CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO



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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Franchetto, Marotta, Pipitone ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSILIARE DI INCHIESTA 1

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSILIARE DI INCHIESTA R e l a z i o n e: In seguito a ripetute segnalazioni da parte di medici, operatori socio-sanitari e parenti di ospiti che rivelavano nei confronti delle persone ricoverate in alcune Case di riposo della provincia di Verona, ed in particolare nelle strutture convenzionate con l Ulss n.22, un maltrattamento ambientale, dovuto a carenza di organico, inesistenza di procedure di accoglienza, mancanza dell infermiere di notte, carenza di assistenza sanitaria, il sottoscritto consigliere regionale, primo firmatario di questo progetto di legge, presentava alla Giunta Regionale l interrogazione a risposta immediata n. 624 dell Ottava legislatura, chiedendo di far intervenire l Agenzia regionale socio sanitaria del Veneto (Arss), per verificare la situazione. La denuncia veniva circostanziata dall Associazione difesa anziani veneti (Adave) e da uno dei suoi più stretti collaboratori, Giovanni Avanzini, che veniva a sua volta denunciato per calunnia dalla direzione della Casa di riposo di San Pietro in Cariano (Vr). La Giunta nella risposta all atto di sindacato ispettivo (del 17 marzo 2009, con deliberazione n. 60) affermava di non trovare riscontro alla denuncia effettuata, spiegando che l ufficio preposto (cioè l Arss) ha attuato verifiche e controlli tramite i medici coordinatori e gli infermieri che periodicamente visitano ogni singolo Centro di Servizio senza evidenziare particolari situazioni di carenze. Pertanto - prosegue la delibera della Giunta - dalla relazione trasmessa dall Azienda Ulss n. 22 ( la situazione ) appare di buon livello anche in relazione alle numerose opere ed interventi di ristrutturazione eseguiti. Riscontro che però è stato dato dal Tribunale di Verona, che, il 14 marzo 2011, assolvendo Giovanni Avanzini dalla calunnia (perché il fatto non sussiste ), ha invece affermato la negligenza del personale della Casa di riposo di San Pietro in Cariano, confermando i maltrattamenti agli anziani, legati alla carrozzella, impediti nei loro movimenti da cinture di contenzione, lasciati senza assistenza durante i pasti, privi di aiuto quando dovevano andare in bagno. Dalla sentenza del giudice Giuditta Silvestrini risulta che vari fossero i punti della convenzione stipulata dalla casa di riposo mai attuati dopo ben sette anni dalla stipula. Nel caso di specie quindi, la convenzione risultava per la Ulss n.22 un fatto meramente burocratico, privo di importanza, tale è stata la sua disapplicazione. Perché non accadano più episodi del genere, per fare piena luce sulle condizioni in cui versano gli anziani presenti nelle Case di riposo del Veneto e per favorire la massima trasparenza nella qualità dei servizi che vengono offerti alle persone anziane nelle strutture convenzionate si chiede, con questo progetto di legge, l istituzione di una commissione d inchiesta, ai sensi dell articolo 24 dello Statuto, sulla gestione amministrativa delle Case di riposo e sull effettiva attività di vigilanza dell Arss, Agenzia regionale socio sanitaria. 2

Il progetto di legge si compone di 6 articoli, con l articolo 1 si provvede ad istituire la Commissione e ad individuarne i compiti. L articolo 2 prevede e descrive la composizione e la durata della stessa. Gli articoli 3, 4 e 5 disciplinano l acquisizione di documenti, l assunzione di testimonianze ed audizioni e l obbligo del segreto. Infine l articolo 6 prevede l organizzazione e il funzionamento della Commissione, attraverso le risorse ed il personale individuato dall Ufficio di Presidenza. 3

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSILIARE DI INCHIESTA Art. 1 Istituzione e compiti della Commissione 1. Al fine di rassicurare e garantire i cittadini sulla correttezza dell'azione amministrativa della pubblica amministrazione, favorendo la massima trasparenza nella qualità dei servizi che vengono offerti alle persone anziane nelle strutture convenzionate, è istituita, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto della Regione del Veneto, una Commissione consiliare di inchiesta, di seguito denominata "Commissione", sulla gestione amministrativa delle Case di riposo presenti sul territorio veneto e dell organo preposto alla vigilanza, l Agenzia regionale socio sanitaria (Arss). 2. La Commissione ha il compito di acquisire dati e informazioni riguardanti l attività amministrativa delle strutture socio sanitarie denominate Centri di servizio per persone anziane (CSA) o con altra denominazione, cosiddette Case di riposo, con particolare riferimento a: a) procedure di accreditamento e stipulazione delle convenzioni con le Ulss b)controllo della qualità dei servizi c)trasparenza dell attività gestionale d) effettiva attività di vigilanza da parte dell Arss Art. 2 Composizione e durata della Commissione 1. La Commissione è composta da nove consiglieri regionali, cinque di maggioranza e quattro di minoranza, in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi, nominati dal Presidente del Consiglio regionale, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. La Commissione elegge al proprio intemo il Presidente, il Vicepresidente e il segretario secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del Regolamento del Consiglio regionale. 3. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dalla data della sua costituzione; il termine può essere prorogato per una sola volta, per non più di sei mesi, dal Presidente del Consiglio regionale, su motivata richiesta della Commissione stessa. 4. La Commissione, entro dieci giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Consiglio regionale la relazione finale sulle indagini svolte, nella quale deve essere dato atto di eventuali posizioni di minoranza. Art. 3 - Acquisizione di atti e documenti. 1. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti e ne dispone la secretazione. 2. Per i fatti oggetto dell'inchiesta, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, gli amministratori e i dipendenti della Regione e degli enti, aziende e agenzie 4

regionali hanno l'obbligo di rispondere alle richieste della Commissione e di esibire tutti gli atti e i documenti di cui siano in possesso per ragioni d'ufficio, anche in esenzione del segreto d'ufficio. 3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse. Art. 4 - Audizioni e testimonianze 1. Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, la Commissione può procedere all'audizione di amministratori e dipendenti della Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali, nonché di cittadini ed associazioni al fine di acquisire testimonianze utili ai fini dell'inchiesta. 2. Per le audizioni e le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 384 del codice penale. Art. 5 - Obbligo del segreto 1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che concorra a compiere atti di inchiesta, oppure ne venga a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, è obbligata al segreto per quanto riguarda gli atti e documenti di cui all'articolo 3 commi 1 e 3. Art. 6 - Organizzazione dei lavori della Commissione 1. Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno. 2. L Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura il personale, i mezzi, e le strutture necessarie al funzionamento della Commissione. 5