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PROMEMORIA PER L UTENTE PER L AVVIO DELL ATTIVITA EXTRALBERGHIERE (Reg.Reg.le n.8/2015) (VARIE INFORMAZIONI) Il Regolamento Regionale n.8/2015 Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere che abroga il precedente regolamento n.16/2008 è entrato in vigore l 11.9.2015. Il Regolamento stabilisce i requisiti minimi strutturali e funzionali, previsti dai relativi allegati (da A1 ad A8) per l attribuzione della classificazione della struttura ricettiva che si intende avviare. Il regolamento regionale n.8/2015 è pubblicato nel sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it nella sezione argomenti nella sezione turismo, nel file Nuovo Regolamento Regionale Strutture extralberghiere. REQUISITO PRIMARIO TIPOLOGIA CATASTALE PER LA CIVILE ABITAZIONE Per avviare un attività ricettiva extralberghiera come un Bed and Breakfast,Casa ed Appartamenti per vacanza ed Affittacamere bisogna tener conto della tipologia catastale della struttura ove si intende svolgere l attività extralberghiera, in quanto la struttura deve appartenere alla tipologia catastale della civile abitazione e cioè deve essere una delle seguenti categorie catastali: A1,A2,A3,A4,A5,A7,A8 ed A11 da escludere A10 tipologia catastale di Ufficio e da escludere altresì la tipologia catastale B1 richiesta per Ostelli della gioventù, Hostel o Ostelli e per Case per Ferie. Le strutture extralberghiere definite dal Regolamento Regionale n.8/2015 sono le seguenti: 1) Bed and Breakfast ( vedi art.9 Regolamento Regionale n. 8/2015 ed allegato A6 nel quale sono indicati i requisiti minimi La struttura di B&B può essere gestita: a) in forma non imprenditoriale, (gestita da persona fisica)quando la gestione viene svolta in modo saltuario e la struttura dispone di un numero non superiore di tre camere ed un massimo di sei posti letto, compresa la somministrazione della prima colazione. (E utile che il titolare di struttura ricettiva di B&B in forma non imprenditoriale ed imprenditoriale sia in possesso di attestato HACCP, documento comprovante l acquisizione di informazioni sull applicazione delle norme igienico e sicurezza alimentare previste dalla relativa legge vigente in materia) Il bagno ad uso comune a più camere (vedi nota 1.10 Allegato A6 del reg.reg. n.8/2015) è nella misura di un bagno ogni sei posti letto per i soli alloggiati; Il periodo di inattività è pari a centoventi giorni all anno per Roma Capitale e per la Città Metropolitana di Roma Capitale e novanta giorni all anno nei restanti comuni; Il periodo di inattività da scegliere nei 365 giorni, viene conteggiato dal momento in cui si invia la SCIA e può essere un periodo continuativo o frazionato. b) in forma imprenditoriale, (gestita da Ditta Individuale non da Società) quando la gestione è svolta in modo continuativo (senza obbligo del periodo di chiusura) e la struttura dispone di un numero non superiore a quattro camere ed un massimo di otto posti letto compresa la somministrazione della prima colazione. Il bagno ad uso comune a più camere (nota 1.10 Allegato A6 del reg.reg.n.8/2015) è nella misura di un bagno ogni quattro posti letto per i soli alloggiati; Sono strutture dotate di un soggiorno/ vano comune di almeno 14 metri quadrati con annesso angolo cottura. Il soggiorno e il pernottamento dell ospite non può essere superiore a novanta giorni. 2) Guest House o Affittacamere 1

