Città di Carbonia Provincia di Cagliari



Documenti analoghi
COMUNE DI MONTESCUDAIO (Provincia di Pisa) Regolamento per l'attività di Estetista

Comune di Garlasco Provincia di Pavia Area Territorio Ufficio SUAP REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI ACCONCIATORE

C O M U N E D I S U E L L I

Regolamento Comunale. per la disciplina delle attività di. acconciatore ed estetista

LEGGE 14 febbraio 1963, n. 161 (1)

COMUNE DI BRESCIA SETTORE SPORTELLI DELL EDILIZIA E DELLE IMPRESE

CITTÀ DI ROVATO REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITÀ DI ESTETISTA.

Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 bis della l.r. 73/89

COMUNE DI CONCESIO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA (ai sensi del Regolamento Regionale 5/2016)

COMUNE DI GAVARDO PROVINCIA DI BRESCIA. Regolamento. per lo svolgimento dell attività di estetista

COMUNE DI SIRMIONE. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITÀ DI ESTETISTA (Regolamento Regionale 5/2016) INDICE

Scheda informativa del modulo B17

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

COMUNE DI CONCESIO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI ACCONCIATORE

Città di Carbonia Provincia di Carbonia-Iglesias

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI ACCONCIATORE

REGIONE VALLE D'AOSTA L.R.

COMUNE DI SANSEPOLCRO

COMUNE DI CONCESIO. PROVINCIA DI BRESCIA Settore Amministrativo Servizio Commercio e Sportello Unico

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE PROVINCIA DI RAVENNA. Settore Gestione Territorio REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI ACCONCIATORE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI

Legge 17 agosto 2005, n. 174 " Disciplina dell'attività di acconciatore " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2005 Art. 1.

PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

COMUNE DI SANREMO (IM) REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA

COMUNE DI GAVARDO PROVINCIA DI BRESCIA. Regolamento. per lo svolgimento dell attività di acconciatore

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA

ALLEGATO 1 COMUNE DI RUSSI. Servizio Sviluppo Economico e Ambiente REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ACCONCIATORE

COMUNE DI BEDIZZOLE PROVINCIA DI BRESCIA

REGIONE MARCHE 24 settembre 1992, n. 47: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina dell'attività di estetista.

Attività di estetista - Apertura, subingresso, variazioni, cessazione

COMUNE DI SEGRATE (Provincia di Milano)

CITTÀ DI ROVATO REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI ESTETISTA

Regolamento per la disciplina dell attività di acconciatore

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI PARRUCCHIERE PER UOMO, DONNA ED ESTETISTA.

S.C.I.A. per attività di estetista NON SERVE MARCA DA BOLLO

COMUNE DI CRESPIATICA PROVINCIA DI LODI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCHIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE, ESTETISTA E MESTIERI AFFINI COMUNE DI CAMPODENNO

Attività di acconciatore e barbiere - Apertura, subingresso, variazioni, cessazione

Al Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA

l sottoscritt (cognome e nome) Codice Fiscale Partita Iva

Comune di Rometta Provincia di Messina

COMUNE DI BEDIZZOLE Provincia di Brescia

Art. 1. Finalità. [1. La presente legge disciplina l'attività di estetista in conformità ai principi stabiliti dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1.

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO PROVINCIA DI AGRIGENTO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE

Provincia di Milano Ufficio Segreteria REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI BARBIERE, DI PARRUCCHIERE/A PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI

C O M U N E D I T R A P A N I

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ACCONCIATURE E ESTETISTA

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI BARBIERE, PARRUCCHIERE. ESTETISTA e CENTRO DI ABBRONZATURA

R I CHI EST A DI RILASCIO AUT OR I Z Z AZ I ONE PER ESERCIZIO AT T I VI T A DI ACCONCIATORE, EST ET I ST A O AT T I VI T A SI MI LAR I

Regolamento per l esercizio dell attività di Barbiere, Parrucchiere ed Estetista

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI BARBIERE PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ESTETISTA

COMUNICAZIONE PER ESERCIZIO DI ATTIVITA DI OTTICO (L.R. n. 25/93 e L.R. n. 12/04) Il/la sottoscritto/a Cognome Nome

PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

Al Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA.

