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SR21 - LEGA CALCIO SERIE A-LINEE GUIDA CAMPIONATI DI CALCIO 2015/2016-2017/2018 Provvedimento n. 24879 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 aprile 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse ; VISTO l articolo 6, comma 1, del citato Decreto Legislativo, in base al quale la Lega Nazionale Professionisti è tenuta a predeterminare, per le competizioni calcistiche di propria competenza, linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi medesimi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e le ulteriori regole previste dal Decreto in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione ; VISTO l articolo 6, comma 6, dello stesso Decreto Legislativo, in cui è stabilito che l Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e l Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato verifichino, per i profili di rispettiva competenza, la conformità delle linee guida ai principi e alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 9/2008 e le approvino entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse; VISTE le linee guida di cui al Decreto Legislativo n. 9/2008, trasmesse dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 11 febbraio 2014 e integrate in data 20 e 25 marzo 2014; VISTA la propria delibera del 19 febbraio 2014, con la quale è stata avviata una consultazione pubblica relativa alle Linee Guida presentate in data 11 febbraio 2014; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. LA LEGA CALCIO SERIE A 1. La Lega Nazionale Professionisti Serie A (o Lega Calcio ) associa in forma privatistica le società sportive affiliate alla Federazione Italiana Gioco Calcio ( FIGC ) che partecipano al Campionato di Serie A e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti. Essa organizza le seguenti competizioni sportive: Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera. 2. In applicazione dell articolo 6 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (il Decreto ), la Lega Calcio ha adottato le linee guida per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 (nel seguito, Linee Guida ), i cui principali contenuti sono riportati di seguito. II. IL CONTENUTO DELLE L2INEE GUIDA 3. Le Linee Guida riguardano i diritti audiovisivi sportivi relativi alle seguenti competizioni nazionali di calcio, organizzate dalla Lega Calcio: Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera. 4. Per le competizioni menzionate, la Lega Calcio procederà alla vendita centralizzata dei diritti audiovisivi di natura primaria (diritti di prima messa in onda degli eventi) e secondaria (diritti di trasmissione delle repliche, delle sintesi e delle immagini salienti degli eventi). 5. La Lega Calcio espleterà distinte procedure competitive di vendita centralizzata e formerà più pacchetti che si differenziano tra loro a seconda del mercato cui sono destinati e del carattere di esclusiva o non esclusiva del loro sfruttamento. La composizione di ogni pacchetto e la disciplina che ne regola lo sfruttamento saranno descritte nel corrispondente invito a presentare offerte e seguiranno i criteri indicati nelle Linee Guida che di seguito vengono descritti. 6. Le Linee Guida definiscono i criteri di formazione riguardanti i seguenti pacchetti di diritti: (i) pacchetti esclusivi destinati al territorio nazionale; (ii) pacchetti non esclusivi destinati al territorio nazionale; (iii) pacchetti da offrire agli operatori delle piattaforme emergenti; (iv) pacchetti audio (per le trasmissioni radiofoniche); (v) pacchetti destinati al mercato internazionale. Criteri di formazione dei pacchetti esclusivi 7. I pacchetti esclusivi potranno essere formati ai fini dell esercizio dei diritti audiovisivi secondo tre modalità alternative, vale a dire: (i) per singola piattaforma (vendita per piattaforma ); (ii) secondo modalità di vendita che mettano in concorrenza le diverse piattaforme (vendita per prodotto ) per una o più delle competizioni o per

determinati eventi di una singola competizione; o, alternativamente, (iii) con entrambe le predette modalità (vendita mista ). 8. Le Linee Guida prevedono che l offerta iniziale di mercato contenga, qualunque sia la modalità di vendita, un numero minimo di dirette pari al 50% degli eventi del Campionato di Serie A e, dalla sola fase degli ottavi di finale in poi, della Coppa Italia. La Lega Calcio si riserva di destinare alla commercializzazione un numero maggiore di dirette e si riserva di commercializzare le dirette delle altre competizioni (Supercoppa e le competizioni Primavera). Inoltre, la commercializzazione consentirà la trasmissione in chiaro di immagini salienti in differita e di immagini correlate, tra cui le interviste. 9. Nel caso di cessione dei diritti per piattaforma, la commercializzazione degli eventi del Campionato di Serie A includerà più pacchetti riservati a diverse piattaforme. La Lega Calcio, ad ogni modo, non è tenuta a predisporre più pacchetti per ciascuna piattaforma. È prevista una no single buyer rule, per la quale nessun operatore può acquisire in esclusiva tutti i diritti di trasmissione degli eventi in tutte le piattaforme. 10. Per ciò che concerne le altre due modalità di commercializzazione ( per prodotto e mista ), la commercializzazione degli eventi del Campionato di Serie A includerà più pacchetti di diritti audiovisivi, dei quali minimo due pacchetti per trasmissioni in diretta. È fatto divieto per un singolo operatore di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti contenenti le dirette (no single buyer rule). 11. Per la commercializzazione dei pacchetti di diritti esclusivi degli eventi relativi alle competizioni diverse dalla Serie A, la Lega Calcio procederà in conformità dell articolo 7, comma 8, del Decreto e prevede di poter commercializzare anche un solo pacchetto per le trasmissioni in diretta. 