MINISTERO DELL'INTERNO



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MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 5 agosto 2011 Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (11A11291) IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229", e in particolare l'art. 16, comma 4; Visto decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248, concernente «Regolamento recante abrogazione espressa delle norme regolamentari vigenti che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, a norma dell'art. 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007; Visto il decreto del Ministro dell'interno 27 aprile 2005, recante «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione degli agrotecnici ed agrotecnici laureati negli elenchi del Ministero dell'interno, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818. Delimitazione del settore di operativita' di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2005; Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, recante «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998; Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 1993, recante «Pubblicazione degli elenchi dei professionisti di cui alla legge n. 7 dicembre 1984, n. 818, concernente nullaosta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge n. 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 3 luglio 1993. Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1986, recante «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei dottori agronomi, dei dottori forestali e dei periti agrari negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818. Delimitazione del settore di operativita' di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 1986; Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, recante «Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 9 aprile 1982;

Considerata la necessita' di dover rideterminare i requisiti che i professionisti iscritti in albi professionali devono possedere per essere autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno, anche a seguito dell'abrogazione del decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985; Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto individua i requisiti per l'iscrizione, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno, dei professionisti iscritti in albi professionali, nonche' il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Art. 2 Autorizzazione al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni 1. I professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono autorizzati al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, nonche' del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio. Art. 3 Requisiti per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno 1. Possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero dell'interno i professionisti iscritti negli albi professionali, di seguito denominati professionisti, degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati, in possesso dei requisiti di cui al presente decreto. 2. Per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui al comma 1, i professionisti devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: a) iscrizione all'albo professionale; b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 4. 3. L'attestazione di cui al comma 2, lettera b), non e' richiesta:

a) ai professionisti appartenuti, per almeno un anno, ai ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio. Il requisito sara' comprovato dall'interessato all'ordine o al Collegio professionale provinciale di appartenenza mediante attestazione rilasciata dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, di seguito denominato Dipartimento; b) ai dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici laureati, architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, chimici, geometri laureati, ingegneri, periti agrari laureati e periti industriali laureati che comprovino di aver seguito favorevolmente, durante il corso degli studi universitari, uno dei corsi d'insegnamento di cui al successivo art. 5, comma 6. Per i suddetti professionisti e' richiesto soltanto il superamento dell'esame inteso ad accertare l'idoneita' dei candidati secondo quanto definito al successivo art. 5. Art. 4 Programmi e organizzazione dei corsi 1. Il Dipartimento, sentiti i Consigli nazionali delle professioni elencate all'art. 3, stabilisce i programmi dei corsi base di specializzazione di prevenzione incendi, nonche' la durata degli specifici insegnamenti. 2. I programmi dei corsi base di cui al comma 1 contengono almeno le materie di seguito indicate e prevedono un numero complessivo di ore di insegnamento non inferiore a centoventi: a) obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi; b) fisica e chimica dell'incendio; c) norme tecniche e criteri di prevenzione incendi e loro applicazione; e) tecnologie dei sistemi e degli impianti di protezione attiva; f) legislazione generale e direttive comunitarie di settore; g) procedure di prevenzione incendi; h) sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro; i) valutazione del rischio e misure di sicurezza equivalenti; l) approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio; m) sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA); n) attivita' a rischio di incidente rilevante; o) esercitazioni pratiche e visite formative presso attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi. 3. La direzione e l'organizzazione dei singoli corsi e' affidata ai seguenti soggetti organizzatori: Ordini e Collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi, Autorita' scolastiche o universitarie. 4. La direzione e l'organizzazione dei singoli corsi e' approvata dal Dipartimento, che valuta, con criteri di uniformita', le proposte che i soggetti organizzatori formulano. 5. Gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali designano il responsabile del progetto formativo, al quale e' affidato il compito di: a) predisporre il modulo formativo in conformita' con quanto previsto ai commi 1 e 2, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento; b) coordinare l'attivita' formativa; c) proporre ai Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali provinciali gli esperti qualificati per l'affidamento degli incarichi di docenza. 6. I soggetti organizzatori possono altresi' proporre ai Consigli

