Confronto tra vecchi e nuovi statuti viscom swiss print&communication association Vecchio II. Membri II. Membri Art. 3: Membri attivi Art. 3: Membri attivi 1. Membro attivo dell'associazione può diventare ogni azienda o filiale di azienda, domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, attiva nel settore della comunicazione visiva. 2. Può diventare membro attivo dell Associazione qualsiasi azienda o filiale domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, operante nel settore della comunicazione visiva, ossia in tutti gli ambiti della concezione, progettazione, produzione e distribuzione di informazioni. Commento: Precisazione delle attività
III. RESPONSABILITA' E FINANZIAMENTO III. RESPONSABILITA' E FINANZIAMENTO Art. 9 Responsabilità dell'associazione Art. 9 Responsabilità dell Associazione 1. L'Associazione risponde dei propri impegni unicamente con il patrimonio sociale. Resta esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri. 1. L Associazione risponde dei propri impegni unicamente con il patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità dei membri e dei patrimoni vincolati. Art. 11 Patrimonio vincolato 1. In aggiunta al patrimonio sociale, l Associazione può tenere valori patrimoniali come patrimonio vincolato. 2. Il patrimonio vincolato è amministrato dall Associazione ed è esposto separatamente nei conti dell Associazione. 3. Il patrimonio vincolato è destinato unicamente a finanziare lo scopo previsto. 4. Le persone aventi diritto indicate nel regolamento prendono autonomamente le decisioni sull impiego del patrimonio vincolato. 5. Un regolamento disciplina i dettagli. Commento: I patrimoni vincolati non sono di responsabilità dell associazione (Art. 9). Descrizione dei patrimoni vincolati e gestione die patrimoni vincolati (Art. 11).
IV. ORGANI DELL ASSOCIAZIONE IV. ORGANI DELL ASSOCIAZIONE Art. 11 Organi Art. 12 Organi 1. Gli organi dell'associazione sono: a) l'assemblea dei delegati; b) il Comitato centrale c) Organo di revisione. 2. Tutti gli organi, ad eccezione dell ufficio di revisione che viene nominato annualmente, vengono nominati per un periodo di tre anni. Eventuali nomine sostitutive sono valide per la durata del restante mandato. Il regolamento votazioni ed elezioni stabilisce i dettagli 1 Gli organi dell Associazione sono: a) l assemblea dei delegati; b) l assemblea delle sottoassociazioni; c) i comitati delle sottoassociazioni; d) il comitato centrale; e) l ufficio di revisione. 2. Ad eccezione dell ufficio di revisione che viene nominato annualmente e delle assemblee delle sottoassociazioni che non vengono elette, tutti gli organi vengono eletti per un periodo di tre anni. In caso di elezioni suppletive a mandato in corso, la persona eletta entra in carica nel mandato corrente. Il regolamento in materia di votazioni ed elezioni disciplina i dettagli. Commento: Le assemblee e i comitati delle sottoassociazioni sono nuovi organi dell associazione.
V. ASSEMBLEA DEI DELEGATI V. ASSEMBLEA DEI DELEGATI Art. 13 Composizione Art. 14 Composizione 2 La composizione dell assemblea dei delegati tiene conto della rappresentanza di tutte le regioni e aree linguistiche del Paese. Art. 14 Elezioni Art. 15 Elezioni 1. Le Sezioni e le commissioni eleggono i propri delegati. 1. I membri eleggono i loro delegati scegliendo tra le proprie fila in occasione dell assemblea della sottoassociazione.. Art. 17 Proposte Art. 18 Proposte 1. Tutti coloro che sono autorizzati a convocare l'assemblea dei delegati possono promuovere una proposta. 2. Tutte le persone autorizzate a convocare un assemblea dei delegati possono presentare proposte a tale assemblea. Le proposte devono essere inserite nell ordine del giorno. Art. 18 Competenze Art. 19 Competenze 1. L'Assemblea dei delegati ha le seguenti competenze: a) decide la modifica degli statuti; b) approva i conti annuali dandone scarico al Comitato centrale, e stabilisce l'ammontare della quota annuale. e) elegge - il presidente e il vice-presidente - i rimanenti membri del comitato centrale - l organo di revisione - nomina i membri onorari 2. L assemblea dei delegati ha la competenza di: a) decidere sugli statuti; b) decidere sui regolamenti; e) eleggere: - il presidente del comitato centrale; - i membri del comitato centrale che non vi siedono d ufficio; - l ufficio di revisione; - i membri onorari; Commento: Garantire la distribuzione regionale dei delegati (Art. 14) e elezione tramite le sottoassociazioni (Art. 15). L assemblea dei delegati decide sui regolamenti (Art. 19).