12. Le Linee Guida prevedono una riserva in favore delle società sportive per la commercializzazione dei diritti nel caso di esito negativo dell assegnazione centralizzata. Inoltre, gli inviti ad offrire indicheranno se la Lega Calcio metterà il segnale audiovisivo degli eventi a disposizione degli assegnatari dei diritti audiovisivi, o se e per quali eventi la produzione audiovisiva dello stesso segnale sarà a carico dei medesimi assegnatari. 13. Infine, gli inviti a presentare offerte prevederanno le modalità di sfruttamento pubblicitario delle immagini relative alle competizioni, vale a dire i diritti concessi agli assegnatari per l utilizzo delle immagini ai propri fini promozionali. La Lega Calcio, nello specifico, si riserva di dare corso a qualsiasi sfruttamento pubblicitario non espressamente concesso agli assegnatari. Criteri di formazione dei pacchetti non esclusivi 14. Quanto alla formazione dei pacchetti non esclusivi destinati al territorio nazionale, le Linee Guida affermano il principio che lo sfruttamento dei diritti non esclusivi è consentito in forme che non pregiudichino lo sfruttamento dei diritti esclusivi. Nello specifico, la commercializzazione di tali diritti avverrà mediante un pacchetto di diritti non esclusivi esercitabili in chiaro nell intero territorio nazionale per la trasmissione di immagini salienti in differita nella fascia oraria con inizio non prima delle ore 23.00 e non oltre le ore 24.00 del giorno della gara. Inoltre, verrà riservata a favore dell emittenza locale una quota di diritti relativi alle immagini salienti. 15. La Lega Calcio potrà convertire da non esclusivi a esclusivi e viceversa i diritti non assegnati o abbinare diritti non esclusivi ai pacchetti esclusivi purché ciò non comporti pregiudizio alcuno a carico degli operatori che abbiano già acquisito diritti esclusivi in esito alle procedure competitive. Criteri di formazione degli altri pacchetti di diritti 16. I pacchetti di diritti audiovisivi da offrire alle piattaforme emergenti, individuate dall Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sono esercitabili nel territorio nazionale e includono la prima differita o la prima trasmissione di immagini salienti degli eventi su base non esclusiva, a fronte di un corrispettivo da determinarsi in percentuale sui prezzi pagati dagli utenti. La Lega Calcio formerà i pacchetti nell ottica di non pregiudicare lo sfruttamento dei diritti audiovisivi riservati agli altri assegnatari e potrà includere anche le Competizioni Primavera, a condizione che le piattaforme emergenti si facciano carico dei costi relativi alla produzione e trasmissione del segnale. 17. Per quanto riguarda i pacchetti relativi ai diritti audio, verrà predisposto un pacchetto di diritti con le dirette di tutti gli eventi del Campionato di Serie A da esercitare su base esclusiva in ambito nazionale. Inoltre, verranno predisposti anche dei pacchetti non esclusivi nazionali e locali, che comprenderanno fino a un massimo di quattro estratti sonori in diretta di eventi del Campionato di Serie A. Tali pacchetti saranno individuati in modo tale che la loro durata non pregiudichi lo sfruttamento dei pacchetti degli altri assegnatari e faccia salvo l esercizio del diritto di cronaca. 18. Per ciò che concerne i pacchetti destinati al mercato internazionale, la Lega Calcio si riserva di formare uno o più pacchetti per ciascuna competizione. Nel caso in cui vi siano più pacchetti la commercializzazione potrebbe essere suddivisa per aree geografiche. Ad ogni modo, nel caso di licenza per territorio, le limitazioni previste per i licenziatari saranno conformi al diritto nazionale e comunitario. Infine, le trasmissioni dovranno valorizzare l immagine della competizione e della Lega Calcio e gli assegnatari devono obbligarsi ad attuare una strategia di distribuzione orientata a salvaguardare la fruizione in quei territori esteri connotati da una forte presenza di comunità italiane. Le procedure di assegnazione 19. I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di assegnazione per i diritti esercitabili sul territorio nazionale devono essere gli operatori di comunicazione che possiedono un titolo abilitativo alla trasmissione sul territorio italiano e gli intermediati indipendenti che non si trovino in situazione di controllo o collegamento rispetto agli operatori di

comunicazione, la Lega Calcio o agli organizzatori degli eventi. Gli operatori di comunicazione devono disporre di una capacità distributiva con adeguata copertura del territorio nazionale, dei mezzi e dell organizzazione necessari a supportare le attività conseguenti all assegnazione, di adeguate garanzie di solvibilità e di risorse economiche. Non sono ammessi a partecipare a procedure competitive operatori della comunicazione per i quali, al momento della presentazione dell offerta, siano in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione. Infine, gli intermediari indipendenti devono possedere comprovata capacità nel settore della distribuzione nazionale dei diritti, nonché soddisfare alcuni requisiti di solvibilità e affidabilità, a garanzia dell esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. 20. La notizia dell avvio di procedure competitive relative a pacchetti offerti in esclusiva e dei relativi termini per l invio delle offerte sarà pubblicata su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e sul sito ufficiale della Lega Calcio, nel quale saranno analiticamente descritti i contenuti dei pacchetti offerti al mercato, unitamente alle condizioni essenziali di assegnazione. I termini di presentazione delle offerte saranno fissati secondo criteri di ragionevolezza, comunque non inferiori a sette giorni lavorativi dalla data di pubblicazione dell invito ad offrire. 