emanati gli indirizzi per esternalizzare la gestione del Cinema Teatro Sociale di del è stata indetta la procedura



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COMUNE DI GEMOMA DEL FRIULI (Provincia di Udine) NUMERO: INDICE CRONOLOGOCO SCRITTURE PRIVATE CONCESSIONE CONTRATTO PER SERVIZIO Dl GESTIONE DEL CINEMA TEATRO SOCIALE L anno duemila, addì ( ) del mese di, in Gemona del Friuli e nella Residenza Municipale; PREMESSO CHE: - con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 21.08.2014 sono stati emanati gli indirizzi per esternalizzare la gestione del Cinema Teatro Sociale di Gemona del Friuli; - con determinazione del Responsabile del Servizio Attività sportive e ricreative del è stata indetta la procedura aperta per l affidamento in concessione della gestione del Cinema Teatro Sociale e sono stati approvati la procedura di gara, i relativi allegati, lo schema di concessione-contratto e l avviso di gara; - con verbale di data come confermato con determinazione n. del si è aggiudicato l affidamento in concessione della gestione in argomento a con sede a sotto l osservanza piena, assoluta ed inscindibile dello schema di concessione-contratto e del progetto gestionale presentato dall aggiudicatario; TRA IL COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI RAPPRESENTATO DA: 1. Valent Giorgio, Responsabile del Servizio Attività sportive e ricreative nato a Udine il 30.01.1971, domiciliato, per ragioni di carica, presso la Residenza Municipale del Comune di Gemona del Friuli, il quale dichiara di agire in quest atto esclusivamente in nome, per conto ed interesse dell Amministrazione che legalmente rappresenta. Codice fiscale:

00311520308; 2. IL CONCESSIONARIO RAPPRESENTATO DA: SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 Il Comune dì Gemona del Friuli di seguito definito proprietario o concedente nella persona del signor Valent Giorgio, concede, anche al fine di promuovere lo svolgimento di attività d interesse dell Amministrazione Comunale o ad essa riconducibili (come nel caso di attività delle scuole pubbliche, laboratorio internazionale della comunicazione, convegni e manifestazioni comunali), al Signor legale rappresentante di., che accetta la gestione in concessione del Cinema Teatro Sociale di Gemona del Friuli, ubicato in Via XX Settembre n. 1, adibito a sala per proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali e di arte varia e tutti i relativi impianti, le attrezzature ed i macchinari ivi esistenti. I sunnominati Contraenti dichiarano di riconoscere la premessa narrativa quale parte integrante della presente concessione-contratto. Il presente atto disciplina la concessione, a cura e spese dell aggiudicatario (fatte salve le spese che rimangono in carico al Comune di Gemona del Friuli, risultanti dalla presente concessione contratto), della gestione del Cinema Teatro Sociale di Gemona del Friuli, con conseguente svolgimento delle attività di seguito indicate, specificate nei successivi articoli della concessione contratto e nel progetto di gestione presentato in sede di offerta dall aggiudicatario stesso e delle eventuali ulteriori attività indicate nel progetto di gestione di cui sopra: - gestione diretta dell attività cinematografica, comprensiva della gestione contabile e commerciale della programmazione, dei rapporti con i distributori dei film, della promozione locale, della prevendita, della organizzazione e gestione del servizio di biglietteria e della gestione degli incassi; - collaborazione, all utilizzo del cinema teatro sociale, per attività d interesse

