Antonella Dell Orfano - Magistrato Riferimento Informatica Tribunale Roma - sezioni civili ordinarie LE COMUNICAZIONI DI CANCELLERIA INCONTRO DI STUDIO DELLA S.S.M. SUL TEMA: IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO (I EDIZIONE) NAPOLI, 10 MAGGIO 2016
COMUNICAZIONI TRIBUNALE UTENTI ESTERNI L ART. 16 D.L. 179/2012, COMMA 4 HA STABILITO CHE NEI PROCEDIMENTI CIVILI LE COMUNICAZIONI E LE NOTIFICAZIONI A CURA DELLA CANCELLERIA SONO EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA RISULTANTE DA PUBBLICI ELENCHI O COMUNQUE ACCESSIBILI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, SECONDO LA NORMATIVA, ANCHE REGOLAMENTARE, CONCERNENTE LA SOTTOSCRIZIONE, LA TRASMISSIONE E LA RICEZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI.
LE COMUNICAZIONI EX ART. 136 C.P.C. Il cancelliere, con biglietto di cancelleria, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione. Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all ufficiale giudiziario per la notifica.
IL VALORE LEGALE DELLE COMUNICAZIONI A DECORRERE DAL 31.1.2012 LE COMUNICAZIONI INVIATE TRAMITE PEC HANNO PIENO VALORE LEGALE (NOTA DGSIA 31.1.2012). Non è prescritta sottoscrizione digitale da parte del Cancelliere Cassazione sent. n. 15070 del 02/07/2014 Una volta ottenuta dall'ufficio giudiziario l'abilitazione all'utilizzo del sistema di posta elettronica certificata, l'avvocato, che abbia effettuato la comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia per il tramite del Consiglio dell'ordine di appartenenza, diventa responsabile della gestione della propria utenza, nel senso che ha l'onere di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo, indicato negli atti processuali, non potendo far valere la circostanza della mancata apertura della posta per ottenere la concessione di nuovi termini per compiere attività processuali.
LE PEC DESTINATARIE Quali PEC devono essere utilizzate per le comunicazioni? Il decreto legge numero 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge numero 114/2014, ha emendato l'articolo 16-ter del decreto legge n. 179/2012, riducendo gli elenchi pubblici degli indirizzi p.e.c.. "A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185/2008, conv. con modificazioni dalla legge n. 2/2009; dall'articolo 6-bis del d. lgs.82/2005, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia
Il riferimento all'articolo 16 del d.l. n. 185/2008 rimane limitatamente al comma 6, che contempla il registro delle imprese.; sparisce, invece, ogni riferimento all'elenco IPA. L'elenco IPA, essendo precedentemente previsto dal comma 6 dell'articolo 16 del d.l. n. 185 /2008, era invece considerato a tutti gli effetti un pubblico registro. Sulla base del nuovo articolo 16-ter del decreto legge n. 179/2012, quindi, oltre al registro delle imprese, sono pubblici registri anche l'anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, l'elenco degli indirizzi PA presso il Ministero della giustizia (Registro PA), l'ini Pec e il Reginde. Anche ai fini delle comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, occorre quindi far riferimento esclusivamente all'elenco consultabile sul sito del Ministero della giustizia (pst.giustizia.it), accessibile solo attraverso strumenti di autenticazione. Non tutte le amministrazioni hanno ancora effettuato la comunicazione necessaria a inserire il loro indirizzo p.e.c. nell'elenco.
OBBLIGO DI MUNIRSI DI UN INDIRIZZO PEC Il comma 6 prevede che le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. La norma si riferisce non solo agli Avvocati, ma anche ai CTU che, essendo iscritti in albi, hanno l'obbligo di dotarsi di PEC e comunicarla al proprio ordine professionale (peraltro i CTU potrebbero anche iscriversi autonomamente al REGINDE, qualora il loro ordine non abbia trasmesso l'albo informatico).