21. Le offerte dovranno essere depositate in busta chiusa presso la sede legale della Lega Calcio. Ogni busta dovrà contenere una singola e autonoma offerta per il pacchetto che s intende acquisire. La Lega Calcio valuterà l ammissibilità delle offerte tenendo conto di alcuni elementi, vale a dire: (i) accettazione incondizionata da parte dell offerente di tutti gli obblighi connessi all assegnazione; (ii) offerta di effettive garanzie di pagamento; (iii) capacità trasmissiva in grado di raggiungere almeno il 50% della popolazione italiana riguardo ai pacchetti per il mercato nazionale. 22. La Lega Calcio redigerà una graduatoria delle offerte ammesse a partecipare alla procedura sulla base del prezzo ivi offerto. La Lega Calcio procederà contestualmente all assegnazione dei diritti al soggetto che abbia presentato l offerta più alta, purché superiore al prezzo minimo, sempre che siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalle Linee Guida e dagli inviti a presentare offerte. 23. Il prezzo dei diritti audiovisivi sarà individuato o approvato dalla Lega Calcio secondo ragionevolezza alla luce delle condizioni di mercato. Nel caso anche uno solo dei pacchetti relativi alle dirette delle competizioni non sia assegnato, la Lega Calcio ha la facoltà di non procedere all assegnazione di nessun pacchetto delle medesime dirette. In questo caso, la Lega Calcio ferma restando la facoltà di distribuire tramite una propria piattaforma distributiva i contenuti audiovisivi avvia una nuova procedura competitiva modificando la composizione e/o il prezzo minimo dei pacchetti. Inoltre, nel caso anche questa procedura abbia esito negativo può nuovamente modificare i pacchetti di diritti esclusivi e procedere a una terza gara o, alternativamente, avviare la trattativa privata qualora non ne modifichi la composizione. 24. Dell avvio di trattative private verrà data notizia sul sito ufficiale della Lega Calcio mediante pubblicazione di apposito invito a partecipare. Alle trattative private saranno ammessi tutti i soggetti che abbiano manifestato il proprio interesse rispondendo all invito a parteciparvi. 25. Eventuali modifiche alla composizione dei pacchetti determinate dalla Lega Calcio nel corso o in esito alla trattativa privata, che comportino forme di sfruttamento dei diritti originariamente offerti al mercato sostanzialmente diverse o ulteriori, o loro sostanziali riduzioni, saranno tempestivamente e contestualmente comunicate per iscritto ai soli soggetti che abbiano manifestato interesse alla trattativa privata e siano stati ammessi a parteciparvi. Nella medesima comunicazione, la Lega Calcio indicherà i prezzi minimi dei pacchetti, se previsti, e il termine per la presentazione delle offerte. 26. Le fasi di trattativa non potranno protrarsi per più di sessanta giorni. Ove nei predetti sessanta giorni la Lega Calcio non abbia ricevuto alcuna offerta o riceva offerte ritenute insufficienti, potrà intraprendere nuove procedure competitive ovvero proseguire la trattativa privata per un massimo di ulteriori trenta giorni, sulla base anche di nuove composizioni dei pacchetti. 27. Nel caso di pacchetti rientrati nella disponibilità della Lega Calcio a seguito della risoluzione di un contratto di licenza o per altra causa, la Lega Calcio si riserva di intraprendere nuove procedure competitive tramite invito ad offrire o trattative private (in caso di urgenza) e/o utilizzare i diritti audiovisivi attraverso il proprio canale tematico o le altre forme distributive previste dalle Linee Guida. 28. Per ciò che concerne i diritti audiovisivi non esclusivi, questi saranno determinati dalla Lega Calcio contestualmente all avvio delle procedure competitive relative ai diritti audiovisivi offerti in esclusiva. Essi, in pendenza di contratti di licenza, potranno essere modificati esclusivamente nel caso in cui non siano pregiudicati i diritti audiovisivi esclusivi per il territorio italiano. 29. L assegnazione dei pacchetti non esclusivi sarà perfezionata dalla Lega nei confronti di tutti gli operatori che, in possesso dei necessari requisiti, accettino le condizioni di vendita offrendo il prezzo richiesto. È facoltà della Lega Calcio accettare richieste di assegnazione di pacchetti non esclusivi anche nel corso o dopo il decorso della prima o della seconda stagione sportiva cui le Linee Guida sono riferite. In tal caso, il corrispettivo è calcolato in relazione alla durata (inferiore a tre anni) della licenza. 30. La Lega Calcio può concedere alle emittenti locali che formulino richiesta e ottengano l assegnazione di un pacchetto di diritti non esclusivi il diritto di recedere dalla licenza per quella o quelle stagioni sportive in cui nessuna squadra del bacino di utenza dell emittente interessata disputi la competizione oggetto del pacchetto in questione. 31. Qualora la Lega Calcio, ai sensi dell articolo 7(4) del Decreto, intenda procedere all assegnazione di tutti i diritti audiovisivi di una competizione esercitabili nel territorio italiano a un intermediario indipendente svolgerà un apposita

