422 - ESERCITAZIONI DI GUIDA



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Archivio inpratica 422 - ESERCITAZIONI DI GUIDA Goffredo dott. Felice - funzionario amministrativo DTT Protospataro dott. Giandomenico - funzionario di Polizia stradale Garlisi dott. Alfonso - dirigente di polizia municipale Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'autore e non impegna in alcun modo l'ente di cui egli sia dipendente Sommario: 422.0 QUADRO GENERALE 422.1 ESERCITAZIONI DI GUIDA 422.1.1 Veicoli per le esercitazioni 422.1.2 Veicoli col solo posto del conducente 422.2 ISTRUTTORE 422.2.1 Funzioni dell istruttore 422.3 GUIDA ACCOMPAGNATA 422.3.1 Richiesta dell'autorizzazione alla guida accompagnata 422.3.2 Corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata 422.3.3 Autorizzazione alla guida accompagnata 422.3.4 Requisiti dell'autoveicolo 422.4 INCIDENTI CON ALLIEVO-CONDUCENTE CHE SI ESERCITA ALLA GUIDA 422.4.1 Responsabilità penale 422.4.2 Responsabilità civile 422.5 SANZIONI 422.6 DOCUMENTI 422.7 COMPENDIO OPERATIVO 422.7.1 Procedure per il rilascio dell autorizzazione ad esercitarsi alla guida 422.8 I FAC SIMILE 422.8.1 Istanza per il rilascio dell autorizzazione alla guida accompagnata 422.8.2 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante la qualità di genitore o di legale rappresentante del minore per la guida accompagnata 422.8.3 Ricevuta dell istanza di autorizzazione alla guida accompagnata 422.8.4 Programma del corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata 422.8.5 Libretto delle lezioni di guida per guida accompagnata 422.8.6 Attestato di frequenza del corso di guida accompagnata 422.8.7 Designazione degli accompagnatori per la guida accompagnata 422.8.8 Autorizzazione alla guida accompagnata 422.8.9 Contrassegni per la alla guida accompagnata 422.0 QUADRO GENERALE L autorizzazione ad esercitarsi alla guida, denominata comunemente "foglio rosa" (1): viene rilasciata a chi: - ha fatto domanda per sostenere l esame per la patente di guida e per l estensione di validità della patente posseduta ad altre categorie di veicoli. Se pur con disciplina diversa (v. inpratica 405), analogo documento viene rilasciato anche per il conseguimento del CIGC (certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori), - è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, - ha superato positivamente la prova di teoria (v. inpratica 424) (per le domande presentate dall 11.11.2010); viene rilasciata con nuova procedura decorrente dal 14.2.2011 (35) che consente all'umc o all autoscuola (per i propri allievi) di stamparla, su apposita modulistica, successivamente:

- all acquisizione in archivio dell esito positivo dell esame di teoria (2) o - all inserimento della domanda (per esami per i quali non è previsto il superamento della teoria); è valida su tutto il territorio nazionale; ha durata di sei mesi dalla data di superamento della prova teorica ma va ritirata dall esaminatore dopo la seconda prova di guida con esito negativo (36); consente di esercitarsi alla guida in qualsiasi ora del giorno o della notte, - ma solo sui veicoli per cui è stata richiesta la patente di guida o la sua estensione (3) e - purché sieda, a fianco dell allievo, in funzione di istruttore, una persona patentata ed avente specifici requisiti. Le esercitazioni: per il conseguimento della patente di guida di categoria B devono avvenire anche in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna, previa iscrizione presso un autoscuola, con istruttore abilitato e autorizzato, secondo modalità da stabilirsi con apposito DM (16); su veicoli nei quali non c è posto per l istruttore (motocicli, macchine agricole, macchine operatrici, ecc.) devono avvenire in luoghi poco frequentati. La prova di: teoria (v. inpratica 424) deve essere superata entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda: entro tale termine non sono consentite più di due prove; guida (v. inpratica 425) non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio del foglio rosa: nell ambito del periodo di validità del foglio rosa, è consentito ripetere una volta soltanto la prova di guida. È stato introdotto il nuovo istituto della "guida assistita" (v. inpratica 422.3) secondo cui il minore che: ha compiuto 17 anni, è titolare di patente A, è munito di apposita autorizzazione rilasciata dal competente UMC, possa guidare autoveicoli aventi determinate caratteristiche da stabilirsi con apposito DM: a fini di esercitazione, con la presenza di idoneo accompagnatore, previa frequenza di apposito corso pratico presso un autoscuola. È stato introdotto il nuovo istituto della "guida accompagnata" (v. inpratica 422.3), che consente al minore il quale: abbia compiuto 17 anni, sia titolare di patente A, sia munito di apposita autorizzazione rilasciata dal competente UMC, di guidare autoveicoli aventi determinate caratteristiche: a fini di esercitazione, con la presenza di idoneo accompagnatore, previa frequenza di apposito corso pratico presso un'autoscuola. 422.1 ESERCITAZIONI DI GUIDA L aspirante che intende esercitarsi alla guida, oltre ad essere munito di autorizzazione, deve rispettare le seguenti condizioni: usare il veicolo della categoria per cui è stata richiesta la patente; usare eventuali protesi o occhiali; avere al suo fianco, in funzione di istruttore, una persona munita di patente ed avente i requisiti più avanti indicati; avere con sé un documento di identità personale e l autorizzazione a esercitarsi; apporre sul veicolo, nella parte anteriore e posteriore, un contrassegno con la lettera P, salvo che si tratti di veicolo di autoscuola, il quale deve invece recare la scritta Scuola Guida (v. inpratica 048.6). 422.1.1 Veicoli per le esercitazioni

L autorizzazione consente all aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente a prescindere invece da quelli previsti per sostenere l esame (28). L esercitazione di guida deve essere finalizzata all istruzione dell aspirante conducente e, purché siano rispettate le condizioni generali (v. inpratica 422.1) non viene meno per il fatto che sia compiuta (21): per soddisfare esigenze personali o per lo svolgimento di attività professionale dell istruttore o dell allievo; in occasione di gite. Durante le esercitazioni di guida possono prendere posto nel veicolo anche altre persone oltre al conducente e all istruttore, il quale però deve trovarsi a fianco del conducente. Non è necessario che l esercitazione di guida sia compiuta su veicoli attrezzati con doppi comandi. L obbligo è infatti imposto solo per l effettuazione dell esame di guida (22). A tal fine i candidati privatisti potranno servirsi di un veicolo (29): messo a disposizione da un autoscuola, preso in locazione da un impresa di autonoleggio. La presenza o meno in sede di esercitazione, dei doppi comandi influisce comunque sull età massima della persona che funge da istruttore (v. inpratica 422.2). 422.1.2 Veicoli col solo posto del conducente Per i veicoli in cui può prendere posto solo il conducente (motocicli, macchine agricole, macchine operatrici, ecc.) le esercitazioni di guida si devono compiere in un luogo poco frequentato, senza necessità di istruttore al fianco. La norma è espressamente richiamata in relazione alle esercitazioni di guida con i motocicli (25). È dubbio se in questo speciale tipo di esercitazione vi sia necessità di un istruttore a terra munito di patente o che comunque segua il veicolo e impartisca le necessarie istruzioni: anche in caso di risposta affermativa, appare di tutta evidenza che l azione dell eventuale istruttore risulterebbe assai limitata, non potendo questi intervenire sui comandi del veicolo. 422.2 ISTRUTTORE L autorizzazione è valida solo se a fianco dell aspirante conducente prende posto una persona abilitata alla guida (31), in funzione di istruttore, il quale, a garanzia della sicurezza della circolazione, deve avere i seguenti requisiti (23): età non superiore a 65 anni; se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale per freno e frizione, la persona che funge da istruttore non deve avere superato 60 anni: tali limiti di età non si applicano agli istruttori di scuola guida (4); patente valida per la stessa categoria conseguita da almeno 10 anni oppure patente di categoria superiore a quella per cui è valida l autorizzazione a esercitarsi, anche se conseguita da meno di 10 anni. Non è richiesto che il patentato che accompagna l aspirante munito di foglio rosa sia dotato di patente italiana. Può trattarsi anche di uno straniero con patente valida per quel tipo di veicolo. Naturalmente l istruttore deve essere in possesso dei necessari requisiti psicofisici per guidare indicati dall art. 115 CDS; è quindi possibile, ad esempio, il controllo dello stato di ebbrezza anche nei suoi confronti (5). L allievo-conducente ha il dovere di accertare, prima di iniziare la guida, che la persona che lo accompagna in veste di istruttore sia in possesso dei requisiti sopra indicati. Qualora risulti che l istruttore non sia idoneo, l allievo-conducente è punibile per l illecito amministrativo di guida senza istruttore, non potendo egli invocare l errore di fatto come causa di esclusione della punibilità (6). 422.2.1 Funzioni dell istruttore L istruttore deve esercitare effettivamente le seguenti funzioni (24): istruire l allievo nella tecnica di guida e nel comportamento corretto da tenere sulla strada (rispetto delle norme del Codice e dell ordinaria prudenza); vigilare sulla marcia del veicolo a tutti gli effetti; intervenire tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. Per realizzare questi obblighi di legge, occorre, più concretamente (34): posizione: l istruttore deve sedere sui sedili anteriori per poter intervenire prontamente ed efficacemente sui comandi: non è pertanto ravvisabile l attività di istruzione quando la persona abilitata sieda sul sedile

posteriore (7); vigilanza: sull allievo-conducente deve essere esercitata una vigilanza costante e commisurata (8) a: - grado di esperienza raggiunta dall allievo; - caratteristiche del luogo in cui si svolge l esercitazione: pertanto, per effettuare l esercitazione, l istruttore ha l obbligo di scegliere un luogo idoneo e commisurato al grado di esperienza e capacità dell allievo-conducente; - particolare struttura del veicolo condotto: l istruttore deve perciò scegliere un veicolo che, per caratteristiche tecniche e costruttive, esiga un modesto grado di esperienza; consapevolezza della funzione svolta: la funzione di istruttore si acquisisce accettando di accompagnare durante la guida chi si sappia essere munito di "foglio rosa". Tutti i doveri connessi con tale funzione nascono anche se tra allievo-conducente e accompagnatore ne siano stati esclusi alcuni ovvero se i soggetti si siano accordati a limitare la funzione dell accompagnatore solo per fare apparire formalmente in regola l esercitazione ad un eventuale controllo (9). 422.3 GUIDA ACCOMPAGNATA La cosiddetta guida accompagnata (20) consente di esercitarsi anzitempo alla guida di autoveicoli al minorenne che: abbia compiuto 17 anni; sia in possesso di patente A; abbia effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna (33), presso un'autoscuola, con istruttore abilitato e autorizzato; sia in possesso di autorizzazione rilasciata dal competente UMC; sia accompagnato da titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno 10 anni. 422.3.1 Richiesta dell'autorizzazione alla guida accompagnata La richiesta di autorizzazione alla guida accompagnata, redatta su apposito modello (37), deve essere presentata ad un UMC, firmata dal genitore o dal legale rappresentante del minore, nonché da quest'ultimo. Alla domanda devono essere allegate: a) attestazione di versamento dell'importo di euro 29,24 su c.c.p. n. 4028; b) attestazione di versamento dell'importo di euro 9,00 su c.c.p. n. 9001; c) qualora il minore sia mutilato o minorato, certificazione rilasciata dalla commissione medica locale attestante la sussistenza dei requisiti psicofisici e recante l'indicazione degli adattamenti necessari sul veicolo; d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante la qualità di genitore ovvero di legale rappresentante del minore, redatta su apposito modello (38), corredata da fotocopia del documento di identità del dichiarante. Verificato che la patente posseduta dal minore sia valida e che sulla stessa non gravino provvedimenti ostativi alla guida, l'umc rilascia una ricevuta (39), che consente al minore di iscriversi al corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata. Il rilascio della ricevuta viene annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La ricevuta ha validità: fino alla data di compimento del diciottesimo anno di età, qualora la scadenza della patente di guida del minore sia successiva a tale data; fino alla data di scadenza di validità della patente posseduta dal minore, qualora tale data sia anteriore al compimento del diciottesimo anno di età. In tal caso, a seguito di rinnovo di validità della patente di guida, con duplicato viene rinnovata la validità della ricevuta, che avrà data di scadenza corrispondente a quella di validità della patente e comunque non successiva al compimento del diciottesimo anno di età. Se la richiesta è presentata da minore mutilato o minorato, sulla ricevuta dovranno essere annotati gli adattamenti del veicolo prescritti dalla CML, previamente verificati mediante esperimento pratico su veicolo appositamente equipaggiato. 422.3.2 Corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata Per ottenere l'autorizzazione alla guida accompagnata, il minore deve frequentare un corso di formazione presso un'autoscuola. Se il minore è mutilato o minorato, l'autoscuola deve svolgere corsi per il

