Regolamento per la formazione continua



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Regolamento per la formazione continua Approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007 e adottato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Udine con delibera del 22 novembre 2007 e modificato con delibere del: 17 dicembre 2010, 16 marzo 2011, 9 marzo 2012, 1 giugno 2012, 15 novembre 2013, 21 febbraio 2014 e 31 luglio 2014. Articolo 1 - Formazione professionale continua. 1. L avvocato iscritto all albo ed il praticante abilitato al patrocinio, dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica hanno l obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale.. 2. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate. 3. L adempimento di tale dovere, con riferimento agli ambiti in cui si comunica di esercitare l attività professionale prevalente, è, altresì, condizione per la spendita deontologicamente corretta, ai sensi dell art. 17 bis del codice deontologico forense, dell indicazione dell attività prevalente in qualsiasi comunicazione diretta al singolo o alla collettività. 3 bis. L attività prevalente di cui all articolo 1.3 si intende riferita a una o più delle seguenti aree: civile, penale, amministrativo e tributario. 3 ter. All interno di ogni area si potrà indicare un attività prevalente anche nelle seguenti sottoaree. Civile: commerciale-fallimentare, famiglia-minori, locazioni, lavoro-previdenza, infortunistica-responsabilità civile, proprietà industriale, comunitario-internazionale; penale: dell economia, dell ambiente, comunitario-internazionale, agrario; amministrativo: contratti pubblici, urbanistica-ambiente, comunitario-internazionale; tributario. 4. Con l espressione formazione professionale continua si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense. Articolo 2 - Durata e contenuto dell obbligo. 1. L obbligo di formazione decorre dal 1 gennaio dell anno solare successivo a quello di iscrizione all albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica, con facoltà dell interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati su base non obbligatoria, ma in conformità alle previsioni del presente regolamento, nel periodo intercorrente fra la data d iscrizione all albo o del rilascio del certificato di compiuta pratica e l inizio dell obbligo formativo. L anno formativo coincide con quello solare. 2. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale. L unità di misura della formazione continua è il credito formativo. 3. Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 90 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4, di cui almeno

n. 20 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo. 4. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, nell ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4, ma almeno n. 15 crediti formativi nel triennio devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia. 5. L iscritto che, dando con qualunque modalità consentita informazione a terzi, intenda fornire le indicazioni di cui al precedente articolo 1, comma 3, dovrà aver conseguito, nel periodo di valutazione che precede l informazione, non meno di 30 crediti formativi nell ambito di esercizio dell attività professionale che intende indicare. Articolo 3 - Eventi formativi 1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di seguito indicati: a) corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione; b) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, istituiti dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell ordine, o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale; c) altri eventi specificamente individuati dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell ordine. 2. La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione, con il limite massimo di n. 24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo. 2 bis. L attribuzione dei crediti sarà comunque subordinata alla partecipazione all intero evento se infragiornaliero o ad almeno una sessione infragiornaliera, se articolato in più sessioni. 2 ter. La determinazione del numero dei crediti attribuiti al singolo evento rientra tra i poteri discrezionali del Consiglio dell Ordine, il quale farà a tal fine riferimento ai criteri indicati dall articolo 3.4, tenendo conto anche dell effettiva durata dell evento. 2 quater. I crediti formativi derivanti dalla partecipazione agli eventi previsti alla lettera a), se effettuata a distanza per eventi di e-learning previamente accreditati dal Consiglio Nazionale Forense con modalità telematiche idonee al controllo della effettiva partecipazione, non potranno comunque assolvere l obbligo formativo in misura superiore al limite massimo di un terzo rispetto al numero minimo di crediti formativi che ogni iscritto dovrà conseguire per ciascun anno. 3. La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) rileva ai fini dell adempimento del dovere di formazione continua, a condizione che essi siano promossi od organizzati dal Consiglio nazionale forense o dai singoli Consigli dell ordine territoriali, o, se organizzati da associazioni forensi, altri Pagina 2 di 9

