DECRETO RETTORALE N. 5868. Regolamento per l attivazione dei Master universitari di primo e secondo livello e dei corsi di perfezionamento IL RETTORE



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DECRETO RETTORALE N. 5868 Regolamento per l attivazione dei Master universitari di primo e secondo livello e dei corsi di perfezionamento IL RETTORE Visto visto visto vista lo Statuto dell Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni; il regolamento didattico di Ateneo dell Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 29 ottobre 1999, e successive modifiche e integrazioni; il decreto rettorale n. 5040 del 26 marzo 2008, recante: Regolamento per l attivazione dei Master universitari di primo e secondo livello e dei corsi di perfezionamento ; la delibera adottata dal Senato accademico, nell adunanza del 16 febbraio 2009; vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione, nell adunanza del 4 marzo 2009, DECRETA Articolo unico Il Regolamento per l attivazione dei Master universitari di primo e secondo livello e dei corsi di perfezionamento assume la seguente nuova formulazione: << REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DEI MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI - 1 -

ART. 1 L Università Cattolica del Sacro Cuore può attivare, ai sensi delle disposizioni normative vigenti e in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento didattico di Ateneo: a) corsi di perfezionamento scientifico o professionale e di alta formazione permanente e ricorrente alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di Master universitario; b) corsi di perfezionamento che, per la loro minore durata, non danno titolo al rilascio del Master universitario e alla conclusione dei quali sono rilasciati specifici attestati. TITOLO II MASTER UNIVERSITARI ART. 2 I titoli di Master universitario possono essere di primo e di secondo livello. Per accedere ai corsi di primo livello è necessario aver conseguito la laurea o il diploma universitario. Per accedere ai corsi di secondo livello è necessario aver conseguito la laurea specialistica o la laurea magistrale. Sono ammessi ai corsi di Master universitario di primo e di secondo livello anche coloro che hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici precedenti all entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999. ART. 3 Per conseguire il titolo di Master universitario di primo o di secondo livello lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti, pari a 1500 ore di impegno complessivo, oltre a quelli occorrenti per conseguire la laurea o la laurea specialistica/magistrale. La durata normale dei corsi di Master universitario è di un anno. ART. 4 L attivazione dei corsi di Master universitario di primo o di secondo livello è proposta con delibera del Consiglio della Facoltà competente ed è disposta con decreto rettorale, previa approvazione del Senato accademico e del Comitato direttivo, per quanto di competenza. Possono essere attivati Master interfacoltà di primo e di secondo livello su proposta deliberata dalle Facoltà interessate. - 2 -

Qualora un Master universitario, al di fuori della fattispecie precedente, coinvolga aree interdisciplinari che possono ricomprendere Facoltà diverse da quella proponente, la proposta di attivazione deve essere corredata dal parere delle Facoltà interessate. Possono essere attivati Master di primo o di secondo livello articolati in più indirizzi o curricula o per i quali sono previste più sedi di attivazione. A partire dall a.a. 2011/12 un corso di Master universitario di primo e di secondo livello che risulterà non attivato per qualsiasi motivo per due anni accademici consecutivi precedenti non potrà più essere ripresentato dalle Facoltà almeno per i successivi due anni accademici (comitato direttivo 26 maggio 2010) ART. 5 Con le procedure di cui al precedente articolo possono essere attivati, sulla base di apposite convenzioni, anche corsi di Master universitario di primo e di secondo livello in collaborazione con altre Università italiane o estere e con altri Enti, pubblici o privati, in possesso di idonea qualificazione. ART. 6 La proposta di attivazione di ciascun corso di Master, salvo quanto previsto dalle convenzioni di cui all art. 5, è corredata dal regolamento, dal piano economico del corso, nonché dall indicazione del Direttore e dei componenti il Consiglio direttivo, redatti in conformità alle presenti disposizioni e utilizzando gli appositi moduli predisposti dall amministrazione universitaria. Il regolamento deve indicare, oltre ai contenuti didattici, gli elementi caratterizzanti il Master, fra i quali: - la determinazione del numero massimo e minimo degli iscritti; - la definizione dei requisiti e delle modalità di ammissione; - l articolazione e la durata dei moduli didattici previsti. Al fine del miglior rendimento dei corsi possono essere previsti requisiti minimi di idoneità, in particolare per l ammissione ai Master di secondo livello, da accertarsi mediante apposita selezione. ART. 7 Al fine di promuovere l internazionalizzazione dei Master universitari, in particolare di secondo livello, le Facoltà in sede di proposta possono prevedere: - 3 -

