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DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI - (Titolo VI Testo Unico Bancario - D. Lgs. 385/1993) FOGLIO INFORMATIVO Il presente Foglio Informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. PRESTITI A PRIVATI A TASSO INDICIZZATO PRESTITO ORDINARIO UNIONE DI BANCHE ITALIANE INFORMAZIONI SULLA BANCA Società cooperativa per azioni Sede Legale: Piazza Vittorio Veneto, 8-24122 Bergamo - Sedi Operative: Brescia e Bergamo Tel.: 800.500.200 - Fax: 0302473676 Indirizzo e-mail: servizio.clienti@ubibanca.it - Sito internet: www.ubibanca.it Codice ABI n. 03111.2 Iscritta all'albo delle Banche presso la Banca d'italia al n. 5678 Capogruppo del Gruppo Bancario UNIONE DI BANCHE ITALIANE - Albo dei Gruppi Bancari n. 03111.2 Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. IL PRESTITO PERSONALE A TASSO INDICIZZATO CHE COS'È IL PRESTITO Il prestito personale è un finanziamento a breve/medio termine con il quale una somma viene erogata dalla Banca al Cliente (Debitore) che si impegna a restituirla mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi, secondo un tasso indicizzato. Il prestito può essere assistito da garanzie. IL TIPO DI PRESTITO E I SUOI RISCHI PRESTITO A TASSO INDICIZZATO Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto. Il tasso indicizzato è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate. Tra i principali rischi vanno tenuti presenti: - la possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente previsto; - la variazione del tasso d'interesse, in aumento rispetto al tasso di partenza, in quanto il prestito è a tasso indicizzato, e quindi il conseguente consistente ed imprevedibile aumento dell'importo delle rate. SERVIZI ACCESSORI È prevista la possibilità di acquistare una polizza assicurativa facoltativa con oneri a carico del Cliente, denominata BluCredit One; la polizza, che riunisce garanzie del ramo vita fornite da Aviva Vita S.p.A. e garanzie del ramo danni fornite da CARGEAS Assicurazioni S.p.A., non vendibili singolarmente e combinate in un'unica offerta, interviene con l'estinzione anticipata del debito residuo in caso di eventi definitivi quali la morte o l'invalidità permanente totale da malattia o infortunio, con il pagamento delle rate in scadenza in caso di eventi temporanei quali la perdita d'impiego, l'inabilità temporanea totale al lavoro e il ricovero ospedaliero. La copertura assicurativa prevede il premio unico anticipato (senza possibilità di frazionamento) e finanziato all'interno del prestito. La copertura decorre dalle ore 24 del giorno di perfezionamento del contratto previa sottoscrizione del modulo assicurativo. Decorrenza 01/09/2015 Foglio 06.02.002 Pagina 1 di 7

CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL PRESTITO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) calcolato applicando le condizioni economiche massime riportate nella sezione CONDIZIONI ECONOMICHE del presente Foglio Informativo ad un esempio di operazione tipica media per durata ed importo pari rispettivamente a 48 mesi (pari a 4 anni) e 20.000,00 EUR con rimborso mensile PARAMETRO - EURIBOR (360) a 3 mesi (media mensile - rilevazione mensile) aumentato di uno spread di 7,000 punti percentuali 8,210 % Avvertenza: la misura effettiva del TAEG relativo al prestito che dovesse essere stipulato potrà variare in relazione alla durata, all'ammontare dell'importo erogato, alla periodicità del rimborso ed all'eventuale variazione del tasso. Il presente TAEG ha solo valore indicativo essendo formulato in relazione all'esempio considerato. Il TAEG rappresenta la misura percentuale del costo totale del prestito; esso è comprensivo di tutti gli interessi, i costi, le spese, le commissioni, le imposte che il Cliente è tenuto a pagare. Nel TAEG non sono compresi i costi relativi all'eventuale polizza assicurativa facoltativa, in quanto si assume che non venga abbinata al prestito (in caso di inclusione vedasi di seguito). QUANTO PUÒ COSTARE IL PRESTITO SE SI ADERISCE ALLA POLIZZA FACOLTATIVA PROTOCOLLO D'INTESA 30/11/2013 ABI/ASSOFIN/CONSUMATORI SULLE POLIZZE