R.D.L. 8 dicembre 1927, n. 2258. (1) (2) (3) Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. (G.U. 14 dicembre 1927, n. 288).



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R.D.L. 8 dicembre 1927, n. 2258. (1) (2) (3) Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. (G.U. 14 dicembre 1927, n. 288). (1) Conv. in legge dalla L. 6 dicembre 1928, n. 3474. (2) si veda però art 73 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e relativa nota (G.U. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.) (3) Il decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 179 recante Disposizioni legislative statali anteriori al 1 gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ha espressamente mantenuto in vita il R.D. n. 2258 del 1927, con riferimento agli art. 1; art. 3 comma 2; artt. 4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15. Art. 1. I servizi dei monopoli di produzione, importazione e vendita dei sali e tabacchi, la produzione e vendita del chinino di Stato sono esercitati mediante la speciale Amministrazione dei monopoli di Stato Art. 2. [Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per le finanze ed è composto dai seguenti membri: a) il Sottosegretario di Stato per le finanze; b) un consigliere di Stato; c) il ragioniere generale dello Stato od un suo delegato; d) un avvocato dello Stato di grado non inferiore al 4 ; e) il direttore generale dei Monopoli di Stato; f) un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; g) il vice direttore generale dei Monopoli di Stato; h) i direttori centrali dei Monopoli di Stato; i) tre membri scelti tra persone di comprovata competenza, anche estranee all'amministrazione finanziaria; 1. l) tre rappresentanti del personale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato designati dal Ministro per le finanze su proposta delle associazioni sindacali del personale stesso, fatta in numero triplo a quello dei consiglieri da nominare. Anche per la nomina di questi ultimi saranno osservate le stesse modalità di cui all'art. 1 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e sarà tenuto conto della rappresentatività dei sindacati stessi. In caso di assenza del Ministro per le finanze, la presidenza del Consiglio di amministrazione è assunta dal Sottosegretario di Stato.

Il segretario del Consiglio di amministrazione è scelto tra i funzionari dei servizi dei Monopoli di Stato. Con decreto del Ministro per le finanze, di intesa con il Ministro per il tesoro, sono stabiliti gli assegni e le indennità da corrispondere ai componenti del Consiglio di amministrazione, al direttore generale ed al vice-direttore generale] (4). (4) Articolo abrogato dall'art. 21, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107; si veda anche nota 3. Art. 3. [In tutti i casi, per i quali è prescritto dalle disposizioni contenute nel titolo 1 della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato il parere del Consiglio di Stato, questo, ad ogni effetto, è sostituito dal parere del Consiglio di amministrazione]. (5) Le disposizioni sul riscontro effettivo di cui alla legge 11 luglio 1897, n. 256 non si applicano ai magazzini ed ai depositi di materie e merci dell'amministrazione autonoma. (5) Comma abrogato dall'art. 21, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107; si veda anche nota 3. Art. 4. Le entrate dell'amministrazione dei monopoli di Stato sono di due specie: entrate fiscali, rappresentate dall'imposta sul consumo dei sali e dei tabacchi; entrate di natura industriale e commerciale. La quota percentuale dei proventi lordi dei singoli monopoli da considerarsi come entrata fiscale è determinata con la legge di bilancio. Le entrate sono versate nella Tesoreria dello Stato e vengono imputate al competente capitolo del bilancio dell'entrata dello Stato per la parte fiscale ed al bilancio speciale dell'azienda per la parte di natura industriale e commerciale. Gli utili industriali sono devoluti al Tesoro dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario. Art. 5. La Tesoreria centrale al principio di ogni esercizio finanziario è autorizzata a concedere per il finanziamento delle aziende dei monopoli di Stato un'apertura di credito in conto corrente fino a concorrenza di un quarto dell'ammontare complessivo delle somme stanziate sul bilancio della spesa dell'amministrazione autonoma per l'esercizio stesso. In caso di necessità urgente tale limite potrà essere superato previa autorizzazione di volta in volta del Ministro per le finanze.

Su tale conto corrente sono versate le entrate di cui al n. 2 dell'articolo precedente. Art. 6. La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate, fa il riscontro consuntivo delle spese dell'amministrazione autonoma ed ha il diritto di richiedere e ricevere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese. Le attribuzioni della Corte dei conti si esercitano per mezzo di un ufficio speciale da istituirsi presso la Direzione generale con personale già appartenente alla Corte stessa. Il riscontro su tutti gli atti dell'amministrazione dei monopoli industriali per il periodo anteriore all'entrata in vigore del presente decreto sarà esercitato dalla Corte dei conti in sede preventiva, nei modi consueti, anche se la data del provvedimento sia posteriore all'entrata in vigore del decreto stesso. Art. 7. Presso l'amministrazione dei monopoli di Stato ed alla dipendenza diretta del direttore generale è costituito un ufficio centrale di ragioneria con personale distaccato dai ruoli organici delle ragionerie centrali, al quale possono essere aggregati funzionari dei ruoli di cui al numero 1 del successivo art. 14. La spesa relativa al personale distaccato sarà rimborsata al Tesoro sul bilancio dell'amministrazione autonoma. Art. 8. Le consultazioni legali, la rappresentanza e la difesa di tutte le vertenze che interessano l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato restano affidate alla Regia avvocatura erariale [ora Avvocatura dello Stato]. Resta altresì applicabile per gli impiegati ed agenti dell'amministrazione stessa il disposto dell'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2828. Art. 9. Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese dell'amministrazione dei monopoli di Stato è presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Il conto consuntivo è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato. Sarà unito un conto consuntivo ed un conto economico per ciascuna delle aziende ed un riassunto per tutta l'amministrazione.