degli Ordini e dei Collegi professionali provinciali gli esperti qualificati per l'affidamento di incarichi di docenza. 7. Il Dipartimento, per la docenza dei corsi di cui al comma 1, puo' proporre ai Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali provinciali funzionari appartenenti al ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 8. I corsi si svolgono presso le strutture del Dipartimento, le universita', gli istituti scolastici e le altre sedi indicate dai soggetti organizzatori. Art. 5 Esame di fine corso e commissione esaminatrice 1. A conclusione di ogni corso base di specializzazione di prevenzione incendi, e' previsto un esame inteso ad accertare l'idoneita' dei partecipanti. 2. Qualora non superi l'esame, al candidato e' consentito di ripeterlo e, in caso di ulteriore esito negativo, deve frequentare un nuovo corso. 3. La commissione preposta all'adempimento di cui al comma 1, e' formata da un presidente e da almeno quattro componenti esperti, designati dalla direzione del corso, di cui almeno due appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 4. Il presidente della commissione preposta ad effettuare l'esame e' il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o suo delegato, per i corsi svolti presso le strutture centrali del Dipartimento, ovvero il direttore regionale dei vigili del fuoco competente per territorio o suo delegato, per i corsi svolti in altre sedi. 5. I soggetti organizzatori del corso, a seguito di favorevole esito dell'esame, rilasciano all'interessato l'attestazione di cui all'art. 3, comma 2, lettera b). 6. Le universita' abilitate al rilascio del titolo di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico laureato, architetto-pianificatore-paesaggista e conservatore, chimico, geometra laureato, ingegnere, perito agrario laureato e perito industriale laureato, possono attivare, all'interno della propria offerta didattica, corsi di insegnamento aventi per oggetto le materie previste dai corsi base di specializzazione in prevenzione incendi ed elencate al comma 2 dell'art. 4 del presente decreto. I corsi dovranno prevedere un numero complessivo di ore non inferiore a centoventi di insegnamento, organizzate in lezioni, esercitazioni pratiche e visite formative. Per consentire a tali corsi di poter essere riconosciuti idonei al fine di quanto previsto all'art. 3, comma 3, lettera b), i relativi programmi di insegnamento devono essere preventivamente approvati dal Dipartimento. Art. 6 Iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno 1. Le documentate richieste di iscrizione dei professionisti negli appositi elenchi di cui all'art. 1, sono inviate dagli interessati agli Ordini ed ai Collegi professionali provinciali competenti. 2. Gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali verificano la validita' dell'istanza e la sussistenza dei requisiti previsti nel presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa. Nel medesimo termine, in esito alle favorevoli risultanze dell'esame degli atti, gli Ordini e i Collegi

professionali provinciali, provvedono ad assegnare il codice di individuazione, da comunicare al professionista, e ad aggiornare gli elenchi del Ministero dell'interno attraverso le modalita' telematiche individuate dal Dipartimento, d'intesa con i Consigli nazionali delle professioni. 3. Il codice di individuazione e' unico ed e' costituito dalla sequenza alfanumerica indicante nell'ordine: a) la sigla della provincia sede dell'ordine o del Collegio professionale provinciale; b) il numero di iscrizione all'albo professionale; c) la lettera indicante la professione: R per dottori agronomi e dottori forestali, B per agrotecnici ed agrotecnici laureati, A per architetti, C per chimici, G per geometri e geometri laureati, I per ingegneri, T per periti agrari e periti agrari laureati, P per periti industriali e periti industriali laureati; d) il numero progressivo rilasciato dall'ordine o dal Collegio professionale provinciale. 4. Con le stesse modalita' individuate dal Dipartimento ai sensi del comma 2, gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali provvedono ad aggiornare gli elenchi di cui all'art. 1, anche mediante la cancellazione o sospensione, in caso di mancanza dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione. Art. 7 Requisiti per il mantenimento dell' iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno 1. Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro gia' iscritti a tale data. 2. In caso di inadempienza di quanto previsto al comma 1, il professionista e' sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento. 3. I programmi dei corsi e dei seminari di aggiornamento tengono conto della innovazione tecnologica e degli aggiornamenti normativi e sono stabiliti con provvedimento del Dipartimento, sentiti i Consigli nazionali delle professioni elencate all'art. 3. 4. I corsi e i seminari di aggiornamento sono organizzati dai soggetti organizzatori di cui all'art. 4, comma 3, o dalle strutture centrali e periferiche del Dipartimento. 5. Il soggetto organizzatore trasmette il programma del corso o del seminario di aggiornamento, con l'individuazione dei relativi docenti, al Dipartimento. Decorsi quindici giorni dalla data di ricezione senza risposta, il corso si intende autorizzato. 6. Per comprovare l'effettuazione del corso o del seminario di aggiornamento, l'interessato trasmette all'ordine o al Collegio professionale provinciale di appartenenza il relativo attestato di frequenza, rilasciato dal soggetto organizzatore. 7. Al termine del corso o seminario di aggiornamento, il soggetto organizzatore trasmette l'elenco dei partecipanti agli Ordini o ai Collegi professionali provinciali di rispettiva appartenenza. 8. Il Dipartimento puo' effettuare controlli sul corretto adempimento, da parte dei soggetti organizzatori, in ordine a quanto stabilito dal presente decreto per l'organizzazione dei corsi base e di aggiornamento nonche' dei seminari di aggiornamento.

Art. 8 Disposizioni finali 1. Restano valide le iscrizioni dei professionisti gia' iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno, alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Sono fatti salvi i corsi autorizzati e i relativi effetti giuridici prodotti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 9 Abrogazioni ed entrata in vigore 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1986, recante «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei dottori agronomi, dei dottori forestali e dei periti agrari negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818. Delimitazione del settore di operativita' di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 1986; b) il decreto del Ministro dell'interno 27 aprile 2005, recante «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione degli agrotecnici ed agrotecnici laureati negli elenchi del Ministero dell'interno, di cui alla legge n. 7 dicembre 1984, n. 818. Delimitazione del settore di operativita' di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2005; c) il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 1993, recante «Pubblicazione degli elenchi dei professionisti di cui alla legge n. 7 dicembre 1984, n. 818, concernente nullaosta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge n. 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco». 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 5 agosto 2011 Il Ministro: Maroni