SENATO DELLA REPUBBLI



Documenti analoghi
SENATO DELLA REPUBBLIC VII LEGISLATURA

De Agostini Professionale - FulShow - UIL P.A. PENITENZIARI

LEGGE 26 luglio 1978, n (GU n.219 del ) *** ATTO COMPLETO ***

Legge - 26/07/1978, n Gazzetta Uff. 07/08/1978, n. 219 TESTO VIGENTE

De Agostini Professionale - FulShow - UIL P.A. PENITENZIARI

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato (2).

SENATO DELLA REPUBBLICA

Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

SENATO DELLA REPUBBLICA

ABOLITE LE SPESE PER LE MISSIONI ALL ESTERO CON LA MANOVRA ECONOMICA 2010

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

D.P.R. n. 69 del 27 Aprile 1984 Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 1984, n. 105.

SENATO DELLA REPUBBLIC

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA. RELAZIONE DELLA f COHMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBL1C

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLIC

SEN AT0 DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 10 aprile 1987, n IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 7. (4) Articolo così sostituito dall'art. 11, L. 30 aprile 1999, n (5) Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 30 aprile 1999, n. 120.

5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

TESTO PROPOSTO DALLA 8* COMMISSIONE PERMANENTE

ENATO DELLA REPUBBLICA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

(1) Pubblicato nel Supl. ord. alla Gazz. Uff. 15 gennaio 1972, n. 12. (2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1 Indennità dei consiglieri (2). 1. L'indennità di carica lorda spettante ai componenti del Consiglio regionale è pari a euro 6.600,00.

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

RELAZIONE DE LLA 5 a C O MM I S S I O N E P E R M A N E N T E

SENATO DELLA REPUBBLIC

REGOLAMENTO in materia di ATTRIBUZIONE di EMOLUMENTI, COMPENSI E RIMBORSI ai COMPONENTI degli ORGANI CAMERALI

DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2001, n. 53

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3004

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLIC

NORMATIVA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

*** NORMATTIVA - Stampa ***

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n Norme generali sull'ordinamento del lavoro. alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

SENATO DELLA REPUBBLIC

Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532

REGOLAMENTO DELLE MISSIONI ISTITUZIONALI E DEI RIMBORSI SPESE DEGLI AMMINISTRATORI

Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

SENATO DELLA REPUBBLIC RELAZIONE DELLA 2 COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001, n.140

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1470

ENATO DELLA REPUBBL VII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE. approvato dalla Camera dei deputati nella seduta, del 15 febbraio 1979 (V. Stampato n.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

REGIONE PIEMONTE BU6 07/02/2013

SENATO DELLA REPUBBLICA

1 contratto D.P.R. 10 maggio 1996, 359

SENATO DELLA REPUBBLICA

*** NORMATTIVA - Stampa ***

REGOLAMENTO MISSIONI AMMINISTRATORI PROVINCIALI

FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

Ministero delle Finanze. Decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 41

SENATO DELLA REPUBBLICA

Preambolo. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15.

Legge n. 266/97 Interventi urgenti per l economia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69

*** NORMATTIVA - Stampa ***

Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

MINISTERO DELLE FINANZE DECRETO 26 novembre 1999, n (GU n.294 del )

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 124) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

A.C Ratifica dell Accordo fra Italia e gli Stati uniti messicani in materia di mutua assistenza amministrativa in materia doganale

Vigente al:

SOMMARIO. Art. 1 Oggetto del Regolamento. Art. 2 Autorizzazione alla trasferta. Art. 3 Uso del mezzo di trasporto

AZIONE DELLA T COMMISSIONE PERMANENTE

Pagina 1 di 7. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2003, n.348

DISEGNO DI LEGGE. presentato dal Ministro della Mesa (RUFFINI) di concerto col Ministro del Tesoro (PANDOLFI)

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBL

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE. presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (D'ALEMA) dal Ministro della sanità (BINDI)

ENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Città di Avezzano. Regolamento per la disciplina delle trasferte e rimborso spese sostenute dagli Amministratori.

Transcript:

SENATO DELLA REPUBBLI VII LEGISLATURA (N. 1096) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni (COLOMBO) di concerto col Ministro del Tesoro (STAMMATI) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1978 Trattamento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per il personale con qualifiche dirigenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ONOREVOLI SENATORI. Com'è noto l'articolo 9, primo comma, della legge 22 luglio 1975, n. 382, recante norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione, ha stabilito che il trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato, esclusi i dirigenti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato, è determinato sulla base di accordi formati con le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative su base nazionale, e viene sancito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il quarto comma dello stesso articolo 9 ha disposto che le medesime modalità siano osservate per la determinazione del trattamento economico concernente i dipendenti delle aziende autonome dello Stato, sulla base di distinti accordi sindacali. Il 12 ottobre 1977 a conclusione di incontri tenutisi a palazzo Vidoni tra il Governo ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative è stato raggiunto un accordo per una nuova disciplina in materia di trattamento normativo ed economico per le missioni ed i trasferimenti del personale delle Aziende postelegrafoniche, accordo che tiene conto delle peculiari caratteristiche e delle particolari esigenze delle Aziende postelegrafoniche. Tenuto conto che l'accordo ed il relativo decreto presidenziale di attuazione non riguardano, come già detto, i dipendenti con qualifiche dirigenziali, è stato predisposto l'unito disegno di legge per estendere la disciplina in questione a detto personale delle TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) W-4