procedura competitiva, dandone notizia sul proprio sito ufficiale e su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale. L assegnazione dei diritti avviene tramite procedura competitiva avente i medesimi criteri previsti per l assegnazione diretta dei diritti esclusivi. La Lega Calcio assegnerà i diritti all intermediario una volta decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione all Autorità garante della concorrenza e del mercato dei risultati e dei criteri adottati nella relativa procedura competitiva. L intermediario indipendente potrà quindi procedere alla formazione e modifica dei pacchetti da attribuire agli operatori di concerto con la Lega Calcio e previa approvazione dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dell Autorità garante della concorrenza e del mercato. 32. Ai sensi dell articolo 11 del Decreto, è fatto divieto agli operatori di comunicazione di sub-licenziare o concedere l esercizio a terzi dei diritti acquisiti. Inoltre, ai sensi dello stesso articolo, l intermediario indipendente assegnatario dei diritti è obbligato a sub-concedere in licenza i diritti esclusivi senza modificare i pacchetti e in modo equo, trasparente e non discriminatorio. Diritti assegnati e non esercitati 33. L assegnatario di uno o più pacchetti che, nel corso di durata del contratto di licenza, non intenda o non possa esercitare diritti audiovisivi ad esso aggiudicati in relazione a uno o più eventi della competizione, è tenuto a darne comunicazione alla Lega Calcio con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data dell evento considerato. 34. Nei suddetti casi, così come nel caso in cui la Lega Calcio abbia avuto notizia del previsto mancato esercizio di diritti audiovisivi, o nell ipotesi in cui sussistano ragioni oggettivamente verificate per le quali i diritti audiovisivi non siano esercitati, la Lega Calcio provvederà ad aggiudicare tali diritti audiovisivi ad altri operatori della comunicazione mediante trattativa privata o ad esercitarli direttamente. 35. I diritti audiovisivi che non siano esercitati dall assegnatario devono essere offerti anche alle emittenti locali, che possono esercitarli in diretta solo se non siano esercitati parimenti in diretta, nelle stesse fasce orarie, eventi assegnati ad altri assegnatari. Tuttavia, nel caso di gare del Campionato di Serie A, le emittenti locali possono esercitare i diritti audiovisivi medesimi, in diretta, solamente in forma di accesso condizionato a pagamento, ovvero, se non a pagamento, in differita con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno in cui si disputano le gare. Diritti riservati alle società sportive 36. Sono riservati alle società sportive, che possono offrirli sul mercato non prima dell inizio della procedura competitiva della Lega Calcio, i seguenti diritti relativi agli eventi da esse organizzati: (i) i diritti di trasmissione della replica o della sintesi dell evento da parte di una sola emittente televisiva locale, con inizio non prima che siano trascorse quarantotto ore dal termine dell evento, e in ogni caso mai in sovrapposizione con gli orari di disputa di altri eventi delle competizioni organizzate dalla Lega Calcio; e (ii) i diritti di radiocronaca in diretta dell intero evento da parte di una sola emittente radiofonica locale. 37. Tali diritti possono essere assegnati alle sole emittenti locali televisive e radiofoniche che trasmettano su piattaforma terrestre e il cui bacino di utenza sia compreso nella regione in cui ha sede la società sportiva, nel rispetto del divieto di trasmettere gli eventi stessi oltre i confini della suddetta regione. 38. Inoltre, sono riservati alle società sportive diritti audiovisivi relativi alla trasmissione sui canali tematici ufficiali dedicati alla propria squadra di immagini correlate, anche in diretta, nonché della replica, della sintesi e delle immagini salienti degli eventi da esse organizzati e degli eventi ai quali partecipano in qualità di squadra ospite. 39. La diffusione di immagini e cronache audio degli eventi mediante canale tematico ufficiale nel territorio italiano avviene mediante piattaforma televisiva terrestre, satellitare o internet con le seguenti modalità: (i) nel pre - partita, nel post - partita e nell intervallo possono essere trasmesse immagini correlate anche in diretta; (ii) salvo deroghe, le immagini salienti, le sintesi e le repliche possono essere trasmesse non prima di un congruo periodo di tempo dal termine della partite nel rispetto dei diritti esclusivi attribuiti agli operatori di comunicazione e del diritto di cronaca; (iii) audio cronaca in diretta degli eventi. 40. L eventuale mancata assegnazione di pacchetti all esito delle procedure competitive centralizzate comporta che i relativi diritti audiovisivi potranno essere commercializzati o esercitati direttamente attraverso il proprio canale tematico anche dalle singole società sportive. La certificazione dell esito negativo di tali procedure verrà effettuata da un soggetto indipendente su mandato dell assemblea della Lega Calcio. L assemblea assumerà anche le decisioni relative alle modalità di esercizio, evento per evento, dei diritti audiovisivi invenduti. 41. Successivamente alla certificazione dei diritti rimasti invenduti, anche le singole società sportive potranno, su base non esclusiva e con la più ampia autonomia, offrire al mercato i diritti audiovisivi rimasti invenduti, relativamente ai soli eventi ai quali partecipa la propria squadra, ovvero esercitarli direttamente sul proprio canale tematico. 42. Le procedure di vendita avviate dalle società sportive dovranno essere coordinate con l attività della Lega Calcio al fine di garantire certezza e trasparenza alle controparti. A titolo esemplificativo, l esercizio dei diritti offerti deve essere compatibile con quello dei diritti commercializzati dalla predetta Lega. Peraltro, le singole società sportive potranno rinunciare all esercizio dei diritti rimasti invenduti a favore della Lega Calcio affinché quest ultima possa utilizzarli in via esclusiva a favore del proprio canale tematico o mediante proprie piattaforme distributive. In tale ipotesi, la Lega Calcio potrà esercitare in esclusiva soltanto i diritti rimasti invenduti di quelle società sportive che abbiano manifestato la rinunzia di cui sopra. I diritti audiovisivi invenduti dovranno essere offerti anche alle emittenti locali secondo una proposta di offerta ed un tariffario pubblicato nel sito web della Lega Calcio.