COMUNE DI NAVE PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI BARBIERE PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA

AUTORIZZAZIONI PER APERTURA, SUBINGRESSO, TRASFERIMENTO ESERCIZIO PER BARBIERI, PARRUCCHIERI ED ESTETISTI

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI ESTETISTA

C Il trasferimento di autorizzazione amministrativa in altri locali. D La rinuncia all autorizzazione di. E Altro, specificare

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI ESTETISTA

AUTORIZZAZIONI PER BARBIERI, PARRUCCHIERI ED ESTETISTI

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA DI ESTETISTA. Data di nascita Cittadinanza Sesso: M F

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI BARBIERE PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ESTETISTA

Aspetti normativi della disciplina per le attività di Acconciatore ed Estetista

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA E PER L ESECUZIONE DI PIERCING E TATUAGGI

IN VIGORE DAL 10/9/1999

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA E DI TATUAGGIO E/O PIERCING

Provincia di Messina REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA

PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI DI QUOTIDIANI E PERIODICI

COMUNE DI VALMOREA Provincia di Como

Al Sig. Sindaco del Comune di Alfonsine

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

MAGGIOLI EDITORE Ufficio Commercio. Legge 4/1/1990 n. 1 (G.U. 5/1/1990 n. 4) Disciplina dell'attività di estetista

COMUNE DI LEVICO TERME

Attività Produttive. Attività artigianali Acconciatori. Descrizione

PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI DI QUOTIDIANI E PERIODICI

Comune di Castelfranco di Sotto Provincia di Pisa

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA ARTIGIANA PRODOTTI NON ALIMENTARI

C O M U N E D I T A R Q U I N I A PROVINCIA DI VITERBO

COMUNE DI RAVENNA SERVIZIO COMMERCIO, ARTIGIANATO E PUBBLICI ESERCIZI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA ATTIVITA' DI ESTETISTA INDICE

REGIONE LIGURIA , 23: , 174. (B.U.R.L.

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI BARBIERE E PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA ARTIGIANA DI PRODOTTI ALIMENTARI

L. 17 agosto 2005, n. 174 (1). Disciplina dell'attività di acconciatore (2). 1. Principi generali.

COMUNE DI BIELLA SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE ****************************************************** in ATTIVITA DI ACCONCIATORE - ESTETISTA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA DI VENDITA PRODOTTI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI BARBIERE DI PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) (ad efficacia immediata) 1. Dati impresa

ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E/O ESTETISTA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER SUBINGRESSO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI ACCONCIATORE

Transcript:

Città di Carbonia Provincia di Cagliari REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI BARBIERE - PARRUCCHIERE ED ESTETISTA. Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo-donna e di estetista sono disciplinate rispettivamente dalla L 14.2.1963. n 161. modificata dalle Leggi 23.12.1970. n 1142 e 29.10.1984, n 735 e dalla Legge 4.1.1990 n 1 oltreché dalle disposizioni del presente Regolamento. ART. 2 - ATTIVITA DI ESTETISTA 1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenere, proteggerne o migliorarne l'aspetto estetico, intervenendo al fine di eliminare o attenuare gli inestetismi presenti. 2. Tale attività può avvalersi di tecniche manuali attraverso l'utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico indicate nell elenco allegato alla Legge 4.1.1990 n 1.nonché con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla L. 11.10.1986, n.713; ART. 3 - ATTIVITA DI BARBIERE E PARRUCCHIERE L'attività di barbiere per uomo o donna comprende tutte le operazioni inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario. ART. 4 - MODALITA DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA 1. Le attività di barbiere, parrucchiere per donna ed uomo (acconciatore), estetista, ovunque tali attività vengano svolte, in luogo pubblico o privato, ivi compresi enti, associazioni, esercizi 1

commerciali, case di cura, ospedali, caserme, alberghi e quant'altro. sono subordinate al rilascio d'apposita autorizzazione. 2. Le singole attività possono essere autorizzate oltreché presso apposita sede designata dall'esercente, anche presso il domicilio dello stesso, a condizione che i locali in cui vengono esercitate rispondano a tutti i requisiti previsti dal Regolamento, abbiano accesso autonomo ed indipendente e siano distinti e separati da quelli adibiti dall'esercente come proprio domicilio. 3. Qualora l'attività si svolga presso l'abitazione dell'esercente è obbligatoria l apposizione di una targa all'esterno dell'esercizio, visibile dalla pubblica via. Non è ammesso lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento in forma ambulante o posteggio, su vie e piazze. pubbliche o private. 4. I barbieri ed i parrucchieri nell'esercizio delle loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, provvisti della necessaria qualifica. ART. 5 - FORME DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA 1. Le attività di cui al presente Regolamento possono esercitarsi in forma di impresa artigiana Individuale o societaria nei limiti e dimensioni di cui alla L. 8.8.1985, n 443. 2. Nel caso d'impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di barbiere, parrucchiere e/o d'estetista devono essere in possesso della qualifica professionale. Ad una stessa impresa artigiana è consentito di svolgere le attività previste dal presente Regolamento in più sedi previo ottenimento delle relative autorizzazioni comunali e a condizione che l'impresa sia in grado di garantire nei locali la presenza costante di un collaboratore familiare, socio o dipendente in possesso della qualificazione professionale. 3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla L. 443/85, i soci e dipendenti che esercitano professionalmente una delle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere in possesso comunque della relativa qualificazione professionale. 4. Ad una stessa impresa societaria non artigiana possono essere rilasciate più autorizzazioni per diversi esercizi a condizione che in ciascuno di loro i soci e/o i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività siano in possesso della qualificazione professionale. ART 6 - ESERCIZI MISTI 1. E' possibile l'esercizio congiunto di più attività, tra loro affini (podologo, parrucchiere, barbiere, estetista) presso un'unica sede, sia dalla parte dello stesso soggetto che di soggetti giuridici diversi, ciascuno dei quali in possesso delle relative e distinte autorizzazioni. 2. I locali dove vengono svolte le singole attività devono essere distinti. 3. Nel caso sia svolta contemporaneamente I attività d'estetista e quella di parrucchiere in una delle forme societarie previste dalla L. 443/85. i soci responsabili delle distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle medesime. ART. 7 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 1. L'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista é soggetto ad apposita 2

autorizzazione amministrativa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. L'autorizzazione deve essere richiesta mediante domanda scritta in bollo indirizzata al Sindaco. Nella domanda il richiedente deve indicare: a) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza, codice fiscale o partita I.V.A.; per le imprese societarie previste dalla L. 443/85 tali dati devono essere riferiti ai soci in possesso di qualificazione professionale; per le imprese diverse da quelle previste dalla L. 443/85 devono riferirsi al legale rappresentante e al socio o dipendente in possesso della qualificazione professionale; b) ubicazione dei locali o del locale ove verrà svolta l attività, con indicazione degli estremi catastali; e) dichiarazione attestante I idoneità dei locali dal punto di vista della sicurezza, igiene e sanità pubblica; d) dichiarazione attestante la destinazione d uso dei locali che deve essere compatibile con l'attività che si vuole svolgere. 2. Allegati alla domanda: a) qualifica professionale: attestazione comprovante il possesso della qualificazione professionale ai sensi della L. 4.1.1990. n 1; b) planimetria dei locali in scala 1:100 accompagnata da relazione tecnica-descrittiva; e) certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. ART. 8 - DISTANZE MINIME TRA GLI ESERCIZI II rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente Regolamento è subordinato, oltre al rispetto dei requisiti igienico - sanitari, di sicurezza ed edilizi dei locali anche, al rispetto della distanza minima di 50 (cinquanta) metri, fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti. ART. 9 - REQUISITI IGIENICO - SANITARI E compito dell'a.s.l. il controllo e la vigilanza sulla presenza e sul mantenimento dei requisiti igienico-sanitari, e suil utilizzo delle apparecchiature. Agli operatori è fatto obbligo di indossare un camice bianco o di tinta chiara, sempre in perfetto stato di pulizia. E' obbligatoria la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono direttamente a contatto con le parti cutanee dei clienti. ART. 10 - COMMISSIONE COMUNALE 1. L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile delle Attività Produttive previo parere della Commissione consultiva di cui all art. 3 della L. 1142/70 integrata da un rappresentante delle organizzazioni della categoria degli estetisti più rappresentative a livello nazionale. 2. La composizione della Commissione è pertanto la seguente: a) Responsabile Attività Produttive; b) Tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, di cui due per le attività di barbiere e parrucchiere e uno per l'attività 3

