STATUTO DI ENTE NON COMMERCIALE DI TIPO ASSOCIATIVO



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DURATA Articolo 3. convegni, studi, ricerche, sondaggi, occasioni d incontro, manifestazioni pubbliche.

La denominazione dell associazione comprende il nome dei soci fondatori.

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STATUTO DI ENTE NON COMMERCIALE DI TIPO ASSOCIATIVO ART. 1 DENOMINAZIONE - SEDE Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile, e dalle leggi nazionali e regionali in materia di associazionismo è costituita, con sede in Prato, viale della Repubblica 239, un associazione senza scopo di lucro denominata Irenus. L Associazione verrà contraddistinta da un proprio logo. La denominazione, ogni segno distintivo della associazione e ogni comunicazione rivolta al pubblico, dovrà essere accompagnata dall'uso dell'acronimo ONLUS. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad associazioni nazionali e potrà chiedere l'iscrizione negli albi di settore. L Associazione ha durata illimitata. ART. 2 SCOPO L'Associazione è a carattere democratico, non ha alcun fine o scopo di lucro, è aconfessionale, apartitica ed è aperta alla partecipazione di chiunque voglia condividere e perseguire gli obiettivi enunciati nel presente statuto. Intende valorizzare l'associazionismo come espressione d impegno sociale e si propone di operare per la promozione e la tutela della salute nonché il benessere sostenibile delle fascie sociali più bisognose. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma b del D.Lgs. 460/97, l'associazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. ART. 3 ATTIVITA' SOCIALI L'Associazione si propone di: a) organizzare una rete di odontoiatri e di odontotecnici complessivamente in grado di offrire la loro prestazione professionale e tecnica in maniera gratuita al fine di consentire l'accesso alle cure dentarie per le fasce bisognose della popolazione; b) impegnarsi in attività di educazione alla salute della bocca per ogni fascia di età in particolare per i bambini, di sensibilizzazione delle scuole e di ogni organo, ente o istituzione affinché possano essere utili a far crescere la cultura della salute della bocca e della salute in generale; c) organizzare convegni sul tema della salute orale e dentale anche per sensibilizzare l'opinione pubblica e gli enti di rappresentanza sulla necessità che vi abbiano accesso le persone bisognose; d) ricercare fondi pubblici e donazioni da privati;

e) stipulare convenzioni, contratti ed altre forme di rilevanza contrattuale e giuridica con Enti e società pubbliche e/o private, per la organizzazione e la realizzazione di specifici interventi, attività e servizi e quant'altro sia inerente la realizzazione degli scopi sociali; L'associazione ricercherà collaborazioni con organizzazioni che abbiano finalità similari e con enti di assistenza al fine di individuare al meglio le situazioni di bisogno. L'associazione potrà eventualmente svolgere attività connesse e/o accessorie e/o integrative delle attività istituzionali che si svolgono senza alcun fine di lucro. Per l'associazione è espressamente vietato svolgere attività diverse da quelle sopramenzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse, e cio' ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 lettera c) del Dlgs 460/97. ART. 4 SOCI Possono essere soci gli odontoiatri e gli odontotecnici nonché tutti i professionisti, gli enti ed i soggetti privati che condividano gli obbiettivi dell associazione e a qualsiasi titolo collaborino con questa mettendo a disposizione il proprio impegno, con espressa esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa. L ammissione a socio è subordinata all accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. I soci si suddividono nelle seguenti categorie: Soci Fondatori, Soci ordinari, ed hanno tutti uguali diritti. ART. 5 OBBLIGHI DEI SOCI I soci sono tenuti: a) Al pagamento della quota associativa e dei contributi annuali fissati dal Consiglio Direttivo; b) All'osservanza dello Statuto, del codice etico,degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali. c) I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato ai punti a) e/o b), o per l aver arrecato danni morali o materiali all Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona interessata, la quale può chiedere che la decisione sia rimessa all'assemblea dei Soci. La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi: a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell anno; b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l ammissione; c) per delibera di espulsione; d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;

e) per morte. ART. 6 PATRIMONIO SOCIALE Il patrimonio dell Associazione costituisce il fondo comune della stessa ed è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l esercizio dell attività sociale. Le entrate dell associazione sono costituite: - dalla quota di iscrizione da versarsi all atto dell ammissione all associazione nella misura fissata dall assemblea ordinaria; - dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo; - da eventuali contributi straordinari, deliberati dall assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario; - da versamenti volontari degli associati; - da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere; - da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni; - da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge; - da donazioni e lasciti; - da contributi di imprese e privati; - da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie; - da rimborsi derivanti da convenzioni; I contributi ordinari sono dovuti per tutto l anno sociale in corso qualunque sia il momento dell avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l anno sociale in corso. L adesione all associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all atto dell ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E comunque facoltà degli aderenti all associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l ammissione e l iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso.