43. Le società sportive che sfruttano i diritti rimasti invenduti e i relativi aventi causa saranno tenute a presentare le sole immagini di loro proprietà utilizzando il solo marchio delle stesse società. Tali diritti non potranno essere conglobati in un prodotto audiovisivo che si configuri come alternativo o concorrente rispetto ai prodotti audiovisivi concernenti le competizioni commercializzate dalla Lega Calcio. La produzione audiovisiva degli eventi 44. Le Linee Guida prevedono che la produzione del segnale televisivo spetti all organizzatore dell evento o alla Lega Calcio, nel caso in cui le società sportive rinuncino in favore di quest ultima. La Lega Calcio rende noto agli operatori entro il 15 luglio di ciascun anno, se il segnale è prodotto dalla Lega Calcio o dalle singole società sportive. 45. Inoltre, le Linee Guida, che possono essere integrate sul punto con dei regolamenti attuativi e comunicazioni, stabiliscono gli standard di produzione al fine di perseguire la migliore resa del prodotto. Il segnale offerto sarà contrassegnato dal logo ufficiale della competizione e la Lega si riserva di includere la propria grafica ufficiale. 46. Infine, per ciò che concerne il segnale, le tariffe che non possono eccedere quelle previste dall all. 3 delle Linee Guida sono dovute per ogni piattaforma e tipologia di sfruttamento (utenti residenziali/commerciali) su cui l assegnatario farà valere i diritti attribuiti. In questo metodo, i licenziatari contribuiscono al pagamento dei costi tecnici totali per la produzione e distribuzione del segnale pro-quota rispetto all utilizzo di quest ultimo. III. VALUTAZIONI 47. Ai sensi dell articolo 6, comma 1, del Decreto, le Linee Guida devono prevedere regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e ulteriori regole in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione. 48. In questa sede, l Autorità è chiamata a esaminare le Linee Guida ai fini dell approvazione, previo accertamento, per i profili di competenza, della conformità delle stesse ai principi e alle disposizioni del Decreto stesso (articolo 6, comma 6, del Decreto). 49. Ciò premesso, le valutazioni che seguono lasciano impregiudicata la facoltà dell Autorità di vigilare sulla corretta applicazione del Decreto e delle Linee Guida, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (articolo 20 del Decreto). 50. Per ciò che concerne la definizione dei pacchetti di diritti, le Linee Guida non forniscono alcuna indicazione concreta riguardo alle modalità di determinazione del numero e della tipologia di pacchetti che verranno offerti sul mercato. Nello specifico, come osservato anche da alcune imprese che hanno partecipato alla consultazione pubblica, le Linee Guida presentano esclusivamente indicazioni generiche relative alle modalità di definizione dei pacchetti che possono essere offerti per piattaforma, per prodotto o con una modalità mista, ai principi con cui verranno definiti e ai contenuti minimi previsti dall offerta al mercato. 51. In particolare, per ciò che concerne la definizione dei pacchetti esclusivi, l offerta iniziale minima prevista dalle Linee Guida è pari al 50% degli eventi della Serie A e delle fasi successive agli ottavi di finale per la Coppa Italia. Nel caso di vendita per piattaforma, i criteri prevedono più pacchetti destinati alle diverse piattaforme, senza l obbligo di predisporre più pacchetti per ciascuna piattaforma. Nel caso di vendita per prodotto o nella modalità mista sono previsti almeno due pacchetti per le trasmissioni in diretta. Le Linee Guida stabiliscono esplicitamente il divieto di acquisizione di tutti i diritti di trasmissione in diretta da parte di un singolo operatore. 52. Il processo di predisposizione dei pacchetti di diritti esclusivi, nelle tre modalità previste dalle Linee Guida, risulta di primaria importanza ai fini della promozione della concorrenza e della garanzia dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione. 53. Alla luce della genericità con cui i criteri di formazione dei pacchetti di diritti esclusivi sono presentati nelle Linee Guida, che sul punto si limitano unicamente a riprendere quanto previsto in tema dall articolo 8 del Decreto, con integrazioni marginali, l Autorità rileva che non è possibile esprimere alcuna valutazione di conformità alle previsioni del Decreto e ai principi concorrenziali. Si ritiene, anzi, che la formulazione generica dei criteri di formazione dei pacchetti di diritti esclusivi così come presentati nelle Linee Guida vanifichi gli obiettivi di garanzia dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione nelle procedure di assegnazione che il Decreto attribuisce alle stesse linee guida e renda impossibile l esercizio dei compiti di vigilanza attribuiti al riguardo all Autorità. 54. Pertanto, l Autorità valuterà i criteri seguiti per la concreta predisposizione dei pacchetti, ai sensi dei poteri di vigilanza attribuiti dal Decreto e di quelli di cui alla legge n. 287/90, una volta che essi siano stati compiutamente definiti negli inviti a presentare offerte. 