Comune di Bagnolo Mella Provincia di Brescia Regolamento per l utilizzo di impianti di video sorveglianza del territorio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 65 del 29/12/2005
ARTICOLO 1 FINALITA Nel rispetto del principio di liceità le finalità che il comune di Bagnolo Mella intende perseguire con il controllo di video sorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all ente in particolare dal D.Lgs. 18/08/2000 n 267, dal D.P.R. 24/07/1977 n 616, dalla Legge 07/03/1986 n 65 sull ordinamento della Polizia Locale, dalla Legge Regionale 14/04/2003 N 04, nonché dallo statuto e dai regolamenti Comunali e secondo i limiti sanciti Decreto Legislativo 30/06/2003 N 196 e disposizioni correlate. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti e dell azione che la Polizia Locale compie quotidianamente. Il sistema di video sorveglianza in estrema sintesi ha lo scopo di: assicurare maggior sicurezza ai cittadini nei luoghi di concentrazione di obiettivi sensibili; tutelare il patrimonio pubblico; controllare aree in relazione alla viabilità ed al monitoraggio del traffico. Con questi scopi si vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione, cioè bambini, giovani ed anziani, garantendo un elevato standard di sicurezza negli ambiti circostanti le scuole, dei percorsi casa scuola e contemporaneamente grazie al monitoraggio in tempo reale poter garantire un eventuale intervento tempestivo. ARTICOLO 2 CARATTERISTICHE TECNICHE DELL IMPIANTO Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste, via cavo, via etere di telecamere connesse ad una sala controllo posta presso il Comando della Polizia Locale. Il sistema a circuito chiuso ed il relativo elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati né accessibile da altre periferiche. ARTICOLO 3 SALA DI CONTROLLO Il terminale di gestione delle telecamere è ubicato presso la sede del Comando della Polizia Locale.
ARTICOLO 4 RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il responsabile della gestione e del trattamento dei dati nell ambito del Servizio di Polizia Locale, ai sensi della legge N 196/03 è individuato nella persona del Comandante della Polizia Locale. Il responsabile vigila sull utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune e dalle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall autorità garante per la protezione dei dati personali. Egli custodisce le chiavi dell armadio destinato alla conservazione delle registrazioni, nonché la parola chiave per l utilizzo del sistema. Ai fini dell esercizio dei diritti di cui all art. 7 del Decreto Legislativo N 196/03, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso il Comandando Polizia Locale, secondo le modalità e la procedura prevista dall art. 8 del sopra citato decreto legislativo. ARTICOLO 5 PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE AL SISTEMA L Accesso al sistema e quindi anche il relativo brandeggio delle telecamere per lo spostamento della direzione di registrazione ed il cambiamento dei tempi di movimento delle stesse, è consentito al responsabile della gestione e del trattamento, o persona da lui delegata con delega scritta facente parte dell organico del Comando Polizia Locale, il quale provvederà a darne comunicazione all incaricato addetto al servizio oltre che oralmente, tramite annotazione sul registro degli accessi di cui all ultimo comma di questo articolo. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati per iscritto dal Responsabile del servizio, escluso il personale addetto alla manutenzione degli impianti. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti. Nei locali del Comando Polizia Locale, ove è posizionato il sistema operativo, viene tenuto il registro degli accessi su cui saranno annotate, a cura del responsabile della gestione e del trattamento dei dati o dell incaricato addetto al servizio l identità della persona, data, ora e motivazione dell accesso al sistema, i dati eventualmente assunti e quant altro ritenga di annotare, il tutto da lui sottoscritto.
ARTICOLO 6 NOMINA DEGLI INCARICATI E DEI PREPOSTI AL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA Il Responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di video sorveglianza nell ambito degli operatori della Polizia Locale. La gestione dell impianto di video Sorveglianza è riservato agli organi della Polizia Locale. Con l atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l utilizzo del sistema. In ogni caso prima dell utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento. Agli incaricati verrà affidata la custodia e la conservazione della propria password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici. ARTICOLO 7 ACCESSO AI SISTEMI E ALLE PAROLE CHIAVE L accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile ed agli incaricati indicati negli articoli 5 e 6. Ciascuno di essi è dotato di una chiave di accesso o password personale di cui è responsabile per la custodia la conservazione e l assoluta riservatezza. Gli incaricati, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password. ARTICOLO 8 PRINCIPI DI NECESSITA E PROPORZIONALITA Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal Decreto Legislativo N 196/03 a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabili anche alle attività di videosorverglianza, ed in particolare di quello della necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili come nelle ipotesi di cui al successivo art. 9 immagini dettagliate ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione. E comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. I dati raccolti per determinati fini (ad esempio ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio, viabilità) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo), salvo le esigenze di polizia e di giustizia.
È vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte per finalità di controllo anche indiretto sulla attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell art. 4 della legge 20/05/1970 n. 300 (statuto dei lavoratori), ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo. L attività e l utilizzo del sistema di video sorveglianza è altresì improntato al rispetto del principio di proporzionalità così come esplicitato dal punto 2.3. del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 29/04/2004 e pertanto le telecamere saranno installate in aree considerate sensibili e/o a rischio e qualora l adozione di altri sistemi di sorveglianza si rileverebbero inadeguati. ARTICOLO 9 ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITA GIUDIZIARIE O DI POLIZIA Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale o del patrimonio l incaricato della video sorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente art. 8, l incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessarie e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di polizia e l autorità giudiziaria. Gli apparati ed i sistemi potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di autorità Giudiziaria o di organi di Polizia. ARTICOLO 10 CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI E CUSTODIA DEI SUPPORTI MAGNETICI OD OTTICI I supporti magnetici ed ottici, numerati e registrati, con sistema alfanumerico, dal responsabile o dagli incaricati, sono conservati in idonea cassetta di sicurezza munita di serratura e le chiavi saranno in possesso dei soggetti predetti di cui al precedente art. 6. Sarà tenuto a cura dei soggetti predetti idoneo registro in cui dovranno essere annotati: La data della registrazione e quella di cancellazione dell immagine. La firma degli incaricati che hanno effettuato operazioni normate dal presente regolamento. Le registrazioni sono messe a disposizione dell Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche autorità solo in presenza di provvedimenti o richieste da queste emesse. La cancellazione delle immagini dai supporti dovrà avvenire con gli strumenti tecnologicamente più rapidi e sicuri da parte degli incaricati, previa autorizzazione scritta del responsabile, ed annotata nel registro con la data e la firma dell incaricato che ha effettuato la cancellazione. Tranne che nell ipotesi di cui all art. 9 le immagini registrate potranno essere conservate per un periodo di 7 (sette) giorni.
ARTICOLO 11 INFORMATIVA AI CITTADINI I cittadini verranno informati a mezzo di cartelli, conformi alle direttive del provvedimento generale sulla video sorveglianza del 29/04/2004 del garante della Privacy, recanti la dicitura AREA VIDEO SORVEGLIATA posizionati nelle aree sottoposte a vigilanza, con l indicazione della struttura cui potranno rivolgersi per l esercizio dei diritti di cui all art. 7 del Decreto Legislativo N 196/03. A cura degli organi comunali saranno previste varie forme di informazione e/o pubblicità anche periodica sugli scopi e sulle finalità dell impianto di video sorveglianza. ARTICOLO 12 DISPOSIZIONI ATTUATIVE Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell ente, ai sensi dell art. 18, comma 2, del Decreto Legislativo N 196/03 e rappresenta il disciplinare d uso dei servizi. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo N 196/03 e nel provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali del 29/04/04. ARTICOLO 13 ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi delle Leggi vigenti.