Roma, 6 aprile 2000 Il Ministro: LETTA



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Decreto Ministeriale 6 aprile 2000 Modifica al decreto ministeriale 3 agosto 1995 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti. (Legge 5 marzo 1990, n. 46). Emanato da: Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato Pubblicato su: G.U. n. 102, 04/05/00 Riguardante: Sicurezza degli impianti - Verifiche TESTO IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 14 della legge 5 marzo 1990, n. 46, che individua i soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti; Visto l'art. 9 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, concernente la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio; Vista la decisione del Consiglio di Stato del 28 novembre 1997, n. 1876/1997, concernente i criteri informatori per la predisposizione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447; Sentiti i Consigli nazionali degli ingegneri, periti industriali, degli architetti, dei chimici, dei geometri; Ritenuta la necessità di riformulare il testo del decreto ministeriale 5 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 228 dell 11 dicembre 1995; Decreta: Art. 1. 1. Gli elenchi previsti dall art. 9 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono formati secondo i modelli allegati, ognuno concernente i settori da a) a g) dell art. 1, comma 1 e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46. 2. Gli elenchi di cui al precedente comma formati dal competente organo deliberante della camera di commercio, sono inviati al Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato e si intendono approvati qualora entro trenta giorni dalla ricezione non vengano rinviati alla camera di commercio con osservazioni. Art. 2. 1. Gli iscritti agli Albi professionali che, nell ambito delle rispettive competenze professionali e sotto propria responsabilità a norma dell art. 348 c.p., ritengono di poter assumere incarichi in operazioni di verifica e collaudi, rivolgono domanda alla camera di commercio della provincia di residenza. 2. Nella domanda sono indicati: - la sezione o le sezioni di cui all allegato al presente decreto in cui si chiede di essere iscritti; - i titoli di studio posseduti e la : - l albo professionale di e la relativa. Alla domanda è allegata la documentazione relativa alle eventuali esperienze maturate e al campo di attività in relazione alle singole sezioni che deve essere attestata dal collegio o dall ordine professionale di. 3. La domanda con relativa documentazione può essere inoltrata anche tramite gli ordini o collegi professionali. Art. 3. Il decreto ministeriale 3 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 228 dell 11 dicembre 1995, è abrogato dalla entrata in vigore del presente decreto. Roma, 6 aprile 2000 Il Ministro: LETTA 1

ALLEGATO A ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER L ESERCIZIO DELLE FACOLTÀ PREVISTE DALL ART. 14 DELLA LEGGE 5 MARZO 1990, N. 46 SEZIONE a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell energia elettrica all interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell energia fornita dall ente distributore art. 1 lettera a) comma 1 e 2. STUDIO e Tabella professionisti a) 2

SEZIONE b) Impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche art. 1 lettera b) comma 1. STUDIO e Tabella professionisti b) 3

SEZIONE c) Impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie art. 1 lettera c) comma 1. STUDIO e Tabella professionisti c) 4

SEZIONE d) Impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore art. 1 lettera d) comma 1. STUDIO e Tabella professionisti d) 5

SEZIONE e) Impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore art. 1 lettera e) comma 1. STUDIO e Tabella professionisti e) 6

SEZIONE f) Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili art. 1 lettera f) comma 1. STUDIO e Tabella professionisti f) 7

SEZIONE g) Impianti di protezione antincendio art. 1 lettera g) comma 1. STUDIO e Tabella professionisti g) 8