55. A tal fine, si rende necessario che la Lega Calcio trasmetta, entro un congruo termine antecedente alla data di avvio delle procedure di assegnazione, vale a dire alla pubblicazione degli inviti ad offrire, i criteri di formazione dei pacchetti di diritti audiovisivi che sono stati individuati nel dettaglio. Nell ottica di contemperare le esigenze di efficienza del processo di assegnazione con quelle di piena valutazione di tali criteri da parte degli operatori che intendono presentare un offerta, nonché dell Autorità per i profili di competenza, il suddetto termine dovrebbe essere pari a trenta giorni prima della pubblicazione degli inviti ad offrire. 56. Ciò posto, si ritiene comunque opportuno indicare alcuni principi che l Autorità ritiene necessari ai fini della predisposizione di pacchetti conformi ai principi sopra enunciati. Nello specifico, i pacchetti relativi ai diritti esclusivi dovrebbero essere predisposti in modo equilibrato, favorendo la competizione tra operatori e permettendo a più

operatori di proporre al pubblico gli eventi di maggiore interesse che costituiscono per loro un driver competitivo fondamentale. Nel caso di pacchetti per prodotto, l equilibrio dovrebbe essere valutato considerando l ambito di estensione dell esclusiva e le caratteristiche degli eventi quali il grado di appetibilità degli eventi, definita, ad esempio, in relazione al seguito dei club che vi partecipano o alla data e ora di trasmissione e alla presenza contemporanea di altri eventi. 57. Ad ogni modo, si osserva che alla luce del divieto di sub-licenza dei diritti previsto dall articolo 11, comma 6, del Decreto la predisposizione di pacchetti per piattaforma o con modalità di tipo misto sarebbe in astratto preferibile ad una modalità di assegnazione dei diritti per prodotto. Infatti, la cessione di molteplici pacchetti in esclusiva per prodotto può essere considerata quanto ai suoi effetti alla stregua di una situazione di esclusiva, dato il divieto di rivendita dei diritti acquisiti. Al contrario, una configurazione per piattaforma, se anche conferisse un esclusiva all interno di ogni singola piattaforma trasmissiva, si sostanzierebbe di fatto nell assenza di esclusiva assoluta in capo ad un unico operatore: la presenza di più soggetti detentori di diritti sui medesimi eventi genererebbe una maggiore competizione nel mercato con evidenti benefici per i consumatori. Questa soluzione ovvierebbe anche alla criticità insita nella vendita per prodotto, la quale darebbe luogo a un offerta frammentata con notevoli effetti negativi per i consumatori, che dovrebbero moltiplicare il numero di abbonamenti per vedere tutti gli eventi o, in alternativa, rinunciare alla visione di alcuni di essi. 58. Si osserva che l articolo 7 del Decreto prevede che l organizzatore della competizione deve mettere tutti gli operatori di tutte le piattaforme in condizioni di concorrere per l acquisizione dei diritti audiovisivi. Da quanto precede, deriva che l organizzatore della competizione dovrebbe procedere alla definizione dei pacchetti tenendo conto di tutte le diverse piattaforme esistenti, in modo da preservare una sufficiente concorrenza tra operatori delle diverse piattaforme, e non limitarsi ad un numero minimo di esse. 59. Da questo punto di vista, il processo di predisposizione dei pacchetti per piattaforma dovrebbe necessariamente considerare l evoluzione tecnologica, la convergenza tra le piattaforme trasmissive e il ruolo sempre più rilevante della rete Internet. Nello specifico, i diritti di trasmissione mediante la piattaforma Internet non dovrebbero essere più considerati come in passato accessori a quelli relativi alle altre piattaforme trasmissive, ma beneficiare di offerte dedicate. Ciò favorirebbe la competizione tra operatori, permettendo l ingresso potenziale di nuovi soggetti e l incremento del numero di possibili candidati all acquisizione dei diritti, a beneficio sia della Lega Calcio che dei consumatori. Da un lato, infatti, una maggiore partecipazione alla gara dovrebbe favorire gli investimenti per l acquisizione dei diritti calcistici e ridurre il rischio che alcuni pacchetti rimangano invenduti. Inoltre, i consumatori vedrebbero aumentare il numero di operatori che potrebbero offrire la visione degli eventi. 60. Con riguardo alle regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi, le Linee Guida prevedono, per i pacchetti offerti in esclusiva, l esperimento di una prima fase, consistente nella pubblicazione dell invito ad offrire, nella presentazione di offerte in busta chiusa da parte di soggetti interessati e nella formazione di una graduatoria sulla base del prezzo offerto. In tale contesto, è stato previsto che i competenti organi della Lega Calcio procedono per ogni pacchetto all assegnazione dei diritti al soggetto che abbia offerto il prezzo più alto, purché superiore al prezzo minimo. Tale disposizione appare conforme al disposto dell articolo 8, comma 4, del Decreto, che prevede come unico caso di revoca dell offerta quello in cui non sia raggiunto il prezzo minimo stabilito. 