FACOLTATIVE L'Associazione Italiana del credito al consumo e immobiliare (ASSOFIN), l'associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni dei Consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) hanno sottoscritto il 30/11/2013 un Protocollo d'intesa che prevede una serie di impegni volti a favorire la trasparenza e la libertà di scelta del Consumatore in tema di coperture assicurative facoltative (ramo vita o miste vita/danni) accessorie al prestito. Nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo d'intesa e prendendo come riferimento l'esempio di cui alla precedente sezione QUANTO PUO' COSTARE IL PRESTITO, l'indicatore del costo totale del credito calcolato con le stesse modalità del TAEG includendo anche il costo della polizza assicurativa facoltativa che viene finanziata dalla Banca determinando l'aumento dell'importo erogato, sarebbe pari a: PARAMETRO TAEG INDICATORE DEL COSTO TOTALE DEL CREDITO (*) - EURIBOR (360) a 3 mesi (media mensile - rilevazione mensile) aumentato di uno spread di 7,000 punti percentuali 10,490 % (*) calcolato con le stesse modalità del TAEG Avvertenza: la misura effettiva dell'indicatore DEL COSTO TOTALE DEL CREDITO relativo al prestito che dovesse essere stipulato potrà variare in relazione alla durata, all'ammontare dell'importo erogato, alla periodicità del rimborso ed all'eventuale variazione del tasso. Il presente INDICATORE DEL COSTO TOTALE DEL CREDITO ha solo valore indicativo essendo formulato in relazione all'esempio considerato. Importo erogabile: - minimo - massimo 1.000,00 EUR non predeterminato Durata: - preammortamento facoltativo max. 12 mesi (pari a 1 anno) - prestito (compreso preammortamento): - minima - massima 6 mesi 60 mesi (pari a 5 anni) salvo durate superiori accordabili dalla Banca su richiesta del Cliente in funzione dello scopo del prestito, delle caratteristiche del richiedente, delle garanzie offerte e, comunque, entro una durata di: - prestito (compreso preammortamento) 240 mesi (pari a 20 anni) Decorrenza 01/09/2015 Foglio 06.02.002 Pagina 2 di 7

TASSI Tasso di interesse annuo: - parametro di indicizzazione (I) - ultimo valore assunto tasso indicizzato EURIBOR (360) a 3 mesi (media mensile - rilevazione mensile) -0,027 % (II) - data decorrenza 01/09/2015 - spread max. 7,000 punti percentuali - ammontare del tasso applicato (III) mensile/trimestrale/semestrale/annuale (I) (II) (III) nominale max. 6,973 % effettivo max. 7,2002 % Tasso effettivo calcolato su base mensile Per la determinazione del tasso si veda la voce "Modalità di determinazione del tasso" riportata in questa stessa Sezione del Foglio Informativo. Quotazione rilevata dal Comitato di Gestione dell'euribor (Euribor Panel Steering Commiteé), diffusa sul circuito Reuters alla corrispondente pagina e pubblicata il giorno seguente sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e/o "MF/Milano Finanza". In caso di difformità tra il valore rilevato dal summenzionato Comitato di Gestione ed il valore pubblicato dei quotidiani sopracitati, si dovrà considerare la quotazione rilevata dal Comitato di Gestione. Dato esemplificativo, in base alla somma delle valorizzazioni dei dati di cui sopra. Tasso di interesse di preammortamento Tasso di mora TASSO CLIENTE+SPREAD se previsto preammortamento, corrisponde al tasso di interesse annuo del prestito tasso contrattuale + 2,00 punti percentuali Modalità di determinazione del tasso: - indice EURIBOR (360) a 3 mesi (media mensile - rilevazione mensile): - criterio di indicizzazione il tasso da applicare al prestito viene determinato maggiorando il parametro di indicizzazione dello spread stabilito contrattualmente. Il parametro di indicizzazione è determinato dalla media aritmetica semplice dei valori assunti giornalmente dal parametro di indicizzazione nel mese immediatamente precedente la decorrenza della rata, qualunque sia la periodicità di pagamento delle rate (ad esempio, se la rata decorre a partire dal mese di agosto, indipendentemente dalla sua scadenza che potrebbe essere mensile, trimestrale o altro, si applicherà la media del mese di luglio). - periodicità