enti, istituzioni od organismi pubblici o privati, sempre che siano stati preventivamente accreditati, anche sulla base di programmi a durata semestrale o annuale, dal Consiglio nazionale forense o dai singoli Consigli dell ordine territoriali, a seconda della rispettiva competenza. A tal fine: - appartiene alla competenza del Consiglio nazionale forense l accreditamento di eventi da svolgersi all estero, che siano organizzati da organismi stranieri, ovvero - a richiesta dei soggetti organizzatori - quelli che prevedono la ripetizione di identici programmi in più circondari o distretti; - appartiene alla competenza dei singoli Consigli dell ordine territoriali l accreditamento di ogni altro evento, in ragione del suo luogo di svolgimento. 4. L accreditamento viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell evento formativo, nonché gli argomenti trattati. A tal fine gli enti ed associazioni che intendono ottenere l accreditamento preventivo di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio dell ordine locale ovvero al Consiglio nazionale forense, secondo la rispettiva competenza, una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell evento anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento. A tal fine il Consiglio dell ordine o il Consiglio nazionale forense richiedono, ove necessario, informazioni o documentazione e si pronunciano sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro quindici giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione richiesta. In caso di silenzio protratto oltre il trentesimo giorno l accreditamento si intende concesso. Il Consiglio dell ordine competente o il Consiglio nazionale forense potranno accreditare anche eventi non programmati, a richiesta dell interessato e con decisione motivata da assumere entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; in caso di mancata risposta entro il termine indicato, l accreditamento si intenderà concesso. Il Consiglio nazionale forense può stipulare con la Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense e con le Associazioni forensi riconosciute maggiormente rappresentative sul piano nazionale dal Congresso nazionale forense specifici protocolli, applicabili anche in sede locale, allo scopo di semplificare ed accelerare le procedure di accreditamento degli eventi programmati e di quelli ulteriori. 5. Ciascun Consiglio dell ordine dà immediata notizia al Consiglio nazionale forense di tutti gli eventi formativi da esso medesimo organizzati o altrimenti accreditati. Il Consiglio nazionale forense ne cura la pubblicazione nel suo sito Internet per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza anche al fine di permettere la partecipazione a detti eventi di iscritti in albi e registri tenuti da altri Consigli. Pagina 3 di 9

Articolo 4 - Attività formative. 1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate: a) relazione o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell art. 3, ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali; b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate, anche on line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, tesi di dottorato di ricerca su argomenti giuridici, partecipazione continuativa almeno annuale all attività redazionale delle predette riviste; c) contratti o incarichi di insegnamento in materie giuridiche o di assistenza a cattedre e didattica integrativa stipulati con istituti universitari ed enti equiparati, o altri enti pubblici di ricerca giuridica; d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell esame; e) il compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell ambito della propria organizzazione professionale e in tal caso preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio Nazionale Forense o dai Consigli dell Ordine competenti, o altrimenti svolte nell ambito di istituti universitari ed enti equiparati o altri enti pubblici di ricerca giuridica, come dottorati di ricerca, attività di cultori di materie, masters universitari e tesi di dottorato. 2. Il Consiglio dell Ordine attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto conto dell attività svolta e dell impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo di 24 crediti formativi per l attività rientrante in ciascuna delle lettere da a) ad e). 3. I limiti massimi dei crediti riconoscibili per le attività indicate nell articolo 4.1 si intendono riferite al singolo anno. Articolo 5 - Esoneri. 1. Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento. Sono viceversa esonerati dall obbligo di conseguire i crediti formativi in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale tutti i componenti del Consiglio dell Ordine per gli anni in cui, per intero o per un periodo superiore ai sei mesi, abbiano ricoperto tale funzione. 2. Il Consiglio dell Ordine, su domanda dell interessato, può esonerare, anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, l iscritto dallo svolgimento dell attività formativa, nei casi di: a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori; b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali; Pagina 4 di 9

