PROVINCIA DI GORIZIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE SALE PROVINCIALI Approvato con deliberazione consiliare n. 25 dd. 6 giugno 2005 In vigore dal 25 giugno 2005 1
Art. 1 La provincia di Gorizia organizza, incrementa e incoraggia lo sviluppo artisticoculturale della popolazione isontina mediante adeguate iniziative favorendo l attività delle istituzioni culturali locali che perseguono scopi analoghi. Ai fini predetti, le sale del consiglio provinciale, della giunta, della biblioteca, di palazzo Attems e di Borgo Castello possono essere concesse in uso per lo sviluppo di convegni, conferenze, commemorazioni ed altre manifestazioni purché rivestano carattere politico-sociale democratico o artistico culturale, o per conversazioni di natura economica, letteraria ed artistica qualora siano organizzati da Enti pubblici o privati, associazioni e istituzioni locali, società o privati cittadini. Art. 2 Resta stabilito, in via inderogabile, il principio della gratuità dell ingresso alle manifestazioni che si svolgono nelle sale provinciali. Art. 3 La domanda per usufruire delle sale provinciali deve, di norma, essere rivolta alla provincia almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto per la manifestazione ed essere annotata al protocollo generale. Nella domanda deve essere precisato se vi è necessità di utilizzare attrezzature audiovisive provinciali, ad eccezione dei normali strumenti di amplificazione acustica; in tal caso il richiedente, qualora per qualsiasi motivo non sia possibile avvalersi dell ausilio di personale della provincia, si assume le spese di assistenza nei confronti di imprese o società specializzate, autorizzate dalla provincia stessa ad utilizzare le attrezzature. Nella domanda deve essere espressamente dichiarato che la manifestazione non si volge ai fini di lucro. Con la domanda il richiedente riconosce le norme del presente regolamento ed in particolare quanto disposto dagli articoli 6 e 7 con riferimento alla facoltà di revoca della concessione in uso delle sale ed all esonero di ogni responsabilità della provincia. Art. 4 La concessione in uso della sale provinciali è subordinata al preventivo pagamento delle tariffe allegate al presente regolamento. La tariffa è comprensiva della copertura delle spese relative all utilizzo delle strutture provinciali ed agli oneri attinenti al servizio di custodia. 2
Di norma l uso delle sale è consentito durante i giorni feriali, compatibilmente con le esigenze degli uffici e servizi. In caso di più domande di utilizzo delle sale provinciali, la precedenza è data in base alla data di presentazione all ufficio protocollo delle domande, ma si terrà conto anche delle compatibilità con altre iniziative in atto o in programma. Art. 5 Nei casi di concessione del patrocinio da accordarsi esclusivamente per iniziative di alto profilo morale, sociale e umanitario la provincia partecipa all iniziativa o manifestazione e pertanto non viene applicata alcuna tariffa per l uso delle sale provinciali. Art. 6 La concessione per l uso è subordinata ad ogni condizione di cui al presente regolamento ed alle necessità di istituto della provincia. sale. Gli organizzatori non possono spostare arredi ed altri oggetti in dotazione alle E consentito affiggere manifesti, striscioni o altro materiale informativo esclusivamente all interno delle sale e nelle aree di pertinenza, all interno degli ingressi dei palazzi, compatibilmente con gli arredi esistenti e per il solo tempo dello svolgimento delle manifestazioni stesse. Art. 7 Il concessionario è tenuto all immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati alle sale, agli arredi e agli impianti. In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni e all avvio del procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà dell Ente di denuncia all autorità competente. E inoltre a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità dell Ente, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, incluso l Ente stesso, occorsi a causa o in occasione della concessione. Art. 8 La giunta provinciale tenendo presente le funzioni di pubblico servizio dell uso delle sale provvede ai successivi aggiornamenti delle tariffe, la cui riscossione è demandata al servizio di economato. 3
Art. 9 Il presente regolamento si riferisce in particolare alle concessioni in uso della sala del consiglio provinciali, della sala di palazzo Attems e della sala bi borgo Castello, ma possono essere assegnati con le stesse modalità altri locali provinciali eventualmente disponibili. Compatibilmente con le disponibilità delle sale e con le esigenze dei servizi provinciali, i locali sono concessi in uso gratuito ai consiglieri provinciali che ne facciano domanda per attività connesse all esercizio dell attività politica. Per quanto concerne l uso di locali da parte delle organizzazioni sindacali con rappresentanza interne all ente, si fa riferimento alle norme di legge in materia. 4
TARIFFE USO SALE PROVINCIALI SALA CONSIGLIO senza impianto di traduzione SALA CONSIGLIO - con utilizzo impianto di traduzione Fino a 4 ore 400,00 IVA compresa Giornata intera 800,00 IVA compresa SALA GIUNTA Fino a 4 ore 25,00 IVA compresa SALA BIBLIOTECA Fino a 4 ore 15,00 IVA compresa Palazzo ATTEMS Fino a 4 ore 250,00 IVA compresa Giornata intera 500,00 IVA compresa BORGO CASTELLO -MUSEO BORGO CASTELLO Casa MORASSI Se si utilizzano attrezzature (videoproiettore, computer, registrazione) di proprietà della provincia supplemento spesa di Euro 20,00. 5