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STATUTO ART.1 - DENOMINAZIONE E costituita in Napoli una associazione denominata: ASSOCIAZIONE Un Amore di Famiglia ART. 2 - SEDE L Associazione ha sede in Napoli alla Piazza Portanova, 11. Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali con delibera del Consiglio Direttivo. ART. 3 - OGGETTO SOCIALE L Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge di promuovere iniziative atte a favorire lo scambio di servizi e di attività tra le persone, senza alcuna intermediazione di carattere monetario ed aventi, pertanto, come unità di quantificazione e di misura il tempo impiegatovi, e questo per valorizzare i rapporti umani solidali. Tali prestazioni comunque non dovranno mai poter essere configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo o subordinato. L associazione promuoverà ed effettuerà studi, ricerche ed attività pratiche volte a consentire una più appagante articolazione dei tempi di relazione, di lavoro, di svago e di cura che permetta di migliorare la qualità dei tempi di vita personale e sociale. L associazione potrà collaborare con stato, regioni, province, comuni ed associazioni per incrementare iniziative sociali per l'attuazione dei fini statutari. L associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue finalità di lucro. Il suo scopo principale consiste nello studio, analisi e ricerca nelle attività psicologiche, didattiche, ricreative e culturali e sociali della famiglia ed in particolare dei minori. In particolare l Associazione si propone di intervenire, secondo uno schema puramente esemplificativo e non esaustivo dei campi di applicazione di quanto prefissato, come segue: 1) Sostegno alla famiglia: attività di assistenza educativa è consulenza psicopedagogica alle famiglie e alle istituzioni, soprattutto in relazione ai problemi familiari, all'educazione dei figli, a stati di abbandono, adozioni, tutela e affidamento di minori e alle problematiche dell'affidamento; donne maternità preparazione al parto - mediazione familiare sostegno alla genitorialità consulenza psicologica; 2) Età evolutiva (0-18 anni): attività ludiche, ricreative, laboratori creativi, acquisizione di metodi di studio, consulenza per l' infanzia a rischio disagio sociale dispersione scolastica, consulenza psico-pedagogica; costituzione nidi familiari, nidi d infanzia, scuole per l infanzia materne ed elementari. Seminari e incontri c/o scuole di ogni ordine e grado per esporre tematiche relative al proprio oggetto sociale; 1

3) Giovani (studenti e lavoratori): Attività di orientamento scolastico e professionale; Corsi di preparazione e perfezionamento scolastico, universitario e post-laurea; Corsi di formazione anche in convenzione con enti pubblici (Comuni, Regione, ecc.) Preparazione a tutti i concorsi pubblici e selezioni pubbliche e private. Attività di progettazione, coordinamento e direzione di progetti di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale in ambito ai settori socio-educativo, socio-sanitario, socio-assistenziale, rieducativo, culturale ed aziendale; Costituzione di gruppi di ricerca e di studio: organizzazione di tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, inchieste, seminari e ricerche in collaborazione con organi di stampa e di comunicazione radio televisiva. 4) Studenti universitari: assistenza burocratica presso le Facoltà: Corsi di preparazione agli esami universitari, incontri di formazione e di orientamento durante il percorso universitario, ecc. Consulenza socio-psico-pedagogica. Traduzione di testi in lingua straniera. Ricerche bibliografiche. 5) Impegno Sociale: Attività di consulenza tecnico-scientifica sugli indirizzi e le modalità gestionali proprie nel settore socio-educativo, socio-sanitario, socioassistenziale, rieducativo, culturale e scolastico; Formulazione di progetti che abbiano in considerazione gli stati di disagio ed in particolare dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti ed emarginati sociali. 6) Editoria: Pubblicazione di atti, convegni, seminari, studi e ricerche inerenti all attività dell Associazione con la relativa successiva iscrizione al Tribunale. Per il raggiungimento degli scopi enunciati l Associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali e spontanee dei soci; potrà avvalersi di collaborazioni esterne e di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l attività da essa svolta. L Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. ART. 4 - DURATA La durata dell Associazione viene stabilita a tempo indeterminato. ART. 5 - ASSOCIATI La qualità degli associati non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall atto costitutivo o dallo Statuto. Possono associarsi tutte le persone che: - abbiano raggiunto la maggiore età; 2