dell Amministrazione Comunale o ad essa riconducibili. In particolare il Concessionario Gestore dovrà garantire gratuitamente per un massimo di 30 giornate all anno, definite con congruo anticipo e con l esclusione delle giornate di venerdì, sabato e domenica, salvo accordi diversi, la sala del Cinema Teatro, per attività d interesse dell Amministrazione Comunale o ad essa riconducibili come nel caso di attività delle scuole pubbliche, del Laboratorio internazionale della comunicazione o di associazioni locali opportunamente autorizzati. Al concessionario che dovrà garantire la pulizia dei locali, camerini compresi, anche nelle giornate d utilizzo dei locali da parte dell Amministrazione comunale è riconosciuto forfettariamente quale rimborso per le spese di pulizia la somma annua di 2.500,00. ART. 2 Sia la Sala Spettacolo che le sue pertinenze sono, arredate ed attrezzate dal proprietario con mobili, arredi, attrezzature ed impianti, come dall inventario che verrà sottoscritto dal Concessionario contestualmente alla firma del contratto; lo stesso Concessionario dovrà mettere a disposizione, a sua cura e spese quanto di necessità per la pulizia ed il funzionamento degli impianti e delle attrezzature sopraddette e la manutenzione ordinaria. All atto della scadenza o cessazione per qualsiasi causa della concessione, i locali, gli arredi, le attrezzature e gli impianti del Proprietario dovranno essere riconsegnati dal Concessionario in stato di perfetta conservazione così come li ha ricevuti, salvo il normale deperimento d uso. ART. 3. Eventuali acquisti d arredo fatti dal Concessionario dovranno essere comunicati al Comune. L Amministrazione Comunale si riserva di acquistare nei cinque anni di vigenza della Concessione, nuove attrezzature o arredi per il Cinema Teatro, senza che ciò comporti la risoluzione del contratto di concessione. Detti acquisti potranno avvenire direttamente da parte del Comune o previo accordo con il Concessionario, direttamente da quest ultimo con previsione di rimborso della spesa

da parte del Comune anche in più anni. ART. 4 Il contratto si intenderà immediatamente ed automaticamente risolto per colpa del Concessionario qualora lo stesso perda i requisiti soggettivi ed oggettivi per il mantenimento dell autorizzazione amministrativa in ordine allo svolgimento dell attività di Cinema Teatro Sociale, con conseguente revoca delle licenze ed autorizzazioni ad esso rilasciate e ciò senza diritto ad indennizzo o compenso alcuno. Si precisa che nessun debito contratto dal Concessionario a qualsivoglia titolo verrà riconosciuto dal Proprietario in quanto ogni obbligazione dovrà essere assunta esclusivamente in nome e per conto proprio del Concessionario medesimo. ART. 5 La presente Concessione-contratto avrà la durata di anni quattro eventualmente rinnovabili di ulteriori quattro anni, a decorrere dalla data di aggiudicazione della gara. Il concorrente prende atto che, indipendentemente dalle cause civilistiche di risoluzione del contratto per inadempimento da parte del medesimo, il Comune in virtù del proprio status ha il potere di disporre, anche dopo la stipulazione del contratto, la revoca dell affidamento della gestione del cinema teatro per motivi attinenti all interesse pubblico. Il Concessionario può recedere dal contratto con preavviso scritto di sei mesi da presentarsi al Comune, ove dimostri l andamento economico negativo della gestione cinematografica e dalle altre attività derivanti dalla concessione. Il recesso di cui poc anzi è ammesso solo dopo ventiquattro mesi dalla stipula del contatto di concessione del cinema teatro. Ai fini del recesso di cui sopra l andamento economico negativo deve essere dimostrato: A) dalle società sulla base del bilancio approvato; B)per le Associazioni sulla base di un documento che evidenzi costi e

