0.742.140.131. Traduzione 1



Documenti analoghi
Convenzione

Visita sanitaria dei viaggiatori e dei loro bagagli

Conchiusa il 16 maggio 1903 Approvata dall Assemblea federale il 16 dicembre Ratificazioni scambiate il 13 gennaio 1904

Convenzione fra la Svizzera e l Austria circa il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze giudiziarie 2

Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1. (Stato 19 luglio 2004)

Convenzione tra la Svizzera e l Italia circa il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie 2

Traduzione 1 Convenzione fra la Svizzera e la Francia per le linee d accesso al Sempione

Convenzione tra la Svizzera e la Svezia circa il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali

Trattato di estradizione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d America. Traduzione 1. (Stato il 16 dicembre 1997)

Convenzione per l esecuzione delle sentenze arbitrali estere 2

Conchiusa il 21 settembre 1959 Approvata dall Assemblea federale il 10 marzo Entrata in vigore il 1 o luglio 1960

Convenzione che regola i rapporti giudiziari in materia civile e commerciale tra la Svizzera e la Turchia

Traduzione 1 Convenzione internazionale fra la Svizzera, la Germania e l Italia concernente la ferrovia del San Gottardo 2

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1

Accordo

Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004)

Convenzione europea sull equivalenza generale dei periodi di studi universitari

Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari.

Traduzione 1 Convenzione tra la Svizzera e l Italia per la congiunzione della ferrovia del Gottardo colle ferrovie italiane a Chiasso e a Pino

Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio 1

I. Trasporti di persone. Traduzione 1 Accordo

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria circa il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze giudiziarie 2

l estradizione reciproca per l uso illecito di materie esplosive (RS ).

Traduzione 1. i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sonosi concertati nelle disposizioni seguenti:

Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione

Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare

Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alla sistemazione idraulica del torrente Breggia al confine italo-svizzero

Decisione n. 1/2009 relativa all inserimento nell allegato 1 di un nuovo capitolo 17 «Ascensori» nonché alla modifica del capitolo 1 «Macchine»

Legge federale sul commercio ambulante. Sezione 1: Oggetto. Sezione 2: Autorizzazione. del 23 marzo 2001 (Stato 1 gennaio 2007)

Scambio di note del 12 settembre 2002/30 aprile 2003

Accordo

Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie. Traduzione 1. (Stato 27 agosto 2002)

fra la Svizzera e l Italia che regola il servizio delle dogane sulla linea del Sempione fra Briga e Domodossola 2

Convenzione

fra la Svizzera e l Italia che regola il servizio delle dogane sulla linea del Sempione fra Briga e Domodossola 2

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli

Traduzione 1. i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sonosi concertati nelle disposizioni seguenti:

Convenzione tra la Svizzera e l Italia concernente la posa di un cavo telegrafico-telefonico nella galleria del Sempione.

Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti amministrativi

Codice penale svizzero e Codice penale militare

Accordo. Traduzione 1

che modifica la Convenzione internazionale del 10 ottobre 1957 concernente la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi di mare

Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Convenzione che estende la competenza delle autorità qualificate a ricevere i riconoscimenti di figli naturali

Legge federale concernente lo sviluppo della rete delle Strade ferrate federali sul territorio ginevrino

Convenzione

Conchiusa il 28 marzo 1958 Approvata dall Assemblea federale il 1 ottobre Entrata in vigore il 1 dicembre 1958

I Protocollo dell Aia 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all equipollenza dei diplomi per l ammissione alle università

Traduzione 1. (Stato 17 dicembre 2002)

Codice penale svizzero e Codice penale militare

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 13 novembre 2001)

Convenzione provvisoria di Commercio tra la Svizzera e la Grecia

Convenzione internazionale concernente l esenzione delle navi-ospedale dalle tasse portuarie

Accordo. Capitolo 1: Campo d applicazione e rispetto del diritto interno. Traduzione 1. (Stato 1 dicembre 2007)

Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative

Convenzione di domicilio tra la Svizzera e la Turchia. Traduzione. (Stato 16 aprile 1932)

Codice penale svizzero

Convenzione tra la Svizzera e la Francia, per la costruzione di una ferrovia da Thonon a Bouveret, passando per San Gingolfo 2

Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio 1

Convenzione tra la Svizzera e l Austria sulla polizia delle epizoozie

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci;

