I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA I QUADERNI DI CONFCOMMERCIO

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I QUADERNI DI CONFCOMMERCIO I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA L Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha varato nuove regole per i soggetti pubblici e privati che intendono installare telecamere e sistemi di videosorveglianza. Ascom Rimini - Confcommercio Imprese per l Italia

INDICE Nuovo provvedimento generale pag. 04 Principi generali pag. 05 Settori di particolare interesse pag. 06 Settori specifici pag. 07 Chek list - Videosorveglianza senza registrazioni di immagini - Videosorveglianza con registrazioni di immagini pag. 08 pag. 09 FAQ pag. 10 Maggiori informazioni pag. 11 Per ulteriori informazioni o per attivare i servizi, rivolgiti alla sede Confcommercio a te più vicina. Scopri le sedi Confcommercio sul retro del Quaderno.

NUOVO PROVVEDIMENTO GENERALE Il nuovo provvedimento generale, che sostituisce quello emanato nel 2004, introduce importanti novità in considerazione: - dell aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per diverse finalità (prevenzione accertamento e repressione dei reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata, controllo stradale etc.) - dei numerosi interventi legislativi adottati in materia: tra questi, quelli più recenti che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze, in particolare in materia di sicurezza urbana, così come le norme, anche regionali, che hanno incentivato l uso di telecamere 4

PRINCIPI GENERALI INFORMATIVA - I cittadini che transitano in aree sorvegliate devono essere informati con cartelli, visibili al buio se il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. - I sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende etc.) collegati alle forze di polizia richiedono uno specifico cartello informativo, sulla base del modello elaborato dal Garante. - Le telecamere istallate a fini di tutela dell ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica l utilizzo di cartelli che informino i cittadini. CONSERVAZIONE - Le immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini di polizia e giudiziarie. - Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana. - Eventuali esigenze di allungamento della conservazone devono essere sottoposte a verifica preliminare del Garante. 5

SETTORI DI PARTICOLARE INTERESSE - Sicurezza urbana: i Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a tutela della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei dati non può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze. - Sistemi integrati: per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza in remoto da parte di società specializzate (es. società di vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (es. contro accessi abusivi alle immagini). Per alcuni sistemi è comunque necessaria la verifica preliminare del Garante. - Sistemi intelligenti: per i sistemi dotati di software che permettono l associazione di immagini a dati biometrici (es. riconoscimento facciale ) o in grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli (es. motion detection) è obbligatoria la verifica preliminare del Garante. - Violazioni al codice della strada: obbligatori i cartelli che segnalano sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri, eventuali pedoni). Le fotografie o i video che attestano l infrazione non devono essere inviati al domicilio dell intestatario del veicolo. - Deposito rifiuti: lecito l utilizzo di telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed eco piazzole, per monitorare modalità del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati e orario di deposito. 6

SETTORI SPECIFICI - Luoghi di lavoro: le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro. Vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (es. cantieri, veicoli). - Ospedali e luoghi di cura: no alla diffusione di immagini di persone malate mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. E ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (es. rianimazione), ma l accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati. - Istituti scolastici: ammessa l installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela contro gli atti vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura. - Taxi: le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida. - Trasporto pubblico: lecita l installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es. angolo visuale circoscritto, riprese senza l uso di zoom). - Web cam a scopo turistico: la ripresa delle immagini deve avvenire con modalità che non rendano identificabili le persone. - Tutela delle persone e della proprietà: contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc., si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante. 7

CHEK LIST SULLA VIDEOSORVEGLIANZA Videosorveglianza senza registrazioni di immagini MISURE ORGANIZZATIVE analisi preliminare nomina incaricato nomina responsabile interno nomina responsabile esterno informativa minima regolamento aziendale gestione diritto di accesso formazione opzionale opzionale opzionale CASI ILLECITI non devono esserci sistemi di videosorveglianza in prossimità di: bagni spogliatoi sale sindacali non devono esserci sistemi di videosorveglianza per finalità di controllo dei lavoratori locali (ove sono presenti monitor di controllo) con accesso controllato (badge, chiavi, ) MISURE DI SICUREZZA attestato di conformità da fornitore esterno 8

Videosorveglianza con registrazioni di immagini analisi preliminare autorizzazione del Garante (solo se concomitanza a sistemi biometrici) nomina incaricato nomina responsabile interno nomina responsabile esterno informativa minima informativa completa regolamento aziendale gestione diritto di accesso formazione MISURE ORGANIZZATIVE opzionale opzionale opzionale CASI ILLECITI non devono esserci sistemi di videosorveglianza in prossimità di: bagni spogliatoi sale sindacali non devono esserci sistemi di videosorveglianza per finalità di controllo dei lavoratori entro le 24 ore entro una settimana locali (ove sono presenti monitor di controllo) con accesso controllato (badge, chiavi, ) armadi chiusi a chiave per la custodia dei supporti sistemi di controllo accessi (user-id, password) per visionare le registrazioni sistema di cifratura delle registrazioni attestato di conformità da fornitore esterno CANCELLAZIONI DELLE IMMAGINI MISURE DI SICUREZZA 9