ricavi opportunamente documentati ed approvato dall assemblea; C)per le ditte individuali sulla base del Modello Unico presentato all agenzia delle entrate. ART. 6 Il Concessionario farà propri tutti gli incassi, i benefici e gli utili derivanti dall esercizio del Cinema Teatro Sociale. Il Concessionario provvederà in proprio agli acquisti di tutto quanto occorrente alla gestione del Complesso, ivi compreso i noli, assumendo in proprio i relativi pagamenti, compresi quelli inerenti alle spese di gestione. Le fatture dovranno essere intestate a nome del Concessionario. In ogni caso, gli eventuali debiti contratti dal Concessionario, in violazione dell obbligo di cui sopra, non saranno riconosciuti dal Proprietario. Tutte le spese, le obbligazioni e gli impegni ed oneri di qualsiasi genere inerenti alla gestione del Cinema Teatro Sociale, sono a carico del concessionario (rimanendone il Proprietario completamente estraneo ed esonerato da ogni responsabilità al riguardo), ad esclusione delle spese elettriche, telefoniche, di consumo di acqua, di riscaldamento (le relative utenze, pertanto, saranno intestate al Comune), delle spese di manutenzione e controllo degli impianti di sicurezza e degli altri costi derivanti dagli adempimenti segnalati a carico del proprietario dal successivo art. 16, che saranno sostenuti dal Comune. Si precisa che la tenuta del registro dei controlli periodici sarà a carico del concessionario, fatta salva la possibilità di annotazione sullo stesso degli interventi eseguiti da personale comunale e/o da imprese autorizzate dal Comune. ART. 7 L aggiudicatario, a garanzia di regolare e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, dovrà costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale regolata ai sensi dell art. 113 del D.Lgs. 163/2006. La mancata costituzione della garanzia menzionata determina la revoca dell'affidamento. La garanzia verrà prestata mediante fideiussione e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. Detta cauzione è costituita sia a garanzia della buona conservazione e restituzione di tutto quanto di proprietà del Comune di Gemona del Friuli, sia a garanzia della piena osservanza degli obblighi contrattuali tutti. ART. 8 La cauzione viene considerata come penale e pertanto, verrà incamerata anche parzialmente, dal Comune di Gemona del Friuli nei casi di cui ai successivi artt. 11 e 23 della presente concessione contratto o in caso di risoluzione di diritto del contratto per sopravvenuta incapacità giuridica da parte del Concessionario, o per inadempienza delle altre condizioni del contratto, o per gravi infrazioni alle normative in vigore che comportino anche la chiusura temporanea dei locali e/o la revoca delle licenze ed autorizzazioni. E fatto salvo il diritto dell Amministrazione Comunale ai maggiori danni, qualora questi dovessero superare l ammontare dalla cauzione. ART.9 Il Concessionario Gestore oltre ad utilizzi in orari e con modalità che non compromettano l abituale attività cinematografica metterà gratuitamente a disposizione dell Amministrazione Comunale il Cinema Teatro Sociale per un massimo di 30 giornate all anno, definite con congruo anticipo e con l esclusione delle giornate di venerdì, sabato e domenica, salvo accordi diversi, la sala del Cinema Teatro, per attività d interesse dell Amministrazione Comunale o ad essa riconducibili come nel caso di attività delle scuole pubbliche, del Laboratorio internazionale della comunicazione o di associazioni locali opportunamente autorizzati. Al concessionario che dovrà garantire la pulizia dei locali, camerini compresi, anche nelle giornate d utilizzo dei locali da parte dell Amministrazione comunale è riconosciuto forfettariamente quale rimborso per le spese di pulizia la somma annua di 2.500,00.

ART. 10 Il concessionario è tenuto a provvedere, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, all ottenimento delle licenze e/o autorizzazioni eventualmente prescritte per la realizzazione delle proprie attività e spettacoli nel Cinema Teatro Sociale (tranne che per quanto attiene alle attività d interesse dell Amministrazione Comunale o ad essa riconducibili, rientranti nelle trenta giornate massime di cui al precedente art. 9, per le quali provvederà l Amministrazione Comunale). Nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi e organizzate di concerto con il concessionario, quest ultimo dovrà richiedere ai terzi stessi l esibizione delle licenze e/o autorizzazioni eventualmente necessarie, prima di consentire l utilizzo della struttura. Tutti gli adempimenti organizzativi, per la sicurezza e di pubblico spettacolo saranno a carico del Concessionario relativamente alla propria attività, come pure sono a carico del concessionario tutte le tasse, le imposte dirette ed indirette afferenti agli esercizi il cui servizio di gestione è dato in Concessione provvedendo alle relative denunce ed adempimenti fiscali. Saranno inoltre, a carico del Concessionario per la propria attività i diritti SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori) e gli adempimenti relativi, nonché gli oneri dovuti per eventuali sopralluoghi e collaudi richiesti dalle competenti autorità per il rilascio delle autorizzazioni e per gli spettacoli e manifestazioni da tenersi all interno del complesso in gestione. ART. 11 Il Concessionario si obbliga a svolgere l affidata gestione avvalendosi di un personale qualificato, con la diligenza del Bonus Pater Familias con grande proprietà, signorilità, gentilezza e decoro, e con rigorosa osservanza delle norme igieniche e sanitarie, di prevenzione incendi, di P.S., delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008, di regolamenti comunali e di quelle che il proprietario e/o competenti Autorità prescrivessero, così da assicurare la piena soddisfazione della clientela. A tale scopo: A) dovrà essere scrupolosamente curata la massima pulizia dei locali, con particolare riguardo ai servizi igienici nonché a tutte le pertinenze;

