RISOLUZIONE 174/E. Roma, 08/08/03
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1 RISOLUZIONE 174/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 08/08/03 OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 11 legge n. 212 del Associazione Calcio XY. Art. 7 DPR n. 633 del Cessione diritti di utilizzazione economica delle partite di calcio. Con l istanza di interpello di cui all oggetto, concernente l esatta applicazione dell art. 7 del D.P.R. n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente QUESITO Con istanza pervenuta in data., la Associazione calcio XY ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale, ai fini IVA, della parte dei proventi che le vengono attributi dalla UEFA, derivanti dalla cessione dei diritti di sfruttamento economico delle partite di calcio. Nell'istanza viene fatto presente che ciascun Club partecipante al torneo UEFA, tra cui la società istante, rinuncia, attraverso l accettazione del regolamento UEFA, al diritto di sfruttamento economico in proprio delle partite a favore di un soggetto sopranazionale, cioè la UEFA, fiscalmente residente in uno Stato extra UE (Svizzera). Tale rinuncia risulta finalizzata alla gestione centralizzata dei predetti diritti, di cui ciascun Club è titolare, da parte di un unico soggetto non residente (la UEFA). In particolare, sulla base dell'art del regolamento della UEFA, la stessa è indicata come organo responsabile delle trattative e della conclusione dei contratti di cessione di tutti i diritti di sfruttamento economico delle partite, nei confronti di terzi, peraltro non specificamente individuati.
2 2 Tali diritti comprendono: a) la diffusione audio e radiotelevisiva degli incontri nel mondo, anche attraverso sistemi elettronici ed interattivi; b) lo sfruttamento pubblicitario; c) ogni altro diritto relativo alle partite della UEFA, comprese le diverse attività collegate allo sfruttamento pubblicitario, alla promozione, alle pubbliche relazioni, al marketing, al merchandising, al franchising e alla concessione di licenze in zone particolari, nonché alla concessione di licenze sui filmati, sulle musiche, i libri ed i prodotti video-computer interattivi. Il successivo art del predetto regolamento prevede, altresì, a carico della UEFA l'obbligo di ridistribuire tra tutti i club partecipanti alla competizione, tra cui quello istante, una percentuale dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti di cui trattasi a soggetti terzi. Tale percentuale è individuata sulla base di specifici criteri previsti dal più volte richiamato regolamento. SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE La società istante ritiene che la prestazione di servizi consistente nella cessione di diritti di sfruttamento economico delle partite di calcio, il cui corrispettivo è costituito dalla quota di proventi attribuita dalla UEFA a ciascuno dei club partecipanti alla competizione, non sia da assoggettare ad IVA in Italia ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera f) del DPR 633/72, per mancanza del presupposto dell'utilizzo delle prestazioni in territorio comunitario. Infatti, a parere della società istante, considerata la particolare natura delle prestazioni oggetto del presente interpello, per le quali non è possibile individuare con precisione l effettivo luogo d impiego, si deve ritenere che detto luogo coincida con quello in cui le medesime prestazioni sono acquisite alla sfera giuridico economica del committente (UEFA).
3 3 Poiché il committente è residente in Svizzera, ne deriva che le prestazioni rese sono fuori campo IVA in Italia. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Il regolamento UEFA 2002/2003, all'art , stabilisce che la predetta organizzazione è la sola responsabile per la negoziazione e la conclusione dei contratti relativi all'utilizzo dei diritti commerciali della UEFA. In tale ambito, come precisato nell'allegato VII, paragrafo 2.1 del suddetto regolamento, si comprendono i diritti audiovisivi e radiotecnici, i diritti dei media interattivi e elettronici, i diritti pubblicitari e tutti gli altri diritti per la UEFA. Sotto il profilo fiscale, la rinuncia allo sfruttamento di questi ultimi da parte della società calcistica istante, effettuata a favore dell'uefa, costituisce prestazione di servizio ai sensi dell art. 3, secondo comma, n. 2) del D.P.R. n. 633 del 1972, poiché attua una cessione di diritti similari al diritto di autore. La suddetta operazione, in quanto resa nei confronti di un soggetto extracomunitario, ricade nella previsione di cui all'art. 7, quarto comma, lett. f) del D.P.R. n. 633 del Tale disposizione prevede, tra l altro, che le prestazioni di servizi del genere considerato dal presente interpello, se rese nei confronti di soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Il criterio indicato costituisce una deroga a quello di cui alla precedente lettera d) dello stesso articolo, secondo cui dette prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese nei confronti di soggetti domiciliati o residenti nel territorio stesso (criterio della committenza). In sostanza, la lett. f) introduce un ulteriore criterio correttivo, cioè il luogo di utilizzo della prestazione, al principio di collegamento territoriale (luogo del committente) fissato, in via derogatoria rispetto alla regola generale (luogo del prestatore), dalla lett. d).
4 4 Nel caso in esame, occorre dunque un indagine volta ad individuare il luogo in cui avviene l effettivo utilizzo dei diritti di sfruttamento economico delle partite di calcio acquisiti dalla UEFA. A ben vedere, considerata la particolare natura dei predetti diritti, non appare ragionevole ipotizzare che il loro utilizzo avvenga negli Stati in cui il prodotto o servizio commercializzato dalle imprese che hanno acquistato i diritti dalla UEFA perviene al fruitore finale (telespettatore, acquirente dei gadget, etc). Si deve, infatti, ritenere che, per la società istante, lo sfruttamento commerciale dei diritti in discorso si realizza al momento stesso della vendita dei diritti da parte della UEFA e, quindi, in Svizzera, paese in cui la stessa UEFA ha sede. Trattandosi di un paese extracomunitario, ne deriva che, ai sensi del richiamato articolo 7, quarto comma, lett. f) del DPR n. 633 del 1972, la cessione di diritti da parte della società istante nei confronti dell organismo calcistico europeo, non è soggetta all imposta sul valore aggiunto in Italia. Ad ulteriore sostegno di tale tesi va ricordato, come precisato dal contribuente istante nella documentazione integrativa inviata, che, ai sensi dell art del Regolamento, vi è una totale esclusione dei Club calcistici rispetto all attività di sfruttamento economico dei diritti riservata all UEFA, cui spetta in esclusiva la competenza relativa alla gestione e cessione dei medesimi. Sarebbe praticamente impossibile per i Club calcistici determinare, nell ambito dei proventi loro attribuiti dalla UEFA, la percentuale riconducile alla cessione dei diritti ad operatori italiani. Ciò anche in considerazione del fatto che i soggetti che acquistano i diritti dalla UEFA, spesso non sono gli utilizzatori dei diritti stessi, ma si comportano quali meri intermediari, rivendendo i diritti medesimi ad altri operatori economici. Ciò conferma l opinione che il luogo di utilizzo dei diritti di sfruttamento economico delle partite, per ovvi motivi di certezza giuridica, non possa essere determinato in base alle successive vicende giuridiche che
5 5 interessano i diritti ceduti, ma vada piuttosto identificato con il luogo a partire dal quale avviene la rivendita dei medesimi diritti a cura della UEFA, che coincide con il luogo di residenza della UEFA stessa. La risposta alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001 n. 209.
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