(vedi art. 4 Regolamento Regionale n. 8/2015 ed allegato A1 nel quale sono indicati i requisiti minimi Struttura ricettiva composta da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti (di civile abitazione) con tipologie di appartenenza A (escluso A6 A9 A10 A11), ammobiliati in uno stesso stabile con medesimo ingresso su strada, ove sono forniti alloggio ed eventuali servizi complementari (colazione, pasti ecc..). Le Guest house o Affittacamere debbono essere dotate di: a)ambiente soggiorno di almeno 14 metri quadrati; b) cucina o angolo cottura annesso al soggiorno; N.B - Se si intende avviare l attività di affittacamere in due appartamenti nello stesso stabile, non superando le sei camere complessivamente, gli appartamenti devono essere dotati entrambi del vano comune di soggiorno con annesso angolo cottura di almeno 14 metri quadrati ed una reception da individuare in uno dei due appartamenti. Servizio di prima colazione per i soli alloggiati, (allegato A1 punto 1.03 del Reg.Reg.8/2015) Il Servizio di prima colazione per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente in materia, è obbligatorio per l Affittacamere in prima categoria e facoltativo per la seconda e la terza categoria. La Sala destinata alla somministrazione di alimenti e bevande per una superficie minima di mq.14, è individuabile anche nel vano comune/soggiorno con incluso l angolo cottura, con superficie complessiva minima di 14 mq. Per il suddetto servizio viene richiesta la D.I.A. alimentare Denuncia di inizio attività per la somministrazione di alimenti e bevande, corredata della dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente allegando il tutto alla SCIA Comunale (Segnalazione Certificata Inizio Attività). Reception - La struttura ricettiva di affittacamere dovrà essere dotata di una reception per poter svolgere il servizio di ricevimento e di informazione agli ospiti,rispettando il seguente orario di servizio informazioni (vedi Allegato A1 nota 1.01a del Reg.Reg. n8/2015): Il servizio di ricevimento all ospite presso la reception è individuabile in apposita area o in alternativa nel vano comune di mq. 14. per la 1^ categoria - garantire l orario del servizio informazioni di 18 ore per la 2^ categoria garantire l orario del servizio informazioni di 12 ore per la 3^ categoria garantire l orario del servizio informazioni di 8 ore Il bagno ad uso comune a più camere completo di tutti gli accessori (lavabo, una vasca o una doccia, un bidet, un wc, uno specchio ed un cestino rifiuti) è nella misura di un bagno ogni sei posti letto per i soli alloggiati; Per la prima e la seconda categoria è obbligatorio che ciascuna camera da letto abbia il bagno privato all interno della camera. 3) Case e appartamenti per vacanze 2

(vedi art. 7 Regolamento Regionale n. 8/2015 ed allegato A4 nel quale sono indicati i requisiti minimi Sono immobili (di civile abitazione) con tipologie di appartenenza catastale A (escluso A6 A9 A10 A11), arredati per l affitto ai turisti ed all interno delle quali non possono esservi persone residenti e né domiciliate. Le strutture possono essere gestite: a) In forma non imprenditoriale, per la gestione occasionale di una o due case o appartamenti per vacanze, con chiusura annuale di 100 gg nell anno solare (inattività); Il periodo di inattività da scegliere nei 365 giorni, viene conteggiato dal momento in cui si invia la SCIA e può essere un periodo continuativo o frazionato. b) in forma imprenditoriale per la gestione non occasionale ed organizzata di una o più case o appartamenti per vacanze, senza l obbligo di chiusura. Per le strutture di case e appartamenti per vacanze non imprenditoriale ed imprenditoriale ubicate nel Comune di Roma Capitale e nella Città metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma) il soggiorno agli ospiti parte da un minimo di tre giorni ad un massimo di tre mesi consecutivi. Per i restanti Comuni siti nel territorio regionale, il soggiorno agli ospiti parte da un giorno ad un massimo di tre mesi consecutivi. Le Case ed Appartamenti per vacanze debbono essere dotate di: a)ambiente soggiorno di almeno 14 metri quadrati; b) cucina o angolo cottura annesso al soggiorno; Il bagno ad uso comune a più camere è nella misura di un bagno ogni cinque posti letto per i soli alloggiati completo di tutti gli accessori (lavabo, una vasca o una doccia, un bidet, un wc, uno specchio ed un cestino rifiuti) Le case ed appartamenti per vacanze sono classificate in categoria prima e seconda. 