B) i prezzi praticati al pubblico dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti in materia. In caso di inadempienza e qualora venissero praticati al pubblico prezzi maggiorati, è data facoltà al Comune di applicare una penale di. 50,00.= (cinquanta), elevabile a. 100,00.= (cento) in relazione alla gravità del fatto constatato; in caso di recidiva tale penale sarà elevata a 1.000,00 (mille). Il listino dovrà essere esposto in modo ben visibile al pubblico all interno dei locali. In caso di manifestazioni che comportassero un particolare e rilevante impegno di spesa, il Concessionario potrà congruamente aumentare, i prezzi di listino, ovvero riscuotere uno speciale diritto di ingresso; C) Il Concessionario non potrà collocare all esterno del Cinema teatro, per rappresentazioni e spettacoli, insegne luminose che non siano preventivamente autorizzate ed approvate dal proprietario; D) Il Concessionario dovrà costantemente tenere informato il proprietario di ogni fatto o avvenimento di rilievo che si dovesse verificare all interno dei locali; E) Tutte le comunicazioni tra le parti ed in particolare le dichiarazioni di adesione, autorizzazione, approvazione e consenso che il Concessionario dovrà conseguire dal proprietario a tenore della presente concessione contratto, dovranno avvenire esclusivamente per iscritto. ART. 12 Il Concessionario dovrà garantire una programmazione che permetta di definire la sala cinematografica del Cinema Teatro Sociale come sala d essai ai sensi del art. 2, comma 9 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. La perdita di tale riconoscimento sarà motivo di risoluzione del contratto di concessione e comporterà il rimborso da parte del Concessionario degli eventuali danni da ciò derivanti, quali in particolare la revoca e la richiesta di restituzione di contributi da parte della Regione Friuli Venezia Giulia e di altri Enti pubblici.

Nell ambito della programmazione annuale il Concessionario inoltre assicura, accanto alle proiezioni cinematografiche, le ulteriori attività previste dal progetto gestionale, presentato dall aggiudicatario in sede di offerta. In particolare il Concessionario si impegna a mantenere per i quattro anni di gestione (ed eventualmente per i successivi quattro anni) il livello qualitativo e quantitativo di attività descritto dal progetto gestionale per i primi dodici mesi di gestione. Il concessionario assume l obbligo si spendere almeno 10.000 per anno in pubblicità relativa alla programmazione cinematografica attuando tutta l attività informativa o promozionale prevista nel progetto gestionale. ART. 13 Gli spettacoli che il Concessionario andrà a realizzare e quelli che autorizzerà sotto la propria responsabilità dovranno essere di qualità adeguata ed attenersi ai caratteri di civile correttezza e decenza. Vi è il divieto assoluto di filmati o spettacoli pornografici, o comunque contrari alla moralità pubblica. ART. 14 Il Concessionario provvederà all assunzione del personale necessario all assolvimento del servizio, assumendo a suo carico l onere del relativo trattamento economico, sotto l osservanza delle norme in vigore, senza che alcun rapporto di lavoro sorga, né possa sorgere, fra detto personale e il Comune di Gemona del Friuli. Il concessionario risponderà per tutto il personale addetto ai vari esercizi ai sensi dell art. 2049 del C.C. Nel caso in cui, in sede di offerta, il concessionario si sia obbligato ad assumere i dipendenti della precedente gestione, egli dovrà rispettare detto obbligo; in caso di inosservanza si procederà all applicazione della penale di cui al successivo art. 22. Il personale tecnico utilizzato dal concessionario per il funzionamento delle attrezzature deve essere in possesso delle abilitazioni previste dalle vigenti disposizioni di settore.

