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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE E L ESERCIZIO DEI PASSI CARRABILI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31.03.2008 Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 06.04.2011

Indice Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 - Contenuto del regolamento - Definizione di passo carrabile - Autorizzazione all apertura del passo carrabile - Spese e cauzione - Formalità del provvedimento di autorizzazione - Riconoscimento del passo carrabile - Tassa occupazione suolo pubblico - Passo carrabile di accesso a più proprietà - Passi carrabili esistenti - Concessioni a titolo gratuito - Rinuncia - Revoca - Adempimenti in caso di revoca - Norme finali di rinvio - Entrata in vigore

Articolo 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione e l esercizio di passi carrabili, lungo le strade comunali, e all'interno della delimitazione dei centri abitati per le strade regionali e provinciali, ai sensi del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, (Nuovo Codice della Strada C.d.S.), con particolare riferimento agli artt. 22 e 26 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.), con particolare riferimento agli artt. 44, 45 e 46, anche ai fini di quanto previsto dall art.44 del D.Lgs. 15.11.1993, n.507. Articolo 2 - DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE Si definisce passo carrabile l accesso ad un area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l accesso dei veicoli alla proprietà privata. Si definisce accesso carrabile a raso l apertura nella proprietà privata posta a filo del manto stradale senza necessità di esecuzioni di opere edili. Articolo 3 - AUTORIZZAZIONE ALL APERTURA DEL PASSO CARRABILE L apertura di nuovi passi carrabili o la modifica di quelli esistenti è sottoposta ad autorizzazione del Comune, ai sensi dell art.26 del nuovo Codice della Strada, da rilasciare da parte dell Ufficio Tecnico Comunale, previa domanda, da parte del proprietario o comunque dall avente titolo, secondo quanto disposto dall art.46 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S. La domanda suddetta, deve essere corredata dal progetto, costituito dalla documentazione tecnica prevista dal regolamento Edilizio e firmato da un tecnico abilitato, dal quale si evidenzi la connessione tra struttura su suolo privato e accesso sul suolo pubblico. L eventuale realizzazione di manufatto edilizio, connesso al passo carrabile, è sottoposta a titolo abilitativo ai sensi della Legge Regionale 03.01.2005, n.1 Nel caso in cui il titolare dell autorizzazione ceda il titolo di possesso dell area privata ad altro soggetto, ne dà comunicazione congiunta, con il nuovo titolare, al competente ufficio comunale per l aggiornamento dei dati del passo carrabile e al fine della Tassa di occupazione del suolo pubblico. Articolo 4 - SPESE E CAUZIONE

Per ogni domanda di cui all'art. 3 sono dovuti dal richiedente i diritti di segreteria per spese di istruttoria, nella misura stabilita dal Consiglio Comunale, e l eventuale cauzione se dovuta. Articolo 5 - FORMALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE Competente all istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è l'ufficio Tecnico Comunale, che vi provvede sentito il parere della Polizia Municipale per le strade comunali e previo nulla-osta dell'ente proprietario della strada per quelle non comunali. Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve indicare: Le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo previste dal nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.s.; L eventuale durata dell autorizzazione; Gli estremi dell avvenuto pagamento di cui al successivo art.7. Del rilascio dell autorizzazione, l Ufficio Comunale ne dà comunicazione all Ufficio Tributi, al fine della Tassa di occupazione suolo pubblico e all Ufficio Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza, con l indicazione dei metri lineari autorizzati e distinzione dell opera realizzata (passo carrabile o accesso a raso). L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcuno indennizzo. Articolo 6 - RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRABILE Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito cartello segnaletico di divieto di sosta previsto dalla vigente normativa; tale cartello dovrà indicare il numero e la data dell autorizzazione rilasciata. Per gli accessi carrabili a raso è facoltà del proprietario richiedere l apposito cartello che comporta anche l obbligo del successivo pagamento della tassa. Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso-spese da determinarsi con atto della Giunta Comunale. Anche nel caso di passi carrabili posti a filo con il manto stradale (così detti a raso), può essere richiesto, da parte del proprietario, l autorizzazione per il cartello segnaletico di divieto di sosta di cui sopra. E fatto obbligo al titolare dell autorizzazione di restituire all Ufficio Tecnico Comunale il cartello segnaletico numerato di passo carrabile, in caso di revoca, cessazione dell autorizzazione o per chiusura dello stesso passo. Articolo 7 TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO I titolari di autorizzazione di passo carrabile hanno l obbligo di provvedere alla presentazione di apposita denuncia per l occupazione di suolo pubblico, redatta su moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso l Ufficio Tributi, entro 30 giorni dalla data del rilascio