- abbiano presentato la domanda di adesione al Presidente dell Associazione; - abbiano avuto parere favorevole dal Consiglio Direttivo; - siano residenti nel territorio italiano; - non si configurino le cause di esclusione di cui all art. 2286 Cod. Civ. I soci si distinguono in: - fondatori; - ordinari; - benemeriti; - temporanei. Sono soci fondatori coloro che risultano dall atto costitutivo e quelli che, per particolari meriti, vengano cooptati all unanimità dai soci fondatori. Sono soci ordinari le persone fisiche che: - abbiano raggiunto la maggiore età; - ne facciano richiesta; - siano presentati ad un socio fondatore ordinario ed abbiano avuto parere favorevole dal Consiglio Direttivo; - abbiano versato la quota di adesione, che ha valore annuale a decorrere dalla data di iscrizione del socio e fino al 31/12 dell anno di iscrizione. - ovvero le persone giuridiche o società di persone che alleghino alla domanda, di cui al punto precedente, copia della delibera del proprio organo di appartenenza che a tanto li autorizza. La qualifica di socio ordinario può essere a tempo indeterminato o relativa ad un periodo di tempo fissato all atto dell adesione. ART. 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE DI UN SOCIO La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi: - decesso; - recesso volontario, da comunicarsi per iscritto tre mesi prima della scadenza dell iscrizione (art. 2285 Cod. Civ.) - esclusione con delibera dell assemblea. L esclusione non può essere deliberata che per gravi motivi; l associato può ricorrere all autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione (art. 2286 Cod. Civ.) - decadenza, nel caso in cui venga a mancare una delle qualifiche per le quali il socio era stato ammesso; - indisciplina o motivi di indegnità da chiunque accertati; - morosità nel pagamento dei contributi associativi. Viene considerato moroso il socio che, dopo essere stato avvertito per iscritto, almeno due volte nel trimestre precedente al termine di scadenza della annualità successiva, di mettersi in regola con il pagamento dei contributi, non vi abbia provveduto. 3

ART. 7 - PATRIMONIO SOCIALE Il patrimonio dell Associazione è costituito : - dal versamento delle quote iniziali; - dal versamento delle quote di ammissione; - dai beni mobili ed immobili, che eventualmente diverranno di proprietà dell associazione; - dai redditi derivanti dal suo patrimonio; - dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività; - da proventi da enti pubblici e privati (enti locali, aziende private, ecc.), sponsor; - da fondi pubblici erogati da Enti territoriali, cittadini, provinciali, regionali, nazionali, europei; - da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi del bilancio; - da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti. ART. 8 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI I contributi associativi si distinguono in ordinari e straordinari. Sono ordinari quelli fissati come contributo di iscrizione annuale. Sono straordinari quelli fissati una tantum. I contributi ordinari e straordinari sono dovuti dai soci ordinari e da e dai fondatori. Il contributo di adesione è fissato anno per anno, con deliberazione dell assemblea. ART. 9 - ASSEMBLEA L assemblea è ordinaria e straordinaria. L assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio per l approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo (Art. 2364 Cod. Civ.).Essa può essere convocata ogni qual volta se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedano, l assemblea può essere convocata con decreto del Presidente del tribunale competente, il quale designa la persona che deve presiederla. L assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio italiano, dall organismo amministrativo, dandone preavviso tramite lettera raccomandata da inviare almeno otto giorni prima della data prefissata per l adunanza. L assemblea straordinaria è convocata, per le deliberazioni di sua competenza, ogni qual volta l Organo Amministrativo lo ritenga opportuno. Hanno diritto di intervenire all assemblea unicamente i soci fondatori ed i soci ordinari, che risultino ammessi dall organo amministrativo a tempo indeterminato. L assemblea è validamente costituita e atta a deliberare con le maggioranze previste dall art. 21 Cod. Civ., sui seguenti argomenti: - approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e destinazione o copertura rispettivamente dell avanzo o del disavanzo di gestione; 4

