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Transcript:

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300; VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 4, comma 1; VISTA la legge 8 gennaio 2002, n.1 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2001, n.402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario" VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,n.509"; VISTO il D.M. 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie; VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare l art.39, comma 5, così come sostituito dall art.26 della legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 ed, in particolare, l'articolo 46; VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n.17; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241; VISTO il parere espresso dall Osservatorio delle Professioni sanitarie in data 29 aprile 2005; RITENUTA la necessità di definire, per l'anno accademico 2005-2006, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie;

DECRETA: Art.1 1. Per l'anno accademico 2005/2006 l'ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie di cui al D.M. 2 aprile 2001 avviene previo superamento di apposita prova predisposta da ciascuna università sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto. Art.2 1. Possono altresì essere ammessi ai predetti corsi di laurea specialistica, prescindendo dall espletamento della prova di ammissione, e in deroga alla programmazione nazionale dei posti in considerazione del fatto che i soggetti interessati già svolgono funzioni operative: - coloro ai quali sia stato conferito l incarico ai sensi e per gli effetti dell art.7 della legge 10 agosto 2000, n.251, commi 1 e 2, da almeno due anni alla data del presente decreto; - coloro che risultino in possesso del titolo rilasciato dalle Scuole Dirette a Fini Speciali per Dirigenti e Docenti dell'assistenza Infermieristica ai sensi del D.P.R. n.162/1982 e siano titolari, da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in Infermieristica, attribuito con atto formale di data certa; - coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del presente decreto, dell incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea specialistica di interesse. Art.3 1. Transitano altresì nella corrispondente laurea specialistica, con l eventuale riconoscimento dei crediti formativi da parte degli organi accademici, coloro che risultino iscritti alle Scuole Dirette a Fini Speciali per Dirigenti e Docenti di Assistenza Infermieristica. Quanto sopra comporta da parte degli Atenei la corrispondente soppressione dei posti presso le Scuole di provenienza e l applicazione dell art.5, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n.251. Art.4 1. Sono ammessi alla prova di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

diploma di laurea triennale abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse; diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse; titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, di cui alla legge n.42/1999. 2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate su argomenti di: teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse ; logica e cultura generale; regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse e legislazione sanitaria; cultura scientifico-matematica, statistica e informatica; scienze umane e sociali. 3. La prova si svolge presso le sedi universitarie il giorno 28 settembre 2005. Per lo svolgimento è assegnato un tempo di due ore. 4. Sulla base dei programmi di cui all'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti trentadue quesiti per l'argomento di teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse; diciotto quesiti per l'argomento di logica e cultura generale e dieci quesiti per ciascuno dei restanti argomenti. Art.5 1. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, ha a disposizione cento punti dei quali ottanta riservati alla prova scritta e venti ai titoli. 2. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri: a) 1 punto per ogni risposta esatta; - 0,25 punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta non data. 3. In caso di parità di voti prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi ai seguenti argomenti: teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse; logica e cultura generale; regolamentazione

dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria; cultura scientificomatematica, statistica e informatica; scienze umane e sociali. 4. La valutazione dei titoli accademici e professionali, per la classe di laurea specialistica delle scienze infermieristiche e ostetriche avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l accesso così individuato: diploma di laurea triennale abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse punti 7; diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse punti 6; titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, di cui alla legge n.42/1999 punti 5; con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione: - diploma di Scuola Diretta a Fini Speciali in Assistenza Infermieristica ( DAI) di cui al D.P.R. n. 162/82 punti 3; - altri titoli accademici, o formativi di durata non inferiore a sei mesi punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 2 - attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, idoneamente documentate e certificate punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4 5. La valutazione dei titoli accademici e professionali per le classi di laurea specialistica delle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, per le classi di laurea specialistica delle scienze delle professioni sanitarie tecniche e per le classi di laurea specialistica delle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, avverrà sommando il punteggio presentato per l accesso così individuato: diploma di laurea triennale abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse punti 7; diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse punti 6; titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse di cui alla legge n.42/1999 punti 5. con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:

- titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 5; - attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse idoneamente documentate e certificate punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4 - attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, idoneamente documentate e certificate punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4 Art.6 1.1 bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n.241/1990. I medesimi definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei partecipanti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei. Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 20 luglio 2005 Il Ministro F.to Letizia Moratti