VI. SOTTOASSOCIAZIONI Articolo 20 1. L Associazione si suddivide in quattro sottoassociazioni: la sottoassociazione viscom Svizzera centrale, la sottoassociazione viscom Svizzera orientale, la sottoassociazione viscom Ticino e la sottoassociazione viscom Svizzera occidentale. 2. Ogni membro dell Associazione è assegnato a una sottoassociazione in base a dove ha la sua sede. L Associazione comunica immediatamente alle sottoassociazioni i cambiamenti riguardanti le affiliazioni. 3. Ogni sottoassociazione è composta da un assemblea e da un comitato. Entrambi sono organi dell Associazione. Articolo 21 1. Le sottoassociazioni svolgono i compiti affidati loro dall Associazione o che non rientrano nel suo ambito di competenza, ne sostengono e ne promuovono gli intenti. 2. I compiti affidati loro dall Associazione sono: a. lo svolgimento di votazioni ed elezioni conformemente all articolo 15 numero 1 e all articolo 28 degli statuti dell Associazione; b. la formazione di opinioni all attenzione degli organi dell Associazione; c. la messa a disposizione di propri rappresentanti nelle commissioni tecniche e nei gruppi di lavoro dell Associazione. 3. I compiti che rientrano nel loro ambito di competenza sono: a. l elezione del comitato e del presidente della sottoassociazione; b. il mantenimento di rapporti con organizzazioni locali; c. la tutela degli interessi del settore dinanzi al grande pubblico e alle autorità locali e cantonali; d. la promozione dello scambio di esperienze e della collegialità tra membri; e. il sostegno alla formazione di base e al perfezionamento professionale.
Articolo 22 Un regolamento disciplina i dettagli. Commento: Definizione delle sottoassociazioni (Art. 20), i compiti e competenze (Art. 21).
VII. COMITATO CENTRALE VII. COMITATO CENTRALE Art. 19 Composizione Art. 23 Composizione 1. Il comitato centrale è composto dal presidente, dal vice-presidente, dai presidenti delle commissioni direttive (Politica padronale, formazione, finanze), dal massimo 7 Presidenti sezionali, dai presidenti e dai vice Presidenti delle commissioni tecniche. 1. Il comitato centrale è composto dal suo presidente, dai presidenti delle sottoassociazioni e da altri due membri. Art. 20 Elezioni Art. 24 Elezioni 1. Il presidente, il vice-presidente, ed i presidenti delle commissioni direttive sono eletti dall'assemblea dei delegati per un periodo di tre anni. 2. L'Assemblea dei delegati elegge su proposta delle commissioni e delle Sezioni i Presidenti delle Sezioni, il Presidente e il Vicepresidente della commissione tecnica quali membri del comitato centrale per una durata di 3 anni. 1. A meno che non siano presidenti delle sottoassociazioni e siedano quindi d ufficio nel comitato centrale, il presidente e gli altri membri di quest ultimo vengono eletti dall assemblea dei delegati per un mandato di tre anni. 2. Il comitato centrale elegge un suo membro alla vicepresidenza. Art. 21 Convocazione e delibera Art. 25 Convocazione e delibere 1. Il Comitato centrale viene convocato dal Presidente ogni qualvolta che i lavori dell associazione lo esigono. Esso può essere inoltre convocato su richiesta scritta di cinque dei suoi membri. 2. Il Comitato centrale può deliberare d'urgenza su oggetti di competenza dell'assemblea dei delegati, solo se è indispensabile nell'interesse dell'associazione. Le decisioni devono in seguito essere sottoposte per ratifica alla successiva Assemblea dei delegati. 1. Il comitato centrale viene convocato dal suo presidente ogni volta che gli affari dell Associazione lo richiedono. La convocazione può inoltre avvenire su richiesta scritta di cinque membri del comitato centrale. 2. Il comitato centrale è atto a deliberare se è presente almeno la metà dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto presenti e rappresentati. In caso di parità decide il voto del presidente. Commento: Composizione del comitato centrale (Art. 23). Elezione del vice-presidente tramite il Comitato centrale (Art. 24). Precisazione delle delibere (Art. 25).
Art. 22 Compiti e competenze Art. 26 Competenze e compiti 1. Al comitato centrale compete in particolare: a) l elezione del vicepresidente del comitato centrale. 3. Il Comitato centrale prende le proprie decisioni sulle basi delle proposte presentate dalle Commissioni direttive, dai gruppi di lavoro o di progetto, e prende la decisione sulla base delle loro conclusioni. 3. cancellato Art. 23 Le Commissioni direttive Art. 23 Le Commissioni direttive - cancellato 1. A sostegno del Comitato centrale nella direzione dell'associazione vi sono le seguenti commissioni direttive: a) politica padronale b) formazione c) finanze d) Commissione tecnica 2. I presidenti delle Commissioni direttive sono membri del comitato centrale. 3. La Commissione delle finanze allestisce all attenzione del comitato centrale il rapporto di revisione. 4. Il Comitato centrale può determinare altre commissioni. Commento: Abolizione delle commissioni direttive.
VIII. STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE VIII. STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE - cancellate Art. 25 Sezioni 1. All'interno dell'associazione vi sono diverse Sezioni. 2. Ogni membro dell'associazione è, a seconda della sua sede, membro di una sezione. Art. 26 Compiti 1. Le Sezioni adempiono ai seguenti compiti: a) eleggono i loro rappresentanti in seno all'assemblea dei delegati come predisposto dal regolamento. Il presidente della Sezione è delegato d'ufficio. b) organizzano le votazioni c) curano la collegialità e attivano lo scambio di esperienze tra gli associati. d) curano i contatti con i Cantoni ed altre associazioni. 2. Le sezioni stabiliscono l ammontare della quota annuale per finanziare le loro attività. Commento: Abolizione delle sezioni.