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Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en) 11326/16 DRS 32 ECOFIN 719 EF 244 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 6 luglio 2016 Destinatario: n. doc. Comm.: D044972/02 Oggetto: Segretariato generale del Consiglio REGOLAMENTO (UE) / DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'international Financial Reporting Standard 9 Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D044972/02. All.: D044972/02 11326/16 lui DGG 3B IT

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, XXX [ ](2016) XXX draft D044972/02 REGOLAMENTO (UE) / DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'international Financial Reporting Standard 9 (Testo rilevante ai fini del SEE) IT IT

REGOLAMENTO (UE) / DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'international Financial Reporting Standard 9 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali 1, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione 2 sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008. (2) Il 24 luglio 2014 l'international Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato l'international Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Strumenti finanziari. Il Principio mira a migliorare l'informativa finanziaria sugli strumenti finanziari affrontando problemi sorti in materia nel corso della crisi finanziaria. In particolare, l'ifrs 9 risponde all'invito del G20 ad operare la transizione verso un modello più lungimirante di rilevazione delle perdite attese sulle attività finanziarie. (3) L'adozione dell'ifrs 9 comporta di conseguenza modifiche ai Principi contabili internazionali (IAS) 1, IAS 2, IAS 8, IAS 10, IAS 12, IAS 20, IAS 21, IAS 23, IAS 28, IAS 32, IAS 33, IAS 36, IAS 37, IAS 39, IFRS 1, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 4, IFRS 5, IFRS 7, IFRS 13, alle interpretazioni dell'international Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 2, IFRIC 5, IFRIC 10, IFRIC 12, IFRIC 16, IFRIC 19 e all'interpretazione dello Standing Interpretations Committee (SIC) 27, al fine di garantire la coerenza tra i Principi contabili internazionali. Per assicurare la coerenza con il diritto dell'unione, il presente regolamento non comporta una modifica dello IAS 39 per quanto riguarda la contabilizzazione delle operazioni di copertura di fair value (valore equo). Inoltre, l'ifrs 9 abroga l'ifric 9. 1 2 GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1. Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1). IT 2 IT

(4) A seguito della consultazione con lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e considerate le questioni emerse nella consultazione, in particolare in merito all'impatto dell'applicazione dell'ifrs 9 sul settore assicurativo, si è concluso che l'ifrs 9 soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. (5) La Commissione deve adottare i principi contabili internazionali in tempi rapidi per non compromettere la comprensione e la fiducia degli investitori. Tuttavia, in sede di approvazione dell'ifrs 9 è stata riconosciuta la necessità di concedere al settore assicurativo la possibilità di un rinvio dell'applicazione. Lo IASB ha avviato un'iniziativa in risposta a questa necessità e dovrebbe presentare una proposta al fine di assicurare un'unica soluzione riconosciuta a livello internazionale. Tuttavia, nel caso in cui le disposizioni adottate dallo IASB entro il 31 luglio 2016 non siano considerate soddisfacenti, la Commissione intende accordare al settore assicurativo la possibilità di non applicare l'ifrs 9 per un periodo di tempo limitato. (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008. (7) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato: (a) l'international Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Strumenti finanziari è inserito come indicato nell'allegato del presente regolamento; (b) i seguenti principi contabili internazionali (IAS) sono modificati conformemente all'ifrs 9 Strumenti finanziari come indicato nell'allegato del presente regolamento: i) IAS 1 Presentazione del bilancio; ii) IAS 2 Rimanenze; iii) IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori; iv) IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento; v) IAS 12 Imposte sul reddito; vi) IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica; vii) IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere; viii) IAS 23 Oneri finanziari; IT 3 IT

ix) IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture; x) IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio; xi) IAS 33 Utile per azione; xii) IAS 36 Riduzione di valore delle attività; xiii) IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali; xiv) IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione; xv) IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard; xvi) IFRS 2 Pagamenti basati su azioni; xvii) IFRS 3 Aggregazioni aziendali; xviii) IFRS 4 Contratti assicurativi; xix) IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate; xx) IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative; xxi) IFRS 13 Valutazione del fair value; xxii) interpretazione dell'international Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili; xxiii) IFRIC 5 Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali; xxiv) IFRIC 10 Bilanci intermedi e riduzione di valore; xxv) IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione; xxvi) IFRIC 16 Coperture di un investimento netto in una gestione estera; xxvii) IFRIC 19 Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale; xxviii) interpretazione dello Standing Interpretations Committee (SIC) 27 La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing; (c) l'ifric 9 Rideterminazione del valore dei derivati incorporati è abrogato conformemente all'ifrs 9 come indicato nell'allegato del presente regolamento. IT 4 IT

2. Le imprese cessano di applicare le seguenti disposizioni relative ai riferimenti all'ifrs 9 a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1 gennaio 2018 o successivamente: (a) articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1254/2012 della Commissione 3 ; (b) articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1255/2012 della Commissione 4 ; (c) articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 183/2013 della Commissione 5 ; (d) articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 313/2013 della Commissione 6 ; (e) articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1174/2013 della Commissione 7 ; (f) articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1361/2014 della Commissione 8 ; (g) articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/28 della Commissione 9 ; 3 4 5 6 7 8 9 Regolamento (UE) n. 1254/2012 della Commissione, dell'11 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'international Financial Reporting Standard 10, l'international Financial Reporting Standard 11, l'international Financial Reporting Standard 12, il Principio contabile internazionale (IAS) n. 27 (2011) e il Principio contabile internazionale (IAS) n. 28 (2011) (GU L 360 del 29.12.2012, pag. 1). Regolamento (UE) n. 1255/2012 della Commissione, dell'11 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'international Accounting Standard 12, gli International Financial Reporting Standard 1 e 13 e l'interpretazione dell'international Financial Reporting Interpretations Committee n. 20 (GU L 360 del 29.12.2012, pag. 78). Regolamento (UE) n. 183/2013 della Commissione, del 4 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'international Financial Reporting Standard 1 (GU L 61 del 5.3.2013, pag. 6). Regolamento (UE) n. 313/2013 della Commissione, del 4 aprile 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda Bilancio consolidato, Accordi a controllo congiunto e Informativa sulle partecipazioni in altre entità: Guida alle disposizioni transitorie (Modifiche agli International Financial Reporting Standards 10, 11 e 12) (GU L 95 del 5.4.2013, pag. 9). Regolamento (UE) n. 1174/2013 della Commissione, del 20 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 e 12 e il Principio contabile internazionale (IAS) 27 (GU L 312 del 21.11.2013, pag. 1). Regolamento (UE) n. 1361/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 e 13 e il Principio contabile internazionale (IAS) 40 (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 120). Regolamento (UE) 2015/28 della Commissione, del 17 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International IT 5 IT

(h) articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2173 della Commissione 10 ; (i) articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2441 della Commissione 11 ; (j) (k) articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) [Per l'ufficio delle pubblicazioni: completare, E-greffe 2015/80004] 12 ; articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) [Per l'ufficio delle pubblicazioni: completare, E-greffe 2015/80019] 13. 3. Le società che scelgono di applicare l'ifrs 9 Strumenti finanziari per gli esercizi finanziari aventi inizio prima del 1º gennaio 2018 applicano per tali esercizi finanziari le disposizioni del paragrafo 2. Articolo 2 Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1 gennaio 2018 o successivamente. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. 10 11 12 13 Financial Reporting Standard (IFRS) 2, 3 e 8 e i Principi contabili internazionali (IAS) 16, 24 e 38 (GU L 5 del 9.1.2015, pag. 1). Regolamento (UE) n. 2015/2173 della Commissione, del 24 novembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'international Financial Reporting Standard 11 (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 11). Regolamento (UE) n. 2015/2441 della Commissione, del 18 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 27 (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 49). Regolamento (UE) [Per l'ufficio delle pubblicazioni: completare E-greffe 80004] della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 e 12 e il Principio contabile internazionale (IAS) 28 (GU L [Per l'ufficio delle pubblicazioni: completare]). Regolamento (UE) [Per l'ufficio delle pubblicazioni: completare E-greffe 80019] della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'international Financial Reporting Standard (IFRS) 15 (GU L [Per l'ufficio delle pubblicazioni: completare]). IT 6 IT

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