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INFORMAZIONI SULLA BANCA/INTERMEDIARIO FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO PER CONSUMATORI Banca di Romano e S.Caterina Credito Cooperativo (VI) Società Cooperativa Sede legale : Romano d Ezzelino (VI) Via Gen. Giardino n. 3 Sede amministrativa : Via Capitelvecchio n. 28 36061 Bassano del Grappa (VI) Telefono 0424-8868 Fax 0424-567764 Email: webmaster@bccromanosantacaterina.it Sito internet: www.bccromanosantacaterina.it Registro delle Imprese di Vicenza n. 00913510244 R.E.A. n. 0231140 CCIAA - VI Iscritta all Albo delle aziende di credito tenuto presso la Banca d Italia al n. 5248 - cod. ABI 08309 Iscritta all Albo delle società cooperative n. A165829 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Aderente ai Fondi di Garanzia dei Depositanti e degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo CHE COS'È IL MUTUO Il mutuo chirografario è un contratto che impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (c.d. contratto di durata). La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto. Con il contratto di mutuo chirografario la banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso. Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile. Le rate possono essere mensili, trimestrali o semestrali. Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso. L eventuale durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale agevolato. I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI Mutuo a tasso fisso Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. Mutuo a tasso variabile Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l andamento di uno o più parametri di indicizzazione (ad esempio il tasso Euribor) fissati nel contratto. Il rischio principale è l aumento imprevedibile e consistente dell importo o del numero delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell importo delle rate. Altro A copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento il cliente ha la possibilità di aderire ad una polizza assicurativa a fronte dei rischi morte per infortunio e malattia o invalidità totale e permanente da infortunio e malattia.. Per le coperture assicurative consultare gli estratti delle polizze disponibili presso le Filiali della Banca. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2015 (ZF/000001757) Pagina 1 di 7

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto Rischio di tasso Floor o Pavimento: si tratta di un tasso minimo, pattuito in fase di erogazione del finanziamento a tasso variabile, che costituisce un limite alla variazione al ribasso del tasso di interesse. Il mutuo chirografario o ipotecario con tasso floor presenta per il cliente un rischio di tasso ; in sostanza, nel corso del rapporto può determinarsi una variazione al ribasso dei tassi di interesse, mentre l impegno finanziario del cliente rimane agganciato al tasso minimo originariamente pattuito. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Capitale: 100.000,00 Durata del finanziamento (anni): 10 T.A.E.G.: 10,87% Capitale: 100.000,00 Durata del finanziamento (anni): 5 T.A.E.G.: 11,14% Capitale: 100.000,00 Durata del finanziamento (anni): 3 T.A.E.G.: 11,5% In caso di mutui che prevedono il tasso variabile, il TAEG ha valore puramente esemplificativo, essendo calcolato sulla base del valore iniziale del tasso e ipotizzando che questo resti immutato per tutta la durata del contratto. Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e le spese per eventuali coperture assicurative. Importo massimo finanziabile Importo da concordare con la Banca Durata Criterio di calcolo degli interessi Minimo 12 mesi ; Massimo 10 anni Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni). Ove previsto nel contratto, gli interessi possono essere calcolati osservando il criterio dell'anno commerciale (360 giorni). TASSI Tasso di interesse, spread e parametro di indicizzazione Tasso di interesse di preammortamento Tasso di mora Tasso Floor o pavimento EUR 3 MESI (360) V.TRIM. (Attualmente pari a: 0%) + 10 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 10% EURIBOR 3 MESI (360) media del mese precedente, rilevato il primo giorno lavorativo di ogni trimestre, arrotondamento 0,05 superiore, variazione trimestrale. Nel caso di risultati negativi viene rilevato un tasso pari a ZERO EUR 3 MESI (360) V.TRIM. (Attualmente pari a: 0%) + 10 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 10% EURIBOR 3 MESI (360) media del mese precedente, rilevato il primo giorno lavorativo di ogni trimestre, arrotondamento 0,05 superiore, variazione trimestrale. Nel caso di risultati negativi viene rilevato un tasso pari a ZERO 3 punti percentuali in più rispetto al tasso contrattualmente in vigore al momento della mora. In base alla destinazione del finanziamento: - mutui casa: 4,00 % - mutui altre destinazioni privati: 4,00 % - mutui finalizzati a ristrutturazione di debiti: 5 % SPESE FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2015 (ZF/000001757) Pagina 2 di 7