dell autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell anno di rilascio dell autorizzazione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della Tassa dovuta per l intero anno di rilascio dell autorizzazione e l attestato di avvenuto pagamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa. L obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della Tassa, semprechè non si verifichino variazioni nell occupazione, quali, a titolo esemplificativo, variazioni nel soggetto titolare dell accesso, cessazione del dovere al pagamento della tassa per chiusura del passo carrabile, ecc. La tassa è annuale, non suscettibile di frazionamenti, e la sua entità viene calcolata moltiplicando la superficie del passo carrabile per la relativa tariffa comunale al mq., determinata con deliberazione del competente organo comunale e con le modalità ivi previste. La superficie del passo carrabile viene determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. I passi carrabili a raso, cioè senza opere edili sulla proprietà pubblica, non sono tenuti agli obblighi del pagamento della Tassa per l'occupazione del suolo pubblico, se non richiesto l'apposito segnale di cui al precedente art. 6. Per quanto non specificato nel presente articolo, relativamente all applicazione della Tassa per l'occupazione del suolo pubblico si fa riferimento a quanto previsto dal capo II del D.Lgs. 15.11.1993, n.507 e succ. modif. ed integr.. Articolo 8 - PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PIÙ PROPRIETÀ Abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 06.04.2011. Articolo 9 - PASSI CARRABILI ESISTENTI I passi carrabili esistenti, autorizzati ai sensi dell art. 26 del Nuovo Codice della Strada, alla data di approvazione del presente regolamento, non a raso, di cui all art.2 comma 1, dovranno essere regolarizzati ai fini del riconoscimento del passo e della Tassa di occupazione del suolo pubblico ai sensi rispettivamente dell art.46, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e dell art.44, comma 4 e 8, del D.Lgs. 507/1993. Gli accessi carrabili esistenti, autorizzati ai sensi dell art. 26 del Nuovo Codice della Strada, alla data di approvazione del presente regolamento, a raso, di cui all art.2 comma 2, possono essere regolarizzati ai fini del riconoscimento del passo e della Tassa di occupazione del suolo pubblico ai sensi rispettivamente dell art.46, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e dell art.44, comma 4 e 8, del D.Lgs. 507/1993. I passi carrabili esistenti prima dell entrata in vigore del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, (Nuovo Codice della Strada C.d.S.): - Autorizzati, ai sensi di norme previgenti, dovranno essere regolarizzati ai sensi dell art.22 del suddetto D.Lgs. 285/92, nonché delle prescrizioni previste dal presente Regolamento; - privi di autorizzazione, che risultino conformi alle norme del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo C.d.S., dovranno essere regolarizzati ai sensi dell art.26 del Codice della Strada;

- privi di autorizzazione, che risultino non conformi alle norme del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo C.d.S., dovranno essere adattati o modificati ai fini dell autorizzazione ai sensi dell art.26 del nuovo C.d.S. Eventuali deroghe per l adeguamento dei passi carrabili esistenti possono essere concesse in sede di rilascio dell autorizzazione, tenuto conto, dell impossibilità tecnica di operare l adeguamento e/o della incompatibilità architettonica, paesaggistica e ambientale, con riferimento alle norme urbanistiche vigenti al momento del rilascio. Articolo 10 CONCESSIONI A TITOLO GRATUITO Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per gli uffici della Pubblica Amministrazione, gli Uffici Giudiziari, le sedi delle Forze di Polizia, le Associazioni di volontariato e i portatori di handicap motorio. Articolo 11 RINUNCIA Il titolare di autorizzazione può avanzare istanza di rinuncia 90 gg. prima della scadenza annuale. Ove non vi sia espressa rinuncia di autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto al versamento della tassa annuale fino alla scadenza. Articolo 12 REVOCA Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento le autorizzazioni rilasciate, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sicurezza e fluidità della circolazione stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. L autorizzazione può essere revocata, altresì, senza alcun diritto di restituzione della tassa già versata, nei seguenti casi: - per reiterate inottemperanze alle disposizioni del presente regolamento; - per il mancato pagamento della tassa, entro 60 gg. dalla scadenza, previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento stesso. In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento della tassa annuale già scaduta prima della revoca. Articolo 13 ADEMPIMENTI IN CASO DI REVOCA O RINUNCIA Nel caso di rinuncia o revoca, il titolare dell autorizzazione dovrà restituire il segnale ed il relativo provvedimento e predisporre il ripristino, a propria cura e spese, della strada e delle sue pertinenze, entro 90 gg. dalla notifica del provvedimento in caso di revoca, e dalla data di ricezione in caso di rinuncia, nel rispetto, anche, di eventuali prescrizioni dettate dall Ufficio Tecnico Comunale. In caso di inadempienza il Comune provvederà di ufficio con il contestuale recupero delle spese sostenute. Articolo 14 - NORME FINALI DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. 30.04.1992, n.285 (nuovo C.d.S.), dal D.P.R. 16/12/1992 n.495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo C.d.S.), dal Regolamento Edilizio Comunale, nonché dalle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 15 - ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nell albo pretorio del Comune della delibera di approvazione.