conseguimento della patente di guida della categoria B speciale, ovvero tale tipologia di corso deve essere effettuata presso un centro di istruzione automobilistica. L'allievo deve essere iscritto nel registro di iscrizione. Per ogni candidato l'autoscuola, ovvero il centro di istruzione automobilistica, qualora ricorra il caso, predispone un libretto delle lezioni di guida, ogni foglio del quale è in doppio esemplare, l'uno originale e l'altro copia, da compilarsi con carta a ricalco. Il libretto delle lezioni di guida ha pagine numerate in ordine progressivo e deve essere vidimato dal competente UMC prima del suo utilizzo (40). La copia è conservata dall'autoscuola per almeno 5 anni, unitamente ad una fotocopia della ricevuta rilasciata dall'umc a seguito della richiesta di autorizzazione alla guida accompagnata. Prima dell'inizio di ciascuna lezione di guida, l'istruttore compila un foglio del libretto delle lezioni di guida, in originale e copia, sul quale appone la propria firma ed acquisisce quella dell'allievo. Il corso di formazione: va effettuato su veicoli idonei per il conseguimento della patente di categoria B, muniti di doppi comandi; sul veicolo possono essere presenti solo il minore conducente e l'istruttore autorizzato e abilitato; si svolge in lezioni individuali, per una durata non superiore a due ore giornaliere; prevede almeno dieci ore effettive di guida, di cui almeno quattro ore in autostrada o su strade extraurbane e due ore in condizione di visione notturna (41); può essere implementato con ore di corso suppletive, d'intesa tra il genitore o legale rappresentante del minore e l'autoscuola; deve essere documentato da un apposito libretto delle lezioni di guida; si conclude con il rilascio al minore, da parte dell'autoscuola, di un attestato di frequenza (42), corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida. Il diritto a guidare l'autoveicolo viene revocato e la domanda non può più essere ripresentata, qualora: nell'ambito del corso di formazione propedeutica il minore commetta violazioni che prevedono la sospensione o la revoca della patente; la patente posseduta dal minore sia sospesa o revocata. 422.3.3 Autorizzazione alla guida accompagnata L'autorizzazione alla guida accompagnata: è rilasciata dall'umc su apposito modello (43), a seguito della presentazione di: - attestato di frequenza del corso di formazione, rilasciato dall'autoscuola o dal centro di istruzione; - designazione degli accompagnatori, redatta sull'apposito modello (44); contiene gli adattamenti del veicolo, se prescritti; consente al minore di esercitarsi alla guida avendo al suo fianco uno degli accompagnatori designati, i quali devono possedere i seguenti requisiti (45) (46): - età non superiore a sessanta anni; - patente di guida della categoria B o superiore, escluse le patenti speciali, posseduta da almeno dieci anni, valida e rilasciata dallo Stato italiano ovvero da altro Stato UE o SEE, purché riconosciuta da non meno di cinque anni; - assenza di provvedimenti di sospensione della patente di guida negli ultimi cinque anni; ha validità: - fino alla data di compimento del diciottesimo anno di età, qualora la scadenza della patente di guida del minore sia successiva a tale data; - fino alla data di scadenza di validità della patente posseduta dal minore, qualora tale data sia anteriore al compimento del diciottesimo anno di età. In tal caso, a seguito del rinnovo di validità della patente di guida, con duplicato è rinnovata la validità dell'attestazione, che avrà data di scadenza corrispondente a quella di validità della patente e comunque non successiva al compimento del diciottesimo anno di età. L'autorizzazione alla guida accompagnata non può essere rilasciata qualora la patente posseduta dal minore non sia valida o sulla stessa gravino provvedimenti ostativi alla guida. L'autorizzazione alla guida accompagnata è revocata ed il minore non può conseguirla di nuovo, qualora: nell'esercizio della guida accompagnata il minore commetta violazioni che prevedono la sospensione o la revoca della patente; la patente posseduta dal minore sia sospesa o revocata. 422.3.4 Requisiti dell'autoveicolo

L'autoveicolo sul quale può essere esercitata la guida accompagnata deve rispondere ai seguenti requisiti: massa complessiva fino a 3,5 t; potenza specifica, riferita alla tara, fino a 55 kw/t e, se di categoria M1, potenza massima fino a 70 kw; munito, nella parte anteriore e posteriore, di apposito contrassegno recante le lettere "GA", di colore nero su fondo giallo retroriflettente (47). Al posto del contrassegno "GA" i veicoli delle autoscuole devono essere muniti della scritta "scuola guida"; non è consentito il traino di alcun tipo di rimorchio; a bordo non può prendere posto altra persona oltre a conducente ed accompagnatore. Nell'esercizio della guida accompagnata si applicano le limitazioni previste per i neopatentati, pertanto il conducente non può superare il limite di velocità di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h nelle strade extraurbane principali. 422.4 INCIDENTI CON ALLIEVO-CONDUCENTE CHE SI ESERCITA ALLA GUIDA In caso di incidente in cui uno dei conducenti sia allievo-conducente in esercitazione di guida, è necessario che da parte dell organo che svolge il servizio di polizia stradale vengano raccolte anche le dichiarazioni della persona in funzione di istruttore e identificarla (mediante i dati anagrafici e quelli della patente): ciò non solo per verificare la regolarità dell esercitazione, ai fini dell applicazione delle sanzioni di cui all art. 122, cc. 7 e 8, CDS, ma soprattutto perché, in sede di accertamento delle responsabilità civili e penali per il sinistro, l istruttore può essere chiamato a rispondere dei danni in concorso di colpa con il conducente, od anche per colpa esclusiva se la sua condotta è stata determinante nella produzione del sinistro stradale. L accertamento del ruolo nella produzione dell evento dannoso in sede di procedimento civile o penale è compito dell autorità giudiziaria, che deve perciò essere fornita di quanti più elementi di prova possibili; la raccolta di questi elementi è compito anche dell autorità che espleta funzioni di polizia stradale e che procede al rilievo del sinistro. In pratica si deve riservare alle dichiarazioni della persona che espleta la funzione di istruttore la stessa rilevanza che si dà alle dichiarazioni del conducente; lo stesso vale per i dati anagrafici e per la patente posseduta, pertanto va verificata anche l idoneità psicofisica alla guida dell istruttore. La mancanza di specifiche disposizioni (32) induce ad affermare l applicabilità dei principi generali in materia di responsabilità per fatto illecito, tenendo separato il problema della responsabilità penale (v. inpratica 422.4.1) da quello della responsabilità civile per i danni a persone o a cose (v. inpratica 422.4.2). 422.4.1 Responsabilità penale I reati ipotizzabili a seguito di un incidente stradale sono in genere colposi (lesioni personali od omicidio colposi) (10), ossia reati in cui il colpevole è punito non perché ha voluto l evento dannoso, ma perché questo si è verificato a causa di sua imprudenza, imperizia, negligenza o violazione di leggi o regolamenti. a Responsabilità dell allievo. Considerazione preliminare è che non è ammissibile una totale irresponsabilità dell allievo, il quale, essendo capace di intendere e di volere, può essere imputabile e punibile senza limitazioni. Il problema riguarda invece la verifica della sua colpa nel sinistro, essendo fuori di dubbio che egli debba rispondere tutte le volte che l incidente sia ascrivibile a sua negligenza o imprudenza o violazione di norme (11). - Responsabilità dovuta a negligenza, imprudenza o violazione di norme: l allievo, prima di porsi alla guida di un veicolo, ha l obbligo di conoscere tutte le norme sulla circolazione stradale; in caso contrario non può andare esente da colpa anche se confidava nella presenza dell istruttore. Lo stesso dicasi in caso di imprudenza, poiché il dovere di essere prudenti non viene meno per il fatto che il soggetto si stia esercitando con a fianco una persona esperta. - Responsabilità dovuta a imperizia: discussa è invece la punibilità dell allievo per gli incidenti causati dalla sua imperizia. Parte della dottrina afferma, infatti, che l allievo, per la sua stessa posizione, si debba presumere inesperto e che, pertanto, l eventuale sinistro provocato dalla sua inesperienza sia addebitabile esclusivamente all istruttore. Questa posizione è stata più volte contestata, poiché si è affermato che simili presunzioni di colpa non trovano posto nel nostro ordinamento se non nelle ipotesi espressamente indicate (ossia nei casi della cosiddetta responsabilità oggettiva). Si è allora sostenuto che l analisi della colpa vada compiuta caso per caso, al fine di accertare l effettivo comportamento tenuto nella circostanza concreta dall allievo e dall istruttore. Il presupposto di partenza è che l allievo ha il dovere giuridico di conoscere almeno la disposizione dei comandi ed il loro corretto uso prima di porsi alla guida del veicolo,