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati eventualmente al proprio personale o a terze persone, in dipendenza della presente concessione, nell esercizio della propria attività, ad esclusione del periodo massimo di 30 giorni di gestione da parte dell Amministrazione comunale. Il concessionario è tenuto ad osservare ed a far osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso della gestione oggetto della presente concessione contratto, in materia di lavoro, sicurezza, assicurazioni sociali e previdenziali, collocamento ed assunzione obbligatoria, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario deve attuare, nei confronti del proprio personale, occupato nelle prestazioni oggetto della concessione contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di esecuzione delle prestazioni oggetto della presente concessione contratto, alla categoria e nelle località in cui si prestano dette attività, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. Il concessionario si obbliga altresì a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il concessionario anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. Qualora il concessionario sia una cooperativa, che utilizzi per le prestazioni oggetto della presente concessione contratto dei soci lavoratori, si dovranno rispettare le disposizioni di legge vigenti, in particolare per quanto attiene al trattamento economico, previdenziale ed all osservanza di tutti gli altri diritti previsti per i soci lavoratori. Il concessionario adempirà, nei confronti del personale che opererà presso il cinema teatro sociale, nell esecuzione della presente concessione contratto, a tutti gli obblighi

di sicurezza ed igiene del lavoro, previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale che eseguirà le attività in oggetto dovrà essere in regola con la normativa in materia di lavoratori extracomunitari. ART. 15 L ordinaria manutenzione con il contenuto minimo di seguito descritto (gli interventi e le relative spese a carico del concessionario sono contrassegnate dalla lettera C ), atta a garantire la buona conservazione ed il mantenimento in efficienza dei locali, degli arredi, delle attrezzature, del mobilio e degli impianti di cui alla presente concessione contratto è a carico del Concessionario, fatti salvi gli interventi che fanno carico al proprietario (contrassegnati, in corrispondenza delle varie voci, dalla lettera P ). Gli interventi di manutenzione degli impianti tecnologici dovranno essere realizzati dal concessionario, nell osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia, consegnando all Ufficio tecnico manutentivo comunale la eventuale documentazione tecnica degli interventi eseguiti e le relative dichiarazioni di conformità. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO E DEL PROPRIETARIO P = proprietario C = concessionario Legenda IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI Installazione e sostituzione dell impianto di illuminazione P Manutenzione ordinaria dell impianto di illuminazione P Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme P

Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme P Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni P Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni P Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili P Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili P IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA Installazione e sostituzione degli impianti P Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti P Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale P Lettura dei contatori P IMPIANTO ANTINCENDIO Installazione e sostituzione dell impianto P Acquisti degli estintori P Manutenzione ordinaria P Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi P STRUTTURA LOCALE CONCESSO Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico P Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico P Manutenzione straordinaria di tetti P Manutenzione ordinaria dei tetti P Manutenzione straordinaria della rete di fognatura P Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti P Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere P Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni C

Installazione e sostituzione di serrature P Installazione di armadietti per contatori P Installazione attrezzature quali cartelli segnalatori (esclusa segnaletica di sicurezza a carico del P), bidoni, zerbini, tappeti, guide ecc. C Manutenzione ordinaria di attrezzature quali cartelli segnalatori (esclusa segnaletica di sicurezza a carico del Proprietario), bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide, ecc. C PARTI INTERNE LOCALE CONCESSO Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti P Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti C Manutenzione ordinaria infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario P Rifacimento di chiavi C Tinteggiatura di pareti C Sostituzione di vetri C Verniciatura di opere in legno e metallo C Manutenzione ordinaria arredi ed attrezzature C PULIZIA Spese per il personale che effettua la pulizia dei locali concessi, nell osservanza delle disposizioni di cui all art. 14 della presente concessione contratto C Materiale per le pulizie C Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia C Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia C Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie C Pulizia dei contenitori di rifiuti C Acquisto di cestini/contenitori rifiuti (da porre all interno della struttura) C Sacchi per la raccolta dei rifiuti C