c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell attività professionale o trasferimento di questa all estero; d) altre ipotesi indicate dal Consiglio nazionale forense; e) altre ipotesi che presentino contenuti di particolare gravità e delicatezza valutabili caso per caso dal Consiglio dell Ordine Il Consiglio dell ordine può altresì dispensare dall obbligo formativo, in tutto o in parte, l iscritto che ne faccia domanda e che abbia superato i 40 anni di iscrizione all albo, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda. 3. L esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell impedimento. 4. All esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale. Articolo 6 - Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell obbligo formativo. 1. Ciascun iscritto deve depositare al Consiglio dell ordine al quale è iscritto una sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti, anche mediante autocertificazione. 1. bis. Si considera assolto tale adempimento mediante il corretto inserimento, nella propria area personale del portale dell Ordine, degli eventi e/o delle attività formative svolte nell anno precedente. 1. ter L eventuale debito formativo di un Iscritto al termine di ogni triennio di valutazione, purchè non superiore ad 1/3 del numero minimo dei crediti formativi per esso obbligatori, potrà essere recuperato partecipando ad eventi formativi o svolgendo attività formative entro il primo semestre dell anno successivo. 2. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito. 3. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione. Articolo 7 - Attività del Consiglio dell Ordine. 1. Ciascun Consiglio dell ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull effettivo adempimento dell obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio. 2. In particolare, i Consigli dell ordine, entro il 31 ottobre di ogni anno, predispongono, anche di concerto tra loro, un piano dell offerta formativa che intendono proporre nel corso dell anno successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento. Nel programma Pagina 5 di 9

annuale devono essere previsti eventi formativi aventi ad oggetto la materia deontologica, previdenziale e l ordinamento professionale. 3. I Consigli dell ordine realizzano il programma, anche di concerto con altri Consigli dell ordine o nell ambito delle Unioni distrettuali, ove costituite. Possono realizzarlo anche in collaborazione con Associazioni forensi, o con altri enti che non abbiano fini di lucro, avvalendosi, se lo ritengano opportuno, di apposito ente da essi costituito, partecipato e comunque controllato. Essi favoriscono la formazione gratuita in misura tale da consentire a ciascun iscritto l adempimento dell obbligo formativo, realizzando eventi formativi non onerosi, allo scopo determinando la contribuzione richiesta ai partecipanti col limite massimo del solo recupero delle spese vive sostenute. A tal fine utilizzeranno risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati. I Consigli potranno inoltre organizzare attività formative, unitamente a soggetti, anche se operanti con finalità di lucro, sempre che nessuna utilità, diretta o indiretta, ad essi ne derivi, ulteriore rispetto a quella consistente nell esonero dalle spese di organizzazione degli eventi. 4. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i Consigli dell ordine sono tenuti a comunicare al Consiglio nazionale forense una relazione che illustri il piano dell offerta formativa dell anno solare successivo, ne evidenzi i costi per i partecipanti, segnali i soggetti attuatori e indichi i criteri e le finalità cui il Consiglio si è attenuto nella predisposizione del programma stesso. Se la programmazione sia avvenuta di concerto tra più Consigli, essi potranno inviare un'unica relazione. 5. I Consigli dell ordine, anche in collaborazione con altri Consigli, con associazioni forensi, enti od istituzioni ed altri soggetti, potranno organizzare nel corso dell'anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al precedente art. 3 e dandone comunicazione al Consiglio nazionale forense. Articolo 8 Controlli del Consiglio dell Ordine È onere di ogni iscritto richiedere tempestivamente e comunque entro l anno solare in cui si sono svolti le attività e/o gli eventi formativi, mediante accesso dalla sua area personale del sito dell Ordine (crediti formativi richiesta crediti formativi), l attribuzione dei crediti formativi per gli eventi non organizzati dagli Ordini di Udine, Pordenone e Tolmezzo, anche se in collaborazione con altri Enti e per le attività formative svolte. Ogni iscritto all Ordine dovrà conservare tutti i suoi attestati di partecipazione a ogni evento formativo organizzato da Enti o Ordini diversi da quelli di Udine, Pordenone e Tolmezzo e tutti i documenti comprovanti le attività formative per cui egli abbia richiesto l attribuzione di crediti formativi, e ciò per i tre anni successivi all anno in cui egli abbia formulato la relativa richiesta. Articolo 9 - Attribuzioni del Consiglio nazionale forense. 1. Il Consiglio nazionale forense: Pagina 6 di 9

a) promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, individuandone i nuovi settori di sviluppo. b) valuta le relazioni trasmesse dai Consigli dell ordine a norma del precedente art. 7, anche costituendo apposite Commissioni aperte alla partecipazione di soggetti esterni al Consiglio nazionale forense, esprimendo il proprio parere sull adeguatezza dei piani dell offerta formativa organizzati dai Consigli dell ordine, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l obiettivo di assicurare l effettività e l uniformità della formazione continua. In mancanza di espressione del parere entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle relazioni, il programma formativo si intende approvato. In caso di parere negativo, il Consiglio dell ordine è tenuto, nei trenta giorni successivi, a trasmettere un nuovo programma formativo, che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio nazionale forense. 2. Esso inoltre, anche tramite la Fondazione Scuola Superiore dell Avvocatura, la Fondazione dell Avvocatura Italiana e la Fondazione per l Informatica e l Innovazione Forense: a) favorisce l ampliamento dell offerta formativa, anche organizzando direttamente eventi formativi, se del caso in collaborazione con il C.S.M. b) assiste i Consigli dell ordine nella predisposizione e nell attuazione dei programmi formativi e vigila sull adempimento da parte dei Consigli delle incombenze ad essi affidate. Articolo 10 - Norme di attuazione. Il Consiglio nazionale forense si riserva di emanare le norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente regolamento. Articolo 11 - Entrata in vigore e disciplina transitoria. 1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 settembre 2007. 2. Il primo periodo di valutazione della formazione continua decorre dal 1 gennaio 2008. 2 bis. I crediti acquisiti dagli iscritti a titolo sperimentale durante l intero anno 2007 verranno computati per l anno 2008. 3. Nel primo triennio di valutazione a partire dall entrata in vigore del presente regolamento, i crediti formativi da conseguire sono ridotti a venti per chi abbia compiuto entro il 1 settembre 2007 od abbia a compiere entro il 1 settembre 2008 il quarantesimo anno d iscrizione all albo ed a cinquanta per ogni altro iscritto, col minimo di 9 crediti per il primo anno formativo, di 12 per il secondo e di 18 per il terzo, dei quali in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia almeno 6 crediti nel triennio formativo. 3 bis. Nel secondo triennio di valutazione a partire dall entrata in vigore del presente regolamento, e cioè per il triennio 2011/2013, i crediti formativi da conseguire sono determinati in complessivi settantacinque col minimo di quindici crediti in ciascuno dei primi due anni del triennio; dei settantacinque crediti complessivi almeno quindici nel triennio dovranno Pagina 7 di 9

essere conseguiti in materia di ordinamento forense e/o previdenza e/o deontologia e di questi almeno quattro in ciascuno dei primi due anni del triennio. 3 ter. In attesa dell entrata in vigore del nuovo Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla formazione continua, la riduzione del numero minimo dei crediti formativi prevista al comma 3 bis per gli iscritti soggetti all obbligo formativo viene estesa anche al triennio 2014-2016. 4. L articolo 1, comma 3 del presente regolamento si applica a partire dal 1 settembre 2008. 4 bis. La spendita della qualifica di attività prevalente di cui all articolo 1.3 sarà consentita, senza il raggiungimento dei punteggi previsti dal presente regolamento nelle specifiche aree, con l esclusione delle sottoaree, fino al 31 dicembre 2008. 5. Per il primo triennio di valutazione l iscritto che, dando con qualunque modalità consentita informazione a terzi, intenda fornire le indicazioni di cui all articolo 1, comma 3, dovrà aver conseguito nei 12 mesi precedenti l informazione non meno di 10 crediti formativi nell ambito di esercizio dell attività professionale che intende indicare. 6. L articolo 11.5 si applicherà a partire dal 1 gennaio 2009 e varrà anche per le sottoaree. Articolo 12 Norma di esecuzione. 1. L iscrizione a ogni evento formativo organizzato dagli Ordini di Udine, Pordenone e Tolmezzo, anche se in collaborazione con altri Enti, avverrà esclusivamente mediante accesso, previa autenticazione, di ogni iscritto dalla sua area personale nel sito dell Ordine: www.avvocati.ud.it. 2. Per motivi organizzativi e di sicurezza, le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del numero di iscritti indicato per ogni evento sul predetto portale. Ogni avvocato potrà comunque iscriversi in quota di riserva. Qualora un iscritto annulli la sua prenotazione, al primo iscritto in quota di riserva verrà comunicato con una e-mail il subentro nell iscrizione all evento formativo, con l avviso che, in caso di sua impossibilità a parteciparvi, egli dovrà a sua volta annullare la prenotazione per consentire il subentro dei successivi colleghi in lista d attesa. 3. Il riconoscimento dei partecipanti avverrà all ingresso nella sala mediante il lettore dei loro tesserini elettronici di iscrizione all Ordine, che dovranno portare con sé. Il lettore sarà a disposizione degli Avvocati e dei Praticanti abilitati al Patrocinio a partire da quindici minuti prima dell orario programmato per l inizio dei lavori fino al raggiungimento della capienza della sala e comunque non oltre quindici minuti dopo l orario effettivo di inizio dell evento. Fino all orario di inizio programmato dell evento il lettore riconoscerà solo i tesserini di coloro che hanno ricevuto conferma della prenotazione, per garantire loro il posto. Dopo tale orario, il lettore sarà abilitato a leggere i tesserini dei presenti fino al raggiungimento della capienza consentita e comunque non oltre quindici minuti dopo l orario effettivo di inizio dell evento. Pagina 8 di 9

Al termine di ogni evento formativo ciascun partecipante già identificato in entrata dovrà identificarsi anche in uscita dalla sala mediante una nuova lettura del proprio tesserino di iscrizione all Ordine. I partecipanti non potranno delegare ad altri le operazioni della propria identificazione in entrata e in uscita. 4. I partecipanti a ogni evento formativo, identificati in entrata e in uscita, matureranno il diritto all attribuzione diretta e automatica dei relativi crediti formativi - senza bisogno quindi di farne alcuna richiesta - nella propria area personale del sito www.avvocati.ud.it. Su tale sito ogni iscritto all Ordine potrà verificare la propria situazione formativa accedendo alla propria area personale nella sezione crediti formativi e potrà altresì estrarre gli attestati della sua partecipazione agli eventi formativi organizzati dai predetti Ordini, anche se in collaborazione con altri Enti. 5. La data e l orario di inizio di ogni conferenza o convegno verranno pubblicati con congruo anticipo sul predetto sito. 6. La sessione della mattina dovrà comunque concludersi entro le ore 13,00 e quella del pomeriggio entro le ore 19,00. Dopo tali orari, in caso di prolungamento dell evento, i crediti formativi verranno comunque attribuiti agli aventi diritto come previsto dal comma 4. 7. Il rispetto delle procedure sopra indicate costituisce imprescindibile condizione per il corretto e ottimale funzionamento del sistema, che è concepito per assicurare un utile servizio agli iscritti. Pertanto in caso di mancata cancellazione della prenotazione in tempo utile, all iscritto verrà inviata una prima e-mail con la quale sarà richiamato al rispetto delle procedure di prenotazione, atteso il pregiudizio arrecato ai Colleghi in lista d attesa. In caso di ulteriore inosservanza entro un anno dalla prima inadempienza, all iscritto verrà inviata una seconda e-mail. La mancata cancellazione per la terza volta entro lo stesso anno comporterà nei confronti dell iscritto la disabilitazione del servizio di prenotazione on-line per un periodo di 3 mesi. Pagina 9 di 9