Art. 10. Per ciascuna Azienda dei monopoli di Stato è istituito un fondo di riserva per le spese impreviste, formato con assegnazioni da farsi nei singoli esercizi in ragione dell'1 per cento dei prodotti di carattere industriale e commerciale propri delle Aziende stesse. Le somme relative saranno passate in apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale. Le assegnazioni cessano quando il fondo abbia raggiunto L. 50.000.000 per l'azienda tabacchi, L. 3.000.000 per quella delle saline, e lire 1.000.000 per quella del chinino di Stato, salvo a reintegrarlo con successive assegnazioni, allorché le somme accumulate siano divenute inferiori alle cifre predette. Il prelevamento di somme al fondo di riserva e la loro iscrizione ai rispettivi capitoli di bilancio o ad un capitolo nuovo sono fatti per decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze. I decreti suddetti sono comunicati al Parlamento col conto consuntivo. Art. 11. [Le attribuzioni riservate dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, al Consiglio di amministrazione costituito ai sensi dell'art. 11 del decreto medesimo, sono esercitate dal Consiglio di amministrazione di cui all'art. 2 del presente decreto. La Commissione di disciplina dell'amministrazione autonoma è costituita di tre funzionari scelti tra il personale direttivo dell'amministrazione stessa, di cui uno avente grado non inferiore al 5 che la presiede, e di due rappresentanti sindacali. Un impiegato dell'amministrazione autonoma di grado non inferiore al 9 disimpegna le funzioni di segretario. Per il funzionamento, le attribuzioni e la procedura di detta Commissione si osservano le norme stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960] (6) (6) Articolo abrogato dall'art. 21, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107; si veda anche nota 3. Art. 12. L'Amministrazione dei monopoli di Stato continuerà ad esercitare, sino a quando non sia diversamente provveduto, i servizi del lotto, delle imposte di fabbricazione sui fiammiferi e sulle cartine per sigarette e del monopolio di importazione e vendita degli accenditori automatici e delle pietrine focaie, valendosi di personale dei ruoli del Ministero e delle Intendenze ed occorrendo di quello dei ruoli di cui al n. 1 del successivo art. 14.

Art. 13. All'Amministrazione dei monopoli di Stato è demandata la definizione amministrativa dei reati, non colpiti da pena corporale, previsti dalla legge sulla privativa del sale e dei tabacchi sul lotto, sulle imposte di fabbricazione dei fiammiferi e delle cartine e tubetti per sigarette, sul monopolio di importazione e vendita degli apparecchi di accensione e delle pietrine focaie. Il Ministro per le finanze emanerà le norme per l'attuazione della presente disposizione. Art. 14. Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno determinate le attribuzioni del direttore generale, le facoltà dell'amministrazione autonoma in materia di lavori, forniture, coltivazioni, acquisti ed alienazioni patrimoniali, anche in deroga alle disposizioni legislative in vigore, e quanto altro occorra per l'attuazione del presente decreto. Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto, anche in deroga alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti: a stabilire i nuovi ruoli speciali del personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli, col relativo trattamento economico, le norme per il collocamento, le ammissioni, le promozioni nei ruoli stessi, i trasferimenti di ruolo ed ogni altra norma eventualmente occorrente, in materia di personale, per assicurare il funzionamento dei servizi; a determinare, sentito il Consiglio di amministrazione, l'ordinamento centrale e periferico dei servizi dell'amministrazione e le attribuzioni ed il funzionamento dei vari organi ivi compresa la ragioneria centrale di cui all'art. 7 del presente decreto; ad emanare le norme per la costituzione ed il funzionamento del conto corrente di cui all'art. 5 del presente decreto; a disciplinare il trasferimento all'amministrazione autonoma delle attribuzioni affidate alle Intendenze di finanza in materia di distribuzione e vendita dei prodotti. Art. 15. La data di attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto sarà fissata con decreto del Ministro per le finanze, salvo per quanto riguarda la decorrenza della gestione autonoma del bilancio, la quale avrà inizio col 1 luglio 1928. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.