d'estetista; c)tre nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative; d) Un funzionario medico dell'a.s.l.; e) Un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o suo delegato artigiano della categoria. 3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente delle Attività Produttive. 4. La Commissione si riunisce in prima e seconda convocazione. Perché la Commissione possa esprimersi validamente è necessaria la presenza di almeno cinque componenti in prima convocazione e di almeno tre componenti in seconda convocazione. 5. La Commissione è nominata dalla Giunta e resta in carica 5 anni. I suoi componenti possono essere riconfermati. ART. 11 - COMPITI DELLA COMMISSIONE 1. La commissione esprime un parere obbligatorio ma non vincolante in merito: a) ad ogni problema inerente l'applicazione del presente Regolamento; b) al rilascio delle autorizzazioni al! 'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento; e) alla predisposizione del Regolamento Comunale e sue modifiche. 2. Ai fini del rilascio del parere di cui alla lettera b) del precedente comma, la Commissione si riunirà, di regola, con cadenza mensile, sempreché vi siano pratiche da esaminare. ART. 12 - ESAME DELLA DOMANDA 1. Sarà dato corso immediatamente alle domande pervenute complete di tutta la documentazione richiesta dal precedente art. 7. In caso di carenza della documentazione, sarà assegnato al richiedente un termine di trenta giorni per l'integrazione. 2. L'autorizzazione all'apertura dell'esercizio è subordinata al rispetto delle norme sulla destinazione d'uso dei locali, suil idoneità sanitaria degli stessi, nonché a! rispetto delle norme sulla destinazione d'uso dei locali e al rispetto della distanza minima di cui al precedente art 8. 3. La domanda sarà trasmessa all A.S.L. al fine di accertare, rispetto alle norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene e sanità pubblica, l'idoneità dei locali e delle apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività. 4. Entro 48 ore dal ricevimento del parere positivo dell A.S.L. viene rilasciata un'autorizzazione provvisoria che diventerà definitiva, o verrà annullata, una volta acquisito il parere della Commissione prevista nel precedente art. 10 del presente Regolamento. ART. 13 - DECADENZA DELLA DOMANDA 1. La decadenza della domanda si verificherà decorsi infruttuosamente i 30 giorni assegnati al richiedente per l'integrazione della domanda o della documentazione presentate ai sensi del 1 comma dèi precedente art 12. 2. Parimenti, si avrà la decadenza della domanda qualora, entro il termine di 90 giorni dalla 4