Convenzione tra la Svizzera e la Repubblica del Paraguay sul trasferimento dei condannati

Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni 2 3

Atto aggiuntivo di Monaco

Convenzione internazionale sulla proibizione dell uso del fosforo bianco (giallo) nell industria dei fiammiferi

Decreto del Consiglio federale

Accordo

Accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica libanese concernente la cooperazione per determinate questioni familiari

Accordo tra la Svizzera e l Italia sulla compensazione finanziaria in materia d assicurazione-disoccupazione dei frontalieri

Accordo tra la Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca concernente l assistenza giudiziaria reciproca in materia civile e commerciale 1

Traduzione 1. (Stato 4 ottobre 1967)

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli

Trattato d estradizione fra la Svizzera e la Repubblica Argentina

Convenzione internazionale concernente l esenzione delle navi-ospedale dalle tasse portuarie

Convenzione concernente la trasformazione delle navi di commercio in bastimenti da guerra 2

del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2009)

Traduzione. (Stato 23 gennaio 2018)

Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio 1

Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti amministrativi

Traduzione 1. (Stato 30 aprile 2002)

Scambio di lettere

Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri

Legge federale sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione

Accordo. I. Campo d applicazione e rispetto del diritto interno. Traduzione 1

Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria

Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione

Traduzione 1. nell intento di promuovere e approfondire le relazioni bilaterali, hanno convenuto quanto segue:

I. Procedura d iscrizione nel registro di commercio A. Trasferimento della sede a un luogo scelto nella Svizzera (art. 4 cpv. 1 D)

Transcript:

Traduzione 1 0.742.140.131 Dichiarazione fra la Svizzera e l Italia sul servizio di polizia nelle stazioni internazionali della ferrovia del Gottardo a Chiasso e a Luino 2 Firmata dalla Svizzera l 11 novembre 1884 Firmata dall Italia il 12 gennaio 1885 Ratificazioni scambiate il 14 febbraio 1885 Entrata in vigore il 14 febbraio 1885 Il Consiglio federale svizzero ed il Governo di Sua Maestà il Re d Italia, hanno concordato le seguenti misure destinate ad assicurare l esecuzione dell art. 6 della Convenzione conclusa il 16 febbraio 1881 3 tra la Svizzera e l Italia riguardo al servizio di polizia nelle stazioni internazionali della ferrovia del Gottardo a Chiasso ed a Luino. I. Nessun individuo può essere condotto clandestinamente sul territorio dell altro Stato. Chiunque venga consegnato ufficialmente dalla polizia di uno dei due Stati a quella dell altro, deve essere accompagnato da un ordine di trasporto. Non sono eccettuati da questa regola che i mendicanti appartenenti all altro Stato e che sono arrestati nelle stazioni internazionali o tra queste stazioni e la frontiera. Essi possono essere ricondotti al loro paese senz altra formalità (art. 5 della Conv. del 1881 4 ). II. Allorché in applicazione del Trattato di estradizione, una persona deve essere consegnata dalla Svizzera all Italia o dall Italia alla Svizzera, l autorità di polizia o l autorità giudiziaria che ordina il trasporto, rilascia un ordine di trasporto conforme al modulo A, il quale ordine vien consegnato colla persona trasportata. CS 13 56 1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 2 Questa Dichiarazione è applicabile anche al servizio di polizia nella stazione di Domodossola (art. 11 della conv. del 18 gen. 1906 RS 0.742.140.26). 3 RS 0.742.140.13 4 RS 0.742.140.13 1

