Comune di Padova REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI AGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO PER LA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI INERENTI LA SITUAZIONE PATRIMONIALE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 23 settembre 2013
INDICE Art. 1 - Oggetto... 3 Art. 2 - Obblighi al momento dell assunzione della carica... 3 Art. 3 - Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado di parentela.... 3 Art. 4 - Dichiarazioni successive... 4 Art. 5 - Obblighi successivi alla cessazione dalla carica... 4 Art. 6 - Moduli delle dichiarazioni e degli attestati patrimoniali... 4 Art. 7 - Diffida ad adempiere. Sanzione... 5 Art. 8 Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale... 5 Art. 9 Norma finale... 5
Art. 1 - Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina gli adempimenti a carico dei componenti degli organi di indirizzo politico del Comune, finalizzati all assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013. 2. Sono organi di indirizzo politico il Sindaco, i Consiglieri comunali e gli Assessori. Art. 2 - Obblighi al momento dell assunzione della carica 1. Gli organi di indirizzo politico, entro 1 (un) mese dall assunzione della carica, sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale del Comune: a) una dichiarazione sottoscritta su modello predisposto dalla Segreteria Generale concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri nonché le modalità e la data di acquisizione; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Detta dichiarazione deve essere riferita alla data di sottoscrizione; b) copia dell ultima dichiarazione dei redditi soggetti all imposta sui redditi delle persone fisiche; nel caso di esonero dall obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il dichiarante barrerà l apposita casella relativa a detta circostanza inserita nel modello di dichiarazione; c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione del partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione devono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui all articolo 4, comma 3, della legge 18.11.1981 n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti; d) una dichiarazione contenente i dati relativi all assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, nonché gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l indicazione dei compensi spettanti; e) il curriculum. Art. 3 - Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado di parentela. 1. Gli organi di indirizzo politico, all atto della consegna della documentazione di cui al precedente articolo 2, sono tenuti a depositare una ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado di parentela, ove gli stessi vi consentano, dando comunque evidenza al mancato consenso. 2. Sono parenti entro il secondo grado: figli, genitori, fratelli, sorelle, nipoti in linea retta (figli dei figli) e nonni. 3. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma precedente consentano, sottoscrivono apposita dichiarazione su modello predisposto dalla Segreteria Generale. Detta dichiarazione deve essere riferita alla data della sottoscrizione.
Art. 4 - Dichiarazioni successive 1. Gli organi di indirizzo politico sono tenuti con cadenza annuale, entro il 31 gennaio a depositare in Segreteria Generale: a) un attestazione, redatta su modello predisposto dalla Segreteria Generale, concernente le eventuali variazioni intervenute nello stato patrimoniale di cui all art. 2 allegando copia dell ultima dichiarazione dei redditi. (Tale obbligo è esteso anche alla situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti di cui al precedente art. 3 se vi consentono); b) una dichiarazione contenente i dati relativi all eventuale assunzione di cariche o altri incarichi di cui all art. 2 lettera d). Art. 5 - Obblighi successivi alla cessazione dalla carica 1. Entro un mese dalla cessazione dalla carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, gli organi di indirizzo politico uscenti sono tenuti a depositare in Segreteria Generale: a) una dichiarazione, redatta su modello predisposto dalla Segreteria Generale, concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui all art. 2 intervenute dopo l ultima attestazione depositata. Detta dichiarazione deve essere riferita alla data di cessazione dalla carica; b) una dichiarazione contenente i dati relativi all eventuale assunzione di cariche o altri incarichi di cui all art. 2 lettera d). 2. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, gli stessi soggetti sono tenuti a depositare copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. 3. Gli obblighi previsti dai commi precedenti sono estesi anche alla situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti di cui all art. 3 nel caso gli stessi vi consentano. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di rielezione del Consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio. Art. 6 - Moduli delle dichiarazioni e degli attestati patrimoniali 1. Le dichiarazioni e gli attestati patrimoniali di cui ai precedenti articoli vengono effettuati sui moduli rilasciati dalla Segretaria Generale del Comune secondo i modelli allegati che formano parte integrante del presente Regolamento e che di seguito si descrivono: Assunzione della carica: Modulo n. 1 a) Dichiarazione del titolare della carica Modulo n. 1 b) Dichiarazione del coniuge non separato Modulo n. 1 c) Dichiarazione dei figli e dei parenti entro il secondo grado Modulo n. 1 d) Dichiarazione spese sostenute e obbligazioni assunte per la propaganda elettorale Dichiarazioni annuali durante la carica: Modulo n. 2 a) Dichiarazione del titolare della carica Modulo n. 2 b) Dichiarazione del coniuge non separato Modulo n. 2 c) Dichiarazione dei figli e dei parenti entro il secondo grado Cessazione dalla carica: Modulo n. 3 a) Dichiarazione del titolare della carica Modulo n. 3 b) Dichiarazione del coniuge non separato Modulo n. 3 c) Dichiarazione dei figli e dei parenti entro il secondo grado
Art. 7 - Diffida ad adempiere. Sanzione. 1. Allo scopo di agevolare l osservanza degli obblighi di denuncia, la Segreteria Generale invia a ciascun Consigliere, al Sindaco, agli Assessori, la modulistica occorrente per la dichiarazione almeno 10 giorni prima della scadenza di volta in volta stabilita per l adempimento. 2. Decorsi i termini stabiliti dal presente regolamento per il deposito della documentazione, il Capo Settore SS.II. e AA.GG. invia agli inadempienti un sollecito informale, assegnando 10 giorni per la regolarizzazione senza applicazione di sanzioni. Qualora, trascorsi i dieci giorni, il soggetto destinatario del sollecito persista nell inadempimento, il Segretario Generale procede con formale diffida, inviata a mezzo PEC, ove il destinatario abbia formalmente comunicato tale indirizzo, o con le modalità previste dal codice di procedura civile, ad avvertire il soggetto inadempiente affinchè provveda entro 15 giorni, trascorsi i quali, in caso di inadempienza, si procede all applicazione della sanzione prevista dall art. 47 del Decreto legislativo n. 33/2013. 3. La violazione degli obblighi previsti dagli articoli 2 lettere a), b), c), e d), 4 5 e 10, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. 4. Per la contestazione e definizione della sanzione trova applicazione la legge 689 del 24/11/1981. 5. La violazione degli obblighi sopra indicati, comporta inoltre l applicazione di quanto previsto dall art. 45 comma 4, ultimo periodo, del Decreto legislativo n. 33/2013 e la pubblicazione nel sito internet dell Amministrazione del provvedimento emesso ai sensi dei commi precedenti. Art. 8 Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale 1. Le dichiarazioni di cui agli articoli 2 3 4 5 e 10 comma 2, del presente Regolamento, vengono pubblicate in apposita sezione denominata Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune in base alla previsione contenuta nel Decreto Legislativo n. 33/2013. Per la dichiarazione dei redditi la pubblicazione è limitata al quadro riepilogativo. Art. 9 Norma finale 1. Con l entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 753 del 22/10/1982. 2. Gli organi di indirizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono tenuti all adempimento degli obblighi di cui agli articoli 2, comma 1 lettere a) e d) e 3, comma 1. 3. La sanzione di cui al precedente articolo 7 trova applicazione ai sensi dell art. 49 comma 3 del Decreto legislativo n. 33/2013 a decorrere dal 17 ottobre 2013.