4) Ostelli per la gioventù (vedi art.5 Regolamento Regionale n. 8/2015 ed allegato A2 nel quale sono indicati i requisiti minimi Struttura attrezzata per il soggiorno ed il pernottamento, per periodi limitati (max 60gg continuativi), di giovani e di eventuali accompagnatori di gruppi di giovani, e soggetti aventi finalità di turismo sociale, culturale, sportivo e religioso. Sono strutture gestite da enti pubblici, enti di carattere morale e religioso, cooperative sociali e associazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile. Gli Ostelli per la gioventù sono classificati in categoria Unica. Sono immobili con la tipologia di appartenenza catastale B1 5) Hostel o Ostelli (vedi art. 6 Regolamento Regionale n. 8/2015 ed allegato A3 nel quale sono indicati i requisiti minimi 3

Strutture attrezzate, gestite in forma imprenditoriale, finalizzate ad offrire il soggiorno ed il pernottamento (massimo di 60 giorni continuativi) a famiglie e/o a gruppi di turisti e sono dotate di spazi comuni aventi servizi maggiormente attrezzati rispetto a quelli offerti dagli ostelli della gioventù. Sono immobili con la tipologia di appartenenza catastale B1 Gli Hostel o Ostelli sono classificati in categoria Unica. 6)Case per ferie (vedi art. 8 Regolamento Regionale n. 8/2015 ed allegato A5 nel quale sono indicati i requisiti minimi Strutture gestite da enti pubblici o privati, o da associazioni ed organismi operanti senza fine di lucro con lo scopo di conseguire finalità sociali, culturali, educative, assistenziali, religiose e sportive. Le strutture forniscono un soggiorno a gruppi o a soggetti singoli, compresi i dipendenti delle aziende ed i relativi familiari. Le Case per Ferie sono classificate in categoria Unica. Sono immobili (di civile abitazione) con tipologie di appartenenza catastale A (escluso A6 A9 A10 A11) e B1. 7) Country House o Residenze di campagna (vedi art. 10 Regolamento Regionale n. 8/2015 ed allegato A7 nel quale sono indicati i requisiti minimi Strutture ubicate al di fuori dei centri urbani e del territorio di Roma Capitale e situate in contesti rurali di interesse naturalistico e paesaggistico. Le strutture, sono gestite in forma imprenditoriale e continuativa e sono localizzate in fabbricati rurali non a servizio di aziende agricole, in ville, case padronali o casali ed offrono ospitalità in camere o appartamenti con eventuali servizi autonomi di cucina. Tali strutture, con una capacità ricettiva massima di pernottamento di trenta posti letto, possono essere comprese all interno del fabbricato principale o inserite in uno o più immobili limitrofi facenti parte dello stesso nucleo rurale e della medesima pertinenza di terreno, avente una estensione non inferiore a cinquemila metri quadrati. Nelle strutture può essere fornito il servizio di somministrazione alimenti e bevande ai soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente. Le Country House o Residenze di campagna sono classificate in categoria Unica. Sono immobili con la tipologia di appartenenza catastale A6 ed A8 8) Rifugi Montani (vedi art. 11 Regolamento Regionale n. 8/2015 ed allegato A8 nel quale sono indicati i requisiti minimi Strutture ubicate in alta montagna e comunque ad una quota non inferiore a mille metri, di proprietà o in gestione a privati, enti o associazioni senza scopo di lucro ed operanti nel settore dell escursionismo, ascensionismo o alpinismo. Tali strutture sono custodite ed aperte al pubblico e sono predisposte per assicurare il ricovero, il ristoro ed il soccorso alpino agli ospiti. I Rifugi Montani sono classificati in categoria Unica Sono immobili con la tipologia di appartenenza catastale A11 4