Spese per la stipula del contratto Istruttoria 1% Minimo: 150,00 Perizia tecnica A carico del cliente Spese stipula fuori sede max 150,00 Altre spese iniziali Spese per la gestione del rapporto Gestione pratica 0,00 Incasso rata Incasso rata a mezzo RID/SDD con addebito su c/c acceso presso altro istituto Invio comunicazioni sulla trasparenza bancaria Accollo mutuo Altre spese Non adottate SEMESTRALE: 12,00 TRIMESTRALE: 7,50 MENSILE: 3,00 5,00 Sospensione pagamento rate 0,00 IMPOSTA Mutui con durata inferiore o pari a 18 mesi IMPOSTA Mutui con durata superiore a 18 mesi POSTA: 2,00 CASELLARIO POSTALE INTERNO: 2,00 CASELLARIO ELETTRONICO: 0,00 150,00 per accolli, cessioni del contratto, estromissioni. 150,00 per atti modificativi e/o integrativi al contratto; 100,00 per variazione spread, parametro di indicizzazione, periodicità rimborso; 50,00 per dichiarazioni, comunicazioni e certificazioni varie, richiesti dal cliente. Imposte di registro sul contratto e sulle garanzie nelle misure previste dalle vigenti disposizioni legislative. Ai sensi dell art. 12 del D.L. 145/2013, con apposita dichiarazione in atto, è possibile optare per l applicazione al finanziamento di uno dei seguenti regimi fiscali: - Imposte di registro su contratto, garanzie, quietanze, ecc., nelle misure previste dalle vigenti disposizioni legislative; - Imposta sostitutiva: 0,25% sugli utilizzi, ex DPR 601/73 (oppure 2,00% se ricorrono le condizioni previste così come al comma 6, dell art. 1-bis del DL 168/2004 conv. L.191 del 30.07.2004) ALTRE IMPOSTE E BOLLI INVIO DOCUMENTI TRASPARENZA 2,00 CASELLARIO ELETTRONICO 0,00 INVIO DOCUM. VARIAZIONI COND. 0,00 Spese per invio comunicazioni varie* Spese est. ant. mutuo Spese aggiuntive rata in mora CASELLARIO ELETTRONICO 0,00 (in caso di durata inferiore a 18 mesi) Imposte di registro e di bollo nella misura tempo per tempo legislativamente prevista. 6,00 (avvisi, solleciti, diffide, ecc.); * comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste ai sensi di legge, richieste dal cliente, ovvero trasmesse, su richiesta del cliente, con strumenti diversi da quelli previsti nel contratto. 2% detto compenso non sarà dovuto qualora si verifichi la fattispecie prevista dall'art. 7 del DL 31/01/07, n. 7, convertito L. 40/2007 (acquisto o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività) Non adottate FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2015 (ZF/000001757) Pagina 3 di 7

PIANO DI AMMORTAMENTO Tipo di ammortamento Periodicità delle rate FRANCESE A RATE COST. POSTIC. MENSILE ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Data Valore 01.10.2015 0% 01.07.2015 0% 01.04.2015 0,05% Il tasso applicato al singolo contratto può essere diverso, a seconda del valore del parametro al momento della stipula. Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi. CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA Tasso di interesse applicato Durata del finanziamento (anni) Importo della rata mensile per un capitale di: 100.000,00 Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni 10% 10 1.321,51 1.415,45 1.231,15 10% 5 2.124,70 2.187,07 2.063,42 10% 3 3.226,72 3.260,95 3.192,67 Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall art. 2 della legge sull usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca: www.bccromanosantacaterina.it. SERVIZI ACCESSORI Spesa assicurativa Eventuali coperture assicurative sono facoltative. Vedi dettaglio sotto riportato. - Assicurazione CPI : copertura rischio premorienza, invalidità totale e permanente, perdita del posto di lavoro, inabilità totale o temporanea, ricovero ospedialiero: Facoltativa.La Banca è collocatrice di polizze assicurative fornite da: Assimoco S.p.A. compagnia di Assicurazione e Riassicurazione Movimento Cooperativo. - Assicurazione TCM : temporanea caso morte: Facoltativa.La polizza è fornita da Assimoco S.p.A. compagnia di Assicurazione e Riassicurazione Movimento Cooperativo. Le aliquote calcolate sul capitale assicurato variano in funzione dell età del cliente - Copertura rischio oscillazione tasso: Facoltativa. Coverred Warrant fornito da Banca Aletti Per un maggiore dettaglio sulle coperture assicurative e i relativi costi consultare gli estratti delle polizze disponibili presso le Filiali della Banca INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (LEGGE 662/96): La Banca di Romano e S.Caterina opera con il Fondo di Garanzia per le PMI e in caso di richiesta da parte dell'impresa cliente, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia. ALTRI SERVIZI ACCESSORI: Non è obbligatorio sottoscrivere un altro contratto per un servizio accessorio Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2015 (ZF/000001757) Pagina 4 di 7

ALTRE SPESE DA SOSTENERE Al momento della stipula del mutuo chirografario il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi: Non previste VOCI Non previste COSTI TEMPI DI EROGAZIONE Durata dell'istruttoria Disponibilità dell'importo di norma 45 giorni (dalla presentazione della documentazione completa alla stipula del contratto) di norma in unica soluzione alla data di stipula del mutuo. ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI Estinzione anticipata Il cliente in ogni momento può esercitare, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo: se il contratto di mutuo è stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento dell attività economica o professionale da parte del mutuatario persona fisica; se l estinzione anticipata totale del mutuo avviene nell ambito di un operazione di portabilità del mutuo. In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo un compenso percentuale sul debito residuo, nella misura sopra indicata. Recesso della banca In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l immediato pagamento di quanto dovutole. Portabilità del mutuo Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Tempi massimi di chiusura del rapporto La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 15 giorni decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso Reclami I reclami vanno inviati all Ufficio Reclami della Banca di Romano e S.Caterina Credito Cooperativo (VI) Società Cooperativa Via Capitelvecchio, 28 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) oppure all indirizzo di posta elettronica webmaster@bccromanosantacaterina.it, oppure all indirizzo di PEC organizzazione@pec.bccromanosantacaterina.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere alla banca Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2015 (ZF/000001757) Pagina 5 di 7

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati deve preventivamente, pena l improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell apposito registro ministeriale. LEGENDA Accollo Imposta sostitutiva Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi,. sull'ammontare del finanziamento nel caso di: - acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola ad abitazione principale; - destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche. Istruttoria Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso) Piano di ammortamento Piano di ammortamento francese Piano di ammortamento italiano Piano di ammortamento tedesco Quota capitale Quota interessi Rata costante Rata crescente Rata decrescente Rimborso in un unica soluzione Spread Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Tasso di interesse di preammortamento Tasso di interesse nominale annuo Tasso di mora L imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell ammontare del finanziamento negli altri casi. Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo. Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. Piano di rimborso del mutuo con l indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo. Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l ultima è costituita solo dal capitale. Quota della rata costituita dall importo del finanziamento restituito. Quota della rata costituita dagli interessi maturati.. La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate L intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi. Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Tasso effettivo globale medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell economia e delle finanze, unitamente al Tasso soglia, come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui chirografari (altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese), aumentati come previsto dalla legge vigente quindi accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2015 (ZF/000001757) Pagina 6 di 7

Accordo ABI Consumatori del 2 maggio 2007 Tabelle per estinzione anticipata dei finanziamenti MISURA MASSIMA DELLE PENALI APPLICABILI IN SEDE DI ESTINZIONE ANTICIPATA (TOTALE O PARZIALE) DEI MUTUI IMMOBILIARI EX ART. 7, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE, 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40, PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO (N. 91/L) ALLA GAZZETTA UFFICIALE, 2 APRILE 2007, N. 77. II 2 maggio 2007 l'associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale (di seguito Associazioni dei consumatori), hanno raggiunto un Accordo - ai sensi dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40 - determinando la misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei contratti di mutuo secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del predetto decreto legge. Le misure massime delle penali o di ogni altro patto equivalente o aggiuntivo (di seguito penali), ai fini dell art. 7, comma 1, del predetto decreto legge, sono determinate nel modo seguente: a) contratti di mutuo a tasso variabile 0,50 %; 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo. b) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1 gennaio 2001 0,50 %; 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; c) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000 1,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo; 1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo; 0,20 % nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo; 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; d) per i contratti di mutuo a tasso misto d.l) stipulati antecedentemente al 1 gennaio 2001, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito ai punti a) e b); d.2) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o uguali ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) relativamente ai mutui a tasso variabile. d.3) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche superiori ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) ovvero al punto c) a seconda che, al momento dell'estinzione anticipata del mutuo, l'ammortamento del finanziamento sia regolato rispettivamente a tasso variabile o a tasso fisso. In questa seconda ipotesi (cioè, vigenza del tasso fisso) il periodo di ammortamento da considerare - ai fini della applicazione delle misure massime delle penali dello 1,90% o dello 1,50% ai sensi del punto c) - è circoscritto alla parte dello stesso regolata al tasso fisso, vigente al momento dell'estinzione anticipata del mutuo. Clausola di salvaguardia. Le penali contrattualmente previste in misura pari o inferiore alle misure massime sopra indicate sono ridotte come segue: 1) nei mutui di cui alle lettere a) e b) - 0,20%; 2) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali - 0,25%; 3) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia inferiore a 1,25 punti percentuali - 0,15%. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2015 (ZF/000001757) Pagina 7 di 7