica di assicurato così come precisato nelle definizioni specifiche ; per danni diretti a persone e/o a cose e/o a animali e per danni indiretti da interruzione di esercizio di attività o per maggiori spese cagionati a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività, delle mansioni e/o incarichi loro affidati dal Contraente/Assicurato, ovunque svolti, anche presso terzi. Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati Terzi rispetto al Contraente/Assicurato. Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati del Contraente quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l assicurazione R.C.O. (art. 2). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell orario di lavoro o servizio. 3

Agli effetti della presente precisazione di garanzia, le persone sopra citate sono considerate fra di loro terzi. 4.4) Malattie Professionali La garanzia prestata con la polizza R.C.O. è valida anche per il rischio delle malattie professionali, intendendo per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 o contemplate dal D.P.R. 9.06.1975 n. 482 e successive modifiche e integrazioni intervenute fino al 24 luglio 2000, anche le malattie professionali in quanto tali, purché sia riconosciuta la causa di lavoro. Tale validità ha effetto per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato origine alla malattia o lesione, ma in ogni caso non anteriori a 36 mesi dalla data di effetto del contratto, o entro 24 mesi dalla data di cessazione della polizza. Il Contraente ha l obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività da quando l ufficio competente ne ha avuto conoscenza, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. 4.5) Danno biologico La garanzia prestata dalla Società in favore del Contraente/Assicurato, con riferimento sia alla RCT che alla RCO, è valida anche per quanto dovuto come risarcimento del danno biologico e morale eventualmente cagionato. La misura dell Indennizzo gravante sulla Società sarà pari, in sede stragiudiziale, a quanto concordemente definito sulla base delle tabelle per il calcolo del danno biologico e morale applicate dal Foro di Padova nel momento della liquidazione ovvero, in sede giudiziale, a quanto deciso dall Autorità giurisdizionale competente. 4.6) D.LGS. 626/94 e 494/96 Le garanzie prestate con le polizze R.C.T. e R.C.O. valgono anche nel caso di responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti del servizio per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 626/94, nonché del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l esecuzione del lavori di cui al D.Lgs. 494/96 quando trattasi di addetti dell Università. La Società non solleverà eccezioni qualora dovesse essere accertato che il danno è conseguenza dell inosservanza o violazione delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori comprese quelle previste e/o richiamate dal D.Lgs. 626/94 e dal D.Lgs. 494/96. 4.7) Responsabilità Civile per fatto doloso Le garanzie prestate con le polizze R.C.T. e R.C.O. a favore del Contraente/Assicurato sono operanti anche per fatto doloso di persone delle quali il Contraente debba rispondere. 4.8) Committenza Auto La garanzia prestata con la polizza R.C.T. s intende estesa alla responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti o da suoi incaricati in relazione alla guida di veicoli a motore. 4

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona munita di regolare patente di abilitazione. 4.9) Responsabilità civile per l attività assistenziale Le garanzie prestate con la polizza RCT RCO a favore del Contraente/Assicurato sono operanti anche per la responsabilità derivante agli Assicurati dalle attività assistenziali e sanitarie di studenti e tirocinanti iscritti o comunque partecipanti a corsi o programmi del contraente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si riportano alcune tipologia di corsi/qualifiche: - corsi di specializzazione - stage e tirocini pre e post-laurea - corsi di dottorato - tirocinio propedeutico all esame di stato - corsi master e corsi di perfezionamento - assegnisti di ricerca - borsisti - collaboratori di ricerca Per tali soggetti, in deroga ad ogni e qualsiasi altra previsione o condizione della presente polizza, l assicurazione vale per le richieste di risarcimento conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e quindi non in data antecedente l effetto della presente polizza e fino alla concorrenza di un limite massimo per ogni sinistro di 5.000.000,00=. Rimangono tuttavia esclusi anche per tali soggetti i danni da sperimentazione clinica ed i danni da mancata rispondenza dell intervento di chirurgia estetica all impegno di risultato assunto. La polizza opererà a secondo rischio, vale a dire dopo l esaurimento del massimale previsto per lo specifico rischio sulle polizze assicurative del terzo, ove esistenti, presso il quale vengono svolte le suddette attività. art. 5. Assicurazione presso diversi Assicuratori Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze. Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o di quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l Assicurato ha l obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza. 5

art. 6. Condizioni 6.1) Termine Denuncia Sinistri Si conviene che il termine utile per la denuncia alla Società dei sinistri è pari a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data in cui l Ufficio competente del Contraente viene a conoscenza di richieste risarcitorie. 6.2) Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia, concordato il danno e ricevuta la necessaria documentazione richiesta al Contraente entro sessanta giorni dalla data di denuncia, la Società deve procedere al pagamento dell indennizzo entro i successivi sessanta giorni. 6.3) Determinazione del premio imponibile Le retribuzioni annue lorde, preventivate ai fini del calcolo del premio, ammontano a Euro 180.000.000. Al termine di ciascuna annualità assicurativa ed entro centoventi giorni, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società le retribuzioni lorde complessive corrisposte a tutto il personale dipendente, così come individuato nelle definizioni specifiche, nell ultimo esercizio finanziario concluso e approvato dal Consiglio di Amministrazione del Contraente affinché la Società possa procedere alla regolazione del premio definitivo. Le differenze, attive o passive, devono essere regolate entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Il premio minimo imponibile dovuto alla Società non potrà essere in nessun caso inferiore al 50% del premio annuo imponibile indicato nella presente polizza. 6.4) Esonero denuncia generalità degli assicurati Il Contraente è esonerato dall obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l identificazione di tali persone, si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente. art. 7. Limiti La Società, nei limiti dei massimali di cui agli artt. precedenti, ed alle condizioni tutte di cui alla presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate, con l applicazione dei seguenti sottolimiti. Garanzia Danni da inquinamento accidentale Danni da inquinamento graduale Danni da campi elettromagnetici Limite di risarcimento 1.500.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo 1.500.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo 1.500.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo 6