COMUNE DI ALBANELLA (Provincia di Salerno) COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Numero 8 Del 15-02-2012 Oggetto: Soppressione Uffici del Giudice di Pace di Roccadaspide - presa d'atto verbale riunione dei Sindaci. L'anno duemiladodici il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 13:30, nella sale delle adunanze. Previa l osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale nelle forme di legge. All appello risultano : CAPEZZUTO GIUSEPPE SINDACO P CAPOZZOLI VITO VICE-SINDACO P MAZZA GIOVANNI ASSESSORE P LANZA FABIO ASSESSORE P SUOZZO CARMELO ASSESSORE P VERNIERI MARIANO ASSESSORE A VERLOTTA GIANCARMINE ASSESSORE P N.ro Assessori presenti n. 6 N.ro Assessori assenti n. 1. Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MONTUORI ANNA MARIA il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Dott. CAPEZZUTO GIUSEPPE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: Con legge 14.09.2011, n. 148 di conversione in legge, con modificazioni del D.L. 13/08/2011, n. 138, sono state adottate misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo nonché delegato il Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli Uffici giudiziari, rinviando ad apposito Decreto Legislativo la revisione delle circoscrizioni giudiziarie Uffici del giudice di Pace- a norma dell art. 1 comma 2; Ai sensi dell art. 1 comma 2 della Legge di cui in esordio, è prevista la possibilità peg li Enti Locali interessati, anche consorziati tra loro, di poter richiedere ed ottenere il mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli Enti medesimi, restando a carico dell amministrazione unicamente la determinazione dell organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva, nonché la formazione del personale amministrativo; Il Comune di Roccadaspide è sede dell Ufficio del Giudice di Pace, oltre che di ex Pretura mandamentale, e che ai sensi della sopra richiamata normativa, detto Ufficio sarà accorpato agli Uffici di Salerno, con gravi ripercussioni per i territori di riferimento dei Comuni di Valle del Calore e degli Alburni, atteso che si aggraverebbe il problema di tutela dei diritti con la perdita di un così importante servizio, che finirebbe per svilire e depotenziare ulteriormente aree territoriali già in condizioni di forte criticità sociale, economica e civile; Preso atto della serietà della problematica evidenziata, l Amministrazione Comunale di Roccadaspide, assolutamente contraria a siffatta ipotesi di soppressione dell ufficio del Giudice di Pace di Roccadaspide, ha convocato per il giorno 18.01.2012 i Sindaci dei Comuni dei comuni interessati, ivi compresi i Sindaci dell Ufficio del Giudice di Pace di S. Angelo a Fasanella, al fine di dare corso alle operazioni riservate dalle Legge n. 148 del 14.09.2011 per il mantenimento del presidio giudiziario di Roccadaspide che, sia per il ruolo di Comune più grande del circondario, sia per il fatto che risulta già sede di Ufficio del Giudice di Pace, oltre che di ex Pretura mandamentale, può continuare a garantire le istanze di giustizio dell intero territorio; A seguito di articolata e proficua discussione, è stato sottoscritto un accordo preventivo, nel quale i Sindaci convenuti dichiarano di volere sottoscrivere apposita convenzione, ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000, al fine di assicurare la conservazione del presidio giudiziario di Roccadaspide, ovvero se necessario, costituire un Consorzio di Comuni ex art. 31 del D. Lgs. 267/2000, al fine di continuare a garantire, in forma associata, il servizio di giustizia per il territorio, demandando al Comune di Roccadaspide, capofila, ogni ulteriore atto consequenziale, ivi compresa la predisposizione di apposita convenzione da sottoscriversi nei termini e modi stabiliti dalla Legge delega summenzionata e dal Decreto Legislativo da adottarsi; Il Sindaco di Sant Angelo a Fasanella, in qualità di Sindaco del Comune sede dell Ufficio del Giudice di Pace, in uno ai Sindaci dei comuni ricadenti nel circondario di detto Ufficio, hanno condiviso l impianto delineato, dichiarando di voler attivare analogo percorso e iter al fine di assicurare il mantenimento dell Ufficio del Giudice di Pace di Sant Angelo a Fasanella, previa convocazione dei Sindaci interessati e solo in caso di non fattibilità dell ipotesi prospettata, danno adesione all ipotesi di accorpamento dall Ufficio del Giudice di Pace di Roccadaspide, condividendo il documento allegato; Dato atto che sono stati formulati i seguenti pareri ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. 267/2000; Parere di regolarità contabile: Parere di regolarità tecnico: Si esprime parere favorevole Il Responsabile del Settore Sig. Bellizio Vincenzo Si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Settore Dr.ssa Marianna Alfano DELIBERA La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto: 1. Di prendere atto del verbale di riunione dei sindaci del giorno 18.01.2012, allegato, con il quale i convenuti e delegati dei Comuni interessati, in uno alla dichiarazione del Sindaco di Sant Angelo a Fasanella sede dell ufficio del Giudice di Pace e dei Sindaci facenti parte del circondario, hanno deliberato di voler sottoscrivere apposita convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000, al fine di assicurare la conservazione del Presidio Giudiziario di Roccadaspide, ovvero, se necessario, costituire un Consorzio di Comuni ex art. 31 del D. Lgs. 267/2000, al fine di continuare a garantire, in forma associata,, il servizio di giustizia sul territorio, demandando al Comune capofila Roccadaspide, ogni ulteriore atto consequenziale, ivi compresa la predisposizione di apposita convenzione da sottoscriversi nei termini e modi stabiliti dalla legge delega summenzionata e dal Decreto legislativo da adottarsi; 2. Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell art.134, c. 4 del D. Lgs. 267/2000;