61. Le linee guida prevedono che i termini di presentazione delle offerte dovranno essere individuati secondo criteri di ragionevolezza e comunque non saranno inferiori a sette giorni lavorativi. Al riguardo l Autorità osserva che tale parametro di ragionevolezza dovrà essere stabilito anche in relazione all eventuale portata innovativa della configurazione dei pacchetti in modo da consentire a tutti gli interessati una piena valutazione dell offerta. Come sopra evidenziato tale termine non dovrebbe essere inferiore ai trenta giorni. 62. Nel caso in cui anche uno solo dei pacchetti di diritti non venga assegnato a causa dell esito negativo della procedura concorsuale espletata, la Lega Calcio si riserva il diritto di non aggiudicare alcun pacchetto; in questo caso, essa avvierà una nuova procedura competitiva modificando i pacchetti e/o il prezzo minimo. Nel caso di ulteriore esito negativo della procedura, la Lega Calcio si riserva di proseguire attraverso nuove procedure competitive o, nel caso in cui non modifichi i pacchetti, mediante trattative private con i soggetti che manifesteranno interesse a parteciparvi (par 35). 63. Su tale punto, si deve rimarcare l importanza della definizione di un prezzo minimo adeguato al contenuto di ciascun pacchetto e tale da ridurre al minimo l eventualità che la vendita di uno o più pacchetti abbia esito negativo. Inoltre, la Lega Calcio dovrà fissare i prezzi minimi dei pacchetti in modo da evitare che la previsione della facoltà di non aggiudicare alcun pacchetto in assenza del conseguimento del prezzo minimo anche per uno solo di essi generi artificiosamente un prezzo minimo dell offerta complessiva che, come già osservato in precedenza dall Autorità, non trova riscontro nelle previsioni del Decreto e che attribuirebbe alla Lega un eccessivo potere negoziale e determinare un elevato grado di incertezza per i partecipanti alle procedure 1. 64. Ad ogni modo, l Autorità valuta positivamente la previsione del par. 35 così come modificato nell ultima versione delle Linee Guida che prevede che la Lega Calcio esperisca almeno un altra procedura competitiva, mediante la modifica della composizione dei pacchetti e/o del prezzo minino, prima della possibile trattativa privata. Tale 1 [Cit. Provvedimento n. 20034 dell 1 luglio 2009, SR9 - Lega Calcio-Linee guida campionati di calcio 2010/11-2012/2013]

previsione, infatti, coniuga la possibilità di riformulare l offerta dei pacchetti quando questi non sono aggiudicati con le garanzie associate alle procedure competitive. 65. Oltre a ciò, l eventuale fase della trattativa privata dovrà essere improntata al rispetto dei principi propri delle procedure competitive, tenendo conto, in particolare, dell esigenza di garantire ai partecipanti alle procedure in questione condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione. 66. Qualora all esito delle procedure di vendita la Lega Calcio non pervenga all assegnazione dei diritti, le Linee Guida prevedono la possibilità per le singole società sportive di condurre, in via parallela e non esclusiva rispetto all attività della Lega Calcio, negoziazioni relative ai soli eventi ai quali partecipa la propria squadra, ovvero di esercitare direttamente i diritti sul proprio canale tematico. E specificato, comunque, che le procedure di vendita individuale devono coordinarsi con lo svolgimento dell eventuale negoziazione centralizzata da parte della predetta Lega. Peraltro, le singole società sportive possono rinunciare all esercizio dei diritti rimasti invenduti affinché la Lega Calcio possa utilizzarli in via esclusiva a favore del proprio canale tematico o mediante altre forme distributive. 67. Con riguardo a quanto precede, si apprezza anzitutto la previsione secondo cui la certificazione dell esito negativo delle procedure è affidata a un soggetto indipendente su mandato dell assemblea della Lega Calcio, già sollecitata a questo proposito nel provvedimento reso con riguardo alla precedente versione delle Linee Guida. Inoltre, si apprezza la modifica della tempistica con cui sarà convocata l Assemblea della Lega Calcio rispetto a quanto proposto nelle versioni delle linee guida per le precedenti stagioni calcistiche. Secondo le presenti Linee Guida, infatti, l Assemblea della Lega Calcio, tenuta a verificare l esito negativo delle procedura di assegnazione in via centralizzata dei diritti, deve essere convocata non prima del quarantesimo giorno e non oltre il ventesimo giorno antecedente il primo evento della Competizione a cui i diritti si riferiscono. Ad ogni modo, si ritiene auspicabile che l Assemblea della Lega Calcio sia convocata, all interno del periodo temporale indicato, in modo tale da garantire un periodo di tempo congruo per poter proficuamente commercializzare i diritti di spettanza delle società prima dell inizio della Competizione. 