ECCEZIONI Comma 7: Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. Si tratta, quindi, di ipotesi in cui l'indirizzo PEC della parte, che sta in giudizio personalmente, non figura in un elenco pubblico: la norma non specifica, peraltro, con quali modalità la parte debba indicare il suo indirizzo PEC che, comunque, sarà utilizzabile solo ai fini di quel singolo procedimento.
L art. 82 R.D. n 37 del 1934 L art. 82 R.D. n. 82/1934 prevede l obbligatorietà, per tutti gli Avvocati che esercitino il loro Ufficio al di fuori della circoscrizione del Tribunale alla quale sono assegnati, di eleggere domicilio nella circoscrizione ove ha sede l autorità giudiziaria adita. Se tutte le comunicazioni di cancelleria debbono quindi essere indirizzate alla PEC del Difensore costituito, che, in ossequio agli artt. 125 e 366 c.p.c., rappresenta un vero e proprio domicilio virtuale dell Avvocato, come può amalgamarsi tale innovazione normativa con il disposto dell art. 82 R.D. n 37 del 1934?
Sentenza 10143/2012 delle SS.UU. della Corte di Cassazione "Il R.D. n. 37 del 1934, art. 82 - che prevede che gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, e che in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori dalla circoscrizione cui l'avvocato è assegnato per essere iscritto al relativo ordine professionale del circondario e quindi anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto ad un ordine professionale di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto della medesima corte d'appello. Tuttavia, dopo l'entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c., apportate rispettivamente dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, comma 1, lett. i), n. 1), e dallo stesso art. 25, comma 1, lett. a), quest'ultimo modificativo a sua volta del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, comma 35-ter, lett. a), conv. in L. 14 settembre 2011, n. 148, e nel mutato contesto normativo che prevede ora in generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, si ha che dalla mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio di cui all'art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c., non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine".
Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza n 9876/2014 Nel periodo precedente all entrata in vigore della L. 183/2011 l utilizzo dell indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal difensore per le comunicazioni della cancelleria era solo facoltativo ed operava ai fini del processo di cassazione la domiciliazione ex lege presso la cancelleria del difensore che non avesse eletto domicilio in Roma. Con l entrata in vigore della L. 183/2011, essa opera ove il difensore, non adempiendo all obbligo prescritto in generale dall'art. 125 co. 1 c.p.c. e dall'art. 366 comma 2, c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.
PERFEZIONAMENTO DELLA COMUNICAZIONE 1. Indirizzo PEC rinvenuto e avuta la Ricevuta di avvenuta consegna: la comunicazione telematica si perfeziona nel momento in cui il gestore di posta elettronica del destinatario rilascia la ricevuta di consegna (RdAC). 2. L Indirizzo telematico non è rinvenuto: la comunicazione si perfeziona con il deposito del provvedimento in cancelleria e da questo momento decorrono i vari termini indipendentemente da quando viene ritirata la copia in cancelleria. 3. L Indirizzo PEC è individuato ma viene restituita una ricevuta di mancata consegna per cause imputabili al destinatario: anche in questo caso la comunicazione è perfezionata con il deposito in cancelleria del provvedimento. 4. L Indirizzo PEC è individuato ma viene restituita una ricevuta di mancata consegna per cause non imputabili al destinatario, si procederà a rinnovo della comunicazione con fax o tramite UNEP.
IPOTESI DI MANCATA CONSEGNA nota DGSIA 1.2.2013
1) Tipologie riconducibili alla casella piena : la colpa appare imputabile al destinatario che peraltro ha obbligo di diligenza generale di controllare la casella. In questo caso la cancelleria non procede ad alcuna ulteriore comunicazione. La comunicazione si perfeziona con il deposito del provvedimento in cancelleria, fatta salva la possibilità per l Avvocato di fornire la prova della sua diligenza e richiedere la rimessione in termini secondo i tradizionali schemi processuali. 2) Tipologie riconducibili a problemi di connessione tra i gestori PEC : la colpa non appare imputabile al destinatario, la cancelleria procede invece con la comunicazione tradizionale (fax e unep). 3) Per le tipologie della prima categoria casella sconosciuta, indirizzo errato, casella non attivata ecc, trattasi delle ipotesi di più difficile interpretazioni e le descrizioni possono non essere univoche. Ove sia necessario sapere il motivo concreto della mancata consegna, il Giudice o l Avvocato dovrà richiedere alla cancelleria la stampa della cd. ricevuta tecnica (ovvero del file log di trasmissione nel quale è indicato il motivo di mancata consegna), dove la causa della mancata consegna è leggibile, seppur allo stato in modo non facilmente intellegibile.