FAQ La Videosorveglianza e la Privacy Domanda: Quali sono le regole da rispettare per poter installare sugli autobus e alle fermate delle videocamere? Risposta: In primo luogo, dovranno essere determinate le zone in cui saranno installate le videocamere e le modalità di ripresa. Le riprese dovranno consentire un inquadratura panoramica dell interno delle vetture o dell area di fermata, evitando, così, i dettagli. Le immagini visionate per finalità di polizia giudiziaria non potranno assolutamente essere utilizzate per altri scopi e dovranno essere conservate per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle suddette finalità e nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza descritte dall Allegato B del Codice della privacy (D.lgs. n.196/2003). Il titolare del trattamento dovrà fornire una completa ed idonea informativa agli interessati (art. 13 del Codice), anche attraverso l affissione della stessa sulle vetture e alle fermate dell autobus. Si segnala comunque che, prossimamente, dovrà essere adottato, ai sensi dell art. 134, un Codice di deontologia e buona condotta in cui saranno specificate le modalità del trattamento e forme semplificate di informativa. Domanda: Il Garante si è espresso sui limiti dell attività di videosorveglianza? Risposta: Il Garante della privacy, ha individuato un decalogo che deve essere rispettato da tutti coloro che intendono svolgere attività di videosorveglianza. Il decalogo contiene le seguenti regole: 1. individuare le finalità della sorveglianza e la compatibilità della stessa con le norme di settore vigenti; 2. rispettare i principi di correttezza e liceità del trattamento; 3. effettuare, se dovuta, la notificazione al Garante; 4. fornire agli interessati una chiara e completa informativa; 5. non violare il divieto di controllo a distanza dei dipendenti sancito nello statuto dei lavoratori; 6. registrare le sole immagini indispensabili per perseguire lo scopo dichiarato, evitando, per quanto possibile, immagini dettagliate o ingrandite; 7. individuare il periodo massimo di conservazione delle immagini; 8. nominare i soggetti responsabili ed incaricati del trattamento; 9. non utilizzare i dati raccolti per altri scopi; 10. per le telecamere situate agli accessi dei centri storici, o delle zone a traffico limitato, rispettare le disposizioni contenute nel D.P.R. 250/1999. Domanda: Può un comune dotarsi di sistemi di videosorveglianza del territorio, del traffico cittadino o di telecontrollo ambientale? Risposta: Si, è possibile, ma tale attività dovrà rispettare le regole previste dal Codice della privacy, nonché, il decalogo della videosorveglianza disposto dal Garante. In particolare, si dovrà cercare di limitare la possibilità di ingrandimento delle riprese, al fine di evitare di riprendere i tratti somatici dei passanti. Non si potrà, inoltre, inviare le riprese alla residenza delle persone eventualmente sanzionate. Domanda: Si può chiedere ad una banca che vengano cancellate le nostre immagini riprese durante la permanenza nella filiale dell istituto di credito? Risposta: Chiunque può chiedere al titolare del trattamento, in questo caso la banca, che siano cancellati i suoi dati personali (immagini), qualora non siano più necessari in relazione agli scopi per i quali erano stai raccolti. Qualora l istituto di credito conservasse le immagini oltre il tempo indicato nell informativa, e senza altri fini espressamente contemplati (es. indagini giudiziarie in corso, per rapina), l interessato potrà, dunque, chiederne e ottenerne la cancellazione gratuita. Domanda: Può un azienda installare un sistema di videosorveglianza nei corridoi e negli ingressi, per motivi di sicurezza? Risposta: Si rammenti che questo è un tema molto delicato, che incontra, prima dei limiti sanciti dal Codice della privacy, i divieti imposti dallo Statuto dei lavoratori. L art. 4 della legge 300/1970, infatti, vieta l uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell attività dei lavoratori. Tali strumenti sono permessi solo se resi necessari da esigenze organizzative e produttive ovvero di sicurezza, ma anche in presenza di queste situazioni, sul punto deve intervenire uno specifico accordo con le rappresentanze sindacali. Non c è, dunque, in questo caso un divieto assoluto all installazione, ma comunque dovrà essere attuata di concerto con le rappresentanze dei lavoratori, posto che, nel caso di specie, sussistono comprovate ragioni di sicurezza e l impianto riguarda non i luoghi strettamente deputati allo svolgimento dell attività lavorativa. 10

Per un quadro completo sul corretto impiego dei sistemi di videosorveglianza, è possibile: consultare il sito Internet del Garante per la protezione dei dati personali http://www.garanteprivacy.it che, nell indice per materia, ospita una sezione dedicata al tema videosorveglianza oppure contattare l URP del Garante: urp@garanteprivacy.it 11

REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON: LABORATORIO CREATIVO UP GRAFICA, PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE Via Montefeltro 66-47923 Rimini Sito: www.labup.it Email: info@lab-up.it Cell. referente Rimini 333-8193811, referente Modena 338-7637141, referente S. di Romagna 338-1793086 Per ulteriori informazioni o per attivare i servizi, rivolgiti alla sede Confcommercio a te più vicina: RIMINI Via Italia, n. 9/11-47921 Telefono 0541 743545 - Fax 0541 742706 - info@ascomrimini.it CATTOLICA Via Verdi, n.29-47841 Telefono 0541 962578 - Fax 0541 954777 - cattolica@ascomrimini.it RICCIONE Via Ceccarini, n. 171-47838 Telefono 0541 602061 - Fax 0541 605202 - riccionesind@ascomrimini.it SANTARCANGELO DI ROMAGNA Via S. Sancisi, n. 4-47822 Telefono 0541 625900 - Fax 0541 621598 - santarcangelo@ascomrimini.it