e che tale obbligo non viene meno per la presenza dell istruttore. Ne discende che se l incidente si è verificato per un errore dell allievo nell uso dei comandi, e cioè per la violazione di quelle elementari nozioni tecniche che egli avrebbe dovuto conoscere, la responsabilità del sinistro ricade solo sull allievo e non sull istruttore (12). b Responsabilità dell istruttore. Per quanto riguarda l istruttore, la sua responsabilità può essere a titolo esclusivo o a titolo di concorso con l allievo: - risponde a titolo esclusivo dell incidente tutte le volte che abbia dato avventati comandi o indicazioni errate o imprudenti all allievo; - risponde invece a titolo di concorso di colpa (18) tutte le volte che non sia intervenuto per evitare un evento dannoso dovuto ad errore dell allievo o quando il suo intervento sia stato tardivo o inidoneo. Naturalmente il limite a questo concorso è costituito dalla concreta possibilità di agire e cioè dalla prevedibilità ed evitabilità dell evento da parte dell istruttore: in caso contrario la responsabilità è solo dell allievo. Infine, l istruttore risponde a titolo di cooperazione colposa con l allievo (26) nel caso in cui consenta a questi una condotta imprudente o in violazione di leggi. 422.4.2 Responsabilità civile Diversa è la situazione in caso di responsabilità civile, previsto dall art. 2048 CC, che disciplina espressamente la responsabilità di insegnanti e precettori per i danni prodotti dagli allievi da essi curati (27). I suddetti soggetti sono liberati da responsabilità solo se provano di non aver potuto impedire il fatto. Si tratta di un ipotesi di colpa presunta per fatto proprio dell istruttore, che è responsabile per non aver adeguatamente vigilato l allievo a lui affidato. Ciò significa che l istruttore è ritenuto colpevole in base alla sola dimostrazione che un danno si sia verificato in seguito all incidente stradale provocato dall allievoconducente. L istruttore potrà liberarsi solo se riesce a dimostrare che l impedimento del fatto non è stato possibile per ragioni non dipendenti dalla sua volontà e da sua colpa. Si pone in questo caso anche il problema del concorso di responsabilità dell allievo in quanto, secondo parte della dottrina, la presunzione di colpa sancita dall art. 2048 CC non escluderebbe la possibilità che l allievo risponda dell illecito commesso nel caso questo sia dovuto al suo comportamento (13). Si avrebbe quindi una forma di responsabilità solidale per i danni cagionati, che potrà venir meno ove l istruttore riesca a dimostrare che è mancata una sua culpa in vigilando o, viceversa, ove l allievo dimostri che proprio questa è stata la causa determinante dell evento. L istruttore di guida può considerarsi corresponsabile del sinistro solo nei limiti in cui non abbia adeguatamente espletato le sue funzioni istruttive; ha invece diritto al risarcimento anche dei propri danni nella misura in cui questi possano iscriversi al conducente (14). 422.5 SANZIONI Le violazioni delle disposizioni dell art. 122 CDS, tutte punite con sanzione amministrativa, sono sostanzialmente le seguenti: esercitarsi alla guida con la prescritta autorizzazione, ma senza istruttore al fianco oppure avendo al fianco persona munita di patente ma priva dei requisiti previsti dall art. 122, c. 2, CDS: si applica altresì il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi (30); esercitarsi con idoneo istruttore al fianco, ma senza autorizzazione valida. In questo caso la sanzione si applica anche alla persona che funge da istruttore, redigendo un autonomo e distinto verbale di contestazione, in quanto si tratta di autonomo illecito amministrativo a carico dell istruttore. Inoltre, se il conducente non ha i requisiti di età, la sanzione concorre con quella dell art. 115, c. 3, CDS e, se non è neanche proprietario del veicolo, a quest ultimo si applica la sanzione per incauto affidamento prevista dall art. 115, c. 5, CDS (15); non rispettare l obbligo di esercitarsi solo in luoghi poco frequentati, quando trattasi di veicoli nei quali non può prendere posto una seconda persona in funzione di istruttore; esercitarsi su veicoli privi degli appositi contrassegni: P o Scuola Guida (20). Dai suddetti illeciti vanno distinti quelli riguardanti gli artt. 116 e 180 CDS. Infatti: la persona che guida senza aver ottenuto l autorizzazione e senza avere a fianco persona munita di patente e avente i requisiti richiesti per esercitare la funzione di istruttore è sottoposta alla sanzione prevista per guida senza patente dall art. 116, c. 13, CDS; alla stessa sanzione soggiace l aspirante che guida con "foglio rosa" scaduto (19); è riconducibile alla fattispecie di guida senza patente anche il comportamento del conducente che guida munito di "foglio rosa", nonostante la revoca della patente per il

venir meno dei requisiti morali (17); la persona che è solo momentaneamente sprovvista del "foglio rosa" e/o di un valido documento di identità personale da associare è soggetta alla sanzione amministrativa prevista dall art. 180 CDS (guida senza il prescritto documento di guida). In tale caso, infatti, l autorizzazione esiste e non si può applicare l art. 122. Analoga sanzione l art. 180 prevede nei confronti dell istruttore che, durante l esercitazione di guida, è solo momentaneamente sprovvisto della prescritta patente. Le sanzioni previste per le violazioni in regime di guida assistita rinviano alle analoghe fattispecie previste: dall art. 122 CDS, nel caso di guida di veicolo privo dell apposito contrassegno (art. 122, c. 9) e di guida senza avere a fianco l accompagnatore indicato nell autorizzazione (art. 122, c. 8); dall art. 117, c. 5, CDS, in caso di violazione dei limiti di velocità previsti per i neo patentati. L accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato. Se il minore autorizzato commette violazioni per le quali sono previste le sanzioni amministrative accessorie della sospensione (art. 218 CDS) o della revoca (art. 219 CDS) della patente di guida, viene sempre disposta la revoca dell autorizzazione alla guida assistita ed il minore non potrà conseguire una nuova autorizzazione. 422.6 DOCUMENTI L autorizzazione ad esercitarsi alla guida (comunemente detta "foglio rosa", dal colore del documento): è rilasciata dall UMC, può essere realizzata con sistema: - meccanizzato, costituita di un cartoncino (modello TT1561N) stampata dal medesimo UMC o dall autoscuola per i propri allievi, mediante il collegamento al CED Motorizzazione (in realtà il foglio rosa vero e proprio è costituito solo dalla parte in alto a sinistra, di colore rosa, del modello TT1561N che contiene altre numerose parti per gli adempimenti operativi d esame); - manuale, costituita dall intercalare a ricalco del modello TT2112 in formato A4, rilasciata in via provvisoria, dopo che il candidato abbia sostenuto l esame di teoria ma prima che tale esame venga registrato al CED. Su tale documento deve essere chiaramente indicata la dicitura di autorizzazione ad esercitarsi alla guida con la firma del funzionario UMC e timbro d ufficio. Figura 1 Foglio rosa meccanizzato (esempio di candidato esente dall esame teorico) - Modello TT1561N - fronte Figura 2 Dettaglio - foglio rosa meccanizzato (esempio di candidato esente dall esame teorico) - Modello TT1561N - fronte Figura 3 Foglio rosa meccanizzato (esempio di candidato che ha sostenuto l esame teorico) - Modello TT1561N - fronte Figura 4 Dettaglio - foglio rosa meccanizzato (esempio di candidato che ha sostenuto l esame teorico) - Modello TT1561N - fronte - Evidenziata la prescrizione tecnica di obbligo di lenti Figura 5 Foglio rosa meccanizzato - Modello TT1561N - retro Figura 6 Dettaglio - foglio rosa meccanizzato - Modello TT1561N - retro Figura 7 Foglio rosa manuale ottenuto da intercalare a ricalco del modello TT 2112 422.7 COMPENDIO OPERATIVO 422.7.1 Procedure per il rilascio dell autorizzazione ad esercitarsi alla guida Nelle more dell entrata in vigore della procedura definitiva valgono ancora le istruzioni previste dalla procedura transitoria come di seguito illustrato. A partire dal 14.2.2011 (disposizioni a regime) (35):

l UMC, il giorno successivo all inserimento della domanda di conseguimento della patente, stampa una ricevuta per la prenotazione dell esame di teoria su modello DTT0671 (il modello DTT0671 sostituisce il precedente modello TT1561); sulla ricevuta viene riportato il "CODICE PRENOTAZIONE ESAME" (utilizzato, successivamente, anche sull autorizzazione ad esercitarsi alla guida) nonché l eventuale scadenza della persistenza dei requisiti psico-fisici, se riportata sul certificato medico prodotto dal richiedente; l UMC o l autoscuola (limitatamente ai propri clienti) stampa l autorizzazione ad esercitarsi alla guida il giorno successivo all acquisizione al CED dell esito positivo dell esame di teoria; il foglio rosa riporta in automatico ogni informazione relativa al soggetto autorizzato ad esercitarsi alla guida, ivi compresa la data di scadenza dell autorizzazione stessa o - se del caso - l eventuale scadenza della persistenza dei requisiti psico-fisici, l UMC, stampa on-line l autorizzazione ad esercitarsi alla guida dopo l inserimento: - della domanda di patente, per cui è prevista solo la prova di guida; - della richiesta di nuovo foglio rosa con il riporto dell esito della teoria da una domanda presentata prima dell 11.11.2010; - dell esito positivo dell esame di teoria non informatizzato. Se non si richiede la stampa on-line, i documenti possono essere stampati dal giorno successivo; - l autoscuola stampa l autorizzazione ad esercitarsi alla guida il giorno successivo all inserimento della domanda di patente, per cui è prevista solo la prova di guida, o della richiesta di nuovo foglio rosa con il riporto dell esito della teoria da una domanda presentata prima dell 11.11.2010. Per i candidati, che già dispongono di un foglio rosa con dicitura "non valido per esercitarsi alla guida " e che superano l esame di teoria a partire dal 14.2.2011, non viene prodotto un nuovo foglio rosa in formato A4, ma si appone la data dell esame e quella di scadenza della validità sul foglio rosa posseduto. Può essere richiesta la stampa della nuova autorizzazione solamente dopo l acquisizione dell esito positivo dell esame di teoria. 422.8 I FAC SIMILE 422.8.1 Istanza per il rilascio dell autorizzazione alla guida accompagnata Sostanzialmente conforme all'allegato 1 al DM 11.11.2011 n. 213 Figura 8 422.8.2 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante la qualità di genitore o di legale rappresentante del minore Sostanzialmente conforme all'allegato 2 al DM 11.11.2011 n. 213 Figura 9 422.8.3 Ricevuta dell istanza di autorizzazione alla guida accompagnata Sostanzialmente conforme all'allegato 3 al DM 11.11.2011 n. 213 Figura 10 422.8.4 Programma del corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata Sostanzialmente conforme all'allegato 4 al DM 11.11.2011 n. 213 Figura 11 422.8.5 Libretto delle lezioni di guida nella guida accompagnata Sostanzialmente conforme all'allegato 5 al DM 11.11.2011 n. 213 Figura 12 Figura 13

422.8.6 Attestato di frequenza del corso di guida accompagnata Sostanzialmente conforme all'allegato 6 al DM 11.11.2011 n. 213 Figura 14 422.8.7 Designazione degli accompagnatori per la guida accompagnata Sostanzialmente conforme all'allegato 7 al DM 11.11.2011 n. 213 Figura 15 422.8.8 Autorizzazione alla guida accompagnata Sostanzialmente conforme all'allegato 8 al DM 11.11.2011 n. 213 Figura 16 422.8.9 Contrassegni sull auto per la guida accompagnata Sostanzialmente conforme all'allegato 9 al DM 11.11.2011 n. 213 Figura 17 Contrassegno posteriore Figura 18 Contrassegno anteriore (1) V. l art. 122 CDS, la cui formulazione riproduce quasi fedelmente quella dell art. 83 del codice del 1959 (come risultava dopo la modifica apportata al testo originario dalla legge n. 111/1988). L obbligo del preventivo superamento della prova di controllo delle cognizioni (esame di teoria) ai fini del rilascio dell autorizzazione ad esercitarsi alla guida è stato introdotto dalla legge 29.7.2010 n. 120, che ha modificato il comma 1 dell art. 122 CDS, precisando altresì che la nuova disciplina venga applicata alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo al 13 agosto 2010, data di entrata in vigore della legge. L autorizzazione consente al suo titolare di esercitarsi alla guida su veicoli conducibili con la patente di cui chiede il rilascio o l estensione di validità della patente posseduta, a condizione che al suo fianco si trovi una persona in funzione di istruttore, di età non superiore a 65 anni (riducibili ad anni 60 se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale per il freno di servizio e la frizione), munita di patente di guida che abiliti alla conduzione della stessa categoria di veicoli e che sia stata conseguita da almeno 10 anni, o di patente di categoria superiore indipendentemente dalla data di conseguimento. Il comma 2, nel fissare i requisiti per la funzione di istruttore degli aspiranti conducenti, prevede una responsabilità diretta dell istruttore in merito alla circolazione del veicolo, ove impone all istruttore di vigilare sulla marcia del veicolo e di intervenire con tempestività ed efficacia nelle situazioni di pericolo e di necessità. Ai fini dell applicazione dell art. 83, c. 6, DPR 15.6.1959 n. 393 (la disposizione è stata recepita dall art. 122, c. 7, DLG 30.4.1992 n. 285) è ininfluente la circostanza che l allievo conducente, avendo a fianco persona patentata che funge da istruttore, abbia o meno inoltrato la domanda per il rilascio dell autorizzazione ad esercitarsi (Cass. pen., sez. IV, 15.6.1981, in Arch. giur. circol. e sinistri, 1982, 402), non essendo sufficiente che l interessato abbia inoltrato la prescritta domanda, perché possa ritenersi autorizzato all esercitazione di guida (Cass. pen., sez. IV, 17.11.1981 n. 10315). La denominazione in gergo di "foglio rosa" è dovuta all originario colore del modulo, che all epoca veniva compilato a mano. Tale colore è stato poi mantenuto anche nella nuova modulistica predisposta per la procedura meccanizzata. Viene rilasciata un autorizzazione per esercitarsi alla guida anche nel caso di riduzione dei requisiti fisici, accertata dalla commissione medica locale, cui consegua la riclassificazione della patente posseduta nella categoria speciale ovvero la variazione delle prescrizioni o adattamenti già indicati sulla patente speciale posseduta (v. circolare DTTSIS 7.6.1999, prot. n. 3971/4631-MOT B052 ). (2) Per il computo del termine dei sei mesi di validità dell autorizzazione si tengano presenti le disposizioni del Codice civile: la prescrizione si verifica quando è compiuto l ultimo giorno del termine (art. 2962 CC); la prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza, nel giorno di questo corrispondente a quello del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l ultimo giorno dello stesso mese (art. 2963, c. 4 e 5, CC). Pertanto, un autorizzazione rilasciata: - il 30 agosto scade il 28 febbraio (oppure il 29 febbraio, se l anno è bisestile); - il 30 aprile scade il 30 ottobre; il termine che scade in un giorno festivo è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3, CC). (3) V., in proposito, Cass. pen., sez. IV, 9.12.1975 (in Mass. Pen., 1977, p. 469, m. 621): "Il legislatore non ha posto limiti di tempo e di luogo per le esercitazioni di guida, che possono avvenire, quindi, in qualunque ora e in qualunque luogo, anche diverso e lontano da quello di residenza dell allievo conducente e della persona che ha funzioni di istruttore". Circa i veicoli ammessi per le esercitazioni, il Codice precisa che devono essere "delle categorie per le quali è stata richiesta la patente" e non delle categorie che la patente, una volta conseguita, abilita a condurre. E quindi, ad esempio, se anche col possesso della patente B si è abilitati a condurre (sul territorio nazionale) motocicli leggeri, questi non si possono utilizzare in sede di esercitazione. Un più preciso criterio potrebbe essere quello di riferirsi ai veicoli previsti per lo svolgimento della prova pratica d esame dal DM 30.9.2003, n. 40T (punto 5.2 dell allegato II): ad esempio, per il conseguimento della patente B, tale decreto prevede che la prova pratica venga effettuata con un veicolo a quattro ruote di categoria B, avente velocità di almeno 100 km/h; parimenti, per il conseguimento della patente A, è previsto che la prova venga effettuata con un motociclo senza sidecar, di cilindrata non inferiore a 120 cm 3 e velocità di almeno 100 km/h, avente potenza non superiore a 25 kw ovvero rapporto potenza/peso non

superiore a 0,16 kw/kg, in caso di accesso graduale, e con un motociclo senza sidecar di potenza almeno pari a 35 kw, in caso di accesso diretto (alla guida dei motocicli va applicato anche il disposto dell art. 6, c. 2, del citato decreto). (4) L esenzione di tale personale dal rispetto dei limiti di età prescritti dall art. 122, c. 2, CDS è prevista dall art. 9, c. 3, DM 17.5.1995 n. 317. (5) La giurisprudenza della Cassazione ha stabilito in proposito i seguenti principi: per aversi una valida esercitazione di guida è necessario che la persona seduta a fianco dell allievo abbia la consapevolezza del suo ruolo di istruttore. Pertanto, l istruttore, per essere tale, deve essere a conoscenza del fatto che il conducente non è munito della patente di guida (v. Cass. pen., sez. V, 16.2.1981, in Mass. Pen., 1983, p. 404, m. 335; sez. IV, 26.4.1974, ivi, 1975, p. 1248, m. 1652; sez. IV, 28.2.1974, ivi, 1975, p. 396, m. 441; sez. IV, 4.2.1969, ivi, 1970, p. 921, m. 1295; sez. IV, 13.12.1968, ivi, 1970, p. 331, m. 441; sez. IV, 3.12.1968, ivi, 1970, p. 199, m. 222); l istruttore si considera assente, con applicazione delle corrispondenti sanzioni, se manca dei prescritti requisiti psicofisici (ad es.: è ubriaco, malato, tossicodipendente, ecc.) oppure dorme o è seduto sui sedili posteriori, così da non poter intervenire all occorrenza, o si trova a terra, se ciò non è consentito (v. Cass. pen., sez. IV, 7.6.1961, in Mass. uff., 1961, n. 1105; sez. IV, 12.10.1962, ivi, 1962, n. 1955; sez. IV, 16.2.1960, ivi, 1960, n. 1965). (6) V. Cass. pen., 28.10.1975, in Mass. Pen., 1977, p. 746; Cass. pen., 21.5.1969, in Giust. Pen., 1970, II, p. 471, m. 1105; tribunale di Lucca, 4.2.1970, in Dir. Giur., 1970, p. 50. (7) V. Cass. pen., sez. IV, 30.1.1976, in Mass. Pen., 1977, p. 746, m. 922; sez. IV, 28.1.1974, ivi, 1975, p. 396; Cass. pen., sez. IV, 14.12.1988. (8) V. Cass. pen., 9.11.1966, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 1967, p. 59; 16.12.1966, in Giust. Pen., 1966, II, p. 238. (9) V. Cass. pen., sez. IV, 9.12.1966, in Mass. Pen., 1967, p. 1074, m. 1665. (10) La responsabilità per omissione di soccorso, disciplinata dall art. 189 CDS, è invece un reato doloso. (11) V. Cass. pen., sez. IV, 28.4.1983, n. 3868. All aspirante conducente che si esercita alla guida in stato di ebbrezza alcolica può essere ritirato il foglio rosa, impedendogli così di sostenere l esame per la mancanza di autorizzazione (TAR Friuli 7.7.2008 n. 1949). (12) Molto significativo è l esempio che segue. Si pensi ad un allievo che, nell intento di rallentare la velocità secondo le disposizioni impartite dall istruttore, scambi il freno con l acceleratore ed azioni quest ultimo provocando, per il repentino aumento di velocità, l investimento di una persona. Nessuna colpa è in tal caso attribuibile all istruttore, il quale ha esaurito la sua funzione suggerendo la corretta manovra richiesta dalle esigenze della circolazione: la responsabilità del fatto rimane interamente a carico dell allievo, in quanto privo di quella preliminare ed indispensabile competenza che era tenuto ad acquisire prima di porsi alla guida del veicolo (v. Bonsangue, in Riv. Pen., 1962, p. 474). (13) V. Occhipinti "Responsabilità dell allievo, dell istruttore e dell esaminatore negli incidenti stradali", Nuovo Diritto, 1964, pagina 154. (14) V. Cass. civ., sez. III, 16.6.1990, n. 6049. (15) La specifica sanzione prevista dall art. 122, c. 7, CDS esclude l applicazione dell art. 116, c. 13, CDS (guida senza patente) tutte le volte che a fianco del trasgressore sia presente persona idonea alla funzione di istruttore, indipendentemente dai motivi per cui il conducente non abbia ottenuto l autorizzazione ad esercitarsi. L illecito che si ravvisa in tal caso è infatti irregolare esercitazione di guida (senza "foglio rosa") e non guida senza patente, diversamente non si avrebbe alcuna differenza rispetto al conducente che, in circostanze analoghe, guida un veicolo senza neanche avere un istruttore idoneo al fianco. Segue approfondimento a cura di A. Garlisi. "Sul sistema sanzionatorio cui assoggettare il minore degli anni 18 che si ponga alla guida di un veicolo, per il quale è richiesta la patente di categoria "B", privo dell autorizzazione per esercitarsi, ma con a fianco l istruttore, si è sviluppata una corrente di pensiero che ha ritenuto applicabile la sanzione penale prevista dall art. 116, c. 13, per guida senza patente perché mai conseguita. Non abbiamo ritenuto di condividere siffatta teoria poiché riteniamo che la fattispecie sia riconducibile alla lettera dell art. 122 c. 7 che, come visto innanzi, prevede la sanzione amministrativa (applicabile anche all istruttore) nonché alle disposizioni dell art. 115, c. 1, lettera d) (mancanza del requisito dell età), 5 (incauto affidamento a persona priva del requisito dell età, a carico del proprietario del veicolo, se persona diversa dal conducente) e, di conseguenza, ricorrendo quest ultima ipotesi, anche del comma 6 (sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni). D altra parte, accettare la predetta tesi significherebbe limitare il contenuto normativo dell art. 122 c. 7, alla sola disciplina dell esercitazione da parte di soggetti in possesso del requisito dell età per ottenere l autorizzazione ad esercitarsi e che abbiano inoltrato la relativa domanda. Invero, conseguentemente, bisognerebbe poi ricondurre, la condotta di guida del soggetto privo del requisito dell età (che a ragione non potrebbe ottenere comunque l autorizzazione ad esercitarsi), alla disciplina penale prevista dall art. 116 c. 13 (che tratta della guida senza patente) a cui di diritto consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 18, o (nell ipotesi di veicolo appartenente a persona diversa dal conducente) la ulteriore sanzione principale del comma 12, a carico del proprietario del veicolo medesimo, per incauto affidamento. Invero, come chiaramente si evince dal dettato legislativo degli artt. 119 c. 1 e 122 c. 1, la maggiore età costituisce soltanto uno dei requisiti richiesti per il conseguimento della patente di guida categoria "B" o per il rilascio della relativa autorizzazione per l esercitazione ed anche se posseduto non presuppone l esistenza degli altri. D altra parte, anche il minore degli anni 18 potrebbe inoltrare domanda di autorizzazione per l esercitazione di guida (categoria "B"), pur nella consapevolezza di non poterla ottenere in quanto privo del requisito dell età. Nondimeno, la Corte Costituzionale (Corte Costituzionale, sentenze 3.3.1988 n. 249 e 26.7.1979 n. 91) ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all art. 3 Costituzione, dell art. 79, c. 8, DPR n. 393/59, nella parte in cui puniva l incauto affidamento di un veicolo a persona minore degli anni 18 (e, quindi, non in possesso dei requisiti per conseguire la patente di guida categoria "B") con una sanzione meno grave di quella prevista per l incauto affidamento di veicoli a persona adulta che, pur non avendo conseguito la patente, fosse stato in possesso dei requisiti per conseguirla (art. 80, c. 12 Codice previgente), confermando la scelta del legislatore di non subordinare l applicazione delle norme sull esercitazione di guida al solo possesso del requisito della età. Peraltro, secondo la giurisprudenza (Cass. pen., sez. IV, 17.11.1981 n. 10315), non è sufficiente che l allievo conducente abbia inoltrato la prescritta domanda perché possa ritenersi autorizzato ad esercitarsi alla guida. Quello che invece dev essere accertato, ai fini della configurabilità di una condotta di guida, così come ipotizzata dall art. 122, c. 7, è la sussistenza del richiesto presupposto di fatto, per cui occorre che la persona che sieda a fianco dell allievo conducente assuma in modo certo ed inequivoco la funzione di istruttore (Cass. pen., sez. IV, 22.10.1986, n. 10329, in merito all art. 83, c. 6, DPR n. 393/59). Invero, la conduzione di veicoli o di animali è subordinata, dalle disposizioni dell art. 115, al possesso dei requisiti fisici, psichici e dell età, così come intesi dall art. 119, in relazione agli articoli dal 319 al 331 regolamento di esecuzione ed attuazione, e all art. 120 del Codice (in merito ai "Requisiti morali per il rilascio della patente di guida") che subordina il possesso dei requisiti morali solo per il rilascio della patente di guida e non anche per l autorizzazione ad esercitarsi. Perdipiù, l art. 119 stabilisce che non può ottenere la patente di guida o l autorizzazione per l esercitazione chi è affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore e

che l accertamento dei requisiti è effettuato dal competente ufficio dell unità sanitaria locale con funzioni in materia legale, che rilascerà apposita certificazione, tenendo conto dei precedenti morbosi del richiedente, riportati nel certificato del medico di fiducia prodotto dall interessato. Orbene, è chiaro che mancando alcuno dei requisiti prescritti, l autorizzazione per l esercitazione alla guida verrebbe negata o quantomeno limitata a determinate categorie di veicoli (come ad esempio all esercitazione per il conseguimento di una patente speciale per invalidi o minorati fisici). Ne consegue, dunque, che il requisito dell età è solo uno dei tre requisiti richiesti per il rilascio dell autorizzazione ad esercitarsi, anche se probabilmente è l unico accertabile dagli addetti ai servizi di polizia stradale. Se perciò si pone il requisito dell età come unica condizione preliminare per l applicazione della sanzione prevista dall art. 122 c. 7, bisognerebbe riconoscere quantomeno che la sanzione non potrebbe trovare applicazione se non dopo che "l allievo conducente" avrebbe ottenuto ed esibito l autorizzazione ad esercitarsi e non prima. Non è difatti ragionevole presupporre che all atto dell esercitazione l organo accertatore possa verificare l esistenza degli altri requisiti richiesti dal Codice, oltre a quello dell età, la cui mancanza, come visto innanzi, potrebbe impedire il rilascio dell autorizzazione o limitarla a determinate categorie di veicoli, ne è tantomeno giustificabile l applicazione della sanzione penale dell art. 116 c. 13, al posto di quella amministrativa dell art. 122 c. 7, sulla base del possesso di uno soltanto dei requisiti richiesti dall art. 115 c. 1, in ragione del fatto che il possesso del requisito dell età potrebbe ugualmente celare la mancanza dei requisiti fisici e psichici e perciò impedire o limitare l autorizzazione all esercitazione di guida. Peraltro, la conduzione di un veicolo (per il quale è richiesta la patente "B") da parte del minore degli anni 18 privo dell autorizzazione per esercitare, ma con a fianco l istruttore (nell ipotesi che il minore raggiungesse la maggiore età anche il giorno successivo all accertamento e che dimostrasse di possedere tutti i prescritti requisiti, ottenendo così il rilascio dell autorizzazione per esercitarsi) se punita ai sensi dell art. 116 c. 13, rispetto alla condotta di guida del maggiore degli anni 18, privo di autorizzazione, ma con a fianco ugualmente l istruttore (punita con la sanzione amministrativa dell art. 122 c. 7), verrebbe sanzionata ingiustificatamente in maniera più pesante e sproporzionata anche in considerazione dell ipotesi non remota che il maggiore di età, successivamente, all atto della richiesta dell autorizzazione, potrebbe risultare privo dei requisiti fisici e psichici e perciò non autorizzabile ad esercitarsi alla guida. Tralasciando i casi di guida con patente di categoria diversa, disciplinati dall art. 125, c. 3, la stessa irragionevole disparità di trattamento si avrebbe inoltre nell ipotesi del minore degli anni 18 che si esercitasse su un veicolo per il quale è richiesta la patente di categoria "B", con a fianco l istruttore (in possesso dei requisiti di cui all art. 122, c. 2), rispetto al minore che, invece, nelle medesime condizioni di guida, non avesse a fianco una persona in funzione di istruttore e che giustamente verrebbe assoggettato alla sanzione penale prevista dall art. 116 c. 13. In questo modo si verrebbe a vanificare la presenza dell istruttore, ritenuta sia dall art. 117 che dalla giurisprudenza (Cass. pen., sez. IV, 16.12.1964; Cass. pen., sez. IV, 19.2.1980 n. 420; Cass. pen., sez. IV, 28.4.1983 n. 3868; Cass. civ., sez. III, 16.6.1990, n. 6049) il responsabile della circolazione.". (16) L obbligo di esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna è previsto dal comma 5 bis dell art. 122 CDS, introdotto dalla legge 29.7.2010 n. 120, che ha precisato altresì che il relativo decreto applicativo debba essere adottato entro tre mesi dal 13 agosto 2010, data di entrata in vigore della legge. Prima di tale modifica, l art. 372, c. 2, regolamento CDS aveva già previsto l emanazione, in realtà mai avvenuta, di un apposito DM per disciplinare le esercitazioni di guida e le prove di esame per il conseguimento della patente che si svolgono sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Tali attività erano invece espressamente escluse dal precedente codice del 1959 (v. art. 571 regolamento CDS abrogato). (17) Tale situazione non dovrebbe nella realtà verificarsi, poiché le richieste di autorizzazione ad esercitarsi alla guida da parte di coloro che sono stati destinatari di un provvedimento di revoca della patente per difetto dei requisiti morali debbono essere comunicate dagli UMC alle prefetture-utg competenti al fine di verificare se gli effetti della revoca già disposta siano tuttora operanti e dunque ostativi al rilascio dall autorizzazione richiesta (v. circolare DTTSIS 20.9.2000, prot. n. 3940/CA 120/AG). (18) Si vedano gli artt. 41 e 43 CP. (19) V. Cass. pen., sez. IV, 14.4.1969. In merito alla conduzione di veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria "B", le ipotesi sanzionatorie previste dall art. 122 in esame sono riconducibili allo schema sotto riportato: 1 conducente maggiorenne privo di patente e di autorizzazione per esercitarsi, ma con a fianco l istruttore: norma violata art. 122 c. 7; sanzione amministrativa pecuniaria prevista - applicabile separatamente anche alla persona che funge da istruttore. È opportuno ricordare che l istruttore, se proprietario del veicolo, conserva la responsabilità solidale anche per il pagamento della somma dovuta per la violazione contestata al conducente, per cui potrebbe essere chiamato a rispondere di entrambe le violazioni; 2 conducente maggiorenne munito di autorizzazione per esercitarsi, ma senza avere a fianco l istruttore: norma violata art. 122, c. 8; sanzione amministrativa pecuniaria principale e sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per tre mesi; 3 conducente maggiorenne privo di patente, di autorizzazione per esercitarsi e senza avere a fianco l istruttore: norma violata art. 116 c. 13, l illecito ipotizzabile è il reato di guida senza patente (in quanto la fattispecie non è contemplata dall art. 122). In flagranza di reato gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro del veicolo, ai sensi dell art. 116 c. 18 e tenendo conto del disposto dell art. 354 c. 2 CPP. Il proprietario del veicolo, se persona diversa dal conducente, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell art. 116, c. 12, per incauto affidamento del veicolo a persona priva della patente di guida; 4 conducente minore degli anni 18 (che guida un veicolo per il quale è richiesta la patente "B") privo dell autorizzazione per esercitarsi (che ovviamente non potrebbe ottenere) e senza avere a fianco l istruttore: anche in questo caso è ipotizzabile il reato contravvenzionale di guida senza patente, previsto dall art. 116 c. 13, non rientrando il comportamento illecito nella disciplina dell esercitazione di guida di cui all art. 122 in esame. Come per il caso precedente, in flagranza di reato gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro del veicolo ai sensi dell art. 116 comma 18 e del disposto dell art. 354 c. 2 CPP. Il minore è soggetto inoltre a sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell art. 115, cc. 1, lettera d) e 3, perché non in possesso del requisito dell età. D altra parte, il proprietario del veicolo, se persona diversa dal conducente, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell art. 116 c. 12 (per incauto affidamento a persona priva della patente di guida) e a sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell art. 115 c. 5 (per incauto affidamento del veicolo a persona priva del requisito dell età). Va peraltro ricordato che, nell ipotesi anzidetta, il proprietario del veicolo è chiamato a rispondere sia dell incauto affidamento previsto dall art. 115 c. 5, che di quello previsto dall artt. 116 c. 12, in quanto le due fattispecie hanno ciascuna un proprio autonomo campo di applicazione: la prima riferita indistintamente alle ipotesi di affidamento del veicolo a persona priva dei requisiti per condurlo, mentre la seconda riguarda l affidamento a persona sprovvista della patente di guida, indipendentemente dal possesso o meno dei requisiti prescritti per la guida (Cass. pen., sez. IV, 19.7.1985 n. 948; Cass. pen., sez. VI, 17.5.1985). In pratica si è in presenza di un concorso formale dei due illeciti amministrativi che fra l altro sono entrambi puniti con sanzioni pecuniarie di pari importo. Perdipiù, secondo la giurisprudenza, se si riuscisse a dimostrare che l affidante avesse avuto la "consapevolezza" della mancanza della patente da parte dell affidatario (e non semplicemente che avesse omesso di accertarne il possesso), ricorrerebbe, a carico dell affidante il concorso nel reato di guida senza patente, anziché di incauto affidamento (Cass. pen., sez. IV, 3.3.1972, n. 380); 5 conducente minorenne che guida un veicolo per il quale è richiesta la patente "B", privo di autorizzazione per esercitarsi, ma con a fianco l istruttore. A carico del minore sono ipotizzabili le seguenti sanzioni:

a sanzione amministrativa pecuniaria, applicabile anche alla persona che funge da istruttore - ai sensi dell art. 122, c. 7; b sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell art. 115, cc. 1, lettera d) e 3, perché non in possesso del requisito dell età. Non si ritiene quindi che il minore anzidetto possa essere chiamato a rispondere del reato di guida senza patente (previsto dall art. 116, c. 13) per il sol fatto che non è in possesso del prescritto requisito dell età, poiché il minore degli anni 18 così come non possiede il requisito dell età per ottenere l autorizzazione ad esercitarsi sui veicoli per i quali è richiesta la patente "B", allo stesso modo non possiede il requisito dell età per conseguire quel tipo di patente. Il rilascio della patente di guida, infatti, presuppone un idoneità tecnica che si ritiene acquisita solo dopo il superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni (art. 121 c. 1). Il proprietario del veicolo, se persona diversa dal conducente, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell art. 115 c. 5, per incauto affidamento del veicolo a persona priva del requisito dell età. Le considerazioni che ci portano a ritenere che il minore anzidetto non sia assoggettabile al reato contravvenzionale di guida senza patente di cui all art. 116 c. 13, trovano fondamento anche nelle disposizioni dell art. 121, cc. 8 e 11, ove si prevede che per sostenere gli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida debbano trascorrere almeno trenta giorni dalla data di rilascio dell autorizzazione per l esercitazione e che gli esami possano essere sostenuti entro il periodo di validità dell autorizzazione e ripetuti una sola volta nell arco dello stesso spazio di tempo. D altra parte, se il rilascio dell autorizzazione per l esercitazione di guida è condizione essenziale per sostenere gli esami per il conseguimento della corrispondente patente, per le medesime ragioni coloro che non ritengono applicabile la disciplina dell art. 122, c. 7, all ipotesi di guida del minore con a fianco l istruttore, ma privo del requisito dell età per il rilascio dell autorizzazione ad esercitarsi, dovrebbero ritenere non applicabile nemmeno la sanzione dell art. 116, c. 13, (per guida senza patente) poiché il minore non possiede nemmeno il requisito dell età per conseguire la patente di categoria "B" e conseguentemente non potrebbe nemmeno ipoteticamente essere ammesso agli esami di idoneità per il suo rilascio proprio perché privo dell autorizzazione ad esercitarsi. Peraltro, a noi sembra che obiettivamente sia diversa e più grave la condotta del minore degli anni 18 che privo della relativa patente e senza avere a fianco l istruttore, guida un veicolo per il quale è richiesta la patente "B", rispetto a quella del minore che nelle medesime condizioni si pone alla guida dello stesso tipo di veicolo, ma avendo al suo fianco una persona che funga da istruttore (Cass. pen., sez. IV, 11.10.1976 n. 2014, in merito alla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma che prevede una pena più grave per la guida senza patente rispetto alla guida senza l autorizzazione per l esercitazione), anche in virtù di quel particolare ruolo che l art. 117 riconosce all istruttore. Invero, in questa direzione si muovono le disposizioni dell art. 122, dove al comma 8 si prevede la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per tre mesi a carico di chi pur munito di autorizzazione per esercitarsi guida senza avere a fianco l istruttore, mentre per l ipotesi inversa, al comma 7, l esercitazione di guida senza l autorizzazione, ma con a fianco l istruttore, viene punita soltanto con la sanzione amministrativa principale, il che è molto significativo. La presenza dell istruttore è ritenuta pertanto dal legislatore causa giustificatrice per l attenuazione dell antigiuridicità della condotta di guida, in virtù della maggiore garanzia offerta alla sicurezza della circolazione dalla presenza di questa figura, giuste le disposizioni dell art. 117, cc. 1 e 2, che, per i primi tre anni dal conseguimento della patente di guida, non consentono al neopatentato di superare determinati limiti di velocità a pena l applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due a otto mesi. Per converso però, nessuna limitazione viene posta dall art. 122 in merito all esercitazione di guida che, di conseguenza, può essere effettuata in deroga ai limiti di velocità posti dall art. 117 proprio per la presenza dell istruttore; limiti che poi diventano operanti a decorrere dal conseguimento della patente di guida e per i primi tre anni, in funzione della circostanza che viene a mancare la presenza dell istruttore, ritenuto il responsabile della circolazione del veicolo in ragione della sua maggiore esperienza (Cass. pen., sez. IV, 16.12.1964; Cass. pen., sez. IV, 19.2.1980 n. 420; Cass. pen., sez. IV, 28.4.1983 n. 3868; Cass. civile, sez. III, 16.6.1990 n. 6049). Invero, l esercitante, a differenza del neopatentato, non è soggetto alle limitazioni di cui all art. 117, cc. 1 e 2, e ciò basta, secondo noi, per ritenere che il minore di anni 18, privo di autorizzazione ad esercitarsi con i veicoli per i quali è richiesta la patente "B", ma con a fianco l istruttore, sia assoggettabile (unitamente alla persona che funge da istruttore) alla sanzione amministrativa prevista dall art. 122, c. 7, e non alla sanzione penale di cui all art. 116, c. 13, per guida senza patente, così come si è detto innanzi. (20) Il nuovo istituto della guida accompagnata è stato previsto dalla legge 29.7.2010 n. 120, che ha introdotto nell'art. 115 CDS i commi da 1 bis a 1 septies. La materia è stata disciplinata con DM 11.11.2011 n. 213, in vigore dal 22.4.2012. (21) In tal senso si è espressa più volte la giurisprudenza della Cassazione. (22) V. art. 121, c. 9, CDS. (23) V. l'art. 122, c. 2, CDS. Questi requisiti erano già previsti dall'art. 83 dell'abrogato CDS, nel testo modificato dalla legge n. 111/1988: il nuovo Codice li ha integralmente recepiti, aggiungendovi l'ulteriore limitazione d'età nel caso in cui il veicolo non sia munito di doppi comandi. (24) V. art. 122, c. 2, CDS. In particolare la funzione di intervenire tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità, già introdotta nell'art. 83 CDS del 1959 dall'art. 6 legge n. 111/1988, impone uno specifico intervento dell'istruttore in caso di pericolo o di necessità, determina di conseguenza anche un aggravamento dell'eventuale regime della sua responsabilità civile e penale in caso di sinistro stradale. L'obiettivo di sicurezza della circolazione, che si prefigge la norma con l'espressa previsione della tempestività ed efficacia dell'intervento, è tuttavia, di fatto, fortemente compromesso, se non vanificato, dalla mancata prescrizione dell'obbligo dei doppi comandi anche in sede di esercitazioni di guida. (25) L'art. 122, c. 5, CDS, già presente in formulazione sostanzialmente identica nel Codice del 1959, detta la norma di carattere generale, mentre il comma 3, introdotto dal vigente Codice in seguito alla previsione dell'esame pratico per il conseguimento della patente A ovvero per l'estensione ai motocicli della validità della patente B, o superiore, conseguita dopo il 26.4.1988, applica espressamente tale disciplina anche alle esercitazioni di guida sui motocicli. Per effetto del combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art. 122 CDS, non è dunque prevista per i motocicli la figura dell'istruttore che controlli e istruisca l'allievo. In realtà tale disciplina, nell'intenzione del legislatore del Codice del 1959, si riferiva solo ai veicoli sui quali non c'è posto per altra persona oltre al conducente, mentre i motocicli, nella quasi totalità dei casi, sono costruttivamente idonei per il trasporto di un passeggero. D'altro canto, sul motociclo l'istruttore non potrebbe stare "al fianco" del conducente né potrebbe, per la sua posizione, "vigilare sulla marcia del veicolo intervenendo tempestivamente ed efficacemente", così come prescrive il comma 2 art. 122 CDS. L'aspirante conducente deve essere in possesso di "foglio rosa" per il conseguimento della patente A ovvero per l'estensione delle altre categorie di patente alla guida dei motocicli e, purché sia maggiorenne, può portare con sé altra persona, se la carta di circolazione del veicolo lo consente: tale persona però, per quanto detto, non assume la veste di istruttore e può quindi essere anche sprovvista di patente. L'aspirante può liberamente esercitarsi sulla pubblica via dal giorno stesso in cui è stata rilasciata l'autorizzazione: l'unico limite previsto dal Codice è che il luogo sia poco frequentato: questa condizione non va tuttavia intesa come una caratteristica permanente della strada, ma deve essere valutata in concreto, secondo l'equo apprezzamento dell'agente accertatore, nel momento stesso in cui l'esercitazione si svolge. Sorgono tuttavia dubbi circa l'utilità di tale disposizione, tenuto conto altresì che altrove si prevede che l'esame debba svolgersi su strade normali e, quindi, anche molto frequentate. Considerato che lo scopo della nuova normativa era di adeguare le situazioni agli standard di sicurezza europea, ci si chiede se sia coerente con tale finalità consentire al motociclista di circolare su strada liberamente senza un minimo di istruzione e, in ultima analisi, quale sia in concreto la differenza tra autorizzazione ad esercitarsi e patente. Altro problema piuttosto rilevante si è presentato a seguito dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà del certificato per la guida dei

ciclomotori. La prevalente dottrina tendeva ad escludere che si potesse guidare il ciclomotore con il foglio rosa della categoria A1; sembra invece prevalere la tesi opposta, a sostegno della quale vengono portate due considerazioni: la prima di natura sostanziale: parrebbe ingiusto che un allievo con un foglio rosa possa condurre, seppur in luoghi poco frequentati, un motociclo e non possa condurre un ciclomotore; la seconda di natura meramente fomale: infatti il comma 3 art. 122 CDS recita: "Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5" e il comma 2 è proprio quello che prevede "l'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente". È evidente che il legislatore, escludendo il comma 2 in contrapposizione con il comma 5, intendeva escludere del comma 2 solo l'obbligo dell'accompagnatore e non già tutto il contenuto. Resta aperto il contenzioso degli improbabili "luoghi poco frequentati", ancorché, in tale caso, la sanzione pecuniaria è certamente molto inferiore a quella per guida senza patentino. (26) V. l'art. 113 CP: concorso di persone nel reato colposo. (27) V. l'art. 2048, c. 2, CC, che recita: "Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.". (28) È questa l'esatta espressione usata dal comma 2 art. 122 CDS. Appare quindi possibile esercitarsi su qualsiasi veicolo purché rientrante nei limiti di massa previsti per ogni categoria di patente, mentre per sostenere l'esame la circolare MCTC 8.11.1983 n. 234/83, ha precisato le caratteristiche minime dei veicoli che possono essere utilizzati allo scopo. L'espressione letterale "l'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente" sembra ricomprendere, nella categoria B, anche i motocicli che la categoria B abilita a condurre e quindi i motocicli leggeri, ossia di cilindrata non superiore a 125 cc e potenza fino a 11 kw veicoli, solo nel territorio nazionale. Relativamente poi alla guida dei ciclomotori con l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, v. le considerazioni contenute nella nota (25). (29) Il candidato privatista non può adattare il proprio veicolo con l'installazione dei doppi comandi. In merito, v. circolare DTT 28.7.2005, prot. n. MOT3/3395/M310, che ha riepilogato ed integrato le precedenti disposizioni inerenti il noleggio di veicoli muniti di doppi comandi per l'effettuazione dell'esame di guida. I veicoli presi in locazione possono comunque essere utilizzati solo in occasione dell'esame e non in sede di esercitazioni di guida, poiché in tal caso verrebbe a configurarsi l'ipotesi di esercizio abusivo di autoscuola. (30) Per il disposto della norma espressa dall'art. 122, c. 7, CDS in commento, chiunque guida senza l'autorizzazione per esercitarsi, ma con a fianco persona che funge da istruttore, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria che si applica anche alla persona che funge da istruttore. D'altra parte, al successivo comma 8, oltre alla sanzione amministrativa principale di pari importo, è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi per chiunque, pur essendo autorizzato ad esercitarsi, guida senza avere a fianco l'istruttore. La maggiore severità della sanzione del comma 8 evidenzia perciò la scelta del legislatore di considerare più grave la violazione del soggetto che munito di autorizzazione per esercitarsi (e quindi in possesso dei requisiti fisici, psichici e dell'età) guida senza avere a fianco l'istruttore, rispetto a chi, privo della predetta autorizzazione per esercitarsi (e conseguentemente senza la certificazione dei requisiti prescritti) guida con a fianco l'istruttore. Invero, per la Corte costituzionale (sentenza 14.7.1982, n. 132), ai fini dell'interesse all'incolumità dei partecipanti alla circolazione stradale, non v'è minore rischio se alla guida si ponga, senza l'istruttore, una persona munita di autorizzazione per l'esercitazione di guida o una che ne sia priva. È necessario accertare, invece, che la persona che sieda a fianco assuma in maniera certa ed inequivoca la funzione di istruttore (Cass. pen., sez. IV, 22.10.1986 n. 10329). Con la citata sentenza 1.7.1982 n. 132, con cui la Corte costituzionale ha rigettato la questione di legittimità costituzionale che investiva l'art. 83, penultimo comma, in relazione all'art. 80, c. 13, DPR n. 393/1959 (vecchio Codice della strada) per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui equiparava le pena prevista per la guida senza patente rispetto a quella per la guida con autorizzazione per l'esercitazione ma senza l'istruttore a fianco. Invero, sebbene il DLG n. 285/1992, Codice della strada, ha depenalizzato la violazione relativa all'ipotesi di guida con autorizzazione per esercitarsi ma senza l'istruttore (art. 122 c. 8), la decisione dell'organo di giustizia costituzionale evidenzia come ai fini della sicurezza della circolazione stradale la presenza dell'istruttore offra una maggiore garanzia che non il possesso dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nondimeno, l'esercitazione di guida ha lo scopo di istruire l'allievo conducente, per cui è necessario che i due soggetti assumano consapevolmente la posizione di allievo e la funzione di istruttore (Cassazione 3.12.1968, Mass. Cass. pen. 1970, n. 221). Premesso che la rubrica dell'art. 122 CDS parla di "Esercitazioni di guida", le norme dei commi 7 e 8 più che come precetti volti ad autorizzare l'esercitazione alla conduzione dei veicoli andrebbero viste come norme sanzionatrici di determinate condotte di guida ipotizzabili fra le fattispecie astratte contemplate nel testo normativo. Sostanzialmente, le anzidette norme non autorizzano l'esercitazione alla guida, ma al contrario sanzionano specifici comportamenti di conduzione di veicoli rientranti nelle fattispecie ipotizzate dal legislatore. L'esercitazione di guida, perciò, andrebbe ricercata nel precetto della disposizione dell'art. 122 (cc. 1, 2, 3, 4, ecc.) e non nella sanzione che, invece, punisce quella specifica condotta. Invero, ai commi 7 e 8, il legislatore usa il verbo "guidare" anziché "esercitare" come a significare che l'esercitazione alla guida rientra soltanto nel precetto della norma e non nella sanzione. In caso contrario si dovrebbero considerare le norme espresse dalle disposizioni dei commi 7 e 8 complete di "precetto" e di "sanzione", anche se a noi sembra che ad essere espressa sia solo la "sanzione" e non anche il "precetto" che, tuttalpiù potrebbe sottintendersi se non fosse di per sé espresso dai commi precedenti e in particolare dai commi 1, 2, 3 e 4. (31) Il possesso di una patente estera, non valida perché trascorso più di un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, non esonera il conducente con foglio rosa dalla presenza dell'istruttore (Cass. civ., sez. II, 9.1.2008 n. 228). (32) Il tema della responsabilità dell'allievo e dell'istruttore per i sinistri verificatisi durante le esercitazioni di guida è stato oggetto di varie posizioni dottrinali e giurisprudenziali a causa della mancanza di norme giuridiche precise. La legge n. 111/1988, che si era proposta lo scopo di riordinare e adeguare la normativa sulle esercitazioni di guida, non ha affrontato l'argomento in esame. (33) Qualora il candidato, già titolare di autorizzazione alla guida accompagnata e che non sia incorso nella revoca di tale titolo, presenti istanza per il conseguimento della patente di guida della categoria B o B speciale, entro sei mesi dal compimento della maggiore età, le ore di corso pratico relative alla guida in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna si computano ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 122, c. 5 bis, CDS. Si osserva, tuttavia, che tale disposizione non è ancora applicabile, in assenza dell'apposito DM, che avrebbe dovuto essere emanato entro tre mesi dal 13.8.2010, data di entrata in vigore della legge

29.7.2010 n. 120. (34) Riguardo ai compiti dell'istruttore numerose sono state le pronunce della Cassazione; in proposito meritano una particolare menzione i seguenti indirizzi giurisprudenziali che, anche se emessi quand'era vigente il Codice del 1959, conservano ancora oggi il loro pieno valore per meglio interpretare la norma dell'attuale art. 122 CDS. (35) Si vedano le istruzioni operative impartite con circolare 5.11.2010 prot. n. 88827/08.03, cui hanno fatto seguito ulteriori precisazioni fornite con circolare 10.11.2010 prot. n. 90345 e circolare 10.11.2010 prot. n. 014/RC - File avviso n. 56/2010. La circolare 27.1.2011 prot. n. 2828 - File avviso n. 6/2011 ha fissato al 14.2.2011 l applicazione delle disposizioni a regime per il rilascio dei documenti previsti dalla nuova procedura informatizzata, prevedendo altresì delle istruzioni di raccordo per le domande lavorate nei giorni a cavallo tra la fase transitoria e la fase a regime. Fino all applicazione delle disposizioni a regime, per consentire il rilascio dall autorizzazione ad esercitarsi alla guida dopo aver superato l esame di teoria, il modello TT1561 (l attuale foglio rosa meccanizzato) viene integrato con la stampa, su due distinte righe, delle seguenti diciture: "NON VALIDO AD ESERCITARSI ALLA GUIDA FINO ALLA DATA DI SUPERAMENTO PROVA DI TEORIA" e "PROVA DI TEORIA SUPERATA IN DATA". L'esaminatore, al superamento della prova teorica da parte del candidato, appone, in corrispondenza della dicitura "PROVA DI TEORIA SUPERATA IN DATA", la data dell'esame e quella di scadenza del foglio rosa. Quando per l estensione della patente posseduta ad altre categorie non sia necessario sostenere la prova teorica, al candidato viene rilasciato il modello TT1561, senza alcuna annotazione di limitazione all esercitazione alla guida, ma recante la data di scadenza della stessa. (36) V. circolare 28.3.2011 prot. n. RU10098 - file avvisi n. 20 del 31.3.2011 che ribalta la precedente prassi alla luce della nuova disciplina apportata dalla legge 29.7.2010 n. 120 che prevede il rilascio dell autorizzazione solo dopo che il candidato abbia superato positivamente l esame di teoria che, nel caso di specie, dovrà ripetere. (37) V. allegato 1 al DM 11.11.2011 n. 213. (38) V. allegato 2 al DM 11.11.2011 n. 213. (39) V. allegato 3 al DM 11.11.2011 n. 213. (40) V. allegato 5 al DM 11.11.2011 n. 213. Il libretto delle lezioni di guida può essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la condotta di guida. Tale dispositivo, da installare sul veicolo utilizzato per le lezioni di guida, deve essere conforme alle caratteristiche tecniche che saranno stabilite con apposito DM. (41) I contenuti minimi del corso di formazione devono rispettare il programma di cui all'allegato 4 al DM 11.11.2011 n. 213. (42) V. allegato 6 al DM 11.11.2011 n. 213. (43) V. allegato 8 al DM 11.11.2011 n. 213. (44) V. allegato 7 al DM 11.11.2011 n. 213. (45) Possono essere designati al massimo tre accompagnatori. All'atto del rilascio dell'autorizzazione, l'umc verifica che gli accompagnatori designati siano in possesso dei requisiti soggettivi. È possibile richiedere un duplicato ai fini dell'integrazione a tre degli accompagnatori designati ovvero per sostituire uno o più accompagnatori già designati, anche nel caso in cui, nel periodo di esercizio della guida accompagnata siano intervenuti a loro carico provvedimenti di sospensione ovvero di revoca della patente. (46) L'accompagnatore può essere anche un istruttore di autoscuola, abilitato ed autorizzato, previa apposita iscrizione nel registro di iscrizione. Le esercitazioni in tal caso si svolgono su veicolo dell'autoscuola. (47) Modelli e dimensioni del contrassegno "GA" sono riportati nell'allegato 9 al DM 11.11.2011 n. 213. Disposizioni, giurisprudenza e bibliografia collegate: direttiva europea 28.11.2011, n. 2011/94/UE (Commissione europea) "Direttiva europea recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida"; DM 11.11.2011, n. 213 (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) "Regolamento recante disciplina del rilascio dell'autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalità di esercizio"; circolare 19.5.2011, n. 300/A/4692/11/109/16 (Ministero dell'interno) "Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59 recante: "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti le patenti di guida""; sentenza 9.5.2011, n. 10121 (Corte di cassazione) "Esercitazione su veicolo ad uso scuola guida con incidente stradale addebitabile all'istruttore"; decreto legislativo 18.4.2011, n. 59 "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida"; circolare 15.2.2011, n. 5427/2011 - File avviso n. 9/2011 (DTT) "Diritti dovuti dall'utenza nel caso di trasferimento su nuovo foglio rosa dell'esito positivo di prova teorica già superata (cd. procedura di riporto)"; circolare 27.1.2011, n. 2828 - File avviso n. 6/2011 (DTT) "Rilascio del foglio rosa dopo il superamento della prova teorica. Ulteriori istruzioni operative"; circolare 10.11.2010, n. 014/RC - File avviso n. 56/2010 (DTT) "(Disposizioni di attuazione delle modifiche apportate agli articoli 121 e 122 del Codice della strada dall'articolo 20, co. 1 e 2, della legge n. 120 del 2010 - rilascio del foglio rosa dopo il superamento della prova teorica - ndr)"; circolare 10.11.2010 (DTT) "Circolare prot. n. 88827 del 5.11.2010 recante disposizioni di attuazione delle modifiche apportate agli articoli 121 e 122 del Codice della strada dall'articolo 20, co. 1 e 2, della legge n. 120 del 2010 - rilascio del foglio rosa dopo il superamento della prova teorica - ERRATA CORRIGE"; circolare 5.11.2010, n. 88953/8.3 - File avviso n. 53/2010 (DTT) "Circolare prot. 88827/08.03 del 5 novembre 2010"; circolare 5.11.2010, n. 88827/08.03 (DTT) "Disposizioni di attuazione delle modifiche apportate agli articoli 121 e 122 del Codice della strada dall'articolo 20, co. 1 e 2, della legge n. 120 del 2010 - rilascio del foglio rosa dopo il superamento della prova teorica"; circolare 12.8.2010, n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 (Ministero dell'interno) "Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". - Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010"; legge 29.7.2010, n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale"; direttiva europea 25.8.2009, n. 2009/112/CE (Commissione europea) "recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida"; direttiva europea 20.12.2006, n. 2006/126/CE (Parlamento europeo e Consiglio) "concernente la patente di guida (Rifusione)"; legge 22.3.2001, n. 85 "Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada"; ordinanza 14.7.1999, n. 298 (Corte costituzionale) "Esercitazioni di guida senza istruttore"; circolare 7.6.1999, n. 3971/4631 - MOT B052 (DTT) "Riduzione del livello dei requisiti fisici. Riclassificazione della patente di guida"; circolare 10.12.1998, n. 5775 CA120 AG - 6399 CA120 AG (DTT) "Diniego di nuovo foglio rosa ai soggetti colpiti da revoca prefettizia per carenza dei requisiti morali (art. 120 C.d.S.). Competenza esclusiva delle Prefetture in merito alle varie problematiche circa il riacquisto dei requisiti morali o la validità della revoca disposta prima della sentenza n. 354 del 14-21 ottobre 1998 della Corte Costituzionale";