9) Rifugi escursionistici (vedi art. 12 Regolamento Regionale n. 8/2015 ed allegato A8 nel quale sono indicati i requisiti minimi Strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone di montagna o collinari, posizionati a quote inferiori a mille metri, di proprietà o in gestione a privati, enti o associazioni senza scopo di lucro ed operanti nel settore dell escursionismo. I rifugi escursionistici sono ubicati fuori dai centri abitati, in luoghi favorevoli allo svolgimento di attività all aria aperta quali, in particolare, parchi, aree naturali protette, itinerari e cammini di fede frequentati da pellegrini ed escursionisti e raggiungibili da sentieri, strade forestali o percorribili da mezzi di trasporto ordinario. I Rifugi escursionistici sono classificati in categoria Unica. Sono immobili con la tipologia di appartenenza catastale A11 SCELTA DI CLASSIFICAZIONE Sulla base del possesso dei requisiti minimi obbligatori richiesti per la struttura ricettiva extralberghiera che si intende avviare, il titolare, previa compilazione del modello di autocertificazione dei requisiti di cui agli allegati da A1 ad A8 del regolamento regionale n.8/2015, dichiara di appartenere : alla classificazione in 1^o in 2^ categoria per case e appartamenti per vacanze, alla classificazione in 1^o in 2^ o in 3^ categoria per gli Affittacamere o Guest House alla classificazione in categoria Unica per i Bed and breakfast, la Casa per ferie, l Ostello della gioventù, Hostel o Ostelli, Rifugi Montani, Rifugi Escursionistici e Country House; DOVE REPERIRE IL MODELLO AUTOCERTIFICATIVO PER LA SCELTA DELLA CLASSIFICAZIONE Il modello per l attribuzione della classificazione, attualmente è il modello dell autocertificazione (Tabella riepilogativa dei requisiti minimi funzionali e strutturali), disponibile nel sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it nella sezione argomenti nella sezione turismo, cliccare il file Strutture ricettive- Normativa Modulistica di classificazione e dei prezzi strutture extralberghiere, scegliere il modello della struttura ricettiva extralberghiera che si vuole avviare. Il suddetto modello autocertificativo di classificazione deve essere compilato in ogni sua parte con l indicazione dei dati anagrafici del titolare, l ubicazione della struttura ricettiva, nel quale viene dichiarata la categoria di classificazione sulla base del possesso dei requisiti minimi obbligatori funzionali e strutturali come previsto dalle tabelle degli allegati A) del regolamento regionale n.8/2015, relativi a ciascuna struttura ricettiva, e nel quale viene dichiarata altresì la denominazione completa della tipologia della struttura ai sensi dell art. 16 del regolamento regionale (di seguito è spiegato come deve essere effettuata la verifica della denominazione). Il titolare dopo aver compilato e firmato il modello autocertificativo di classificazione provvederà ad allegare alla SCIA comunale (on line) (previa scansione del modello in formato PDF)- in quanto è uno dei tanti documenti essenziali da allegare alla SCIA per avviare l attività ricettiva. INIZIO DELL ATTIVITA RICETTIVA TRAMITE PRESENTAZIONE S.C.I.A. (ART.14 REG.REG. N.8/2015) La legge regionale n.8 del 27/11/2013, ha apportato semplificazioni procedurali relative alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere ed all'aria aperta. Ai fini dell avvio dell attività presso la struttura ricettiva il soggetto titolare o gestore presenta presso lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) o allo Sportello Unico per le Attività Ricettive (SUAR) ove costituiti, del Comune competente in cui la struttura è situata, la SCIA nella quale indica: a) le generalità del soggetto; 5

b)la tipologia della struttura; c) la sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali della struttura (vedi Allegato A6 reg.reg. 8/2015) d) la relativa denominazione compresa della tipologia della struttura ricettiva; e) la classificazione individuata in categoria di cui al modello dell autocertificazione di classificazione; f) l ubicazione della struttura; g) l indicazione della capacità ricettiva (camere,posti letto e bagni) ed il periodo di apertura dell attività. INOLTRO S.C.I.A (Segnalazione Certificata Inizio Attività) STRUTTURE RICETTIVE UBICATE NEI COMUNI SITI NEL TERRITORIO LAZIALE Le strutture ricettive ubicate nei Comuni siti nel territorio laziale dovranno presentare la propria S.C.I.A (Segnalazione Certificata Inizio Attività) al Comune di riferimento presso il SUAR (Sportello unico attività ricettive) o presso l ufficio dell attività produttive (SUAP) di appartenenza e cioè all ufficio preposto del Comune dove è ubicata la struttura ricettiva. INOLTRO S.C.I.A PER LE STRUTTURE UBICATE NEL COMUNE DI ROMA Per avviare un attività ricettiva si deve trasmettere esclusivamente in via telematica, allo Sportello Unico per le Attività Ricettive (SUAR) di Roma Capitale, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A) corredata degli atti e delle dichiarazioni che dimostrano il possesso dei requisiti funzionali e strutturali necessari per lo svolgimento dell attività ricettiva. Le informazioni necessarie per effettuare la trasmissione della S.C.I.A on line sono reperibili nel sito www.suaproma.comune.roma.it sezione Consultazione modulistica - sezione Attività ricettiva, scegliere la tipologia di struttura ricettiva che si vuole aprire, ove sono consultabili le note esplicative ed i relativi costi dei diritti di istruttoria. Ulteriori informazioni per le strutture ricettive rivolgersi al SUAR - Sportello Unico Attività Ricettive di Roma Capitale, sito in via di San Basilio n.51 (adiacenza Piazza Barberini) 00187 Roma Informazioni e contatti : URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) tel. 06 671071654 sito internet www.comune.roma.it email turismo@comune.roma.it indirizzo PEC protocollo.culturaturismo@pec.comune.roma.it La SCIA contiene le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione di appartenenza, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e all ubicazione della struttura. (Legge Regione Lazio n. 8/2013. - art.7 comma 3). N.B. I dati relativi alla struttura ricettiva indicati nel modello di autocertificazione di classificazione devono essere gli stessi a quelli che verranno dichiarati nella SCIA (es: denominazione completa della tipologia della struttura, categoria di classificazione, indirizzo della struttura e dati del titolare) VERIFICA DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA (ART.16 R.R.N.8/2015) Il titolare effettua per conto proprio la verifica della denominazione soprattutto sul sito web dello stesso Comune dove è ubicata la struttura ricettiva e dovrà fare attenzione all esistenza del nome, come previsto dal Regolamento Regionale n.8/2015 art.16, in quanto vieta ai titolari di utilizzare denominazioni simili o uguali alle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere ed all aria aperta, già esistenti ed autorizzate nell ambito del territorio comunale di appartenenza. La denominazione di un esercizio ricettivo dovrà essere indicata nella S.C.I.A completa del nome della tipologia della struttura. 6