Atti Parlamentari LEGISLATURA VII DISEGNI DI Senato della Repubblica 1096 LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Aziende postelegrafoniche (art. 1) con i medesimi criteri e la stessa decorrenza ma anche con le modifiche richieste dalla peculiarità delle funzioni espletate, in ordine alle quali modifiche si forniscono brevi cenni esplicativi. L'articolo 2 fissa misure orarie diverse dell'indennità di trasferta, rispettivamente, per il direttore generale di azienda autonoma, per i dirigenti generali e per i dirigenti superiori e i primi dirigenti. L'articolo 3 consente ai dirigenti di chiedere il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di prima categoria verso riduzione del normale trattamento di missione, così come previsto per gli ispettori generali ed i direttori di divisione dei ruoli ad esaurimento e per i direttori aggiunti di divisione dal citato decreto presidenziale di attuazione dell'accordo. L'articolo 4 dà facoltà al medesimo personale di utilizzare, sempre ai fini del ristoro della inerente spesa, un compartimento singolo in carrozza con letti ed ai soli dipendenti con qualifica di dirigente generale di accedere alla prima classe per i viaggi in aereo. L'articolo 5 stabilisce l'ammontare giornaliero dell'indennità forfettaria dovuta ai dirigenti nei casi previsti, per altre catego- rie di personale, dall'articolo 15 del ripetuto decreto presidenziale. L'articolo 6 fissa per i dirigenti l'importo dell'indennità di prima sistemazione in misura leggermente superiore a quella prevista per tutti gli altri dipendenti postelegrafonici dall'articolo 25 del più volte richiamato decreto presidenziale. L'articolo 7 fissa al 1 giugno 1977 la decorrenza delle nuove misure delle indennità per i servizi viaggianti, previste dall'articolo 16 del decreto presidenziale di attuazione dell'accordo Governo-sindacati, tenuto conto che le indennità in questione non hanno subito significativi e concreti adeguamenti dal lontano 1970. L'articolo 8 dà facoltà al Ministro del tesoro di provvedere con proprio decreto alla rivalutazione, anno per anno, dell'indennità di trasferta e delle altre indennità connesse all'effettuazione delle missioni per adeguarle alle eventuali variazioni del costo della vita, nel limite massimo del 12 per cento rispetto all'entità dei trattamenti spettanti nell'anno precedente. Da ultimo l'articolo 9 dispone che la spesa complessiva per il trattamento di missione e di trasferimento dovuto ai dipendenti postelegrafonici in genere negli anni 1977 e 1978 sia contenuta nei limiti delle disponibilità dei rispettivi capitoli di bilancio.

Atti Parlamentari 3 Senato della Repubblica 1096 LEGISLATURA VII DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. La disciplina concernente il trattamento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per il personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, stabilita con il decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 12 ottobre 1977 tra il Governo ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale postelegrafonico SILP, SILULAP, SILTS, FIP, UIL-POST, UIL-Tes, aderenti alla Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, e SINDIP, è estesa, con i medesimi criteri e con la stessa decorrenza salvo quanto previsto nei successivi articoli, al personale con qualifiche dirigenziali dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Art. 2. Le misure orarie dell'indennità di trasferta per il personale di cui al precedente articolo 1 sono stabilite come segue: 1 ) direttore generale di azienda autonoma L. 970 2) dirigente generale» 810 3) dirigente superiore e primo dirigente» 680. Art. 3. Al personale contemplato dalla presente legge inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di prima categoria: in tal caso l'indennità

Atti Parlamentari 4 Senato della Repubblica 10% LEGISLATURA VII DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI di trasferta è ridotta, per ogni pernottamento, di un terzo dell'importo globale giornaliero spettante. Art. 4. Al personale con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente spetta il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti. Per i viaggi eseguiti con mezzi aerei di linea, il rimborso della spesa sostenuta per l'uso di un posto di prima classe spetta esclusivamente al personale con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o equiparata. Art. 5. Per il personale previsto dalla presente legge, la misura dell'indennità forfettaria, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica citato nel precedente articolo 1, è stabilita in lire 2.550. Art. 6. La misura dell'indennità di prima sistemazione, di cui al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica indicato nel precedente articolo 1, è fissata per i dirigenti postelegrafonici in lire 200.000. Art. 7. Le disposizioni contenute nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica. indicato nel precedente articolo 1 hanno effetto dal 1 giugno 1977. Art. 8. {Adeguamento annuale del trattamento dì trasferta e di altre indennità) A decorrere dal 1 gennaio 1978 le misure orarie dell'indennità di trasferta possono essere rideterminate con decreto del Mini-

Atti Parlamentari 5 Senato della Repubblica 1096 LEGISLATURA VII DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI stro del tesoro, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è successive modificazioni ed integrazioni. L'eventuale aumento non può comunque eccedere il limite del 12 per cento delle misure in atto nell'anno precedente. Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 10 lire. Con i medesimi criteri e con le stesse modalità stabiliti nei precedenti commi possono essere rideterminati le indennità ed i compensi di cui agli articoli da 15 a 19 del decreto del Presidente della Repubblica menzionato nel precedente articolo 1 nonché la indennità di cui all'articolo 5 della presente legge. Art. 9. La spesa complessiva per l'indennità di trasferta e di trasferimento relativa agli anni 1977 e 1978, per il personale contemplato dalla presente legge e dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1, dovrà essere contenuta nei limiti della disponibilità dei rispettivi capitoli di bilancio.