In caso di scioglimento dell associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte. ART. 7 BILANCIO L esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo con rendiconto di gestione da sottoporre all approvazione dell assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Entro i quindici giorni precedenti la data dell annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all approvazione della stessa assemblea. I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell associazione nei dieci giorni che precedono l assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l esame a tutti quei soci che lo richiedano. ART. 8 DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE All associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L associazione ha l obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili o avanzi di gestione fra soci, anche in modo indiretto. ART. 9 ORGANI SOCIALI: L'ASSEMBLEA DEI SOCI L associazione ha nell assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. Hanno diritto di partecipare all assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Essa approva il bilancio o rendiconto, procede alla nomina del Consiglio Direttivo, delibera sugli oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto, o sottoposti al suo esame dai Consiglieri. L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, deve essere convocata mediante avviso da affiggersi nei locali sociali almeno 8 giorni prima della data fissata per la prima convocazione ovvero con ogni altra forma di informazione ritenuta più idonea, ivi compreso via fax, posta elettronica, etc. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Le Assemblee possono essere convocate dai soci ai sensi dell'art. 20 del C.C. e quando vi sia necessità. ASSEMBLEA ORDINARIA - L'Assemblea in forma Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. ASSEMBLEA STRAORDINARIA - L'Assemblea in forma Straordinaria è richiesta, tra l'altro, per la modifica dello Statuto dell'associazione, ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 (un terzo) del corpo sociale. Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di 3/5 (tre quinti) degli associati presenti o rappresentati. L Assemblea Straordinaria è necessaria anche per lo scioglimento dell associazione, nel qual caso occorre il quorum indicato all art. 12 del presente statuto. PRESIDENZA - L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età ovvero da un socio nominato dall'assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario. ART. 10 ORGANI SOCIALI: IL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri scelti tra gli associati dura in carica per un periodo di cinque anni ed i consiglieri sono sempre rieleggibili. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi

subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un Assemblea straordinaria. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell arco di un anno, viene dichiarato decaduto. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni. Compiti del Consiglio Direttivo sono: convocare l assemblea; predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all assemblea; predisporre gli atti da sottoporre all assemblea; dare esecuzione alle delibere assembleari; nominare il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente e un tesoriere; deliberare sull accettazione o meno di nuovi soci o sull esclusione di soci morosi, inadempienti o giudicati contrari all interesse dell associazione; progettare e promuovere l attività sociale dell associazione in conformità ai principi contemplati dall art. 2 e 3 del presente statuto; riunirsi ogni qualvolta sia necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell associazione; predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all assemblea dei soci per l approvazione. iscrivere l associazione in specifici albi e chiedere l adesione ad altre Associazioni; deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l ordinaria amministrazione; dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo; procedere all inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti; deliberare l accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci; deliberare sull adesione e partecipazione dell associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l attività dell associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci; redigere il regolamento interno ed apportarne le opportune modifiche; procedere a tutti gli adempimenti concernenti l avvio e l interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza. Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta elettronica o sms o whatsapp senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta elettronica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all esterno. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. Il Consiglio Direttivo, nell esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell Associazione. ART. 11 ORGANI SOCIALI: IL PRESIDENTE Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l associazione stessa.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, sovrintende in particolare l attuazione delle deliberazioni dell assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. Il Presidente potrà nominare professionisti esterni incaricati di risolvere questioni di carattere legale, fiscale e commerciale a spese dell Associazione. In caso di sua assenza o impedimento le di lui mansioni spettano al Vice Presidente o ad un Consigliere all'uopo delegato. ART. 12 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE In caso di scioglimento per qualsiasi causa l assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri con delibera che abbia il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall assemblea ad altre associazioni non lucrative con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge e a tal fine dovrà essere sentito l organismo di controllo di cui all art.3 comma 190 della L. n.662/96. ART. 13 RINVIO Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono i regolamenti interni e le norme del Codice Civile, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni, sia Nazionali sia Regionali.