68. Infine, si rileva che, nel rispetto delle previsioni dell articolo 11, comma 3, del Decreto, deve essere riconosciuta alle società sportive la più ampia facoltà di autonoma commercializzazione dei diritti. In questo senso, si ritiene opportuno ribadire che il previsto coordinamento delle procedure di vendita individuale con l attività negoziale della Lega Calcio dovrà essere circoscritto ai soli elementi necessari a garantire certezza e trasparenza alle controparti, ferma restando la necessità per le società sportive di garantire condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione nell assegnazione dei diritti da esse effettuata. 69. In relazione ai pacchetti non esclusivi destinati al territorio nazionale, le Linee Guida prevedono che lo sfruttamento dei diritti ivi inclusi sarà consentito in forme che non pregiudichino lo sfruttamento dei diritti esclusivi. Tali diritti, tuttavia, potrebbero rappresentare una risorsa importante per gli operatori che dovessero iniziare a trasmettere su nuove piattaforme emergenti. In tale ottica, appare quindi auspicabile che l esigenza di non pregiudicare lo sfruttamento dei diritti esclusivi sia adeguatamente coniugata con quella di garantire un proficuo sfruttamento dei pacchetti non esclusivi da parte dei relativi assegnatari. 70. Per ciò che concerne i criteri di formazione dei pacchetti di diritti audiovisivi destinati al mercato estero, si osserva che sebbene la licenza sia concessa per territorio, questa non deve contenere restrizioni che contravvengano al diritto della concorrenza comunitario e nazionale, soprattutto in relazione a possibili previsioni contrattuali che determinino delle restrizioni alla libera circolazione di servizi all interno dell Unione Europea. Sul punto, si valuta positivamente la circostanza che le Linee Guida richiamino (par. 28.b) espressamente tale principio. Inoltre, si osserva favorevolmente che l ultima versione delle Linee Guida non prevede l obbligo di associare al segnale audiovisivo i loghi ufficiali della competizione e/o altre grafiche ufficiali. Infatti, tale previsione avrebbe potuto determinare la facoltà di introdurre restrizioni territoriali connesse alla tutela del diritto d autore proprio in relazione a marchi e grafiche tutelate presenti nelle immagini. L Autorità valuterà comunque le eventuali limitazioni poste allo sfruttamento delle licenze territoriali connesse ai diritti internazionali, in modo da verificare la loro rispondenza al diritto antitrust comunitario. 71. Infine per ciò che concerne le osservazioni di alcuni operatori in merito alla produzione e distribuzione del segnale televisivo si deve osservare che i costi massimi previsti dalle Linee Guida sono calcolati in modo da determinare un meccanismo pro-quota, proporzionale all utilizzo del segnale da parte di ciascun operatore, di contribuzione ai costi totali di erogazione del servizio, che si riferiscono sia alla produzione audiovisiva che alla distribuzione del segnale. CONSIDERATO che, alla luce della genericità con cui i criteri di formazione dei pacchetti sono presentati nelle Linee Guida, non è possibile esprimere alcuna valutazione di conformità dei medesimi alle previsioni del Decreto e ai principi concorrenziali. CONSIDERATO che l Autorità valuterà i criteri di formazione dei pacchetti una volta che questi siano stati definiti nel dettaglio e, pertanto, la Lega Calcio dovrà trasmetterli all Autorità ad esito del processo di definizione. RITENUTO che le Linee Guida in esame, sugli aspetti diversi dalla configurazione dei pacchetti, affinché risultino pienamente conformi ai principi e alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 9/08, dovranno tenere conto delle indicazioni sopra formulate; RITENUTO, pertanto, di poter approvare, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le Linee Guida in esame ai sensi dell articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/08;

DELIBERA a) di approvare, ai sensi dell articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/08, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le Linee Guida della Lega Calcio depositate in data 11 febbraio 2014 e integrate in data 20 e 25 marzo 2014, aventi ad oggetto la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi alle seguenti competizioni nazionali di calcio, organizzate dalla Lega Calcio per le stagioni 2015/16, 2016/17, 2017/18: Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera; b) che la Lega Calcio comunichi all Autorità i criteri di formazione dei pacchetti di diritti posti in commercializzazione non appena essi siano stati definiti e comunque, al fine di consentire la valutazione della effettiva conformità dei medesimi alle previsioni del decreto legislativo e ai principi concorrenziali, almeno trenta giorni prima della data della pubblicazione degli inviti ad offrire secondo le modalità di pubblicità stabilite dalle Linee Guida. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e sarà pubblicato nel bollettino dell Autorità. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella