REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA



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Transcript:

REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA Testo coordinato con delibere del Consiglio Comunale - n. 6 del 1.3.1999 - n.31 del 29.3.2000 - n.23 del 25.02.2002 - n. 32 del 26.04.2007 - n. 6 del 12/02/2008 - n. 26 del 22/04/2013 - n. 24 del 8/4/2014

INDICE Art.1 - Oggetto del regolamento. Art.2 - Annullamento e revoca in caso di autoaccertamento. Sospensione. Art.3 - Rinuncia all'imposizione Art.4 - Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento Art.5 - Criteri di priorità e opportunità Art.6 - Organi competenti per l'esercizio di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo in caso di auto accertamento Art.7 - Adempimenti degli uffici Art.8 - Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento Art.9 - Aggiornamento dei valori

Art.1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o dietro iniziativa del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario. Art.2 Annullamento e revoca in caso di autoaccertamento. Sospensione. 1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesta tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'ente, qualora si voglia estinguere totalmente l'effetto. 2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesta tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto. 3. Nel potere di annullamento o di revoca di cui ai commi precedenti deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato; si applicano in materia le disposizioni di cui ai commi 1- quater e 1 - quinquies dell'art.2 - quater del D.L. 30.09.1994. n.564 convertito in L.30.11.1994, n.656 e successive modifiche ed integrazioni. Art.3 Rinuncia all'imposizione 1. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità assoluti, definiti dal rapporto tra l'esiguità delle pretese tributarie ed i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse ovvero sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio. 2. Per i crediti di imposta maturati al 31.12.1997, si applicano le disposizioni enunciate nel D.P.R. n.129 del 16.4.1999. Art.3 bis Definizione dei criteri di economicità assoluti Il criterio di economicità assoluto viene definito: a) in Euro 11 per l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni; b) in Euro 30 per le somme dovute a titolo di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), imposta municipale propria (I.M.U.), TARES Maggiorazione per i servizi indivisibili, TASI (Tributo sui servizi indivisibili) comprensive di sanzioni, interessi e altri accessori - afferente a tutte le fattispecie impositive diverse dalle aree fabbricabili; c) in Euro 77 per per le somme dovute a titolo di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), imposta municipale propria (I.M.U.), TASI (Tributo sui servizi indivisibili) comprensive di sanzioni, interessi e altri accessori - afferente le aree fabbricabili;

d) in Euro 155 in caso di attività contenziosa per la probabilità di soccombenza, derivata dall'analisi delle sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive, e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio. Art.4 Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento 1. L'Amministrazione Comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro: a) errore di persona b) evidente errore logico o di calcolo c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta d) doppia imposizione o tassazione e) mancata considerazione di pagamenti di imposta o di tassa, regolarmente eseguiti f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decorrenza g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolati precedentemente negati h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione Comunale. 2. Non si procede all'annullamento d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune Art.5 Criteri di priorità e opportunità 1. Nell'applicazione della facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso. Art.6 Organi competenti per l'esercizio di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento 1. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta al Responsabile del tributo che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, al Segretario Comunale. Art.7 Adempimenti degli uffici 1. Dell'eventuale annullamento o rinuncia all'imposizione, in caso di autoaccertamento, e data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia

eventualmente pendente il relativo contenzioso nonchè, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, al Responsabile che ha emanato l'atto. Art.8 Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento 1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate all'ufficio Tributi del Comune. 2. Nel caso in cui la richiesta sia inviata ad Ufficio Comunale incompetente, questo è tenuto a trasmetterla all'ufficio Tributi, dandone comunicazione al Contribuente. Art.9 Aggiornamento dei valori 1. I valori di cui al terzo comma dell'art.3 del presente regolamento potranno essere aggiornati annualmente dalla Giunta Comunale sulla base degli indici I.S.T.A.T.