SGOMBERO NEVE Spese relative al servizio, compresi i materiali d uso P Nessun lavoro di miglioramento, innovazione o addizione potrà essere eseguito nei locali senza preventiva espressa autorizzazione scritta del proprietario. Le spese relative saranno comunque a carico del Concessionario, il quale non potrà pretendere, alla cessazione contratto, rimborso o indennizzo alcuno, mentre le opere, le addizioni ed i miglioramenti resteranno del Comune di Gemona del Friuli, salvo che, trattandosi di addizioni, sia possibile rimuoverle e il Comune stesso chieda che siano tolte o rimosse a spese del Concessionario. Si precisa che eventuali investimenti effettuati dal concessionario per attrezzature resteranno di proprietà di quest ultimo, fermo restando che anche per essi non potrà essere chiesto alcun rimborso all Amministrazione Comunale. In ogni caso il valore dei miglioramenti e delle addizioni non potrà compensare i deterioramenti e le perdite che si fossero verificati, imputabili al Concessionario e/o ai suoi dipendenti, deterioramenti e danni per i quali il proprietario avrà diritto di rivalersi sulla cauzione, previo provvedimento formale della Giunta Comunale. Resta a carico del Comune la manutenzione straordinaria del Cinema Teatro Sociale; il concessionario è tenuto a segnalare in forma scritta, in proposito, prontamente all Ufficio tecnico manutentivo comunale ogni intervento di manutenzione straordinaria che si renda necessario; a tal fine il Comune si riserva la facoltà di accedere tramite personale proprio e/o personale di imprese autorizzate dal Comune, ai locali dati in concessione in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. ART. 16 Il Proprietario avrà diritto, in qualsiasi momento, di fare eseguire nell immobile i lavori indispensabili ed urgenti che, a suo insindacabile giudizio, ritenesse necessari. Il concessionario non potrà opporsi agli interventi che il Comune

di Gemona del Friuli effettuerà a propria cura e spese, né potrà pretendere alcun indennizzo per l eventuale limitazione o temporanea sospensione dell attività del Cinema Teatro Sociale, in dipendenza dell esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso gli interventi comportino una significativa sospensione dell attività il corrispettivo annuo (risultante a seguito dell aggiudicazione) che il Comune dovrà versare al Concessionario sarà proporzionalmente ridotto rispetto ai giorni di attività effettiva. La sospensione dell attività comporta l interruzione della concessione che avrà comunque una durata di quattro anni eventualmente prorogabili di ulteriori quattro anni, con una conseguente proroga implicita dei termini di scadenza. ART. 17 La Concessione, essendo riservato strettamente al soggetto titolare, è incedibile e intrasmissibile sia per atto tra vivi che mortis causa. Il Concessionario non potrà perciò cedere né subaffittare in tutto o in parte in qualunque forma, la gestione del Cinema Teatro Sociale. Il Concessionario potrà autorizzare sotto la propria responsabilità l utilizzo dei locali del Cinema Teatro a terzi a fronte del solo rimborso delle spese sostenute per tale utilizzo che non dovrà comunque avere carattere commerciale e pregiudicare il livello qualitativo e quantitativo della proposta cinematografica e culturale. Le giornate di tali utilizzo non saranno conteggiate per il raggiungimento del numero di giornate di programmazione dichiarato nella proposta progettuale presentata in sede di partecipazione al bando di gara. Eventuali richieste di utilizzo del Cinema Teatro Sociale presentate da terzi al Concessionario, dovranno essere comunicate ed autorizzate dal Proprietario. ART. 18 Il Concessionario provvederà a proprie spese alla copertura assicurativa contro i danni da incendio e scoppio dell immobile di proprietà del Comune di Gemona del Friuli oggetto del presente contratto, per il valore di mercato dello stesso. Analoga assicurazione contro l incendio dovrà essere stipulata a spese del concessionario a