0.742.140.131 ferrovie Giusta il Trattato di estradizione 5, ognuno dei due Stati sostiene le spese fatte sul proprio territorio. III. Allorquando si tratta del transito di un individuo accusato o condannato, che, deve in esecuzione della Convenzione d estradizione tra l Italia e la Germania essere consegnato dall Italia alla Germania, si fa uso dei moduli prescritti dalla Dichiarazione 25 luglio 1873 per l ordine di trasporto e per la contabilità delle spese. IV. Per il trasporto, a mezzo della polizia, di tutti gli individui che sono stati espulsi da uno dei due Stati, si fa uso d un ordine di trasporto redatto secondo il modulo B, riportato qui appresso. L ordine di trasporto deve pure essere corredato d una copia autentica del decreto di espulsione. I documenti di legittimazione di cui l individuo espellendo fu trovato in possesso, ovvero che vennero procurati dall autorità locale, sono menzionati nell ordine di trasporto ed uniti al medesimo. In mancanza di documenti di tal natura, si accenna nell ordine di trasporto in qual maniera sia stato accertato il luogo d attinenza che vi è indicato, o altrimenti si accennano le prove in base alle quali è stato ordinato il rinvio. V. Nel caso in cui per una ragione qualunque, un individuo consegnato dall autorità svizzera all autorità italiana o viceversa, per essere trasportato, non venga accettato dagli agenti ai quali deve essere rimesso, l individuo stesso è riconsegnato all autorità confinaria dalla quale emanò l ordine di trasporto, e questa ultima ha l obbligo di ricevere di nuovo l individuo e di indennizzare l altro Stato di tutte le spese di trasporto, andata e ritorno (art. 7 della Conv. 6 ). VI. I motivi pei quali la consegna di un individuo viene rifiutata sono indicati nell ordine di trasporto. VII. Le spese di questi trasporti sono notate nella lista allegata all ordine di trasporto e rimborsate conformemente alle indicazioni di detta lista. 5 [CS 12 146. RS 0.353.1 art. 28 n. I. RU 1967 1202 n. 2] Ora: in applicazione della Conv. europea di estradizione del 13 dic. 1957 (RS 0.353.1). 6 RS 0.742.140.13 2

Stazione internazionali della ferrovia del Gottardo a Chiasso e a Luino. Servizio di polizia Dichiarazione con l Italia 0.742.140.131 Nel caso in cui un individuo trasportato non sia accettato, le spese sono rimborsate immediatamente, all arrivo dell individuo, dall autorità di polizia di frontiera dello Stato al quale l individuo stesso viene rinviato (art. 7 della Conv. D). Allorché il transito di un individuo appartenente ad un altro Stato, viene effettuato, le spese sono liquidate sulla base dei documenti giustificativi presentati in via diplomatica (art. 5 della Conv. e N. IV della presente Dichiarazione). VIII. Il modo di procedere determinato colla presente Dichiarazione è ugualmente applicato per analogia al caso in cui saranno eseguite estradizioni od espulsioni dall uno dei due Stati in confronto dell altro, in altri diversi punti di frontiera che non siano stazioni internazionali della ferrovia. In questi casi, si deve preventivamente dare avviso del prossimo trasporto al capo dell ufficio di polizia di confine vicino. IX. Le presenti disposizioni sono stabilite in forma di dichiarazioni identiche emanate dai rispettivi Governi. Esse entreranno in vigore il giorno nel quale ne avrà luogo lo scambio. Si potrà, allo spirar d ogni anno, proporre che vi siano portate delle modificazioni. Ma esse resteranno in vigore fino a che un accordo non sia intervenuto a riguardo di queste modificazioni, o sino a che non sarà revocata la Convenzione del 16 febbraio 1881 7. Berna, Il novembre 1884. Roma, 12 gennaio 1885. In nome del Consiglio federale svizzero: Il Presidente della Confederazione: Welti Per il Governo di S.M. il Re d Italia: Mancini 7 RS 0.742.140.13 3

0.742.140.131 ferrovie Modulo A Ordine di trasporto Confederazione Svizzera (Denominazione dell autorità, indicazione del luogo, del distretto e del Cantone ove ha sede) ordina: Connotati: Età Statura Corporatura Colorito Capelli Barba Fronte Occhi Naso Bocca Segni particolari: Esente da malattie cutanee e da insetti. Effetti della persona da estradarsi ed altri oggetti che devono eziandio essere consegnati: (Cognome, nome, luogo di nascita e d attinenza della persona da estradarsi) il quale è accusato o condannato da (Denominazione e sede dell autorità italiana che ha rilasciato il mandato di cattura) per reato di (Qualifica del crimine o delitto) e la cui estradizione è stata accordata all Italia dal Consiglio federale svizzero, sarà consegnato all autorità italiana summenzionata Le autorità di polizia sono pregate di eseguire puntualmente il presente ordine di trasporto. Allegati: il mandato di cattura Partenza da li 18 alle ore (Firma e sigillo) Osservazioni particolari: Per esempio riguardo alle precauzioni speciali per il trasporto. 4