sentenza 20.11.1998, n. 11744 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: assicurazione e istruttore"; avviso di rettifica 11.12.1996 (MCTC) "Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, riguardante: "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada". (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 212 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 284 del 4 dicembre 1996)"; DPR 16.9.1996, n. 610 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada."; circolare 9.10.1995, n. 90 (Ministero dell'interno) "Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della strada - articolo 116, commi 13 e 14 - articolo 120 - requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida - autorizzazione ad esercitarsi alla guida - carenza dei requisiti morali - diniego di rilascio del foglio rosa da parte degli uffici provinciali M.C.T.C. - legittimità"; DPR 19.4.1994, n. 575 "Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli"; circolare 23.2.1994, n. 1691/4610 (MCTC) "Nuovo "statino" MC 1561C"; decreto legislativo 10.9.1993, n. 360 "Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"; comunicato 13.2.1993 (Ministero di grazia e giustizia) "Comunicato relativo al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, riguardante: "Nuovo codice della strada". (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1992)"; DPR 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada": - art. 408 "Entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento"; - art. 334 "Contrassegno per le esercitazioni di guida"; -.Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.; sentenza 9.12.1992, n. 13023 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: consapevolezza della funzione di istruttore"; sentenza 15.10.1992, n. 11296 (Corte di cassazione) "Assicurazione RCA: esclusioni e rivalsa dell'assicuratore"; DLG 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada": - art. 122 "Esercitazioni di guida"; -.Nuovo codice della strada; direttiva europea 29.7.1991, n. 91/439/CEE (Consiglio europeo) "concernente la patente di guida"; legge 13.6.1991, n. 190 "Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale."; sentenza 16.6.1990, n. 6049 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: concorso di responsabilità fra istruttore e allievo"; sentenza 4.12.1989, n. 16859 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: consapevolezza della funzione di istruttore"; lettera ministeriale 2.11.1989, n. 7318/4630 (MCTC) "Applicazione decreto 30.5.1988, n. 261. - (Lettera contrassegno P per esercitazioni di guida - n.d.r.)."; avviso di rettifica 13.4.1989 (MCTC) "relativo al decreto del Ministro dei trasporti 30 maggio 1988, n. 261, concernente: "Norme di attuazione dell'art. 6 della legge 18 marzo 1988, n. 111, relative alla individuazione delle caratteristiche nonchè alle modalità di applicazione dei contrassegni da apporre sugli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami degli aspiranti conducenti". (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 62 alla G.U. n. 163 del 13 luglio 1988)."; sentenza 17.3.1989, n. 3882 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: natura dell'autorizzazione"; sentenza 13.5.1987, n. 4381 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: concorso di responsabilità fra istruttore e allievo"; sentenza 22.10.1986, n. 11329 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: consapevolezza della funzione di istruttore"; avviso 18.6.1986, n. 63 (MCTC) "Emissione meccanizzata dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida."; circolare 18.6.1986, n. 115/86 (MCTC) "Emissione meccanografica del "foglio rosa". Decorrenza dell'autorizzazione alla guida."; avviso 5.6.1986, n. 60 (MCTC) "Emissione meccanizzata dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida."; lettera ministeriale 28.5.1986, n. 2125/4614 (MCTC) "Emissione meccanizzata dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida."; avviso 30.4.1986, n. 51 (MCTC) "Emissione meccanizzata dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida."; circolare 18.4.1986, n. 74/86 (MCTC) "Emissione meccanizzata del foglio rosa, unitamente allo statino d'esame."; circolare 18.2.1984, n. 615/4610 - A022 (MCTC) "Rilascio "foglio rosa" per estensione della patente categoria superiore. Esibizione patente di guida."; lettera ministeriale 22.6.1983, n. 1790/4630 (MCTC) "Rilascio a pregiudicati dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida. Legittimità."; lettera ministeriale 11.6.1983, n. 541/4630 (MCTC) "Esercitazioni di guida su veicoli a motore: assicurazione di responsabilità civile."; lettera ministeriale 1.6.1983, n. 814282 (Ministero dell'industria) "Esercitazioni di guida su veicoli a motore da parte di privatisti: assicurazione della responsabilità civile."; sentenza 28.4.1983, n. 3868 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: concorso di responsabilità fra istruttore e allievo"; lettera ministeriale 26.10.1982, n. 2595/4630 (MCTC) "Rilascio a pregiudicati dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida. - Legittimità."; lettera ministeriale 27.11.1981, n. 2746/4614 (MCTC) "Rilascio "foglio rosa" in sede di esame di revisione a seguito di sospensione della patente di guida."; sentenza 17.11.1981, n. 10322 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: concorso di responsabilità fra istruttore e allievo"; sentenza 2.12.1980, n. 1960 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: doveri e responsabilità dell'allievo"; sentenza 29.10.1980, n. 11268 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: luoghi e orari"; sentenza 8.5.1980, n. 3029 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: consapevolezza della funzione di istruttore"; sentenza 19.2.1980, n. 402 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: doveri e responsabilità dell'istruttore"; lettera ministeriale 22.11.1978, n. 300/44675/101/11 (Ministero dell'interno) "Legge 14 febbraio 1974, n. 62, recante modifiche al Codice della strada."; sentenza 29.12.1977, n. 3056 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: doveri e responsabilità dell'allievo"; sent. corte app. 1.4.1977 (Corte di appello) "Esercitazioni di guida: doveri e responsabilità dell'allievo"; sentenza 25.10.1976, n. 2147 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: consapevolezza della funzione di istruttore";

sentenza 30.1.1976, n. 285 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: consapevolezza della funzione di istruttore"; sentenza 9.12.1975, n. 2594 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: luoghi e orari"; sentenza 21.10.1974 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: natura dell'autorizzazione"; sentenza 27.6.1974, n. 1302 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida con autorizzazione scaduta"; sentenza 6.4.1974 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: consapevolezza della funzione di istruttore"; sentenza 12.10.1972, n. 1261 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: consapevolezza della funzione di istruttore"; sentenza 3.2.1972, n. 516 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: doveri e responsabilità dell'allievo"; sentenza 20.1.1971, n. 1001 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: consapevolezza della funzione di istruttore"; sentenza 23.10.1970, n. 2741 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: concorso di responsabilità fra istruttore e allievo"; sentenza 31.12.1969 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: consapevolezza della funzione di istruttore"; sentenza 3.6.1969, n. 691 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: concorso di responsabilità fra istruttore e allievo"; sentenza 21.5.1969 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: doveri e responsabilità dell'allievo"; sentenza 3.12.1968, n. 222 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: concorso di responsabilità fra istruttore e allievo"; sentenza 15.10.1968, n. 1597 (Corte di cassazione) "Velocità in particolari condizioni"; sentenza 15.10.1968, n. 1597 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: concorso di responsabilità fra istruttore e allievo"; sentenza 1.6.1968, n. 1637 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: doveri e responsabilità dell'istruttore"; sentenza 29.11.1967, n. 1787 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: concorso di responsabilità fra istruttore e allievo"; sentenza 24.11.1967, n. 1730 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: concorso di responsabilità fra istruttore e allievo"; sentenza 11.10.1967, n. 1373 (Corte di cassazione) "Guida con patente normale di veicoli adattati per disabili"; sentenza 8.5.1967 (Corte di cassazione) "Patente: obbligo possesso per guida anche in breve percorso"; sentenza 9.11.1966, n. 1829 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: concorso di responsabilità fra istruttore e allievo"; sentenza 11.5.1966, n. 1329 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: concorso di responsabilità fra istruttore e allievo"; sentenza 21.2.1966, n. 2129 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: istruttore con patente militare"; sentenza 9.6.1965, n. 1454 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida senza istruttore"; sentenza 27.1.1965, n. 178 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida senza istruttore"; sentenza 26.1.1965 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: concorso di responsabilità fra istruttore e allievo"; sentenza 16.12.1964 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: concorso di responsabilità fra istruttore e allievo"; sentenza 22.4.1964, n. 793 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: concorso di responsabilità fra istruttore e allievo"; sentenza 22.4.1964, n. 793 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: luoghi e orari"; sentenza 30.10.1963, n. 1568 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: doveri e responsabilità dell'allievo"; sentenza 30.10.1963, n. 1568 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: concorso di responsabilità fra istruttore e allievo"; sentenza 3.5.1963 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: concorso di responsabilità fra istruttore e allievo"; sentenza 12.10.1962, n. 1955 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: doveri e responsabilità dell'allievo"; sentenza 22.5.1962 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: doveri e responsabilità dell'allievo"; sentenza 22.5.1962 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: doveri e responsabilità dell'allievo"; sentenza 22.5.1962 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: doveri e responsabilità dell'allievo"; sentenza 12.5.1962 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: consapevolezza della funzione di istruttore"; sentenza 2.2.1962, n. 252 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: doveri e responsabilità dell'allievo"; sentenza 2.2.1962 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: luoghi e orari"; sentenza 27.10.1961 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida senza istruttore"; sentenza 13.10.1961 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: concorso di responsabilità fra istruttore e allievo"; sentenza 27.6.1961 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: concorso di responsabilità fra istruttore e allievo"; sentenza 7.6.1961 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: consapevolezza della funzione di istruttore"; sentenza 7.6.1961 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: consapevolezza della funzione di istruttore"; sentenza 1.3.1961, n. 487 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: concorso di responsabilità fra istruttore e allievo"; sentenza 7.2.1961 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: consapevolezza della funzione di istruttore"; sentenza 30.1.1961 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: consapevolezza della funzione di istruttore"; sentenza 16.12.1960, n. 1965 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida senza autorizzazione"; sentenza 16.12.1960, n. 1965 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: consapevolezza della funzione di istruttore"; sentenza 16.12.1960 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: consapevolezza della funzione di istruttore"; sentenza 29.11.1960, n. 1816 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: luoghi e orari"; sentenza 29.11.1960, n. 1816 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: concorso di responsabilità fra istruttore e allievo"; sentenza 11.10.1960, n. 1572 (Corte di cassazione) "Esercitazioni di guida: concorso di responsabilità fra istruttore e allievo"; lettera ministeriale 6.11.1959, n. 19859/CA/79/N (MCTC) "Autorizzazione per l'esercitazione alla guida - Art. 79 - Età minima degli allievi conducenti.".