tutela dei beni mobili, delle attrezzature e degli arredi contenuti all interno del fabbricato in questione. Il Concessionario assume la qualità di custode ai sensi del Codice Civile dell immobile di proprietà comunale oggetto del presente contratto ed assume altresì la custodia delle attrezzature, degli impianti, degli arredi e dei materiali anche di terzi contenuti all interno dell immobile oggetto di concessione o che sono di pertinenza anche esterna dello stesso. Il concessionario è tenuto a salvaguardare la struttura del Cinema Teatro Sociale nel suo complesso, impedendo, con la diligenza del buon padre di famiglia, manomissioni, asporti o danneggiamenti alle attrezzature, arredi, ecc. Il concessionario, inoltre, deve garantire la sorveglianza dell accesso alla struttura nel corso della propria attività, con particolare riguardo al rispetto dei limiti di capienza e alle condizioni di affollamento del locale. ART. 19 Il Concessionario assume la qualifica di datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e succ. mod. ed integrazioni. Il concessionario dovrà, tra l altro, provvedere a proprie spese alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi e del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.) di cui al d.lgs. n. 81/2008. Rimane a carico del Concessionario per la propria attività, il reperimento (con le eventuali spese connesse) dei componenti la relativa Squadra delle emergenze e incendio. ART. 20 Oltre alle attività di cui al presente contratto, il Concessionario dovrà svolgere anche le attività previste dal progetto gestionale presentato in sede di offerta che sarà allegato al presente contratto (con garanzia di svolgimento di minimo duecentocinquanta giornate di proiezione cinematografica all anno o delle ulteriori attività indicate nel progetto gestionale).

Lo smontaggio e il riordino del palco, relativamente alla stagione teatrale comunale, sarà effettuato dall Amministrazione Comunale. ART. 21 I rapporti inerenti all esecuzione del contratto, alla vigilanza ed al controllo dell osservanza degli obblighi in esso stabiliti sono di competenza del Sindaco o da altra persona da questi delegata. L Amministrazione comunale si riserva, tramite i propri uffici, di disporre i controlli opportuni ed impartire eventuali disposizioni necessarie. ART. 22 L Amministrazione Comunale procederà all applicazione a carico del concessionario di penali al verificarsi delle seguenti inadempienze: a) mancata manutenzione dell edificio e delle attrezzature, come specificata nella presente concessione contratto: - per il primo accertamento d intervento non effettuato: fino a 200,00# ; - per ogni successivo accertamento d intervento non effettuato: fino a 300,00 Euro; b) mancata pulizia dell edificio e delle attrezzature: - per il primo accertamento d intervento non effettuato: fino a 100,00# ; - per ogni successivo accertamento d intervento non effettuato: fino a 150,00 Euro; c) mancato utilizzo della struttura da parte del Comune nelle giornate riservate allo stesso per attività d interesse dell Amministrazione Comunale o ad essa riconducibili, per cause imputabili al concessionario: fino a 2.000,00 per ogni giornata di mancato utilizzo; d) mancato utilizzo del cinema teatro da parte dell Amministrazione Comunale per la realizzazione della stagione teatrale per cause imputabili al concessionario: fino a 2.000,00 per ogni giornata di mancato utilizzo; e) mancato svolgimento di una delle attività previste nel progetto gestionale diverse