- nomina dei componenti delle commissioni e dei comitati culturali, previa fissazione del loro numero; - scioglimento dell associazione e devoluzione del patrimonio; - indirizzi e direttive per la gestione ordinaria dell associazione e tutto quanto ad essa demandato per legge o statuto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Per le modifiche del presente statuto occorre una maggioranza pari ai 3/4 degli associati. ART. 10 - PRESIDENZA DELL ASSEMBLEA L assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da una persona designata dall assemblea stessa. Colui che presiede l assemblea: - nomina un segretario; - consta la presenza della maggioranza legale dei soci; - verifica la regolarità di eventuali deleghe e il diritto a intervenire in assemblea. Delle riunioni dell assemblea viene redatto un verbale che, previa lettura ed approvazione, viene firmato dal Presidente e dal segretario. ART. 11 - AMMINISTRAZIONE DELL ASSOCIAZIONE L associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri. La nomina degli amministratori spetta all assemblea, la quale può deliberare anche il rimborso delle spese. Gli amministratori durano un carica tre anni e sono rieleggibili. Ove non vi provveda l assemblea, il Consiglio Direttivo nomina un Presidente e un Vice presidente. Se per qualsiasi causa vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica possono sostituirli con delibera e parere favorevole dell organo di controllo, se esistente. Gli amministratori così nominati restano in carica fino all assemblea successiva. Gli amministratori sono responsabili verso l associazione secondo le norme del mandato. E però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, avendo cognizione dell atto che si stava per compiere, egli non abbia espresso il proprio dissenso. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Esso può tenersi nella sede sociale o in altra sede, purché sia stata data comunicazione della data, dell ora, del luogo e dell ordine del giorno tramite lettera raccomandata spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l adunanza al domicilio di ciascun amministratore e dei membri effettivi dell organo di controllo, se nominati. La convocazione può avvenire anche telegraficamente o con telescritto confermato con un preavviso di almeno trentasei ore. In difetto di tali formalità e termini il Consiglio delibera validamente con la presenza 5

di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell organo di controllo, se nominati. Il Presidente, o chi lo sostituisce in caso di impedimento o assenza, è tenuto ad effettuare la convocazione del Consiglio almeno una volta l anno per redigere il bilancio consuntivo e preventivo e, quando ne sia stata fatta richiesta, da due o più amministratori o da un componente dell organo di controllo, se esistente. ART. 12 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza gli aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio o del Vicepresidente o, in mancanza, del membro più anziano. I verbali delle riunioni, trascritti nell apposito libro sociale a responsabilità degli amministratori, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal segretario. ART. 13 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi ed illimitati poteri per la Amministrazione ordinaria o straordinaria dell Associazione, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato alla competenza dell assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo ha, pertanto, la facoltà di procedere ad acquisti, permute ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, di fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e prestiti, le banche, l Istituto di emissione ed ogni altro ufficio pubblico e privato, di stipulare ed utilizzare aperture di credito e di finanziamento di ogni tipo, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni, rinunzie e restrizioni di ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie esonerando i Conservatori dei registri immobiliari, il direttore del debito pubblico e della cassa depositi e prestiti e di ogni altro ente pubblico o privato ed i suoi funzionari da ogni responsabilità. Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì sulle azioni giudiziarie, anche in sede di cassazione, su compromessi e transazioni. Esso potrà nominare arbitri, amichevoli compositori, procuratori generali e speciali, legali, consulenti e periti, assegnando ad essi, a corrispettivo delle prestazioni, compensi ed emolumenti in quei modi ed a quelle condizioni che reputerà di fissare. ART. 14 - FIRMA SOCIALE E RAPPRESENTANZA La firma sociale e rappresentanza dell associazione spettano al Presidente del Consiglio Direttivo. Esse spettano altresì, nei limiti dei poteri conferiti dal Consiglio Direttivo, agli amministratori che ne siano stati delegati. ART. 15 - COMMISSIONI E COMITATI Le commissioni o comitati sono composti da tre a nove membri effettivi e da due supplenti, eletti anche tra persone estranee all associazione. Essi durano in carica per il 6