di revisione il tasso d'interesse indicato in contratto è oggetto di revisione, con la stessa periodicità prevista per le rate di rimborso, il primo giorno del mese. La revisione del tasso ha effetto a partire dalla rata successiva a quella in corso alla data di revisione. SPESE STIPULA DEL CONTRATTO Istruttoria (1) 1,500 % del capitale finanziato min. 30,00 EUR max. 250,00 EUR GESTIONE DEL RAPPORTO Gestione pratica Incasso rata Sospensione pagamento rate Non previsto non prevista 1,50 EUR 1,50 EUR 1,50 EUR non prevista COMUNICAZIONI / INFORMAZIONI E DUPLICATI Comunicazioni di modifiche unilaterali Comunicazioni/Informazioni obbligatorie per Legge - comprese quelle inviate ai Garanti (per ogni documento): 0,00 EUR - spedite per posta ordinaria, se non esenti per Legge 1,11 EUR - inviate per via telematica tramite "Le mie contabili" (2) 0,00 EUR Decorrenza 01/09/2015 Foglio 06.02.002 Pagina 3 di 7

Comunicazioni/Informazioni non obbligatorie per Legge - comprese quelle inviate ai Garanti (per ogni documento): - spedite per posta ordinaria 1,11 EUR - inviate per via telematica tramite "Le mie contabili" (3) 0,00 EUR Comunicazioni/Informazioni ulteriori (o a contenuti ulteriori) o più frequenti rispetto agli obblighi di Legge o trasmesse con strumenti diversi da quelli standard previsti da contratto, se accettati dalla Banca determinazione delle spese al momento della richiesta in base al contenuto della stessa e comunque nei limiti dei costi sostenuti (produzione ed invio) Periodicità addebito spese per produzione ed invio comunicazioni/informazioni Periodicità invio rendiconto e documento di sintesi Per ulteriori spese si vedano i Fogli Informativi di seguito riepilogati: prima rata utile successiva all'invio annuale - Rilascio certificazioni e servizi diversi 22.01.004 http://servizi.lombardasistemiservizi.it/cantieretrasparenza/ubi/ubi_22.01.004.pdf - Rilascio duplicati di operazioni e documenti diversi 22.01.011 ALTRO Spese per variazione piano di ammortamento http://servizi.lombardasistemiservizi.it/cantieretrasparenza/ubi/ubi_22.01.011.pdf EUR 0,00 EUR Spese per riduzione prestito (4) 1,000 % del capitale anticipatamente restituito Penale per estinzione anticipata 1,000 % del capitale anticipatamente restituito PIANO DI AMMORTAMENTO Tipo di ammortamento Tipologia di rata Periodicità delle rate Calcolo degli interessi Valuta per imputazione interessi a debito AL PAGAMENTO DELLA RATA piano alla francese rata costante a parità di tassi, con quote capitale crescenti mensile/trimestrale/semestrale/annuale anno civile data scadenza rata ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE EURIBOR (360) a 3 mesi (media mensile - rilevazione mensile) Data decorrenza Valore 01/09/2015-0,027 % 01/08/2015-0,018 % 01/07/2015-0,014 % CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA Parametro: EURIBOR (360) a 3 mesi (media mensile - rilevazione mensile) Tasso di interesse applicato Durata del prestito (in anni) Importo della rata mensile espresso in euro (capitale 20.000,00 EUR) calcolato utilizzando il tasso in essere al momento della stipula del contratto se il tasso di interesse aumenta di 2 punti percentuali dopo 2 anni (*) se il tasso di interesse diminuisce di 2 punti percentuali dopo 2 anni (*) 6,973 % 4 480,14 498,90 461,82 6,973 % 1 1.731,74 1.750,23 1.713,37 6,973 % 2 896,66 914,89 878,65 6,973 % 5 397,25 416,37 378,66 (*) Il calcolo della variazione della rata dopo due anni si basa sulle seguenti ipotesi: - capitale di riferimento invariato rispetto a quello iniziale; - aumento di 2 punti percentuali del tasso rispetto a quello attuale; - riduzione di 2 punti percentuali del tasso rispetto a quello attuale. Decorrenza 01/09/2015 Foglio 06.02.002 Pagina 4 di 7

TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della Legge sull'usura (Legge n. 108/1996 e successive modifiche ed integrazioni) può essere consultato in Filiale e sul sito internet della Banca www.ubibanca.it. SERVIZI ACCESSORI Spese per assicurazione facoltativa BluCredit One (abbinabile a finanziamenti di importo fino a 105.000,00 euro con durata compresa tra 1 e 10 anni): premio unico comprensivo dei costi delle garanzie vita e danni, calcolato utilizzando la seguente formula: (0,035%+0,0467%)*C*Dm dove: - 0,035% = tasso garanzia TCM - 0,0467% = tasso garanzia ITP-MI, ITT, PI, RO - C = capitale finanziato - Dm = durata in mesi del prestito La polizza BluCredit One è composta dalle seguenti garanzie (non scorporabili e non vendibili singolarmente) che coprono tutta la durata del prestito: - Garanzia Vita: Temporanea Caso Morte (TCM); - Garanzia Danni: Invalidità Totale Permanente da Malattia o Infortunio (ITP-MI), Inabilità Temporanea e Totale al lavoro da Malattia o Infortunio (ITT), Perdita d'impiego (PI), Ricovero Ospedaliero (RO). Le polizze assicurative accessorie al prestito sono facoltative e non indispensabili per ottenere il prestito alle condizioni proposte. Pertanto il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato. Per i contenuti tecnici della polizza facoltativa BluCredit One (con particolare riferimento alle caratteristiche, ai rischi assicurati, ai rischi esclusi e ai limiti di indennizzo), si invita, prima dell'eventuale sottoscrizione, a leggere il relativo Fascicolo Informativo, disponibile presso le Filiali delle Banche Rete del Gruppo UBI Banca e sul sito internet delle Compagnie. ALTRE SPESE DA SOSTENERE IMPOSTE Imposta sostitutiva di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 601/73 (applicata mediante opzione formalizzata per iscritto nel contratto) e successive modifiche ed integrazioni (solo per i prestiti con durata superiore a 18 mesi): - prestito destinato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all'art. 1 della tariffa, parte prima, annessa al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26.4.1986, n.131 ("seconda casa") 2,000 % calcolata sul capitale erogato a carico del Cliente - prestito destinato ad altre finalità 0,250 % calcolata sul capitale erogato a carico del Cliente TEMPI DI EROGAZIONE (salvo il ritardo dovuto a cause non imputabili alla Banca) Durata istruttoria Disponibilità importo 20 giorni max. 1 giorni lavorativi successivi alla data di stipula del contratto ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI ESTINZIONE ANTICIPATA Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il prestito senza preavviso. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto (tutto insieme) prima della scadenza del prestito. Per i prestiti stipulati per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, non è dovuta alcuna penale di estinzione anticipata. PORTABILITA' DEL PRESTITO Nel caso in cui per rimborsare il prestito ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/Intermediario, il Cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad es. commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Decorrenza 01/09/2015 Foglio 06.02.002 Pagina 5 di 7

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro 7 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente ha eseguito il rimborso del prestito e ha adempiuto a tutte le altre richieste della Banca, strumentali all'estinzione del rapporto. RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE Il Cliente può presentare reclami alla Banca: - con lettera semplice, da consegnarsi personalmente presso la Filiale in cui intrattiene il rapporto; - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare a Unione di Banche Italiane - reclami, Via Cefalonia, 74-25124 Brescia (BS); - con posta elettronica, all'indirizzo e-mail reclami@ubibanca.it. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, il Cliente può rivolgersi a: a) l'arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF). Per sapere come rivolgersi all'abf si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere alla Banca; b) all'organismo di mediazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario con sede a Roma,Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. L'Organismo può essere attivato sia dalla Banca che dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Se il Cliente riveste la qualifica di consumatore la mediazione dovrà avere luogo presso la sede dell'organismo più vicina alla residenza o al