dal cinema e non derivanti da caso fortuito o forza maggiore: fino a 700,00 per ogni attività; f) mancato rispetto del numero previsto dal progetto gestionale di giornate di proiezione cinematografica all anno: 500,00 per ogni giornata in meno; f) mancata assunzione del/dei dipendente/dipendenti della precedente gestione, nel caso in cui il concessionario si sia assunto detto impegno in sede di offerta, o il licenziamento del dipendente/dei dipendenti di cui sopra, senza sostituzione entro 10 giorni del medesimo/dei medesimi: 5.000,00 a dipendente. L inadempimento all obbligo del Concessionario di mantenere il livello di quantità e qualità esposto nel progetto gestionale nei quattro anni di vigenza del presente contratto, comporta una diffida ad adempiere congiuntamente ad una sanzione di 2.000 Euro. La mancata ottemperanza alla diffida in un termine non inferiore a 15 giorni, comporta la risoluzione del contratto e il relativo risarcimento dei danni. L importo delle penali, entro i limiti sopra indicati, sarà individuato in base all importanza dei singoli inadempimenti, del danno arrecato al normale funzionamento del servizio e all immagine del Comune, del reiterarsi degli inadempimenti. L applicazione delle penali citate avverrà previa contestazione scritta, verso la quale il concessionario avrà la facoltà di chiarire, per iscritto, i motivi dell inadempimento entro sette giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra. Qualora entro tali termini non pervenga alcuna osservazione scritta da parte del concessionario, si procederà all applicazione della relativa penale. L Amministrazione Comunale potrà avvalersi, nell applicazione delle penali in oggetto, sulla cauzione di cui all art. 7 della presente concessione contratto. Nel caso in cui: il concessionario non applichi nei confronti del proprio personale impiegato nelle attività di cui alla presente concessione contratto, il contratto collettivo di riferimento, oppure, nel caso di cooperative che utilizzino per le prestazioni

oggetto della presente concessione contratto dei soci lavoratori, la cooperativa non rispetti le norme vigenti in materia, in particolare per quanto attiene al trattamento economico, previdenziale ed all osservanza di tutti gli altri diritti previsti per i soci lavoratori; sopravvengano per il concessionario le cause di esclusione di cui all art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni; sia intervenuta, nell arco di tre mesi, l irrogazione di tre penalità di cui al presente articolo della concessione contratto; dopo apposita diffida da parte dell Amministrazione Comunale, le inadempienze contestate non siano state eliminate nel termine perentorio in essa fissato; al ricorrere delle previsioni di cui all art. 4 della presente concessione contratto; il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell art. 1456 del codice civile nel momento in cui, con lettera raccomandata, l Amministrazione Comunale comunichi al concessionario di valersi della presente clausola risolutiva. Per ipotesi di inadempimento diverse da quelle di cui sopra l Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto previa diffida a adempiere entro quindici giorni ai sensi dell art. 1454 del codice civile. ART. 23 Alla cessazione del contratto per naturale scadenza o per altre cause, il Concessionario non avrà diritto al alcuna indennità di buona uscita né ad alcun compenso per avviamento commerciale, né verso il Comune, né verso il subentrante ciò atteso che la natura del presente rapporto è di concessione del servizio. ART. 24 Per quanto non specificatamente previsto nel presente contratto, le Parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 25 In caso di controversia riguardante il presente contratto sarà competente il Foro di Udine. ART. 26 Tutte le spese inerenti al presente contratto, ivi compresa l imposta di registro, sono a carico del Concessionario. La Concessione contratto viene registrata in caso d uso. ART. 27 Il Corrispettivo annuo (risultante a seguito dell aggiudicazione) che il Comune dovrà versare al Concessionario e che verrà liquidato entro centoventi giorni della stipula del contratto e poi ogni 12 mesi sino a scadenza del contratto è pari ad..oltre all l.v.a. di legge se dovuta. Il Concessionario rilascerà fattura per l importo di cui sopra. LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO PER IL COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI: IL SINDACO PER IL CONCESSIONARIO SPECIFICA APPROVAZIONE DELLE CLAUSOLE DI CUI ALL ART. 1341 CODICE CIVILE: Il Concessionario dichiara di aver letto e di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti del sopra riportato contratto: ART. 4 ART. 6 - ART. 8 - ART. 11 - ART. 12 ART. 15 - ART. 16 ART. 18 - ART. 19 - ART. 22 ART. 23 - ART. 25. PER IL COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI: PER IL CONCESSIONARIO