Stazione internazionali della ferrovia del Gottardo a Chiasso e a Luino. Servizio di polizia Dichiarazione con l Italia 0.742.140.131 Modulo A Ordine di trasporto Regno d Italia (Denominazione dell autorità, indicazione del luogo e della provincia ove ha sede) ordina: Connotati: Età Statura Corporatura Colorito Capelli Barba Fronte Occhi Naso Bocca Segni particolari: Esente da malattie cutanee e da insetti. Effetti della persona da estradarsi ed altri oggetti che devono eziandio essere consegnati: (Cognome, nome, luogo di nascita e d attinenza della persona da estradarsi) il quale è accusato o condannato da (Denominazione e sede dell autorità svizzera che ha spiccato il mandato di cattura) per reato di (Qualifica del crimine o delitto) e la cui estradizione è stata accordata alla Svizzera dal Reale Governo Italiano, sarà consegnato all autorità italiana summenzionata Le autorità di polizia sono pregate di eseguire puntualmente il presente ordine di trasporto. Allegati: il mandato di cattura Partenza da li 18 alle ore (Firma e sigillo) Osservazioni particolari: Per esempio riguardo alle precauzioni speciali per il trasporto. 5

0.742.140.131 ferrovie Modulo B Ordine di trasporto Confederazione Svizzera (Denominazione dell autorità, indicazione del luogo di sua residenza) ordonne: Signalement: Age Taille Corpulence Teint Cheveux Barbe Front Yeux Nez Bouche Segni particolari: Esente da malattie cutanee e da insetti. Effetti della persona che si fa rimpatriare: Che in esecuzione della sentenza o del mandato emesso dal (Denominazione dell autorità, indicazione del luogo ove essa ha la residenza e data) I nominat (Cognome, nome, luogo e paese d attinenza della persona che si fa rimpatriare) sia per causa d condotto nel suo paese d attinenza e consegnato all autorità di polizia a Le autorità di polizia sono invitate col presente ordine di trasporto a volervi dare puntuale esecuzione. La legittimazione d predett risulta dal documento qui annesso che consiste in * Partenza da li 18 ore (Firma e bollo) Osservazioni particolari: * In mancanza di documenti di legittimazione si farà menzione in qual modo venne accertato il luogo d attinenza, o altrimenti si indicheranno le ragioni sulla base delle quali è stato ordinato il respingimento (vedi cifra IV della dichiarazione). 6

Stazione internazionali della ferrovia del Gottardo a Chiasso e a Luino. Servizio di polizia Dichiarazione con l Italia 0.742.140.131 Ad modulo B Conto delle spese e delle anticipazioni occasionate dal trasporto del nominato da _ Oggetto delle spese e delle anticipazioni Epoche dello sborso Ammontare delle spese e delle anticipazioni Quietanza 7

0.742.140.131 ferrovie Modulo B Ordine di trasporto Regno d Italia (Denominazione dell autorità, indicazione del luogo di sua residenza) ordonne: Signalement: Age Taille Corpulence Teint Cheveux Barbe Front Yeux Nez Bouche Segni particolari: Esente da malattie cutanee e da insetti. Effetti della persona che si fa rimpatriare: Che in esecuzione della sentenza o del mandato emesso dal (Denominazione dell autorità, indicazione del luogo ove essa ha la residenza e data) I nominat (Cognome, nome, luogo e paese d attinenza della persona che si fa rimpatriare) sia per causa d condotto nel suo paese d attinenza e consegnato all autorità di polizia a Le autorità di polizia sono invitate col presente ordine di trasporto a volervi dare puntuale esecuzione. La legittimazione d predett risulta dal documento qui annesso che consiste in * Partenza da li 18 ore (Firma e bollo)... Osservazioni particolari: * In mancanza di documenti di legittimazione si farà menzione in qual modo venne accertato il luogo d attinenza, o altrimenti si indicheranno le ragioni sulla base delle quali è stato ordinato il respingimento (vedi cifra IV della dichiarazione). 8

Stazione internazionali della ferrovia del Gottardo a Chiasso e a Luino. Servizio di polizia Dichiarazione con l Italia 0.742.140.131 Ad modulo B Conto delle spese e delle anticipazioni occasionate dal trasporto del nominato da _ Oggetto delle spese e delle anticipazioni Epoche dello sborso Ammontare delle spese e delle anticipazioni Quietanza 9

0.742.140.131 ferrovie 10