periodo stabilito dall assemblea dei soci all atto della nomina; l assemblea nomina altresì il Presidente di detti organi che può determinare anche un emolumento ai componenti. Le commissioni hanno il compito di: - elaborare studi o ricerche di ausilio alle attività su quegli oggetti e con modalità, termine e compensi, che l assemblea reputerà fissare; - svolgere funzioni consultive per l organo amministrativo. ART. 16 - ESERCIZI SOCIALI L esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. ART. 17 - BILANCIO L organo amministrativo provvede, entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio, alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo con il conto economico, correlandolo di una relazione. Le entrate dell associazione sono costituite: - dai versamenti delle quote sociali iniziali; - dai contributi ordinari degli associati; - dai contributi straordinari degli associati. Le uscite dell associazione sono formate: - da quelle per la gestione ordinaria; - da quelle straordinarie, quali, ad esempio, quelle destinate ad incrementare i capitali fissi e le attrezzature. ART. 18 - DESTINAZIONE O COPERTURA DELL AVANZO O DISAVANZO DI GESTIONE. L avanzo di gestione, eventualmente risultante dal bilancio, regolarmente approvato, può essere destinato, su deliberazione dell assemblea: - ad accantonamento in un fondo appositamente creato; - come contributo corrente per gli esercizi successivi; - come premio o borsa di studio per uno o più associati particolarmente meritevoli. Il disavanzo di gestione, eventualmente risultante dal bilancio, può essere coperto, su deliberazione dell assemblea: - mediante nuovi contributi all uopo deliberati; - mediante l utilizzo di fondi precedentemente costituiti. ART. 19 - LIBRI SOCIALI I libri dell Associazione, secondo l attività concreta posta in essere, saranno: - libro degli inventari; - libro giornale; - libro verbali adunanze del Consiglio Direttivo; 7

- libro degli associati; - libro verbali assemblee degli associati; libro verbali organo di controllo (se esistente); - tutti gli altri libri previsti dalla normativa fiscale. I soci hanno diritto di esaminare e chiedere gli estratti del libro degli associati e del libro verbali assemblee degli associati. ART. 20 - CAUSE DI SCIOGLIMENTO Sono considerate cause di scioglimento dell associazione tutte quelle previste dal Codice Civile.(Art. 2448) ART. 21 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE In caso di scioglimento dell associazione l assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà ripartito secondo le indicazioni dell assemblea. Particolari norme di funzionamento o di esecuzione del seguente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborare a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporre all approvazione dell assemblea. Per quanto non è previsto dal presente statuto si rinvia alle norme di legge ed ai principi dell ordinamento giuridico italiano. 8

ARTICOLI DI RIFERIMENTO: ART. 2286 (Esclusione) L esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l interdizione, l inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori. Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società. ART. 2285 (Recesso del socio) Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa. Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi. ART. 2364 (Assemblea ordinaria) L Assemblea ordinaria: 1) approva il bilancio; 2) nomina gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale; 3) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci, se non è stabilito nell atto costitutivo; 4) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci. L assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio sociale. L atto costitutivo può stabilire un termine maggiore, non superiore, in ogni caso, a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono. ART. 27 (Estinzione della persona giuridica) Oltre che per le cause previste nell atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare. L estinzione è dichiarata dall autorità giudiziaria governativa, su istanza di qualunque interessato 9