VERIFICA DENOMINAZIONE PER STRUTTURE RICETTIVE SITE NEL COMUNE DI ROMA La verifica della denominazione viene effettuata direttamente dal titolare attraverso la consultazione del seguente sito di Roma Capitale, nel quale sono elencate tutte le strutture ricettive autorizzate : 1) www.060608.it 2) cliccare la sezione accoglienza 3) cliccare la sezione dormire 4) nella sezione cerca inserire il nome scelto (consigliamo di inserire una sola parola che componga la denominazione in quanto se viene inserita la denominazione completa e cioè con più parole il motore di ricerca non è in grado di elaborare la denominazione esistente) LETTO AGGIUNTO LETTO AGGIUNTO (Letto provvisorio da installare solo nella camera doppia di mq.14 - Reg.Reg. n. 8/2015) Su richiesta degli ospiti può essere installato un letto provvisorio nella camera doppia a discrezione del gestore. Il letto aggiunto viene rimosso dalla camera il giorno stesso in cui gli ospiti lasciano la stanza o in alternativa per mancanza di spazio, può essere riposto nella stessa camera e privato del relativo allestimento a funzione letto. LETTO AGGIUNTO PER CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE Su richiesta degli ospiti può essere inserito un letto provvisorio, a discrezione del gestore, da installare nella camera doppia e nei monolocali (mq.28 e mq.38). Per mancanza di spazio nella camera, può essere utilizzato come letto aggiunto il divano letto nel vano soggiorno. Il letto aggiunto viene rimosso il giorno stesso in cui gli ospiti lasciano l appartamento e può essere riposto nella stessa camera privandolo del relativo allestimento a funzione letto e/o ripristinandolo a divano. Sanzione amministrativa (L.R.L. n.13/2007 art.31 comma 9) (La dotazione in modo permanente di un numero di posti letto superiore a quello indicato nella S.C.I.A. è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per ogni posto letto in più) LETTO A CASTELLO I B&B, Affittacamere, Case ed appartamenti per vacanza possono aggiungere un solo posto letto a castello nella camera singola, nella camera doppia e nella camera tripla con incremento di 1 mq o 3 mc. DIMENSIONE LETTI I letti possono essere di dimensioni superiori agli standard (singolo m.0,90 x 1,90 doppio m.1,60 x 1,90) purchè la dotazione delle camere sia riferita ad un ospite per la singola e a due ospiti per la doppia. In ogni caso nella camera singola il letto non potrà superare le dimensioni standard del letto denominato alla francese avente larghezza pari a m.1.40. TABELLE PREZZI art. 29 Legge R.L.13/2007 e smi Con legge Regione Lazio 27.11.2013, n. 8, art.13, cessa l obbligo annuale di comunicazione dei prezzi da trasmettere alla Regione Lazio per la vidimazione. I titolari delle strutture ricettive sono tenuti ad esporre, in modo ben visibile al pubblico nelle stanze e all'ingresso della struttura, nonché pubblicizzare sui siti web i prezzi praticati nell'anno di riferimento. 7

I titolari o gestori delle strutture provvedono altresì a pubblicizzare, rendendoli ben visibili al pubblico, i periodi di apertura (gg e mesi per le strutture non imprenditoriali, indicare stesso periodo indicato nella S.C.I.A. ) e l ora del rilascio dell alloggio. (art.29 comma 6 Legge R.L. 13/2007 e smi) La modulistica della tabella prezzi e cartellino prezzi è disponibile nel sito: www.regione.lazio.it sezione argomenti- sezione turismo, file Strutture ricettive Normativa, modulistica di classificazione e dei prezzi". In quei Comuni ove è prevista la tassa o contributo di soggiorno, il titolare è tenuto ad indicare separatamente dalla tabella prezzi e cartellino prezzi l importo che l ospite deve versare. Sanzione amministrativa - (Legge Regione Lazio n. 13/2007- art.31 comma 7). La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive delle tabelle dei prezzi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. L'applicazione da parte delle strutture ricettive di prezzi difformi da quelli esposti comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro. (Legge Regione Lazio n. 13/2007 - art.31 comma 8). OBBLIGHI