- convenzioni con Università straniere; - l impiego di docenti stranieri esperti nelle discipline da professare; - l effettuazione di stages, tirocini o corsi presso Università, Enti o imprese straniere; - lo svolgimento di attività formative professate in lingua straniera o lo svolgimento di corsi di italiano per gli studenti stranieri. Ai fini dell ammissione al Master può essere richiesta la conoscenza di una o più lingue straniere. ART. 8 Il piano economico deve comunque garantire l equilibrio finanziario dell iniziativa. Ogni eventuale attivo di esercizio è di pertinenza dell Università, se non altrimenti previsto dalle convenzioni di cui all art. 5. La gestione amministrativa del Master è affidata alle competenti strutture amministrative dell Università. ART. 9 Con delibera del Senato accademico e del Comitato direttivo vengono stabilite le scadenze annuali per la presentazione, da parte delle singole Facoltà, delle proposte di attivazione di corsi di Master universitario di primo e di secondo livello. In sede di approvazione delle proposte gli Organi accademici e direttivi verificano la fattibilità delle iniziative, con particolare riferimento: - alla coerenza fra denominazione, contenuti e obiettivi; - alla connessione fra progetto, docenza e costi; - alla partecipazione prevista, anche in relazione al numero di studenti iscritti al medesimo corso negli anni precedenti; - alla presenza o assenza di altri Master dello stesso argomento o di argomento affine all interno dell Ateneo; - alla valutazione degli sbocchi professionali effettivamente conseguiti dai diplomati nello stesso corso negli anni precedenti. ART. 10 Sono organi del Master universitario di primo e di secondo livello il Direttore e il Consiglio direttivo. Il Direttore e il Consiglio direttivo rimangono in carica per tutta la durata del Master. - 4 -

ART. 11 Il Direttore del Master universitario di primo e di secondo livello: - è nominato dal Rettore secondo quanto previsto all art. 6; - è scelto fra professori di prima o seconda fascia incardinati nella Facoltà o nelle Facoltà cui il Master afferisce; - coordina tutte le attività scientifiche e didattiche del corso e ne è responsabile; - formula proposte al Rettore per la copertura delle attività didattiche; - mantiene i rapporti con gli Uffici amministrativi al fine del buon andamento del Master; - trasmette alla Facoltà o alle Facoltà cui afferisce il Master una relazione conclusiva - illustrativa delle attività didattiche svolte con l indicazione dei relativi docenti - sulle risultanze didattico-scientifiche ed economiche del corso al termine di esso. Non è possibile assumere la direzione di più Master di pari livello. In casi eccezionali gli Organi accademici e direttivi possono consentire, su motivata proposta del Consiglio di Facoltà, l assunzione di più direzioni di Master di pari livello ad uno stesso docente. Il Consiglio direttivo: ART. 12 - è nominato dal Rettore secondo quanto previsto all art. 6; - è composto, oltre che dal Direttore, da almeno 3 membri, di cui almeno due appartenenti ai ruoli universitari dell Università Cattolica del Sacro Cuore. Possono far parte del Consiglio direttivo docenti e ricercatori universitari di altre Università, anche estere, e personalità di alta qualificazione scientifica o professionale in numero non superiore ai docenti incardinati nei ruoli universitari dell Università Cattolica del Sacro Cuore; - sovrintende al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi scientifici e professionali del Master, anche fornendo indicazioni al Direttore in ordine alla copertura delle attività didattiche; - verifica il possesso dei requisiti richiesti per l ammissione al Master; - delibera l eventuale riconoscimento di crediti per percorsi formativi e professionali precedentemente svolti dallo studente e coerenti con l ordinamento del corso. Non si può essere membri del Consiglio direttivo di più di tre Master. ART. 13-5 -

Le attività didattiche nei corsi di Master universitario possono essere attribuite a professori di prima fascia, seconda fascia e ricercatori universitari dell Università Cattolica del Sacro Cuore o di altre Università, anche estere, e a personalità di alta qualificazione scientifica o professionale. Le attività didattiche dei corsi di Master possono, in via eccezionale e con delibera motivata della Facoltà, essere coperte anche mediante mutuazione di insegnamenti/attività didattiche conferiti in corsi di laurea o Scuole di specializzazione secondo la Normativa conferimento insegnamenti deliberata dagli Organi accademici e direttivi dell Università. ART. 14 I corsi di Master universitario prevedono una prova finale da sostenersi secondo una delle seguenti modalità: - relazione scritta su un argomento connesso a un attività didattica; - presentazione di un elaborato frutto di un attività di laboratorio, seminariale o altro; - discussione orale su un argomento assegnato allo studente; - eventuale altra modalità che sarà specificata in sede di regolamento del corso. ART. 15 L Università Cattolica del Sacro Cuore assicura la valutazione del Master, anche mediante: a) la predisposizione di schede di valutazione da far compilare agli studenti al termine del Master; b) il monitoraggio degli sbocchi professionali effettivamente conseguiti dai diplomati. TITOLO III CORSI DI PERFEZIONAMENTO ART. 16 Per accedere ai corsi di perfezionamento è necessario aver conseguito la laurea, la laurea specialistica o la laurea magistrale. Sono ammessi ai corsi di perfezionamento anche coloro che hanno conseguito il diploma universitario o la laurea secondo gli ordinamenti didattici precedenti all entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 509/1999. - 6 -