domicilio del Cliente stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca. Solo qualora nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia non fosse presente un ufficio di mediazione del Conciliatore BancarioFinanziario, la Banca e il Cliente potranno adire un altro mediatore iscritto nel registro degli organismi di mediazione, purché specializzato in materia bancaria e territorialmente competente. Il ricorso preventivo ai suddetti soggetti vale in relazione all'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla Legge per l'esercizio di azioni individuali davanti all'autorità Giudiziaria (art. 5 D. Lgs 28/2010). LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO INFORMATIVO Disponibilità importo Tempo che intercorre tra la stipula e l'effettiva messa a disposizione del Cliente della somma richiesta. Durata istruttoria Tempo che intercorre tra la presentazione completa della documentazione richiesta dalla Banca e la stipula del contratto. Imposta sostitutiva Istruttoria Parametro di indicizzazione Imposta sostitutiva - regime d'imposta agevolativo, previsto dagli artt. 15 e segg. del D.P.R. 601/73 (come da ultimo modificato dall'art. 12, comma 4, del D.L. 145/2013) in alternativa all'applicazione delle imposte ordinarie (imposta di registro, bollo, ipotecaria, catastale e tasse di concessione governativa) a seguito di specifica opzione esercitata per iscritto nell'atto di prestito (solo per prestiti con durata superiore a 18 mesi). L'addebito della corrispondente voce è effettuato al momento dell'erogazione. Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del prestito. Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. Piano di ammortamento Piano di rimborso del prestito con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. Piano di ammortamento "francese" Quota capitale Quota interessi Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Quota della rata costituita dall'importo del prestito restituito. Quota della rata costituita dagli interessi maturati. Decorrenza 01/09/2015 Foglio 06.02.002 Pagina 6 di 7

Rata Pagamento che il Cliente effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi. Rata costante La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del prestito. Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Tasso annuo di mora Tasso annuo effettivo Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Tasso annuo nominale Tasso di interesse di preammortamento Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Tasso di interesse che esprime il rendimento a debito o a credito derivante da una capitalizzazione degli interessi sul capitale con frequenza diversa da quella annuale. Indica il costo totale del prestito su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del prestito alla data di scadenza della prima rata. Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle Finanze come previsto dalla Legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra quelli pubblicati, il TEGM dei prestiti, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il limite ed il tasso medio non sia superiore ad otto punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore. Tasso indicizzato Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento del parametro di indicizzazione specificamente indicato nel contratto di prestito. NOTE (1) Istruttoria: addebitata anche qualora, sia su richiesta del Cliente che su decisione della Banca, non si pervenga al perfezionamento dell'operazione. (2) Comunicazioni telematiche obbligatorie per Legge: funzionalità disponibile a richiesta per i Clienti che aderiscono ai servizi di Internet banking Qui UBI e Qui UBI Affari (gratuito in versione solo informativa). (3) Comunicazioni telematiche non obbligatorie per Legge: funzionalità disponibile a richiesta per i Clienti che aderiscono ai servizi di Internet banking Qui UBI e Qui UBI Affari (gratuito in versione solo informativa). (4) Spese per riduzione prestito: per i prestiti per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, la spesa per la riduzione del prestito è esente. Decorrenza 01/09/2015 Foglio 06.02.002 Pagina 7 di 7