RdAC aperta (quella di cancelleria è una ricevuta breve e NON COMPLETA)
Corte di Cassazione, sentenza n. 4/12/2014, n. 25662 e ordinanza n. 05/11/2014 n. 23526 La comunicazione telematica di cancelleria non è equipollente alla notificazione d ufficio. In virtù della nuova formulazione dell'art. 133 c.p.c., comma 2, a seguito dell entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, art. 45, comma 1, lett. b), convertito con modifiche nella legge 11 agosto 2014, n. 114, la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini brevi per le impugnazioni, che decorrono solo in caso di atto di impulso di controparte. Il contenuto dell art. 133 c.p.c. a seguito delle modifiche apportate, non incide però, lasciandole quindi in vigore, sulle norme processuali, derogatorie e speciali, che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria come nel caso del termine per proporre il regolamento di competenza (art. 47 cpv. c.p.c.), il reclamo cautelare (art. 669-terdecies c.p.c., comma 1), il reclamo camerale (art. 739 c.p.c., comma 1).
DUPLICAZIONE INDIRIZZI PEC Con sentenza 20 ottobre 2014, n. 2158 della Corte di Appello di Bologna (http://www.altalex.com/~/media/altalex/allegati/2014/12/05/69667%20pdf.pdf) è stato esaminato il caso di una notifica inviata dalla cancelleria a mezzo PEC del provvedimento di fissazione di un'udienza prefallimentare, non andata a buon fine in quanto pervenuta ad una società diversa dalla destinataria, avente il medesimo nominativo ed il medesimo indirizzo PEC, con conseguente nullità della dichiarazione di fallimento dell impresa. Il cancelliere individua l indirizzo PEC cui va notificato il ricorso ed il relativo provvedimento ricavandolo automaticamente dal sistema attraverso l inserimento del solo codice fiscale del soggetto passivo;all esito dell interrogazione, la cancelleria ottiene dal sistema soltanto l indicazione della sede legale e dell indirizzo di PEC del soggetto, oltre l attestazione che l indirizzo così utilizzato è stato reperito nell ambito di INIPEC (Indice Nazionale Indirizzi PEC) oppure traendolo dal Registro delle Imprese. Presso INIPEC si trovano tuttavia ancora iscritte più imprese con il medesimo indirizzo PEC, anche se per una sola di esse tale indirizzo risulta poi attivo (circostanza questa, però, non immediatamente desumibile agli atti), come posto in rilievo anche dall Agenzia per l Italia Digitale in un suo documento ufficiale dell'11 giugno 2014 e dal Ministero dello Sviluppo Economico con lettera circolare n. 99508 del 23 maggio 2014, laddove si invitavano le Camere di Commercio a procedere, ogni qual volta si rilevassero duplicazioni, alla cancellazione del dato, previa intimazione a sostituire l indirizzo con uno proprio. neppure è previsto alcun controllo successivo, ai fini della verifica circa la reale corrispondenza tra il titolare dell indirizzo PEC cui si intendeva fa pervenire la notifica e l elemento identificativo (codice fiscale/partita IVA) del soggetto al quale essa risulta poi effettivamente recapitata (coincidenza questa che non è automatica); in questo modo è possibile, quindi, che, come nel caso di specie, si abbia una attestazione, che è quella propria della PEC, di valido perfezionamento di una notifica che invece non ha raggiunto il suo scopo funzionale.