ART. 17 I corsi di perfezionamento prevedono un numero di ore di impegno complessivo dello studente compreso fra 60 e 1400 e hanno durata non superiore a 10 mesi. In caso di prosecuzione degli studi universitari, le attività svolte in corsi di perfezionamento potranno essere valutate dalle strutture didattiche competenti, con l osservanza dei criteri di cui al primo comma dell art. 5 bis del regolamento didattico di Ateneo, al fine del riconoscimento di crediti formativi universitari. ART. 18 L attivazione dei corsi di perfezionamento è proposta con delibera del Consiglio della Facoltà competente ed è disposta con decreto rettorale, previa approvazione del Senato accademico e degli Organi direttivi, per quanto di competenza. Ciascun corso di perfezionamento deve riguardare in tutto o prevalentemente settori scientifico-disciplinari della Facoltà proponente. Qualora un corso di perfezionamento coinvolga aree interdisciplinari che possono ricomprendere settori scientifico-disciplinari di Facoltà diverse da quella proponente, la proposta di attivazione deve essere corredata dal parere favorevole delle Facoltà interessate. Con le procedure di cui ai commi precedenti possono essere attivati, sulla base di apposite convenzioni, anche corsi di perfezionamento in collaborazione con altre Università italiane o estere e con altri Enti, pubblici o privati, in possesso di idonea qualificazione. Le convenzioni debbono essere allegate alla proposta di attivazione. ART. 19 La proposta di attivazione di un corso di perfezionamento, è corredata da un regolamento, dall indicazione del Direttore e dal piano economico, redatti in conformità alle presenti disposizioni e utilizzando gli appositi moduli predisposti dall amministrazione universitaria. Il regolamento deve indicare, oltre ai docenti e ai contenuti scientifici e didattici, gli elementi caratterizzanti il corso, fra i quali: - la determinazione del numero minimo ed eventualmente massimo degli iscritti; - la definizione dei requisiti e delle modalità di ammissione; - l articolazione e la durata dei moduli didattici previsti. Al fine del miglior rendimento dei corsi possono essere previsti requisiti minimi di idoneità da accertarsi eventualmente mediante apposita selezione. - 7 -

ART. 20 Il piano economico deve comunque garantire l equilibrio finanziario dell iniziativa. La gestione amministrativa dei corsi di perfezionamento è affidata alle competenti strutture amministrative dell Università che provvederanno anche al monitoraggio in itinere del corso. ART. 21 In sede di approvazione delle proposte gli Organi accademici e direttivi verificano la fattibilità scientifica ed economica delle iniziative e la congruità della durata e del numero di ore di attività didattica previste con agli obiettivi scientifici del corso. Il Direttore del corso di perfezionamento: ART. 22 - è nominato dal Rettore secondo quanto previsto all art. 19; - è scelto fra professori di prima fascia, professori di seconda fascia o ricercatori universitari incardinati nella Facoltà o nelle Facoltà cui il corso di perfezionamento afferisce; - dura in carica per tutta la durata del corso di perfezionamento; - coordina tutte le attività scientifiche e didattiche del corso di perfezionamento e ne è responsabile; - mantiene i rapporti con gli Uffici amministrativi al fine del buon andamento del corso di perfezionamento; - trasmette alla Facoltà o alle Facoltà cui afferisce il corso di perfezionamento una relazione illustrativa delle attività didattiche svolte con l indicazione dei relativi docenti. Non è possibile assumere la direzione di più corsi di perfezionamento i cui moduli didattici si sovrappongano temporalmente e comunque non è possibile assumere la direzione di più di tre corsi di perfezionamento nel corso dell anno accademico. ART. 23 I corsi di perfezionamento prevedono una prova finale da sostenersi secondo una delle seguenti modalità: - relazione scritta su un argomento connesso a un attività didattica; - presentazione di un elaborato frutto di un attività di laboratorio, seminariale o altro; - discussione orale su un argomento assegnato allo studente; - eventuale altra modalità che sarà specificata in sede di regolamento del corso. - 8 -

TITOLO IV NORME FINALI Art. 24 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si osservano, in quanto compatibili, le norme previste dallo Statuto e dai regolamenti dell Università Cattolica del Sacro Cuore. >>. Milano, 4 marzo 2009 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Antonio Cicchetti) F.to: A. Cicchetti Per copia conforme all'originale. Milano, 10 marzo 2009 IL RETTORE (Prof. Lorenzo Ornaghi) F.to: L. Ornaghi - 9 -