DEL GESTORE 1) INVIO TELEMATICO SCHEDINA DEGLI ALLOGGIATI (art.109 del T.U.L.P.S) Il titolare di struttura ricettiva provvede alla comunicazione degli alloggiati alla Polizia di Stato con mezzi informatici. Eventuali informazioni: (vedi Manuale allegato Polizia di Stato) consultare il sito: https://alloggiatiweb.poliziadistato.it info: n. telefonico 0646861 o inviare una email: urp.rm@poliziadistato.it 2) INVIO TELEMATICO MODELLI ISTAT C 59 (L. R.L. N.17/2011) Il modello ISTAT C 59 è un modulo attraverso il quale vengono comunicati i dati sui flussi turistici da parte di tutti i titolari di esercizi ricettivi. Deve essere compilato e trasmesso telematicamente registrandosi al sito della Regione Lazio www.visitlazio.com sezione Radar nel quale è indicata la relativa procedura. Per informazioni contattare i sigg. Roberto Gori tel. 0773446954(rogori@regione.lazio.it) o Angela Rastelli tel.0651687227 (arastelli@regione.lazio.it) Sanzione amministrativa (Legge R.L. n.13/2007 art.31 comma 11) (La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini turistici da parte del titolare della struttura ricettiva comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 2.000 come da legge regione lazio n. 13/2007 art.31 comma 11 ) 3) CARTELLO DEL PERCORSO ANTINCENDIO ( R.R. n.8/2015 art. 17 comma 1 lettera g) All interno della struttura esporre ben visibile il cartello indicante il percorso antincendio con l apposizione della seguente segnaletica: 8

Sanzione amministrativa- (Legge Regione Lazio n.13/2007 art.31 comma 5) (La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive dell apposito cartello indicante il percorso antincendio comporta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro) 4) UN ESTINTORE all interno della struttura ricettiva. 5) CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO 6) UN TELEFONO MOBILE O FISSO SOLO PER LE CHIAMATE DI EMERGENZA 7) COLLEGAMENTO INTERNET/ WIFI 8) TABELLE PREZZI DA ESPORRE IN PROSSIMITA DEI LOCALI DI RICEVIMENTO E IL CARTELLINO PREZZI ALL INTERNO DELLE CAMERE 9) TARGA: (Regolamento Regionale n.8/2015 art.17) Qualora i regolamenti del Comune e/o del Condominio in cui è ubicata la struttura vietino l apposizione di targhe all esterno, la targa può essere apposta sulla porta di ingresso dell appartamento, esternamente. Nella targa sono riportate le seguenti indicazioni: tipologia della struttura, la denominazione, la categoria di classificazione, gli estremi della SCIA rilasciata dal Comune (n. protocollo e data) i periodi di apertura (indicare periodo annuale se è una struttura imprenditoriale con attività continuativa e periodo stagionale se è una struttura non imprenditoriale con attività non continuativa) il sito internet (se si possiede) ed il recapito telefonico di reperibilità attivo 24 ore. N.B. E opportuno che venga apposta una targa in cui saranno indicati i tre elementi basilari e cioè quegli elementi che non verranno modificati spesso e cioè: 1) la tipologia della struttura es: Bed and Breakfast non imprenditoriale 2) la categoria di classificazione es: categoria Unica 3) la denominazione es: Il sole che ride ecc.ecc. A parte apporre altra targa (rimovibile) in quanto all occorrenza sarà più facile aggiornare i seguenti dati che possono variare per diversi motivi nel corso dell attività della struttura: Indicare: 4) Numero di protocollo e data della SCIA rilasciata dal Comune 5) Numero telefonico di reperibilità per l ospite attivo 24 ore 6) Sito internet se si possiede. 7) Indicare il periodo di apertura dell attività nella targa con: (Legge R.L.13/2007 art.24 comma 1) -periodo di apertura stagionale (per le strutture non imprenditoriali con attività non continuativa) o - periodo di apertura annuale (per le strutture imprenditoriali con attività continuativa) PERIODI DI CHIUSURA N.B. Resta comunque l obbligo dei gestori di strutture ricettive extralberghiere imprenditoriali e non imprenditoriali che utilizzino forme di pubblicità con scritti, stampati e siti web, di indicare la denominazione della struttura ricettiva comprensiva di tipologia della struttura, la categoria di classificazione attribuita, gli estremi della SCIA, nonchè i periodi di chiusura della struttura come riportato in S.C.I.A. 9