richiesta della A.S.L. il richiedente non abbia provveduto a rendere i locali idonei sotto il profilo della sicurezza, igiene e sanità pubblica, ovvero l A.S.L non abbia potuto compiere accertamenti sull'utilizzo delle apparecchiature per responsabilità del richiedente. ART. 14 - TRASFERIMENTO DI ESERCIZIO 1. Il trasferimento dell 'attività, fermi restando gli altri requisiti, ivi compresi quelli relativi alle norme igienico sanitarie ed edilizie, è concesso a domanda degli interessati a condizione che la nuova ubicazione disti almeno 50 metri da analogo esercizio. 2. La domanda di trasferimento dovrà essere corredata dalia documentazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento, riferita ai locali ed i! rilascio dell autorizzazione sarà subordinato a quanto disposto negli artt. 11 e12. ART. 15 - MODIFICA SUPERFICIE LOCALI 1. Nel caso di modifica della superficie dei locali di esercizi già autorizzati, la domanda in bollo dovrà essere corredata dei documenti di cui all 'art. 7 del presente Regolamento, riferiti ai locali. 2. Si applicano, anche in questo caso, i termini e le scadenze di cui ai precedenti artt.11 e 12. ART. 16 SUBINGRESSO 1. Nel caso di subingresso per trasferimento d'azienda, è ammesso il proseguimento dell'attività senza interruzione del subentrante, purché questi abbia provveduto alla richiesta di voltura dell'autorizzazione prima dell'inizio dell'attività e semprechè sia in possesso della qualificazione professionale prescritta all'atto della richiesta di subingresso e sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda. 2. Per le aziende aventi i requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della L. 443/85, in caso di morte del titolare, gli aventi diritto, che dovranno provare la qualità di eredi tramite idonea documentazione potranno chiedere di proseguire nell attività ai sensi dell art. 5 della L. 443/85. L'attività di fatto dovrà essere svolta da persona in possesso della necessaria qualificazione professionale. 3. La domanda di subingresso dovrà essere presentata in bollo indirizzata al Sindaco e deve contenere: a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale (per le ditte individuali) o partita I.V.A. per le società; per le imprese costituite in forme associative previste dalla L. 443/85, tali dati devono essere riferiti ai soci in possesso della qualificazione professionale; per le imprese societarie diverse da quelle previste dalla L. 443/85 devono riferirsi al legale rappresentante e al socio o dipendente in possesso della qualifica professionale; b) l'indirizzo dell'esercizio per cui si richiede l'autorizzazione amministrativa.. Alla domanda devono essere allegati: a) attestato comprovante il possesso della qualificazione professionale, ai sensi della L. 1/90, del richiedente in caso di impresa individuale, della maggioranza dei soci in caso di impresa societaria di cui alla L 443/85. In caso di imprese societarie non artigiane la qualificazione 5

professionale dei soci o dipendenti responsabili dell'attività; b) atto di compravendita o affitto dell'esercizio (attività e locale) o altro atto comprovante il trasferimento di titolarità, registrato (produrre originale in visione e copia da conformizzare); c)certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A.; d) dichiarazione di successione in visione e copia in casi di subingresso mortis causa; e) autorizzazione originale del cedente; f) autorizzazione del Giudice Tutelare in caso di eredi minori per subingresso mortis causa. ART. 17- ATTIVITA ESERCITATE ALL INTERNO DI STRUTTURE RICETTIVE 1. Non sono soggette alla disposizione de! presente Regolamento, limitatamente per quanto attiene al rispetto delle distanze minime, le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di barbiere. parrucchiere ed estetista che si svolgono all'interno di caserme, casa di cura ospedale. 2. le autorizzazioni di cui al precedente comma svolte all'interno della sede e ad esclusivo favore di coloro che vi sono alloggiati, non sono trasferibili all'esterno. ART. 18 - CENTRI COMMERCIALI 1. Qualora in base alla programmazione commerciale siano previsti "Centri Commerciali" al cui interno sia previsto l'insediamento di attività disciplinate dal presente Regolamento, non si applicano, ai fini delle relative autorizzazioni, i criteri concernenti le distanze di cui al precedente art. 8 tra esercizi situati all'interno del medesimo centro commerciale. 2. In caso di domande concorrenti per il loro esame ed accoglimento si osserveranno, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità: a) richiesta di trasferimento avanzata da due o più operatori già titolari di esercizi all interno della stessa circoscrizione ove è ubicato il C.C. che intendono ivi associarsi, cessando i rispettivi esercizi e costituendo un nuovo e apposito soggetto giuridico; b) richiesta di trasferimento di un esercizio già attivo nella stessa circoscrizione; c) richiesta avanzata da due o più operatori già titolari di esercizi ubicati in circoscrizioni diverse da quella in cui è ubicato il C.C. che intendono ivi associarsi, cessando i rispettivi esercizi e costituendo un nuovo apposito soggetto giuridico; d) richiesta di trasferimento di un esercizio già attivo in una circoscrizione diversa da quella in cui è ubicato il C. C.; 3. Qualora per ciascuna delle succitate categorie concorrano più domande, sarà data preferenza a chi dimostri di avere la disponibilità dei locali nel C.C.; 4. A parità di condizioni sarà data priorità all'anzianità di iscrizione, per l'attività in parola, alla C.C.I.A.A. ART. 19 - OBBLIGHI DELLE IMPRESE I titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento hanno l'obbligo di esporre nel locale in modo ben visibile al pubblico: a) l'autorizzazione amministrativa relativa all'attività svolta; b) la tabella delle tariffe praticate per le diverse prestazioni professionali; e) il cartello indicante gli orari di apertura e chiusura dell esercizio, scelti fra quelli determinati dal Sindaco con propria ordinanza. 6

I titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento sono tenuti a dare comunicazione al competente ufficio delle Attività Produttive degli orari di cui alla precedente lettera e). ART. 20 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI Alle imprese artigiane esercenti le attività oggetto del presente Regolamento che nei propri locali o in locali ad essi adiacenti vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31.3.1998, n 114 e quelle relative al R.E.C. ART. 21 - CASISTICHE PARTICOLARI Secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 2 L. 1/90, le imprese autorizzate ai sensi della L. 426/71 alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitate l'attività di estetista a condizione che si adeguino al presente Regolamento (rispetto delle distanze da esercizi similari e i requisiti igienico - sanitari ed edilizi dei locali) e che i responsabili dello svolgimento di tali attività siano in possesso dei requisiti professionale. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo Provinciale delle Imprese Artigiane. ART. 22 SANZIONI 1. Nei casi in cui le attività previste dal presente Regolamento siano esercitate senza la prescritta autorizzazione è inflitta la sanzione amministrativa da 1.000.000 a 2.000.000. Inoltre il Dirigente delle Attività Produttive ordina la cessazione immediata delle attività abusive, disponendo altresì la chiusura del locale. 2. Chiunque violi le disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa da 500.000 a 2.000.000, a cui seguirà formale diffida da parte del Dirigente dal continuare a perpetrare la violazione. 3. In caso di ripetute e continuate violazioni, seguite da formale diffida, il Dirigente può disporre anche la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni continuativi. ART. 23 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE 1. La decadenza dell'autorizzazione è disposta dal Dirigente, previo avviso scritto al titolare: a) qualora non attivi l'esercizio entrò 3 (tre) mesi dalla data del rilascio della relativa autorizzazione; b) qualora l'attività venga sospesa per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, ad eccezione di grave indisponibilità fisica dei titolari, di demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività e di sfratto. Il Responsabile può concedere un 7

congruo periodo di proroga la cui durata non può, in ogni caso, essere superiore ad un anno; c) qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni, ordinate dal Dirigente con diffida, nel termine di 180 (centottanta)giorni; d) quando l attività sia svolta in violazione alle disposizioni di cui alla L. 1/90. 2. Il Dirigente dispone altresì la revoca dell'autorizzazione, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno consentito il rilascio. ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI 1. Per quanto non espressamente previsto da presente Regolamento si rinvia: a) alla L. 161/63, come modificata dalla L. 1142/70 per quanto concerne l'attività di parrucchiere e barbiere; b) alla L. 1/90 per quanto concerne all'attività di estetista; e) ad altre norme di legge e regolamento applicabili in materia. 2. Il precedente Regolamento, approvato con deliberazione del C.C. n 59 del 10.3.1987, è revocato in ogni sua parte. Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.05.1999. 8