Messaggio concernente il Secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein



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Transcript:

01.063 Messaggio concernente il Secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein del 17 ottobre 2001 Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale concernente il Secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, firmato il 29 novembre 2000. Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l espressione della nostra alta considerazione. 17 ottobre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 2001-1407 5567

Compendio La Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Liechtenstein dell 8 marzo 1989 1 non contiene alcuna base legale bilaterale riguardo al trasferimento di prestazioni di libero passaggio tra gli istituti di previdenza svizzeri e liechtensteinesi. Tuttavia, essendo la previdenza professionale obbligatoria dei due Stati paragonabile, è possibile concludere un accordo in materia. La regolamentazione introdotta con il Secondo Accordo aggiuntivo garantisce una previdenza ininterrotta in caso di cambiamento d impiego da uno Stato all altro. Anche il capitale per il mantenimento della previdenza accreditato su un conto o una polizza di libero passaggio presso un istituto di libero passaggio può essere trasferito. In caso di trasferimento del domicilio dalla Svizzera nel Liechtenstein la prestazione d uscita non potrà più essere versata in contanti. 1 RU 1990 638 5568

Messaggio 1 Parte generale 1.1 Situazione iniziale Le relazioni tra la Svizzera e il Liechtenstein nel settore della sicurezza sociale sono attualmente disciplinate dalla Convenzione dell 8 marzo 1989 nel tenore dell Accordo aggiuntivo del 9 febbraio 1996. Detta convenzione concerne i rami assicurativi usuali, ma non contiene alcuna regolamentazione nell ambito della previdenza professionale. Da qualche tempo sono aumentate le richieste inoltrate da persone che, dopo aver cambiato impiego da un datore di lavoro svizzero ad uno del Liechtenstein, volevano trasferire i loro averi di libero passaggio da un istituto di previdenza svizzero ad uno liechtensteinese. Per mancanza di basi legali gli istituti di previdenza del Principato hanno dovuto respingere le richieste. Per questo motivo il Liechtenstein ha espresso il desiderio di creare una base legale interstatale nell ambito della previdenza professionale che disciplini il trasferimento degli averi di libero passaggio da istituti di previdenza di uno degli Stati a quelli dell altro Stato. 1.2 Importanza del Secondo Accordo aggiuntivo Attualmente, quasi 4000 frontalieri svizzeri si recano ogni giorno nel Liechtenstein per svolgere il loro lavoro. E nell interesse di queste persone permettere il trasferimento degli averi di libero passaggio svizzeri all istituto di previdenza del datore di lavoro liechtensteinese affinché la loro previdenza professionale vi possa essere continuata senza interruzioni. Viceversa, con il trasferimento tra i due Stati della prestazione di libero passaggio viene garantito lo scopo previdenziale, ovvero il mantenimento della previdenza, anche se il lavoratore torna a lavorare per un datore di lavoro svizzero. Permettendo di trasferire la prestazione di libero passaggio o il capitale previdenziale e vietando il pagamento in numerario nello spazio Svizzera/Liechtenstein, la nuova normativa considera in modo ottimale il fine che le legislazioni nazionali dei due Stati assegnano alla previdenza nell ambito del secondo pilastro. 1.3 Risultati della procedura preliminare Dopo uno scambio di corrispondenza tra le autorità competenti dei due Stati, durante una fase di negoziati è stato elaborato un disegno di Secondo Accordo aggiuntivo perfezionato in seguito per iscritto. 5569

2 Parte speciale 2.1 La previdenza aziendale nel Liechtenstein I sistemi di previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità dei due Stati sono molto simili. Come quello svizzero, il sistema liechtensteinese poggia sul principio dei tre pilastri. Nel Liechtenstein nell ambito della previdenza professionale vi è un obbligo paragonabile a quello vigente in Svizzera. Anche il libero passaggio in caso di cambiamento d impiego è garantito. Nel 1988 il Liechtenstein ha introdotto una legge sulla previdenza aziendale modellata sulla LPP svizzera. La previdenza aziendale (2 pilastro) funge da sistema previdenziale per i lavoratori e, unitamente all AVS/AI (1 pilastro), costituisce una parte essenziale della sicurezza finanziaria in caso di vecchiaia, decesso e invalidità. Ogni datore di lavoro è tenuto a realizzare la previdenza aziendale per i propri dipendenti, a condizione che questi ultimi siano soggetti all obbligo contributivo ai sensi della legge sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e conseguano il salario annuo minimo per l assoggettamento all assicurazione. Il datore di lavoro deve versare almeno la metà dei contributi. I contributi dei lavoratori vengono trattenuti dal salario e trasferiti all istituto di previdenza con quelli del datore di lavoro. Lo Stato e alcune grandi aziende hanno casse pensioni proprie, mentre aziende più piccole possono aderire ad un istituto di previdenza comune (fondazione collettiva o comune). Dall assicurazione derivano diritti a rendite di vecchiaia, d invalidità e per figli nonché a rendite per superstiti, per vedove o vedovi e per orfani. I lavoratori indipendenti possono affiliarsi all istituto di previdenza dei propri dipendenti a titolo facoltativo. 2.2 Contenuto del Secondo Accordo aggiuntivo Secondo il diritto del Liechtenstein, un lavoratore che uscisse dall istituto di previdenza locale, può far trasferire la prestazione di libero passaggio ad un istituto di previdenza svizzero. Il versamento in contanti della prestazione d uscita è ammesso soltanto se il lavoratore lascia definitivamente lo spazio economico Svizzera/Liechtenstein. Nel diritto svizzero, invece, il Liechtenstein è considerato come estero: di conseguenza, in caso di cambiamento d impiego da un datore di lavoro svizzero ad uno liechtensteinese, la prestazione d uscita (art. 3 della legge sul libero passaggio (LFLP)) non può essere trasferita dall istituto di previdenza svizzero a quello liechtensteinese. Essa rimane quindi in istituti di libero passaggio svizzeri. In caso di trasferimento del domicilio nel Liechtenstein, può essere versata in contanti conformemente all articolo 5 capoverso 1 lettera a LFLP. La nuova regolamentazione contenuta nel Secondo Accordo aggiuntivo è stata integrata nel Protocollo finale relativo alla Convenzione in quanto il campo d applicazione materiale della Convenzione (art. 2) non comprende il settore della previdenza professionale. L articolo 1 del Secondo Accordo aggiuntivo prevede l aggiunta di un punto 20 nel Protocollo finale relativo alla Convenzione. 5570

Il punto 20 lettera a disciplina il trasferimento della prestazione d uscita da un istituto di previdenza svizzero ad uno liechtensteinese. Anche il capitale per il mantenimento della previdenza accreditato su un conto o una polizza di libero passaggio presso un istituto di libero passaggio può essere trasferito. La prestazione d uscita o il capitale di previdenza vengono trasferiti in conformità al diritto svizzero, mentre per l utilizzazione dell importo trasferito si applica il diritto liechtensteinese. È quindi superfluo adeguare le norme giuridiche nazionali. Qualora l istituto di previdenza svizzero dovesse concedere prestazioni per superstiti o d invalidità, si prevede la restituzione parziale dell importo trasferito, analogamente a quanto previsto dal diritto svizzero (art. 3 cpv. 2 LFLP). L equiparazione degli istituti di previdenza svizzeri e del Liechtenstein riguardo al trasferimento della prestazione d uscita permette un trasferimento della prestazione esente da imposte, a condizione che il lavoratore abbia cambiato impiego e la prestazione venga trasferita ad un istituto di previdenza. L esenzione da imposte non è quindi concessa se la prestazione d uscita è trasferita su un conto o una polizza di libero passaggio. La lettera b parifica il territorio liechtensteinese a quello svizzero, escludendo così il versamento in contanti giusta l articolo 5 capoverso 1 lettera a LFLP in caso di trasferimento del domicilio dalla Svizzera nel Liechtenstein. Questa disposizione è stata formulata in modo unilaterale poiché, come menzionato, il diritto liechtensteinese prevede già il divieto di versare in contanti la prestazione d uscita in caso di trasferimento del domicilio dal Liechtenstein in Svizzera. La lettera c disciplina il trasferimento della prestazione d uscita da un istituto di previdenza liechtensteinese ad uno svizzero. La lettera d estende l applicazione delle lettere a - c ai cittadini di Stati terzi. L articolo 3 del Secondo Accordo aggiuntivo contiene le disposizioni transitorie e finali. Dopo la firma bisogna di regola attendere un anno prima che le necessarie procedure di approvazione interne vengano ultimate e l accordo possa entrare in vigore. Poiché l accordo aggiuntivo deve essere applicato al più presto di modo che le persone interessate prevalentemente cittadini svizzeri non abbiano lacune assicurative, ne è stata prevista l entrata in vigore con effetto retroattivo a partire dal momento della sua firma (par. 2). In base alla decisione del Consiglio federale del 18 ottobre 2000 e a una decisione del Governo del Liechtenstein l Accordo aggiuntivo viene attualmente applicato a titolo provvisorio dal momento della sua firma. L articolo 25 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, cui la Svizzera ha aderito, prevede l applicazione a titolo provvisorio di un trattato in attesa della sua entrata in vigore quando il trattato stesso così dispone o quando gli Stati contraenti hanno altrimenti così convenuto. Le nuove disposizioni concernenti il trasferimento non si applicano soltanto ai capitali di previdenza accreditati su un conto o una polizza di libero passaggio dopo l entrata in vigore dell accordo aggiuntivo, bensì anche, su richiesta degli aventi diritto, a quelli accreditati presso un istituto di libero passaggio prima dell entrata in vigore dell accordo. Il nuovo diritto si applica altrimenti solo ai rapporti di previdenza in corso. Per diritti già liquidati al momento dell entrata in vigore dell accordo (ad esempio mediante un versamento in contanti oppure rendite) la possibilità di effettuare un trasferimento è esclusa. 5571

3 Ripercussioni 3.1 Ripercussioni finanziarie e conseguenze sull effettivo del personale L onere amministrativo supplementare cagionato agli istituti di previdenza e di libero passaggio non è quantificabile in modo preciso, ma nell insieme dovrebbe essere poco rilevante. Gli istituti assumono tra l altro essi stessi i costi amministrativi. 3.2 Ripercussioni economiche Il disegno non ha conseguenze rilevanti dal punto di vista dell economia pubblica. 3.3 Ripercussioni nell ambito dell informatica Il disegno non ha ripercussioni rilevanti nel campo dell informatica. 4 Programma di legislatura Il disegno non è menzionato nel programma di legislatura 1999-2003. Visto il carattere urgente, l oggetto deve tuttavia essere sottoposto ora alle Camere federali. 5 Relazione con il diritto europeo Come le altre convenzioni bilaterali di sicurezza sociale concluse dalla Svizzera, sia per l obiettivo sia per la forma delle sue regolamentazioni, l attuale Convenzione in materia di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein concorda già ampiamente con i principi del diritto europeo determinanti in materia. Nell Accordo sulla libera circolazione tra la Svizzera e la Comunità europea e nel quadro della revisione della Convenzione AELS 2 si prevede che la Svizzera partecipi alle disposizioni di coordinazione del diritto comunitario nel settore della sicurezza sociale. Conformemente a questa regolamentazione gli Stati sono liberi, se necessario, di stipulare tra loro convenzioni di sicurezza sociale secondo i principi e nello spirito del diritto in materia di coordinazione. Il presente Accordo aggiuntivo risponde all esigenza di entrambi gli Stati e, considerate le analogie esistenti tra i due sistemi di previdenza, può essere realizzato solo nel rapporto Svizzera-Liechtenstein. Le disposizioni previste sono conformi ai principi e allo spirito delle regole di coordinazione del diritto comunitario. Per l applicazione della previdenza i territori dei due Stati vengono in certo qual modo equiparati, il che garantisce agli assicurati un mantenimento ottimale della previdenza anche se lavorano nell altro Stato. 2 Firmata il 21 giugno 2001; v. messaggio del Consiglio federale del 5 settembre 2001. 5572

La regolamentazione va al di là dell «acquis communautaire» e non è prevista né negli accordi settoriali né nella revisione della Convenzione AELS (ad eccezione del divieto di pagare in contanti la prestazione d uscita in caso di continuazione dell assicurazione sul territorio dello Stato contraente). Anche se la Convenzione AELS, una volta entrata in vigore, sostituirà in gran parte la convenzione vigente in materia di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Liechtenstein, in seguito all introduzione di una iscrizione nella Convenzione AELS (sezione A cifra 12 numero 110 dell Allegato concernente il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) la normativa bilaterale in tema di trasferimento rimarrà applicabile anche in futuro. 6 Costituzionalità Giusta gli articoli 111 e 113 della Costituzione federale, la Confederazione è autorizzata a legiferare in materia di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità; l articolo 54 le conferisce inoltre il diritto di stipulare trattati con Stati esteri. La competenza dell Assemblea federale di approvare tali trattati poggia sull articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale. L Accordo aggiuntivo con il Liechtenstein può essere denunciato, non prevede l adesione ad un organizzazione internazionale e non implica un unificazione multilaterale del diritto. Pertanto non sottostà al referendum facoltativo previsto dall articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale. 2986 5573