I B&B e Case e appartamenti per vacanze non imprenditoriali, devono indicare, nelle forme di pubblicità come sopra, lo stesso periodo di inattività come riportato in S.C.I.A e cioè elencando i gg ed i mesi di chiusura. (Reg. Reg. 8/2015 art. 17 comma 1 lett.a) I titolari sono tenuti altresì ad esporre nella struttura ben visibile al pubblico la tabella prezzi, cartellino prezzi nelle camere, indicando i prezzi massimi aggiornati, i periodi di apertura come riportato nella S.C.I.A. e l ora di rilascio dell alloggio da parte dell ospite. (art.29 comma 6 Legge R.L. n.13/2007 s.m.i) 10) Per le Case per ferie ed Ostelli della gioventù - obbligo ad esporre il regolamento interno all ingresso dell immobile e in ogni camera, facoltativo per tutte le altre strutture ricettive. 11) Versamento Contributo/tassa di soggiorno nei Comuni ove è previsto. Si consiglia di indicare la tassa o contributo di soggiorno da evidenziare separatamente dalla tabella prezzi e da tenere esposte entrambi sia nella reception/vano comune e sia da evidenziare separatamente dal cartellino prezzi da esporre in ciascuna camera indicando altresì i periodi di apertura (gg e mesi per le strutture ricettive non imprenditoriali) e l ora di rilascio dell alloggio. VARIAZIONI E MODIFICHE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E DI CLASSIFICAZIONE STRUTTURA RICETTIVA (ART.15 R.R. N.8/2015) Il titolare o il gestore della struttura ricettiva mediante la presentazione di nuova SCIA provvede a segnalare: a) le eventuali variazioni degli elementi strutturali (ampliamento e riduzione della capacità ricettiva)e di classificazione (art. 14 comma 2, lettera a), c) ed e) ; b) il cambio della denominazione; c) modifiche societarie o di rappresentanza legale, della denominazione o il cambio del preposto; d) il subentro nell esercizio dell attività. CESSAZIONE ATTIVITA Il titolare o il gestore di struttura ricettiva provvede a comunicare direttamente al Comune (SUAR o SUAP) di appartenenza la cessazione dell esercizio ricettivo ed informare dopo l avvenuta cessazione i relativi Enti interessati: 1)Questura per il non inoltro della comunicazione degli alloggiati 2) Agenzia Regionale Turismo - Ufficio Statistica Radar con inoltro comunicazione di cessazione ai sigg. Roberto Gori (rogori@regione.lazio.it) o Angela Rastelli (arastelli@regione.lazio.it) 3) Ufficio Tributi per il non versamento del Contributo di Soggiorno nei Comuni dove è previsto. (Per le strutture ubicate nel Comune di Roma- per eventuali informazioni rivolgersi allo Sportello SUAR via di San Basilio n.51 Roma o inviare la comunicazione di cessazione attività a mezzo PEC a: protocollo.culturaturismo@pec.comune.roma.it ) o a mezzo Racc.A.R. CHIUSURA TEMPORANEA Il titolare o gestore della struttura provvede a comunicare con apposita nota al SUAP O SUAR i periodi di chiusura temporanea o di sospensione dell attività a carattere straordinario. CAMBIO PERIODO DI APERTURA ATTIVITA 10

Il titolare o il gestore di struttura ricettiva provvede a presentare nuova SCIA direttamente al Comune (SUAR o SUAP) di appartenenza per cambio del periodo di apertura dell attività dell esercizio ricettivo. Per informazioni: Regione Lazio Agenzia Regionale del Turismo di Roma- Via Parigi n.11 00185 Roma Referente strutture ricettive extralberghiere Paola Cherchi pcherchi@regione.lazio.it - (tel 0651687221) 11